Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 17 dicembre 2014
Validità: 2014-2016
Parti: Fondazione E. Mach e Fai-Cisl, Cgil-Flai
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli, Fondazione E. Mach San Michele all’Adige
Fonte: fmach.it

Sommario:

 

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Titolo II Rapporto di lavoro
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Ferie e festività
Art. 5 Accesso alla mensa
Art. 6 Reperibilità
Art. 7 Indennità immediato intervento
Art. 8 Integrazione indennità di malattia o infortunio
Art. 9 Indennizzo per avverse condizioni atmosferiche

 

Titolo III Trattamento economico
Art. 10 Trattamento economico integrativo per il personale a tempo indeterminato
Art. 11 Compenso orario integrativo per il personale a tempo determinato.
Art. 12 Premio di risultato per il personale a tempo indeterminato
Art. 13 Premio di risultato per il personale a tempo determinato
Art. 13-bis Quantificazione fondo
Art. 13-ter Indennità trattoristi
Art. 13-quater Diritto di precedenza delle assunzioni a tempo determinato
Titolo IV Disposizioni transitorie e finali
Art. 14 Operai agricoli assunti a tempo indeterminato dal soppresso Istituto Agrario di San Michele all’Adige
Art. 15 Norma transitoria


Accordo aziendale per gli operai agricoli

L’anno 2014 il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 11:00, presso la sede della Fondazione E. Mach sita in San Michele all’Adige (TN) in via Mach, 1 si sono riuniti: la Fondazione E. Mach, […], l’organizzazione sindacale Fai-Cisl […], i delegati Fai-Cisl […], l’organizzazione sindacale Cgil-Flai […], il delegato Cgil-Flai:

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo aziendale, salvo diversamente previsto dai singoli articoli, si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti della Fondazione E. Mach.
2. Il presente Accordo aziendale integra il trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e dall’Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trento.

Titolo II Rapporto di lavoro
Art. 3 Orario di lavoro

1. L’orario normale di lavoro è distribuito su 5 giornate settimanali dal lunedì al venerdì. La durata della pausa pranzo non può essere inferiore a un’ora.
2. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la distribuzione dell’orario di lavoro prevede 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì.
3. Per gli operai agricoli a tempo determinato il lavoro straordinario viene calcolato su base settimanale e durante la raccolta le giornate non lavorate per il maltempo nel corso della settimana possono essere recuperate il sabato.

Art. 5 Accesso alla mensa
1. Agli operai agricoli è consentito l’accesso al servizio mensa o servizio alternativo alle stesse condizioni previste per il personale di cui al CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale n. 14/2005.

Art. 6 Reperibilità
1. La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata.
2. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un’indennità giornaliera di € 25,00 per 24 ore. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a dodici ore, ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria della reperibilità.
3. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata e di rientro nell’abitazione fino ad un tempo massimo di un’ora.
4. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e a condizione che il dipendente venga chiamato in servizio, in aggiunta al compenso spetta il diritto al riposo settimanale in conformità con quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. 66/2003, salvo non sia già stato fruito.

Art. 7 Indennità immediato intervento
1. Al personale individuato dal responsabile dell’Azienda, al quale siano affidati compiti che prevedono l’intervento immediato per irrigazione, irrigazione anti-brina, sgombero neve, ghiaccio e altre emergenze, viene corrisposto per ogni intervento un’indennità aggiuntiva al salario normale o straordinario pari a € 25,00 lordi giornalieri.

Titolo III Trattamento economico
Art. 13-ter Indennità trattoristi

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato che fanno uso frequente di autocarri o di macchine agricole complesse, individuati dal responsabile dell’Azienda agricola, viene corrisposta mensilmente, nell’ambito del fondo non utilizzato riferito alla competenza dell’anno in corso di cui agli artt. 12 e 13, un’indennità annua […]