Cassazione Civile, Sez. 2, 11 settembre 2023, n. 26286 - Certificato di conformità del parapetto autoportante


 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
Data pubblicazione: 11/09/2023
 

 

Premesso che
1. La società Ediltecna ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1106/2013, emesso in favore di Siderlavori, che l’ha condannata al pagamento di euro 22.085,72, a titolo del saldo per la fornitura di un parapetto autoportante, denominato STABILIC V4. L’opponente ha eccepito l’inadempimento della società venditrice, non avendo la stessa fornito il certificato di conformità del manufatto o quantomeno dei suoi componenti con apposito timbro firmato CE in originale, il certificato di conformità del parapetto rispetto alla certificazione classe 1B1 testato secondo quanto dispone la legge 206/2005, la verifica del parapetto secondo le prescrizioni del d.m. 14 gennaio 2008 e della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 617/2009, la relazione a firma di un professionista abilitato del calcolo per la specifica applicazione del sistema, supportata da una prova di impatto; non avendo quindi la venditrice, a suo avviso, dato prova delle qualità essenziali del bene fornito, l’opponente ha formulato domanda di riduzione del prezzo ai sensi del comma 2 dell’art. 1492 c.c. L’opposta si costituiva e – per quanto rileva nel presente giudizio – deduceva di avere inviato il certificato di conformità e che la certificazione classe 1B1 non era pertinente, trattandosi di materiale in alluminio, e che la normativa di riferimento era la EN ISO 14122-3, certificata dall’ente APVE. Con la memoria di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c. l’opponente mutava l’originaria domanda di riduzione del prezzo in quella di risoluzione del contratto, con richiesta di condanna alla restituzione di quanto versato e di risarcimento del danno. Il Tribunale di Livorno accertava che la venditrice aveva trasmesso all’acquirente il libretto di manutenzione e il certificato di conformità alla norma EN ISO 14122-3; con la sentenza n. 1602/2015, rigettava pertanto l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.

2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Ediltecna. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza del n. 446/2022, ha accolto il gravame e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha pronunciato la risoluzione del contratto di compravendita, ha conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo e condannato Siderlavori a restituire all’acquirente quanto percepito per la fornitura. La Corte, dopo avere asserito la non necessità della marcatura CE, ha affermato che i parapetti autoportanti devono unicamente essere dichiarati conformi alla norma EN ISO 14122-3 e ha osservato come il consulente d’ufficio avesse evidenziato che il certificato consegnato all’acquirente era incompleto, non riferendosi in modo specifico al modello di parapetto oggetto della compravendita e non recando la sottoscrizione del soggetto certificatore, e ha quindi concluso che il parapetto venduto a Ediltecna era privo della certificazione di conformità alla norma EN ISO 14122-3, certificazione essenziale essendo il parapetto in questione un presidio di sicurezza del luogo di lavoro, così che il bene compravenduto era privo di qualsiasi utilità funzionale ed economica, ricorrendo in tal modo una vendita di aliud pro alio.
3. Siderlavori s.r.l.u. ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello.
Ediltecna s.r.l. resiste con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
 

Considerato che
Il ricorso è articolato in un motivo, che lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e degli artt. 61 e 62 c.p.c. e della norma EN ISO 14122-3, nella parte in cui la Corte d’appello, muovendo dall’esame degli accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado – correttamente osservando che la marcatura CE non deve essere apposta ai parapetti autoportanti come quelli oggetto della compravendita dedotta in giudizio – si è poi discostata erroneamente, arbitrariamente e senza una ragionevole giustificazione dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, adottando una decisione frutto di un errore di percezione fondato su una prova immaginaria, nonché su una motivazione priva di qualsivoglia ricostruzione logico-giuridica, che ha portato persino a concludere che il parapetto venduto alla Ediltecna fosse radicalmente diverso da quello oggetto della compravendita in quanto privo della certificazione di conformità alla norma EN ISO 14122-3.
Il Collegio ritiene che le questioni giuridiche sottostanti il motivo (v. in particolare pag. 12), ossia se nel caso di un parapetto autoportante sia necessaria una certificazione esterna, da parte di un soggetto a ciò abilitato, di conformità alla norma EN ISO 14122- 3 ovvero se sia sufficiente che il produttore indichi la conformità a tale norma e, nel caso di risposta positiva, se tale mancanza comporti o meno una vendita c.d. aliud pro alio, siano questioni di rilievo nomofilattico e che pertanto sia opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione.
 

P.Q.M.
 

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile.