Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 settembre 2023, n. 26654 - Capocantiere deceduto per infortunio sul lavoro. Concorso di colpa e liquidazione del danno patrimoniale




Nota a cura di Cherubini Elio, in Guida al lavoro, 40/2023, pp. 39-40 "Rassegna della Cassazione - Azione di regresso dell'INAIL in ipotesi di decesso per infortunio sul lavoro"

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere -

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -

Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11323-2017 proposto da:

(Omissis) DI A.A. e C. Snc in persona del legale rappresentante pro tempore, A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICO CADELO, ELVIRA GANCI;

- ricorrenti - principali -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente, domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonchè contro

(Omissis) DI A.A. e C. Snc in persona del legale rappresentante pro tempore, A.A.;

- ricorrenti principali - controricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 1165/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/01/2017 R.G.N. 908/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto


Con sentenza del 27.1.17 la corte di appello di Palermo, in parziale riforma di sentenza del 2015 del tribunale della stessa sede, ha condannato la società in epigrafe ed il suo legale rappresentante in proprio a pagare Euro 335.716 in favore dell'Inail che aveva agito in regresso in relazione a prestazioni previdenziali corrisposte a lavoratore della società (capocantiere) deceduto per infortunio sul lavoro.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto il concorso di colpa del 20% del dipendente; ha quindi considerato il reddito lordo di cui godeva al fine di quantificare il danno patrimoniale degli eredi; ha infine accordato gli interessi legali a decorre dalla data dell'infortunio.

La società ed il suo legale rappresentante ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'INAIL, che propone ricorso incidentale per un motivo (al quale resistono a loro volta le controparti).

Il Collegio si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della decisione.

 

Diritto


Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 1227, 1226, 2055, 2056 c.c. per avere la corte territoriale quantificato nel 20% il concorso colposo del lavoratore in misura equitativa, non tenendo conto degli apporti causali della produzione del danno.

Il Collegio reputa il motivo infondato, in quanto la sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato le cause dell'infortunio e l'apporto causale del comportamento imprudente della vittima, determinando percentualmente - ma senza alcun ricorso a valutazioni equitative, ma solo sulla base dell'esame dei fatti - il concorso di colpa del lavoratore.

In tale contesto, la condotta del danneggiato (come precisato, pur in diverso ambito da Sez. 3 -, Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020, Rv. 658149 - 01) può costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Invero, l'accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 11258 del 10/05/2018, (Rv. 648643 - 02; Sez. 1, Sentenza n. 272 del 10/01/2017, Rv. 643156 - 01).

Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c., nonchè 415, 416 e 417 c.p.c., nonchè 2697 c.c., per avere la corte territoriale determinato il danno in relazione al reddito lordo anzichè netto del lavoratore deceduto.

Il motivo è fondato, in quanto l'azione di regresso incontra il limite dell'ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato, commisurandosi tali danni al reddito netto cioè all'ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore (non essendovi peraltro oneri tributari sulla voce risarcitoria).

Questa Corte ha del resto già precisato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10853 del 28/06/2012, Rv. 623181 - 01) che la liquidazione del danno patrimoniale (nel caso da perdita delle contribuzioni) subito da persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale.

Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 1282 e 2056 c.c. per avere la corte territoriale accordato gli interessi dall'infortunio e non dalla liquidazione, pur adottando il sistema della capitalizzazione anticipata.

Il motivo trova sostegno in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4508 del 28/03/2001, Rv. 545263 - 01, che ha precisato che nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari; qualora per la liquidazione si adotti il sistema della capitalizzazione anticipata, che fa conseguire il risarcimento in anticipo sulla data in cui si verificherebbe il danno reale (nella specie dei congiunti della vittima), gli interessi devono decorrere dal momento della liquidazione e non dall'illecito.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale si deduce violazione degli artt. 1227, 1226, 2055 e 2056 c.c., per avere la corte territoriale affermato la sussistenza del giudicato penale sul concorso di colpa del lavoratore laddove in sede penale rilevava al più la colpa dei coimputati e non quella del lavoratore.

Il motivo è infondato in quanto la sentenza penale ha chiaramente affermato l'esistenza di un concorso di colpa del lavoratore; tale affermazione, pur non avendo efficacia di giudicato, può ben costituire uno degli elementi che il giudice civile valuta nella delibazione della controversia sottoposta al suo esame. Nè l'affermazione di colpevolezza dell'imputato esclude la valutazione da parte del giudice civile della colpa concorrente del danneggiato (Sez. 3, Sentenza n. 11117 del 28/05/2015, Rv. 635613 - 01).

Per quanto detto, il secondo e terzo motivo del ricorso principale devono essere accolti, rigettati invece il primo motivo nonchè il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il raddoppio, da parte del ricorrente incidentale, del contributo unificato, se dovuto.

 

P.Q.M.


accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo; rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla medesima corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2023