Regione Toscana
Legge regionale 2 agosto 2023, n. 35
Disposizioni in materia di prevenzione dello stress termico nei luoghi di lavoro. Modifiche alla l.r. 28/2019.
B.U.R. 16 agosto 2023, n. 43

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:
 

PREAMBOLO
Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
Vista l’intesa, 6 agosto 2020, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 - 2025;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2021, n. 1406 (Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025);
Considerato quanto segue:
1. Assume sempre più un ruolo cruciale il cambiamento climatico e il suo impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, in specie con l’aumento dell’intensità e della frequenza delle ondate di calore;
2. La Regione Toscana ha avuto modo di formulare, già nell’estate del 2021, una serie di linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dai rischi causati dalle elevate temperature, previa approvazione da parte del Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del d.lgs. 81/2008;
3. Il piano regionale della prevenzione 2020 - 2025, approvato con del. g.r. 1406/2021, sulla base del piano nazionale della prevenzione, prevede una specifica azione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di livello nazionale “Worklimate”, progetto a cui partecipano anche l’Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Centro, l’Azienda USL Toscana Sud Est e il consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMa);
4. Il progetto di ricerca “Worklimate” è stato sviluppato al fine di approfondire le conoscenze in merito agli effetti delle condizioni di stress termico ambientale, in particolare delle temperature estreme, sui lavoratori, ed ha prodotto l’elaborazione di appositi strumenti operativi di allerta;
5. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene opportuno intervenire sulla l.r. 28/2019 per sottolineare come, nell’ambito della collaborazione interistituzionale in materia di sicurezza sul lavoro, appaia meritevole di una particolare attenzione il tema della prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro;
 

Approva la presente legge

Art. 1
Stress termico negli ambienti di lavoro. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 28/2019

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità). è sostituita dalla seguente:
“a) sicurezza dei luoghi di lavoro, anche in relazione ai rischi legati all’esposizione a temperature estreme dei lavoratori;”.
 

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI
Firenze, 2 agosto 2023
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.07.2023.