Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 settembre 2023, n. 26636 - Riconoscimento di postumi invalidanti conseguenti ad infortunio



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -

Dott. CAVALLARO Luigi - rel. Consigliere -

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
 


sul ricorso 717-2022 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO COMERCI, rappresentato e difeso dall'avvocato LORIS MARIA NISI;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIA PUGLISI, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 17046/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/06/2021 R.G.N. 27954/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto


che, con ordinanza n. 17046 del 2021, questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.A. avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria, confermando la pronuncia di prime cure, aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento di postumi invalidanti conseguenti all'infortunio occorsogli il 13.7.2011;

che avverso tale pronuncia A.A. ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo quattro ragioni di errore;

che l'INAIL ha resistito con controricorso;

che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 12.7.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.).
 

Diritto


che, con il primo e il secondo motivo, il ricorrente si duole di errore di fatto per avere questa Corte reputato che la sentenza di prime cure, sulla cui base egli aveva fondato l'esistenza di un giudicato interno concernente la prestazione previdenziale rivendicata in giudizio, fosse stata trascritta solo in parte, laddove era stata trascritta per intero, eccezion fatta per altre affermazioni riportate dal controricorso e non oggetto di impugnazione, e non fosse stata depositata, laddove insieme al ricorso erano stati depositati i fascicoli di entrambi i gradi di giudizio e la sentenza figurava quale primo documento del fascicolo di appello; che, con il terzo motivo, consequenziale ai primi due, il ricorrente sostiene che erroneamente questa Corte avrebbe reputato assorbito il secondo motivo di censura; che, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta ulteriore errore di fatto circa la condanna alle spese, avendo egli sottoscritto apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 att. c.p.c. che era stata richiamata nel corpo del ricorso e allegata ad esso in sede di iscrizione a ruolo;

che, con riguardo ai primi due motivi di ricorso, va premesso che la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, ma non anche quando la decisione di questa Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, non potendo configurarsi per definizione un errore revocatorio in ordine al giudizio concernente la violazione dei principi di specificità e autosufficienza in ordine ai motivi di ricorso per omessa trascrizione e indicazione dei documenti posti a base della censura (così già Cass. n. 14608 del 2007 e, più recentemente, Cass. nn. 20635 del 2017, 17179 del 2020 e 10040 del 2022);

che, tanto premesso, è evidente che i primi due motivi di doglianza pretendono in realtà di infirmare il giudizio che questa Corte ha espresso, per un verso, sull'adeguatezza della trascrizione della sentenza di prime cure al fine di poterne evincere il preteso giudicato interno e, per altro verso, sull'adeguatezza della indicazione concernente il luogo in cui tale sentenza si sarebbe potuta e dovuta reperire;

che, pertanto, entrambi i motivi vanno reputati inammissibili, rimanendo logicamente assorbito anche il terzo;

che il quarto motivo è invece fondato, risultando ex actis che questa Corte ha adottato sia in parte motiva che in parte dispositiva una statuizione di condanna alle spese di lite senza avvedersi che nel fascicolo di ufficio era presente ex art. 152 att. c.p.c. la dichiarazione utile all'esonero del ricorrente dal pagamento delle spese processuali, che era stata debitamente richiamata sub doc. 5 degli allegati al ricorso stesso;

che, non essendo parimenti dubbio che l'errore sia stato decisivo in relazione al regolamento delle spese di lite e che il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, l'ordinanza impugnata deve essere revocata, previo accoglimento del motivo, quanto al regolamento delle spese di lite, le quali ultime, in questa sede rescissoria, devono essere dichiarate non dovute ex art. 152 disp. att. c.p.c.;

che, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio di revocazione vanno senz'altro compensate tra le parti.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il quarto motivo, dichiarati inammissibili il primo e il secondo e assorbito il terzo. Revoca l'ordinanza n. 17046 del 2021 di questa Corte di cassazione in ordine alle statuizioni sulle spese di lite e, decidendo in sede rescissoria sul ricorso n. 27954/2019, limitatamente a tale capo, dichiara che nulla è dovuto da A.A. per spese processuali. Compensa le spese del giudizio di revocazione. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2023