Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 9 ottobre 2006,
Validità: 01.10.2006 - 31.12.2009
Parti: Gruppo Costruttori Edili-Unione degli Industriali e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Gorizia
Fonte: cassaedilego.it


Sommario:


Accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Gorizia

Addì 9 ottobre 2006, presso la Sede dell’Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia, il Gruppo Costruttori Edili aderente all’Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia […], e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Gorizia Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil […], visto
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004;
l’Accordo Nazionale 23 marzo 2006;
il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 29 gennaio 2003;
si conviene e si stipula il presente Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004, da valere nella Provincia di Gorizia per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini ivi operanti.

Mensa
L’impresa fornirà il pasto caldo, unitamente a % litro di acqua minerale, per ciascun lavoratore.
[…]

Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza-RLST
In attuazione di quanto previsto dall’art. 87 del vigente CCNL, considerata la grande importanza che le parti attribuiscono alla tutela della salute nel posto di lavoro e nella consapevolezza che è necessario agire nell’ottica della prevenzione, si conviene sull’opportunità di istituire a partire dal 1° gennaio 2007 e in via sperimentale, fino al 31 marzo 2008, per le imprese e/o unità produttive presso le quali non è stato eletto o designato il RLS, un Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
I criteri e le modalità di espletamento dell'attività del RLST saranno oggetto di apposito regolamento sottoscritto tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2006, secondo principi finalizzati a realizzare una piena collaborazione fra le parti e all'affermarsi della cultura della prevenzione in materia di sicurezza.
Al termine della fase sperimentale le parti si incontreranno per verificare e valutare l’attività svolta dal RLST, ivi compresi i relativi oneri, allo scopo di apportare eventuali modifiche e correttivi al regolamento di cui sopra e al modo di operare del RLST nell’intento comune di renderlo pienamente efficace.
Al fine di favorire l'attuazione di quanto sopra, di norma, la comunicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs 494/96 al RLST sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente paragrafo.
Gli oneri relativi all’attività del RLST saranno fronteggiati destinando allo scopo una quota pari allo 0,10% del contributo APE.


Infortunio sul lavoro
Facendo seguito a quanto già stabilito con il precedente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto in data 29 gennaio 2003, per gli infortuni sul lavoro ogni singola impresa provvederà alla stipula della convenzione prevista dall’art. 70 del T.U. n. 1124/65, agli effetti dallo stesso previsti, la cui istanza sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente paragrafo.


 

Trasparenza appalti - D.U.R.C.
Facendo seguito a quanto già stabilito con il precedente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto in data 29 gennaio 2003, le parti confermano il proprio impegno e la propria attenzione alle politiche di sostegno della regolarità contributiva e retributiva delle imprese nel lavoro pubblico e privato attraverso il puntuale utilizzo del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva, secondo quanto già disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali.