Regione Lombardia
ASST Santi Paola e Carlo
Deliberazione 2 aprile 2020 n. 0000689 - Atti U.O. Direzione Strategica
D.LGS. N.81/2008. PRESA D’ATTO DEL REGOLAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) DELL’ASST SANTI PAOLO E CARLO

IL DIRETTORE GENERALE

premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;
richiamato il D.Lgs. 81/08 ed in particolare gli artt. 47 e 50 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
richiamata inoltre la deliberazione n. 334 del 13/02/2019 di presa d’atto del Titolo I° - Sistema delle Relazioni Sindacali del C.C.I.A. della ASST Santi Paolo e Carlo sottoscritto in data 31/01/2019, dove l’art. 15 - 5° capoverso cita “Per la regolamentazione dell’espletamento dell’incarico, in mancanza di una regolamentazione aziendale, si rimanda a quanto previsto dal C.C.N.Q. 10/07/1996 e alla D.Lgs. 81/2008”;
ritenuto opportuno prendere atto del “Regolamento aziendale disciplinante modalità di designazione ed attribuzioni del personale contrattualizzato per l'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 citato nel decreto all'art. 47”;
vista l’avvenuta informazione alla R.S.U. e alle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza, ad oggetto “Regolamento aziendale per l'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” trasmessa in data 11/03/2020;
tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
 

IL DIRETTORE GENERALE

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;
 

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di prendere atto del “Regolamento aziendale disciplinante modalità di designazione ed attribuzioni del personale contrattualizzato per l'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 citato nel decreto all'art. 47”;
2. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
3. di precisare che gli RLS attuali restano in carica fino all’insediamento dei nuovi RLS;
4. di dare atto che nessun onere deriva dal presente provvedimento a carico del Bilancio dell’ASST;
5. di dare atto altresì che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Il presente atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
 

Regolamento aziendale disciplinante modalità’ di designazione ed attribuzioni del personale contrattualizzato per l’individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 citato nel decreto all’art. 47


ARTICOLO 1.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai fini dell'attuazione delle norme in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, costituisce una rappresentanza che opera in forma collegiale con riferimento a tutti i lavoratori dell’Azienda, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di afferenza e costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite con il Decreto Legislativo 81/2008.
Il RLS non ha funzioni negoziali, che sono invece proprie della RSU, inoltre non è soggetto, ai sensi della vigente normativa, alle sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008.
Per tutto quanto non regolamentato si rinvia alla disciplina legale e/o contrattuale di riferimento tempo per tempo vigente.
 

ARTICOLO 2.
Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/7/1996, che sottoscrive il CCNQ concordato il 7 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI relativo agli aspetti applicativi del D.Lgs 626/1994, ora D.Lgs 81/2008, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza" cita:
11. Amministrazioni o unità lavorative con più di 1000 dipendenti:
nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano più di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza è pari a 6.
I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
Tenendo conto della complessità organizzativa aziendale, della complessità delle lavorazioni che si svolgono, della compresenza, nell’ambito del servizio Sanitario Nazionale di tre livelli di contrattazione collettiva, della distribuzione territoriale, si ritiene congruo pensare ad una articolazione nella ASST Santi Paolo e Carlo possa essere costituita da:
- 6 RLS per l’area di contrattazione collettiva delle categorie/livelli del Comparto
- 1 RLS per l’area di contrattazione collettiva per la Dirigenza
Il numero dei RLS potrà essere aggiornato a fronte di diverse indicazioni che dovessero intervenire nel merito da parte della contrattazione collettiva nazionale.
 

ARTICOLO 3.
Nomina, revoca e durata dei RLS

La designazione dei RLS avviene dietro invito formale rivolto ai componenti della RSU e delle O.O.S.S. della Dirigenza da parte del Direttore delle Risorse Umane.
Entro 15 (quindici) giorni sono designati:
- dalla RSU, al loro interno, gli RLS del comparto;
- dalle OO.SS. della Dirigenza aventi titolo a partecipare ai processi negoziali, il nominativo del RLS in loro rappresentanza e che intrattiene un rapporto di lavoro con la ASST Santi Paolo e Carlo.
La formale individuazione dei nominativi dei RLS avviene con adozione di atto deliberativo del Direttore Generale, su proposta della S.C Risorse Umane.
Gli RLS designati e nominati si insediano nelle funzioni dalla data di scadenza del periodo di 15 giorni di pubblicazione in Albo Pretorio on-line del provvedimento formale di individuazione. Con medesima decorrenza cessano dall’incarico i componenti dei RLS già in carica.
I RLS così costituiti hanno mandato triennale. I componenti risultano designabili nuovamente e restano comunque in carica sino all’insediamento dei nuovi rappresentanti.
I nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono debitamente comunicati all’INAIL ai sensi di legge.
Qualora uno o più componenti dei RLS non potessero più esercitare la funzione attribuita, la RSU o le OO.SS. della Dirigenza, ognuno per il proprio ambito di competenza, procederanno alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovi componenti.
Nel caso di dimissioni della RSU la rappresentanza RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al CCNQ del 7/05/1996 e al D.Lgs. 81/2008.
 

ARTICOLO 4.
Diritti ed obblighi, attribuzioni, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Viene attivata una sezione dedicata ai RLS sulla intranet aziendale, denominata RLS, atta ad accogliere la pubblicazione dei documenti di interesse generale ivi compresi gli atti di nomina dei componenti dei RLS, nonché un indirizzo di posta elettronica aziendale dedicato per ricevere e/o trasmettere le comunicazioni intra-aziendali.
L’Azienda rende altresì disponibile ai RLS una sede logistica per l’espletamento delle attività, che può essere anche individuata nella sede della RSU, una postazione PC, nonché fornisce, dietro richiesta motivata, ai RLS, il materiale di cancelleria strettamente necessario all’espletamento del mandato; inoltre, fatta salva la necessità di dimostrare le competenze necessarie, utilizza fax, telefono e fotocopiatrici. È consentito l’utilizzo del mezzo aziendale, previa richiesta anticipata e verifica della disponibilità del mezzo presso i servizi preposti, per gli spostamenti dei RLS nell’ambito delle strutture aziendali per l’espletamento dei compiti istituzionali.
È altresì garantita la partecipazione dei RLS a iniziative, convegni e congressi organizzati dalla ASST Santi Paolo e Carlo di Milano in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.
L’RLS deve avvertire per iscritto la Direzione Generale della ASST Santi Paolo e Carlo ed i responsabili delle strutture aziendali interessate dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro.
Inoltre, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sono tenuti:
- a collaborare, nell’ambito delle proprie competenze, con l’Azienda e con i Servizi interni di pertinenza, in materia di sicurezza, prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
- a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni di carattere riservato di cui viene a conoscenza nell’esercizio del mandato, impegnandosi a non fornire a terzi informazioni di qualsiasi natura riguardanti l’esercizio della funzione ascritta.
- al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e del segreto industriale in relazione ai contenuti del documento di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi.
L’esercizio delle funzioni di rappresentanza dei lavoratori è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Gli RLS hanno diritto, per ciascun componente, all’utilizzo di un massimo di 40 ore di permesso retribuito, in ragione di anno di calendario, per l’effettuazione delle mansioni attribuite.
Detto monte ore annuo è proporzionalmente ridotto nel caso di mandato espletato per porzione di anno. Non è prevista una retribuzione o compenso aggiuntivo è favore dei componenti RLS per l’esercizio delle attività ascrivibili alla nomina di RLS.
a) Gli RLS non possono subire alcun pregiudizio o discriminazione o pressione a causa dello svolgimento della propria attività.
b) Nei confronti degli RLS si applicano le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali così come disposto dall’art. 50 comma 2, del D.Lgs. n.81/08.
c) Ogni qualvolta che gli RLS debbano interrompere la normale attività lavorativa per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni devono darne comunicazione al Responsabile del Servizio/Reparto di appartenenza, possibilmente in tempo utile, al fine di adottare necessari provvedimenti atti a garantire il servizio.
 

ARTICOLO 5.
Formazione specifica

La ASST Santi Paolo e Carlo si impegna, con oneri a proprio carico, tramite la S.C. Formazione e il Servizio di Prevenzione e Protezione di fornire, ai RLS, il percorso formativo specifico previsto dalla vigente disciplina per potere attendere alle mansioni di cui all’incarico in oggetto, ricomprendendo almeno gli aggiornamenti normativi che sono: l’evoluzione dei rischi esistenti - l’insorgenza di nuovi rischi dispositivi di protezione - metodologia di comunicazione, quale percorso costituente requisito essenziale per lo svolgimento delle attività ascrivibili alle competenze dei RLS. Il predetto modulo di formazione di base viene tempo per tempo integrato laddove siano introdotte innovazioni rilevanti.
La formazione di che trattasi si connota come attività di servizio e viene svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l’esercizio della attività propria della RLS. Sarà inoltre prevista un’attività di formazione ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni di carattere tecnico o normativo, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, comunque, in occasione dell'insorgenza di nuovi rischi, o dell'evoluzione di quelli già esistenti, nonché della disponibilità di nuovi dispositivi di protezione individuali DPI.
 

ARTICOLO 6.
Attribuzioni dei RLS

Le attribuzioni dei RLS sono quelle derivanti dalla specifica disciplina vigente in materia ed in particolare previste dall’articolo 50, al primo comma, del D.Lgs 81/2008.
Tale elencazione deve intendersi aggiornata, tempo per tempo, nel caso di successivo adeguamento.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 50, comma I, dianzi trascritto non viene utilizzato il monte ore pro-capite annuale pari a 40 ore e l’attività è considerata tempo di lavoro.
In particolare:
- viene garantito ai RLS il diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro e può essere esercitato - previa comunicazione al Direttore Generale della ASST Santi Paolo e Carlo che ne informa i soggetti aziendali interessati, il RSPP ed il Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio o della struttura - al fine di assumere dai lavoratori, dai preposti e dai dirigenti le informazioni attinenti alle attività, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all'attività di formazione ed informazione predisposte (nel rispetto delle esigenze produttive connesse con l'attività svolta e nel rispetto delle norme previste come per es. officine, camera operatoria, Rianimazione, Centri Psichiatrici Territoriali);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eserciterà il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando preventivamente, con almeno 48 ore di anticipo, al Datore di Lavoro e al Responsabile di Reparto/Servizio la visita che intende effettuare alle strutture dell’ospedale, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino il rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento;
- i RLS segnaleranno preventivamente dando comunicazione della visita e con almeno, 48 ore di anticipo, al Responsabile del Reparto/Servizio; tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e/o che comportino rischio immediato o dove, non vi sia, la possibilità di trovare le condizioni del momento. Tali visite (il diritto di accesso ai luoghi di lavoro) possono essere svolte congiuntamente al RSPP o suo incaricato, o con un Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- i RLS sono consultati nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e sicurezza da illustrare nella riunione periodica prevista dalla legge;
- la ASST Santi Paolo e Carlo e le parti sindacali, fanno pervenire, periodicamente ai RLS, le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale in materia di igiene e sicurezza, oltre l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dell’ambiente di lavoro, nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene;
- l’RLS ha diritto di accesso, presso i luoghi di lavoro, al documento di valutazione del rischio, alla documentazione aggregata (anonima) relativa agli infortuni sul lavoro e malattie professionali e di esposizione ai rischi rilevanti;
- le specifiche richieste dai RLS devono essere prodotte in forma scritta presso la Direzione Generale Aziendale e, laddove possibile, le stesse devono essere riscontrate entro il termine di giorni trenta dai servizi di competenza assegnatari delle richieste in parola;
- l’onere della formazione ed informazione di tutti i lavoratori in relazione al sistema di sicurezza negli ambienti di lavoro spetta al servizio di prevenzione e protezione, presso cui la RLS può farsi portavoce in merito a progetti di sensibilizzazione dei lavoratori ritenuti opportuni.
 

ARTICOLO 7.
Riunioni mensili

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione indice mensilmente la riunione con i RLS per consultazioni preventive e tempestive in materia di:
- valutazione dei rischi
- individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- attività di prevenzione incendi e del piano di evacuazione
- programmazione attività e progetti riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori
- programmi di prove di evacuazione
- organizzazione della formazione dei lavoratori
Tali incontri si connotano come attività di servizio e vengono svolti mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l’esercizio della attività propria della RLS.
 

ARTICOLO 8.
Riunione Periodica

La ASST Santi Paolo e Carlo indice annualmente, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione interna, la riunione periodica prevista dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs 81/2008.
I RLS vengono convocati con congruo anticipo, pari almeno a dieci giorni prima della partecipazione alle predette riunioni. La convocazione viene trasmessa ai singoli componenti RLS. La convocazione deve riportare anche gli argomenti all'ordine del giorno della riunione e con la stessa deve essere trasmesso il materiale necessario per l'istruttoria degli argomenti.
Della riunione viene redatto un verbale a cura del RSPP o suo delegato, inviandolo ai partecipanti entro trenta giorni lavorativi.
Ogni RLS può chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle singole strutture. Possono essere previsti, altresì incontri periodici ulteriori, da formalizzare con la stessa metodica, salvo casi di assoluta e provata urgenza.
La mancata partecipazione ad incontri e riunioni da parte del componente RLS va comunicata e giustificata preventivamente al Datore di Lavoro da parte dell’interessato.
La ripetuta mancata partecipazione agli eventi in parola viene comunicata alla RSU al fine di consentire la sostituzione del componente RLS inadempiente secondo le valutazioni discrezionali della RSU medesima.
 

ARTICOLO 9.
Entrata in vigore

Il presente regolamento, verificata l’avvenuta informazione alla R.S.U. e alle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza, entra in vigore con l’esecutività della delibera che lo approva.
È fatto obbligo a ciascuno di osservare e di far osservare le norme ivi contenute.
È disposta la trasmissione a tutti i dipendenti aziendali a mezzo posta elettronica aziendale nonché la pubblicazione in modalità permanente sul sito aziendale dell’ASST Santi Paolo e Carlo.
 

ARTICOLO 10.
Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme previste dal CCNQ del 10/07/1996 sugli aspetti applicativi del D.Lgs. 626/1994 e dal D.Lgs. 81/2008.
L’RLS non può subire alcun pregiudizio o discriminazione a causa dello svolgimento della propria attività.
Il sistema valutativo, l’accesso alle risorse del salario accessorio, la partecipazione a progetti incentivanti o la progressione di carriera non possono subire pregiudizio alcuno a causa dell’esercizio delle attività oggetto del presente regolamento.
Il presente Regolamento formerà oggetto di revisione all’atto dell’adozione del Decreto Ministeriale previsto dall’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 per le parti in conflitto e/o da integrare.