Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 settembre 2023, n. 26153 - Infortunio sul lavoro. Questione di procedibilità in relazione alla mancata notifica dell'atto alla controparte nei termini



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente -

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere -

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere -

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 2580-2018 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

A.A. in proprio e nella qualità di erede di B.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 52, presso lo studio dell'avvocato SAVINO GUGLIELMI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO AIMI;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 1100/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/01/2017 R.G.N. 907/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
 

 

Fatto


Con sentenza del 13.1.17 la corte d'appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale di Modena del 2012, ha rigettato la domanda dell'Inail volta ad accertare la responsabilità del signor B.B. per l'infortunio sul lavoro subito dal dipendente C.C., ritenendo non fornita la prova dei fatti alla base di tale responsabilità.

In particolare, proposto appello dal B.B. con deposito del ricorso e fissata udienza del giudice, poi rinviata d'ufficio, il B.B. è deceduto prima della nuova udienza senza provvedere alla notifica del ricorso; all'udienza, dichiarata la morte, il giudizio è stato interrotto; quindi riassunto il processo dall'erede, l'INAIL si è costituito deducendo l'improcedibilità dell'appello per mancata notifica dell'atto da parte del dante causa, che doveva effettuarla nel rispetto dei termini, ed in particolare del termine a difesa di controparte.

In tale contesto, la corte ha respinto l'eccezione dell'INAIL ritenendo l'appello procedibile, e ciò in quanto al momento del decesso del B.B. l'erede era ancora in termini per chiedere la notifica per l'udienza successiva, sicchè operando l'interruzione automatica del processo, lo stesso poteva ben essere riassunto dall'erede.

Avverso tale sentenza ricorre all'Inail per un motivo, illustrato da memoria. Resiste l'erede del B.B. con controricorso. Il Collegio si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della decisione.

 

Diritto



Con unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2909 c.c. e 345 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto l'automatica interruzione del processo per morte della parte rappresentata da difensore in difetto di dichiarazione di quest'ultimo.

Occorre premettere che nella specie non viene in gioco l'art. 328 c.p.c., che attiene alla sola interruzione dei termini per proporre impugnazione ad opera della parte nelle more deceduta, laddove nel caso l'appello è stato ritualmente proposto nei termini e si discute solo della procedibilità in relazione alla mancata notifica dell'atto alla controparte nei termini.

Ciò posto, si osserva che la notifica dell'appello va fatta nel termine di legge e comunque prima dell'udienza (e nel rispetto del termine a difesa della controparte) e che il termine è perentorio e non può essere concesso nuovo termine per la rinotifica (giurisprudenza costante: Cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008, Rv. 604554 - 01; Sez. L -, Sentenza n. 6159 del 14/03/2018, Rv. 647533 - 01).

In tale contesto, da un lato la morte della parte rappresentata in giudizio non comporta interruzione del processo finchè l'evento non è dichiarato dal legale, sicchè nessuna interruzione nella specie si è verificata fino all'udienza in cui l'evento veniva dichiarato dal legale della parte; dall'altro lato, va rilevato che l'erede, subentrato nel processo a seguito della riassunzione del giudizio interrotto, subentra nella stessa posizione del dante causa, sicchè nella specie deve ritenersi che la notifica dell'appello non è stata fatta nel termine.

L'appello dunque era improcedibile.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 comma 3 c.p.c., divenendo definitiva la statuizione di primo grado.

Le spese del giudizio di appello e di legittimità possono essere compensate per la particolarità della successione degli eventi.
 


P.Q.M.
 

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

compensa le spese del giudizio di appello e legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2023