Tipologia: Testo coordinato accordi aziendali
Data firma: 14 novembre 2006
Parti: Istituto agrario di San Michele all’Adige e RSA/Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli, Istituto agrario di San Michele all’Adige
Fonte: fmach.it

Sommario:

 

Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Tabella di equiparazione
Art. 3 Assegno integrativo
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Lavoro straordinario
Art. 6 Ferie
Art. 7 Permessi per motivi familiari e altri casi
Art. 8 Fondo produttività
Art. 9 Indennità di reperibilità
Art. 10 Indennità per attività disagiate

 

Art. 11 Indennità immediato intervento
Art. 12 Assunzione operai a tempo determinato assunti e assegnati presso l’azienda agricola
Art. 13 Indennizzo per avverse condizioni atmosferiche
Art. 14 Dispositivi di protezione individuale
Art. 15 Rimborso spese
Art. 16 Accesso alla mensa
Art. 17 Norma transitoria
Art. 18 Operai a tempo determinato
Art. 19 Abrogazioni
Allegati


Testo coordinato e modificativo degli accordi aziendali per gli operai agricoli dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige

Il giorno [14 novembre 2006], presso la sede dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige, tra le rappresentanze sindacali del settore: […] Fai-Cisl e l’istituto agrario di San Michele all’Adige […],
- visto l’accordo integrativo di lavoro per gli operai e gli impiegati agricoli dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige del 23 aprile 1997;
- visto l’accordo integrativo di lavoro per gli operai stagionali approvato con deliberazione consiliare n. 112 di data 3 agosto 1998;
- visto l’atto aggiuntivo di data 12 giugno 2001 al predetto accordo;
- visto l’accordo economico di data 22 ottobre 2001 ;
- visto l’atto integrativo di lavoro per gli operai agricoli del 19 aprile 2004;
- visto l’accordo integrativo di lavoro per gli operai agricoli del 2 gennaio 2006;
- visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti relativo al periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2005 sottoscritto il 10 luglio 2002;
- visto il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del Personale dell’area del comparto autonomie locali sottoscritto il 20 ottobre 2003;
- visto il Contratto di lavoro degli operai della Provincia di Trento relativo al periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, sottoscritto in data 19 maggio 2004 ed in particolare l’art. 17, il quale prevede che nelle aziende agricole di natura pubblica in cui viene applicato il CCPL, specifici accordi aziendali potranno prevedere l’automatico allineamento del salario e dell’orario di lavoro a quello dei dipendenti di ruolo pubblico impiegati con la mansione di operaio agricolo presso al stessa azienda;
- ravvisata l’opportunità di redigere un testo unico che costituisce novazione dei predetti accordi;
- tenuto conto altresì delle richieste di parte sindacale;
è stipulato il seguente testo unico:

Art. 1 Campo d’applicazione
Il presente accordo, salvo diversamente disposto, si applica agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato presso l’Azienda agricola dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige con il contratto collettivo nazionale del comparto agricolo.

Art. 4 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali articolato di norma su cinque giornate lavorative. In relazione alle esigenze aziendali potrà essere articolato in 40 ore settimanali, per un massimo di 6 settimane annue, elevabile fino a 20 settimane annue d’intesa con l’interessato, con recupero delle ore nel periodo invernale.

Art. 5 Lavoro straordinario
Gli operai agricoli a tempo indeterminato possono effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 240 ore annue.
In alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, il dipendente può chiedere il recupero corrispondente alle ore di lavoro straordinario effettuate, secondo quanto previsto dal CCPL autonomie locali, nel limite massimo di 150 ore annue, ferma restando la maggiorazione economica per lavoro festivo o notturno prevista dalla contrattazione del comparto agricolo.

Art. 9 Indennità di reperibilità
La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata.
Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un’indennità di € 25,00 giornaliere per 24 ore e, di norma, per non più di sette giorni al mese e di due fine settimana.
[…]
Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro nell’abitazione per il tempo massimo di un’ora.

Art. 10 Indennità per attività disagiate
L’indennità giornaliera per attività disagiate viene corrisposta nella misura di € 4,55 ai dipendenti che abbiano svolto, prestazione lavorativa in maniera continuativa, nelle seguenti attività:
- operazioni che richiedono sospensione nel vuoto (operazioni su piloni, scale, ponteggi o tetti);
- attività connesse a lavori su terreni impervi, con movimentazione materiali, nell’esecuzione di scavi e di barriere di controllo di declivi e frane;
- impiego di fitofarmaci;
- impiego di altri prodotti e/o materiali tossici e nocivi (solventi, vernici, acidi, reagenti, detergenti, prodotti enologici, ecc.);
- utilizzo di attrezzi con organi rotanti in forte movimento (pacciamatrici, rotanti, frese, rototiller, rasaerba, ecc) anche su terreni pianeggianti;
- utilizzo del carrello elevatore e del trattore con elevatore idraulico;
- utilizzo del trattore con pala e/o con escavatore;
- utilizzo di attrezzi quali: circolari, decespugliatori, motoseghe, falciatrice, forbici pneumatiche;
- utilizzo del camion;
- trasporto di persone con furgoni e automezzi;
- utilizzo del trattore con rimorchio con carichi consistenti;
- lavori di officina comportanti l’utilizzo di attrezzi quali: saldatrice, fiamma ossidrica, sega a nastro, tornio e trapano a colonna;
- pulizia della concimaia, gestione del letame e del liquame;
- operazioni di imbottigliamento, etichettatura, tiraggio e sboccatura;
- impiego delle principali macchine enologiche (diraspatrice, pressa, filtri, pompe, ecc.);
- impiego dell’impianto di distillazione;
- operazioni manuali eseguite durante la stagione vegetativa (sfogliatura, cimatura, spollonatura, diradamento e altre operazioni a verde) con esclusione della raccolta delle mele e della vendemmia;
- potatura manuale eseguita nel mese di gennaio.

Art. 11 Indennità immediato intervento
Al personale operaio, individuato dal Responsabile dell’Azienda, al quale siano affidati compiti che prevedono l’intervento immediato per irrigazione, irrigazione anti-brina, sgombero neve, ghiaccio e altre emergenze, viene corrisposto per ogni intervento un’indennità aggiuntiva al salario normale o straordinario pari a € 25,00 lordi giornalieri.

Art. 14 Dispositivi di protezione individuale
Al personale agricolo è garantita la fornitura di dispositivi di protezione individuale necessari e sufficienti per operare in sicurezza. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il detto personale è tenuto alla restituzione del vestiario eventualmente non utilizzato.

Art. 16 Accesso alla mensa
Agli operai agricoli è consentito l’accesso al servizio mensa o servizio alternativo secondo quanto previsto per il personale del comparto Autonomie locali.

Art. 18 Operai a tempo determinato
Gli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 e, per i richiami degli articoli 8, 10 e 11, l’art. 17, comma 1, trovano applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato.