Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Avellino
Deliberazione 15 febbraio 2022, n. 238
Adempimenti D.lgs. 81/08: Adozione Regolamento “Attività RLS ai sensi del D.Lgs. 81/2008
 

PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto: Adempimenti ex artt 37, 47 e 50 del D.Lgs. 81/08: Adozione Regolamento “Attività RLS ai sensi del D.Lgs. 81/2008

La dott.ssa Marisa Prudente in qualità di Direttore ff GRU e l’ing. Gioita Caiazzo in qualità di RSPP aziendale
PREMESSO che
- l’art. 47 comma 2 del D.Lgv 81/2008 afferma che “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” ;
- l’ASL di Avellino, ad oggi, è datore di lavoro di circa 1500 dipendenti;
- ai sensi dell’art. 47 comma 7 del D.Lgv 81/2008 l'ASL Avellino deve dotarsi di sei Rappresentanti dei lavoratori;
CONSIDERATO che l’art. 47 comma 5 del D.Lgv 81/2008 afferma che “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva'' ;

RILEVATO che l’ASL di Avellino deve dotarsi di un regolamento per ottemperare a quanto stabilito dal citato art. 47 comma 5 del D.Lgv 81/2008
CONSIDERATO che
- nel corso dell’incontro con i sindacati del 09/07/2020 è stata trasmessa la bozza del regolamento “Attività RLS ai sensi del D.Lgs. 81/2008”;
- nei successivi incontri con i sindacati, benché all’ordine del giorno, a causa di più impellenti esigenze legate alla pandemia da Covid 19, il predetto regolamento non è stato oggetto di discussione;
- nel frattempo è cambiato l’RSPP aziendale e, pertanto, si procedeva ad acquisire dal dirigente incaricato il parere sulla bozza del regolamento;
- con nota prot. n. 191 del 27/05/2021 il RSPP riteneva la predetta bozza rispondente alla normativa vigente;
PRESO ATTO che durante la seduta di delegazione trattante del 23/11/2021 veniva approvato il Regolamento “Attività RLS ai sensi del D.Lgs. 81/2008
RITENUTO di dover adottare il Regolamento approvato durante la seduta di delegazione trattante del 23/11/2021
DICHIARATA la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;
DICHIARATA l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla L.N. 190/2012;
DICHIARATO che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda e che non sussistono motivi ostativi a procedere, attesa la piena conformità alle disposizioni di Legge e ai regolamenti aziendali;
DATO ATTO che il Regolamento “Attività RLS ai sensi del D.Lgs. 81/2008” approvato durante la seduta di delegazione trattante del 23/11/2021 è allegato alla presente deliberazione;
Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, i sottoscritti Responsabili dott.ssa Marisa Prudente e ing. Gioita Caiazzo
 

PROPONGONO AL DIRETTORE GENERALE

l’adozione del presente provvedimento e, nello specifico, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono per trascritti e confermati:
- di adottare il Regolamento “Attività RLS ai sensi del D.Lgs. 81/2008” approvato durante la seduta di delegazione trattante del 23/11/2021.
 

Dott.ssa Marisa Prudente
Ing. Gioita Caiazzo
 

IL DIRETTORE GENERALE

dell’Azienda Sanitaria Locale Avellino, Dott.ssa Maria Morgante, nominato con D.G.R.C. n. 368 del 06/08/2019 e immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 110 del 08/08/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo dott.ssa Daniela Capone e dal Direttore Sanitario dr.ssa Elvira Bianco,
Vista la suesposta proposta del Direttore ff GRU e del RSPP aziendale, avente ad oggetto: Adempimenti ex artt. 37,47 e 50 del D.Lgs. 81/08: Adozione Regolamento “Attività RLS ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Preso atto:
dell’espressa dichiarazione di regolarità giuridico amministrativa resa dalla dott.ssa Marisa Prudente e dall’ing. Gioita Caiazzo a seguito della istruttoria effettuata e come dagli stessi attestato ed articolato; di tutto quanto riportato nella proposta di delibera;
Ritenuto di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dai proponenti, sulla scorta ed in conformità della stessa;
Con il parere favorevole reso alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento;
 

DELIBERA

di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Direttore ff GRU dott.ssa Marisa Prudente e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ing. Gioita Caiazzo e, sulla scorta ed in conformità della stessa:
- di adottare il Regolamento “Attività RLS ai sensi del D.Lgs. 81/2008” approvato durante la seduta di delegazione trattante del 23/11/2021
- di notificare il citato documento ai Datori di Lavoro Delegati, di cui alla deliberazione n. 176 del 10/02/2021, e alla delibera n. 1561 del 20/09/2021 nonché ai RR.LL.SS. presenti in Azienda
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Direttore ff GRU e al Responsabile del Servizio dì Prevenzione e Protezione Aziendale.

IL Direttore Generale
Dr.ssa Maria Morgante
 

ASL AVELLINO
Regolamento
“Attività R.L.S. ai sensi del D.L.gs. 81/08


Premesso che:
a) Il II comma dell’art. 47 del D. Lgs. 81/08, afferma che “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
b) L’ASL di Avellino, ad oggi, è datore di lavoro di circa 1500 dipendenti;
c) Il VII comma del menzionato articolo recita che occorrono, in applicazione al punto precedente, sei rappresentanti. I nominativi dei RLS eletti vengono comunicati all’INAIL entro il 31 marzo dell’anno, ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. 81/08, modificato dall’art. 13 D. Lgs. n. 106/2009;
d) Il V comma del citato articolo prevede che in sede di contrattazione collettiva occorre stabilire il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni;
Preso atto che:
a) in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 non risulta essere stato sottoscritto un contratto collettivo nazionale in applicazione dell’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008;
b) con circolari ARAN n. 52 del 17 ottobre 2001 in merito alle “Elezioni delle R.S.U. Circolare di chiarimento Aran” e n. 1 del 26.01.2018, riguardante “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”, si evince che “per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue. mod. ed integrazioni)”;
c) con circolare n. 14081 del 16 ottobre 2001 concernente; “Elezioni delle RSU del 19-22 novembre 2001 - Note di chiarimenti”, relativamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’ARAN ebbe a precisare che, in attesa della revisione del C.C.N.Q., la materia rimane regolata dal C.C.N.Q. stipulato il 10 luglio 1996 e che avrebbero dovuto confermati, ove eletti, gli attuali R.L.S. sino atta loro scadenza;
d) come chiarito anche dalla nota ARAN prot. n. 32934 del 01.10.2012, l’art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabili# dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
e) che allo stato attuale è tuttora vigente il C.C.N.Q./1996 e che, pertanto, per la designatone dei R.L.S. occorre, in linea di massima, fare riferimento al citato contratto;
Considerato che:
a) La cultura della sicurezza e delle prevenzioni costituisce un elemento indispensabile per garantire la salute e la sicurezza del personale, la vivibilità degli ambienti, la fruibilità dei servizi ed il miglioramento della qualità del lavoro;
b) l’esercizio delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza assume una valenza strategica aziendale ai fini della corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 81/2008;
 

le parti approvano il presente testo che segue:
 

1) Art. 1 DURATA DELL’INCARICO
In linea generale, i R.L.S. durano in carica tre anni, salvo diverse determinazioni dei CC.CC.NN.LL.
Tenendo conto dell’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 16/2014, onde evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle funzioni, i R.L.S. che verranno nominati in applicazione del presente protocollo d’intesa potranno continuare a svolgere legittimamente le funzioni di rappresentanza loro attribuite in regime di Ultrattività, nelle more di nuova e specifica regolamentazione contrattuale;

2) ART.2 COMPITI DEL R.L.S. e DEFINIZIONE DEL MONTE ORE
Ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 81/08, R.L.S.:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Ad eccezione delle attività di cui alle lettere b), c, d, g, i, 1, che verranno esaminate nel seguente articolo, le restanti attività dovranno essere svolte da ogni RLS utilizzando appositi permessi retribuiti pari complessivamente a 240 ORE annue. Detto monte ore viene assegnato, nell’anno di individuazione e nomina dei R.L.S., in misura proporzionale ai mesi dell’anno rimanenti al momento della data di inizio di espletamento delle funzioni.
Ad inizio mandato e in relazione alla necessità di una maggiore presenza dei RLS ed al verificarsi di eventi straordinari indotti dalla realizzatone di nuovi edifici e/o da attivazione di nuove sedi e/o da eventi di particolare rilevanza, al fine di consentire l'adeguata agibilità ì necessaria per l’espletamento di tutte le attività previste dal D. Lgs. 81/08, i RLS condividono con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione una metodologia di lavoro con stima delle ore necessarie per l’esecuzione delle funzioni elencate nel presente articolo che verranno assimilate all’orario di lavoro e la trasmettono alla Direzione Generale per la relativa, validazione.
Per utilizzare le proprie 40 ore annue per l’espletamento dell’incarico, ogni RLS dovrà inserire apposito giustificativo sul sistema rilevazione presenze/assenze.
I R.L.S. hanno la possibilità di ripartire tra di loro il monte ore complessivo sulla base delle Necessità rilevate e delle singole disponibilità.
A tal uopo, ai fini di una corretta programmazione dell’attività delle strutture organizzative presso le quali i R.L.S. prestano servizio, tale ripartizione sarà, di norma, comunicata, a cura del coordinatore dei R.L.S. alle stesse ed all’Amministrazione del Personale entro trenta giorni dall’insediamento dei R.L.S. e dovrà essere riconfermata durante il loro mandato all’inizio di ogni anno.
I R.L.S., nell’esercizio delle loro prerogative, sono tenuti ad inserire lo specifico giustificativo nell’applicativo WEB relativo alle timbrature ed a comunicare preventivamente le assenze alla struttura organizzativa di afferenza. In caso di attività non programmabili, la comunicazione avverrà il giorno successivo all’evento.
I Responsabili delle Unità Organizzative di afferenza dei singoli R.L.S. sono tenuti a consentire l’attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio da indicare sulla richiesta di permesso. Nelle giornate in cui i R.L.S. fruiscono di permessi di cui al presente articolo possono accedere al servizio mensa aziendale.
Le modalità di espletamento delle funzioni di cui al presente articolo sono le seguenti:
Attività programmata o programmabile
Gli organismi istituzionali aziendali sono tenuti a fornire ai R.L.S., di norma con cadenza mensile, il calendario delle attività; i R.L.S. si fanno carico di consegnare copia del calendario ai Dirigenti Responsabili/Coordinatori delle strutture organizzative di appartenenza consentire a questi ultimi la predisposizione delle misure organizzative necessarie per garantire l’erogazione delle prestazioni senza soluzioni di continuità.
Attività non programmata non programmabile
Gli organismi istituzionali aziendali sono tenuti a dare notizia delle attività da espletare da parte dei R.L.S. con un preavviso minimo di norma pari a 5 giorni; anche in questo caso i R.L.S. hanno l’onere di informare tempestivamente i Dirigenti Responsabili/coordinatori delle strutture organizzative di appartenenza per le stesse ragioni di cui al precedente capoverso.
L’Ufficio Rilevazione Presenze dell’Amministrazione del Personale provvede ad inviare trimestralmente al Dirigente Responsabile del S.P.P. e, per conoscenza, al coordinatore dei R.L.S. il monitoraggio del monte ore permessi fruiti da tutti i R.L.S. per le funzioni di cui al presente articolo.

3) ALTRI COMPITI DEL R.L.S.
Per le attività di cui alle lettere b), c, i, l dell’art. 50 precedentemente richiamato, il monte ore complessivo per ciascun RLS potrà essere riconosciuto in 20 ore, utilizzando apposito codice.
Per quanto riguarda l’attività formativa, di cui all’art. 37 D. Lgs. 81/08 e rientrante nelle lett. d e g del citato art.50, a ciascuno dei RLS viene riconosciuto un monte ore pari a 32 ore.
Ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 81/08, è riconosciuto, in aggiunta, un aggiornamento periodico formativo pari ad 8 ore / anno.
Le modalità per la fruizione dei permessi per l’espletamento delle funzioni di cui al presente punto sono le seguenti:
Attività programmata o programmabile
I RLS programmano la loro attività e formulano un piano di lavoro mensile da comunicare:
a) alla direzione aziendale;
b)agli organismi sindacali aventi titolo;
c)ai responsabili delle strutture organizzative di appartenenza.
La programmazione deve tenere conto delle esigenze di servizio e tendere, di norma, al non frazionamento delle attività, concentrando le stesse in una o più giornate lavorative intere.
Attività non programmata o non programmabile per le attività non comprese nel piano di lavoro, in quanto non programmabili, ciascun R.L.S. dovrà fornire comunicazione:
a) al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
b) al responsabile della struttura organizzativa di appartenenza, con un preavviso minimo di 48 ore.
Anche per queste attività i R.L.S. devono tener conto, ove e se possibile, delle esigenze di servizio, favorendo la concentrazione delle stesse.
Dell’avvenuto utilizzo delle ore per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ciascun R.L.S. deve rendere apposita rendicontazione mensile che dovrà essere consegnato al Dirigente Responsabile/Coordinatore della struttura organizzativa di appartenenza ed al coordinatore degli R.L.S..
Per le funzioni di cui al presente articolo, gli organismi istituzionali competenti, su iniziativa dei quali sono effettuate le attività, inviano trimestralmente, al Dirigente Responsabile del S.P.P. un resoconto nominativo dei R.L.S. che hanno partecipato alle attività medesime, con l’indicazione delle ore dagli stessi impiegate.

Art. 4) ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto dell’art 50 - comma 1 lettera c) e d) - del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle esigenze produttive.
In specifico, i R.L.S. esercitano il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando preventivamente e per iscritto al S.P.P. le visite che intendono effettuare presso le strutture dell’azienda, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.
Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del S.P.P. o a loro delegati.
Per le Attività programmata o programmabile, i R.L.S. comunicano formalmente al Responsabile del S.P.P. e per conoscenza al Responsabile della struttura interessata, con almeno 5 giorni di anticipo, ritenzione di accedere al luogo di lavoro.
Per le Attività non programmabili, in caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti, di pericolo imminente o di situazioni anomale, i R.L.S., unitamente al Responsabile del S.P.P. o suo delegato, possono procedere a tempestivi sopralluoghi. Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto a cura del S.P.P. il verbale di “constatazione irripetibile”, che dovrà essere sottoscritto da tutte le figure partecipanti al sopralluogo in questione.

Art. 5) CONSULTAZIONE
I R.L.S. sono consultati dal datore di lavoro al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008.
I R.L.S., in particolare, sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine:
a) alla valutazione dei rischi
b) alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Azienda oltre ad altre funzioni sulle quali s’incardina il sistema di prevenzione aziendale
La consultazione dei R.L.S. deve essere svolta in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
I R.L.S., in occasione della consultazione, hanno facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dai R.L.S.
I R.L.S. confermano ^avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul relativo verbale.

Art. 6) RIUNIONE PERIODICA
I R.L.S. partecipano alla riunione periodica di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 81/2008 in cui il Datore di Lavoro sottopone all’esame dei partecipanti una serie di informazioni dettagliatamente elencate nel citato articolo.
Le parti sottolineano l’importanza della riunione periodica e raccomandano un’azione attiva quanto all’individuazione di codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali e di obiettivi di miglioramento della sicurezza sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e della sicurezza su lavoro.

Art. 7) INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE
I R.L.S. ricevono le informazioni di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.
I R.L.S., su loro richiesta da presentarsi in forma scritta a fini probatori, ricevono copia del documento relativo alla valutazione di tutti i rischi e del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare tempestivamente ai R.L.S. copia dei documenti in questione, resi disponibili anche su supporto informatico, che devono essere consultabili esclusivamente in azienda.
Il datore di lavoro ha, altresì, l’obbligo di consentire ai R.L.S. l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno.

Art. 8) GARANZIE E TUTELE DEI R.L.S.
I R.L.S. non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.

Art. 9) OBBLIGHI DEI R.L.S.
1. I R.L.S. esercitano le attribuzioni di legge, con le seguenti modalità:
a) formulano per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce;
b) pianificano e coordinano le visite ai vari luoghi di lavoro nel rispetto di quanto indicato nei punti precedenti;
c) ogniqualvolta i R.L.S. sono tenuti alle comunicazioni di cui ai punti precedenti;
d) rendono possibile, anche a mezzo di apposito cartellino rilasciato dall’Amministrazione, il proprio riconoscimento durante tutte le attività relative al mandato;
e) contribuiscono a divulgare quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro poiché l'opera di divulgazione è compito dell’Amministrazione, la collaborazione in tali attività avviene previo accordo e con l'avallo del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
f) informano l’Azienda ed i lavoratori degli eventuali rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro;
g) collaborano, nell’ambito delle proprie competenze, con il Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa vigente in materia;
h) garantiscono il segreto in ordine ai processi lavorativi ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato;
i) garantiscono discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga, nell'esercizio del mandato, nel rispetto della distinzione dal ruolo sindacale;
j) ricorrono alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per ottenerle non siano idonei a garantire la sicurezza, la salute e l'igiene durante il lavoro;
k) formulano eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipano alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a quelle indette dall'Amministrazione e dalle R.S.U.;
m) si organizzano al proprio interno circa l'utilizzo del monte ore attribuito al fine di garantire ai lavoratori presenza e reperibilità e di rendere il servizio efficiente ed efficace;
n) frequentano i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i congressi relativi alla loro formazione.

Art. 10) NORME DI RINVIO E DI SALVAGUARDIA
Per tutto quello non disciplinato espressamente dal presente protocollo d’intesa, si rimanda alla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.
L’azienda si impegna ad informare tutti i lavoratori del presente Protocollo d’Intesa entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del medesimo, attraverso i canali informativi aziendali (pagine INTRANET).
Il presente protocollo d’intesa sarà tempestivamente rivisto ad intervenuta sottoscrizione di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).