Regione Toscana
Delibera Giunta Regionale 21 aprile 2020, n. 529
Approvazione Accordo regionale per la istituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di sito ospedaliero.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. (di seguito D.Lgs. 81/08);
Visto l’art. 49 del sopracitato Decreto Legislativo recante le indicazioni per l’istituzione della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
Vista l’Intesa del 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la proroga al Piano nazionale per la prevenzione 2014-2018 e la rimodulazione dei Piani regionali della prevenzione 2014 - 2018;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 151 del 01 marzo 2016 “Piano strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro”;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 6709 del 28/12/2006 “Istituzione Rete regionale RLS”;
Visto l’impegno della Regione Toscana assunto con la DGRT 1644 del 23/12/2019 che approva il Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Organizzazioni Sindacali, sottoscritto il 10 febbraio 2020, che prevede al punto 3. RLS di sito negli ospedali del SSR, “Al fine di elevare i livelli di sicurezza del lavoro nei presidi ospedalieri del SSR, le parti concordano sulla necessità di eleggere o designare, ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. e) del d.lgs. 81/2008, in ogni presidio ospedaliero in cui operino oltre 500 addetti, almeno un RLS di sito, individuato tra coloro che rivestono già l’incarico di RLS aziendale.”
Ritenuto necessario adottare azioni organiche e congiunte al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici quale impegno di natura prioritaria di tutte le istituzioni e Parti sociali, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
Ritenuto pertanto opportuno di approvare lo Schema di Accordo di cui all'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente delibera, in coerenza con il precedente atto di Giunta - DGRT 1644 del 23/12/2019 - al fine di contribuire ad elevare in maniera strutturale e permanente i livelli di sicurezza negli ospedali del territorio Toscano;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45 che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, e tutti i successivi atti nazionali e regionali in materia di COVID 19, volti a contenere l’emergenza, che di fatto rendono indispensabile, in questo momento di criticità, sostenere fortemente in ambito ospedaliero i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e valorizzarne il ruolo;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 872 del 14-09-2015 che istituisce il “Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 D. Lgs. 81/08. Modifiche e integrazioni Delibera di Giunta regionale n. 106 del 28 febbraio 2011” al quale la Regione Toscana dedicherà specifica informazione e condivisione;
Evidenziata la necessità di istituire la figura del Rls di sito ospedaliero in modo da garantire una maggiore collaborazione tra Rls e un maggior supporto alle strutture organizzative, evidenziando criticità e collaborando con le altre figure della prevenzione nella individuazione di possibili soluzioni;
Acquisito il parere favorevole delle Organizzazioni Sindacali che hanno collaborato fattivamente alla predisposizione del presente Accordo;
Ritenuto necessario, considerato il carattere prettamente sperimentale dell’Accordo in oggetto, prevedere una verifica annuale circa la sua applicazione sul territorio regionale e la possibilità di attuare successive modifiche e aggiornamenti, per tutta la durata quinquennale;
Ritenuto opportuno prevedere un eventuale rinnovo dell’Accordo dei Rls di sito nei siti ospedalieri in considerazione dei risultati ottenuti e della necessità di confermare l'impegno della Regione Toscana in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in ambito sanitario;
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo Schema di Accordo all'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
A VOTI UNANIMI
 

DELIBERA

- di approvare l’“Accordo regionale per la istituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di sito ospedaliero” di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore "Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di lavoro" di provvedere all’adeguata diffusione del documento anche per il tramite della Rete Regionale dei Rls;
- di dare atto che dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.
 

Allegato


Accordo regionale per la istituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di sito ospedaliero


VISTI

• il D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• il ”Patto per la tutela della salute e prevenzione nei luoghi di lavoro” del 1 agosto 2007 - Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al DPCM 17 dicembre 2007;
• il Protocollo di intesa tra Regione Toscana - Giunta regionale e le OO.SS., di cui alla DGRT 1644 del 23/12/2019, che al punto “3. RLS di sito negli ospedali del SSR” recita:
“Al fine di elevare i livelli di sicurezza del lavoro nei presidi ospedalieri del SSR, le parti concordano sulla necessità di eleggere o designare, ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. e) del d.lgs. 81/2008, in ogni presidio ospedaliero in cui operino oltre 500 addetti, almeno un RLS di sito, individuato tra coloro che rivestono già l’incarico di RLS aziendale.
Con apposito accordo, da stipularsi entro e non oltre il 31/01/2020, saranno disciplinate le modalità di elezione/designazione, la formazione, le agibilità per l’esercizio della funzione, con oneri a carico delle Aziende Sanitarie, le attribuzioni e le modalità di esercizio delle stesse, gli obblighi per le aziende/imprese del sito ospedaliero".
 

CONSIDERATO CHE

• i siti ospedalieri hanno, in riferimento alla sicurezza del lavoro, una particolare complessità dovuta:
• alla natura diversificata delle molte attività;
• alla compresenza di più soggetti operativi e professionali, che richiede una particolare attenzione al coordinamento delle rispettive attività per ridurre i rischi;
• ai rischi interferenziali dovuti alla presenza di ditte in appalto, che svolgono lavori e servizi;
• alla presenza di soggetti e situazioni non conosciute, alle interferenze di pubblico e pazienti che richiedono particolare attenzione;
• il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli enti, le aziende e le amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamate a partecipare le rappresentanze dei lavoratori, e richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
• per i suddetti fini è necessario e possibile per i siti ospedalieri, realizzare un progetto sperimentale con l’obiettivo di sostenere fortemente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e valorizzarne il ruolo, attraverso l'istituzione di RLS di sito ospedaliero, come previsto dalla DGRT 1644/2019;
Le parti sottoscrittrici il presente accordo entro i limiti delle rispettive prerogative e competenze
 

CONVENGONO
 

I - Finalità e Ambito di applicazione
Il presente accordo ha la finalità di realizzare un progetto sperimentale finalizzato all'istituzione di RLS di sito ospedaliero, come previsto dalla DGRT 1644/2019, con l’obiettivo di sostenere fortemente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e valorizzarne il ruolo.
Il presente accordo trova applicazione nei siti ospedalieri che occupano un numero complessivo di lavoratori superiore a 500.
 

II - Obiettivi
Obiettivo principale del presente accordo è la costituzione di un sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito ospedaliero (SI-RLSS) e sostenere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendali, valorizzandone il ruolo tramite la istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito ospedaliero.
Si perseguono inoltre le seguenti finalità:
• Accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività.
• Accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza.
• Rendere più efficace l'attività di indirizzo, prevenzione, e controllo degli enti a ciò preposti, attraverso tutte le modalità previste dal DPCM 21 dicembre 2007, dagli atti della Regione Toscana e secondo accordi o programmi operativi e attraverso modalità di continuo interscambio con le imprese, i lavoratori e le loro rappresentanze.
• Rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ed affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro.

III - Individuazione e formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito ospedaliero - RLSS
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito ospedaliero sono individuati nei presidi ospedalieri, che occupino un numero complessivo di lavoratori superiore a 500, al fine di svolgere il coordinamento degli RLS nei contesti ospedalieri con complesse problematiche conseguenti alla interferenza di numerose attività, alla compresenza di ditte in appalto e alle criticità connesse alla presenza di pazienti ed utenti dell’ospedale.
Entro un mese dalla stipula del presente accordo, in ogni sito ospedaliero rientrante nell'ambito di applicazione di cui al punto I del presente accordo, i RLS aziendali, eletti o già in carica, nell’ambito di un’assemblea convocata congiuntamente dalle OO.SS sottoscriventi, stipulanti il CCNL del comparto sanità e da quelle stipulanti i CCNL applicati alle imprese presenti ed operanti nel sito, individuano/eleggono al loro interno, tra gli RSL delle Aziende sanitarie, il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza di sito ospedaliero, nella seguente misura:
• nei siti ospedalieri con un numero di addetti superiore a 500: : 1 RLSS ospedaliero
• nelle aziende ospedaliere universitarie: 3 RLSS ospedaliero
I sopraindicati limiti numerici saranno valutati e rivisti, in ragione della loro efficacia, entro 1 anno e comunque non oltre il primo rinnovo della rappresentanza.
A tal fine le Aziende del SSR forniranno agli RLS aziendali, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo, il numero dei lavoratori presenti nei diversi siti.
Requisito essenziale per l’acquisizione e la permanenza nella funzione di RLSS è l’incarico di RLS aziendale.
In ogni caso il RLSS ospedaliero resta in carica per la durata del mandato della RSU eletta nell'Azienda Sanitaria e l'individuazione/elezione, fatta salva la prima, avverrà entro 30 gg. dalla data di elezione delle RSU del comparto sanità.
Le OO.SS. rendono noto all’Azienda sanitaria e all’Azienda USL (PISLL) i nominativi degli RLSS ospedaliero ed i loro recapiti.
L’Azienda Sanitaria comunica i nominativi suddetti a tutte le aziende operanti nel sito ospedaliero cui si applica il presente accordo con i relativi recapiti per la trasmissione di ogni comunicazione, informazione e documentazione prevista dalla normativa presente.
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo viene costituito, ad iniziativa delle OO.SS. più rappresentative il "Sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza del sito ospedaliero" (SI-RLSS) formato dai RLSS operanti nei rispettivi siti ospedalieri, con la finalità principale di condividere e rendere omogenee le procedure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori dei siti ospedalieri.
 

IV - Risorse e mezzi necessari allo svolgimento dell’attività
La Regione Toscana vigila affinché siano compiuti da parte delle Aziende del SSR gli atti necessari a garantire agli RLSS ospedaliero:
• appositi permessi retribuiti orari in misura non inferiore a 350 ore annue per ciascun RLSS ospedaliero per l'espletamento dei compiti di cui al successivo punto V, oltre ai permessi già previsti dalla contrattazione collettiva per le rappresentanze sindacali e per gli RLS;
• le ore per la partecipazione ai percorsi formativi, come sotto specificati;
• gli idonei locali ed i supporti tecnici necessari a svolgere la propria attività.
La Regione Toscana, congiuntamente alle Aziende del SSR, di concerto con le OO.SS, provvede ad organizzare, tramite SAFE, programmi di formazione specifica dedicati ai RLSS ospedaliero, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di designazione/elezione.
La formazione specifica dei RLSS ospedaliero comprende moduli formativi relativi alla valutazione dei rischi da interferenza e dei rischi derivanti dalle specificità operative e dei cicli di attività del sito in cui ciascun RLSS ospedaliero opera.
Per i moduli aggiuntivi di formazione dei RLSS, oltre al monte ore previsto dal Contratto Colletivo Quadro per i RLS, la durata del percorso formativo è non inferiore ad ulteriori 32 ore; inoltre a ciascun RLSS è assicurato ogni anno un aggiornamento formativo della durata minima di 8 ore.


V - Compiti del RLSS ospedaliero
Gli RLSS ospedalieri esercitano, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 50 del d.lgs. n.81/08: a)le attribuzioni di cui all’art. 50, lett. a) dello stesso d.lgs. n.81/08 per i siti ospedalieri cui si riferisce il presente accordo in cui non si è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale; b)in coordinamento con i RLS aziendali e gli RLS delle aziende committenti e appaltatrici, le attribuzioni di cui all’art. 50 comma 1, lettere b), d), e), f), h), i), ed m) dello stesso d.lgs. n.81/08, per le aziende cui si riferisce il presente accordo, in cui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale; i RLSS sono pertanto consultati nella fase di elaborazione dei DUVRI, di cui all’art. 26 del medesimo d.lgs. n. 81/08, che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi;
c)i compiti di coordinamento tra i RLS aziendali presenti nel sito cui si riferisce il presente accordo.
Ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), il RLSS ospedaliero ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell’azienda, per la quale non si è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale con obbligo di congruo preavviso scritto (almeno 24 ore prima) alla direzione aziendale, salvo i casi di cui agli artt. 44 e 48, comma 4, del d.lgs. n.81/08.
Durante la presenza all'interno dei luoghi dì lavoro, l’azienda metterà a disposizione la documentazione richiesta, con la collaborazione del RSPP aziendale.
Nell’esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. b) potranno essere programmati sopralluoghi congiunti da concordarsi con il RSPP dell'azienda.
Ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. c) il RLSS ospedaliero convoca riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima trimestrale, tra tutti i RLS aziendali, o per eventuali sottogruppi di lavoro su aspetti specifici.
Inoltre, nell'ambito delle attribuzioni di cui sopra il RLSS ospedaliero:
• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli enti competenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze tra attività;
• può partecipare, congiuntamente ai RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivanti da interferenze tra attività;
• per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei RLS aziendali, funzione che, come ovvio, necessita del massimo di conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di competenza, può accedere ai luoghi di lavoro, unitamente al RLS aziendale, solo se da questi richiesto previa comunicazione preventiva (almeno 24 ore) alla Direzione Aziendale, salvo casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del d.lgs. n.81/08;
• può consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi interferenziali.
Ai fini di poter svolgere le proprie funzioni e di favorire il coordinamento, l’Azienda SSR si impegna a comunicare al RLSS l’elenco delle aziende in appalto che operano nel sito di riferimento, il numero di lavoratori impiegati, il nominativo e i relativi recapiti del’ RLS aziendale, se presente.
Il RLSS ospedaliero sarà inoltre informato, nei casi nei quali si applica e nel rispetto della legge sulla privacy, su quanto previsto dall’art 4 comma 2 della l. n.157/19.
La Regione Toscana, Direzione generale del Diritto alla Salute, anche in qualità di coordinatrice del Comitato di cui all’art. 7 del d.lgs. n.81/08 convoca annualmente un incontro per verificare l'applicazione del presente accordo ed i relativi risultati.
Le Aziende del SSR, al fine di rendere operativo il ruolo dell’RLSS ospedaliero, si impegnano fin d’ora ad inserire nei documenti di gara che saranno predisposti, anche tramite Estar, una clausola che vincoli il riconoscimento/adesione al presente accordo dell’Azienda aggiudicataria.
Il presente accordo ha durata 5 anni a decorrere dalla data della stipula.
Poiché l’accordo ha carattere sperimentale potrà essere rivisto nei contenuti, nel corso della sua durata, con l’assenso di tutti i sottoscrittori.
 

Regione Toscana
Assessore al Diritto alla Salute
DDGG Aziende SSR
CGIL Toscana
CISL Toscana
UIL Toscana
FP Cgil Toscana
FP Cisl Toscana
UILFPL Toscana


Revocato dalla DGR 8 febbraio 2021, n. 76