Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 settembre 2023, n. 26735 - Regresso



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente -

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere -

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

Dott. CERULO Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 6374-2021 proposto da:

SILPRO Srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, e A.A., rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata a margine del ricorso per revocazione, dagli avvocati STEFANO PERUSI e PAOLO PANARITI, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo difensore, in ROMA, VIA CELIMONTANA, 38;

- ricorrenti per revocazione -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANDREA ROSSI e LETIZIA CRIPPA, con domicilio eletto in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144;

- controricorrente -

e AXA ASSICURAZIONI Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata a margine del controricorso, dagli avvocati RICCARDO TEDESCHI, PAOLO FRANCESCHINI e MARIO MASSANO, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo difensore, in ROMA, VIA OTRANTO, 36;

- controricorrente -

per la revocazione dell'ordinanza n. 17577 del 2020 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 21 agosto 2020 (R.G.N. 714/2015).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 dal Consigliere Angelo Cerulo.

 

Fatto


1.- Con ordinanza n. 17577 del 2020, depositata il 21 agosto 2020, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di SILPRO Srl e del signor A.A. contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 480 del 2014.

La Corte territoriale aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Verona, che a sua volta aveva parzialmente accolto la domanda di regresso dell'INAIL per le prestazioni erogate agli eredi dei signori B.B. e C.C., "deceduti a seguito dell'infortunio sul lavoro del 22 giugno 2006".

A fondamento della statuizione d'inammissibilità, questa Corte ha argomentato che il ricorso è inammissibile, "in quanto intempestivamente notificato", e ha così tratteggiato gli antecedenti processuali:

a) la sentenza d'appello è stata notificata il 23 ottobre 2014;

b) il ricorso è stato spedito per la notifica mediante posta elettronica certificata il 22 dicembre 2014, alle ore 20.21, ma la notifica è stata accettata dal sistema il 23 dicembre 2014, alle ore 01,56, quanto al procuratore dell'INAIL, e alle ore 2.14 quanto al procuratore di Axa Assicurazioni s.p.a.;

c) in base al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-quater, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, la notifica si perfeziona, per il notificante, allorchè viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna;

d) non rileva la sentenza n. 75 del 2019, con cui il giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies nella parte in cui, per il notificante, differiva alle ore 7.00 del giorno successivo il perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche, nell'ipotesi in cui la ricevuta d'accettazione fosse stata generata dopo le ore 21,00 ed entro le ore 24.00;

e) nel caso di specie, la notifica, anche per il notificante, si è perfezionata il giorno successivo allo spirare del termine per l'impugnazione, in quanto, solo il giorno successivo, è stata generata la ricevuta di accettazione;

f) quando la notifica degli atti processuali non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare immediatamente il procedimento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594);

g) i ricorrenti, pur edotti dell'esito negativo della notifica, non hanno riattivato il procedimento nel rispetto del termine di trenta giorni, applicabile al giudizio di cassazione.

2.- SILPRO Srl e il signor A.A. hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza di questa Corte, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, con ricorso notificato il 22 febbraio 2021 e illustrato da memoria.

3.- Resistono, con distinti controricorsi, l'INAIL e Axa Assicurazioni s.p.a.

4.- La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base alla disciplina dell'art. 391-bis c.p.c., nella formulazione modificata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della normativa transitoria di cui all'art. 35, comma 6, del medesimo D.Lgs..

5.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6.- Il collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1. c.p.c., comma 2).

 

Diritto


1.- Il ricorso per revocazione si articola in due motivi.

1.1.- Con il primo mezzo, la parte ricorrente assume che l'ordinanza di questa Corte sia inficiata da un errore revocatorio, in quanto suppone l'esistenza di un fatto, l'esito negativo della notifica, inconfutabilmente escluso dagli atti di causa.

La notifica, difatti, si sarebbe comunque perfezionata, seppure tardivamente, e questa Corte avrebbe dovuto rimettere in termini i ricorrenti, incorsi in decadenza per causa a loro non imputabile: sarebbe addebitabile al sistema il ritardo nella generazione delle ricevute di accettazione e di consegna.

Movendo dall'erroneo presupposto dell'esito negativo della notifica, l'ordinanza impugnata avrebbe arbitrariamente configurato un onere di riattivazione del procedimento di notifica.

1.2.- Con il secondo motivo, la parte ricorrente deduce che l'ordinanza è affetta da un errore percettivo, in quanto suppone un fatto, "esito negativo della notifica e dunque necessità di riattivazione della procedura notificatoria per la rimessione in termini", incontrovertibilmente escluso dagli atti di causa, che attestano il perfezionamento della notifica il 23 dicembre 2014.

2.- In linea preliminare, dev'essere disattesa l'istanza di trattazione della causa all'udienza pubblica, con conseguente "discussione orale".

Hanno carattere consolidato i principi di diritto che questa Corte è chiamata ad applicare e non si ravvisa, pertanto, quella particolare rilevanza delle questioni, che la parte ricorrente prospetta a fondamento dell'istanza e che è rimessa all'apprezzamento discrezionale del collegio giudicante (Cass., S.U., 5 giugno 2018, n. 14437).

3.- I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, perchè sottendono questioni tra loro connesse, e si rivelano inammissibili.

4.- Giova ribadire che l'istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c. (fra le molte, Cass., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 442).

L'errore di fatto presuppone un errore di percezione o una mera svista materiale, rilevabile ictu oculi, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, che risulti, invece, incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa. Il fatto, su cui verte l'errore, non deve investire un punto controverso, sul quale il giudice abbia avuto occasione di pronunciarsi.

L'errore revocatorio postula, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto: l'una emerge dalla pronuncia e non promana da una valutazione, l'altra emerge dagli atti e dai documenti di causa (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).

Nessun errore revocatorio, pertanto, si configura, quando la decisione di questa Corte rappresenti l'approdo della valutazione o dell'interpretazione delle risultanze processuali. Ne consegue che non si può sindacare con il rimedio della revocazione un errore di giudizio che si è formato all'esito di una valutazione (Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040).

5.- Come traspare dalla stessa ricostruzione della parte ricorrente, l'ordinanza impugnata ha ripercorso tutti gli antefatti processuali rilevanti (pagine 3 e seguenti).

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la pronuncia in esame ha puntualizzato che la notifica del ricorso per cassazione è stata spedita lunedì 22 dicembre 2014, alle ore 20,21 ed è stata tuttavia accettata dal sistema solo il successivo martedì 23 dicembre 2014. La ricevuta di accettazione, essenziale ai fini del perfezionamento della notifica per il notificante, è stata emessa allorchè il termine perentorio per proporre il ricorso per cassazione era già inutilmente decorso.

L'ordinanza n. 17577 del 2020 ha ricostruito in maniera esaustiva i fatti inerenti al procedimento di notifica e ha dato conto del loro succedersi, con un'esposizione coerente con la realtà processuale e scevra, dunque, dalle sviste percettive denunciate in questa sede.

6.- Alla luce delle circostanze, esattamente percepite nel loro concatenarsi e nella loro consistenza fenomenica, la pronuncia ha compiuto una valutazione giuridica di tardività del ricorso, sulla scorta dei seguenti rilievi:

a) non sono pertinenti le enunciazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, concernente la diversa fattispecie in cui la ricevuta di accettazione sia stata generata dopo le 21.00 ed entro le 24.00 dell'ultimo giorno utile (pagina 4 dell'ordinanza);

b) non sussistono i presupposti per la rimessione in termini, in quanto il notificante, pur consapevole "dell'esito negativo della notifica", non ha ottemperato all'onere di "riprendere il procedimento notificatorio nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni, salva la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato" (pagina 7 dell'ordinanza).

7.- Il ricorso per revocazione, dietro lo schermo dell'errore percettivo, si risolve nella contestazione dell'asserito errore di diritto in cui questa Corte sarebbe incorsa, per aver applicato a una fattispecie di notificazione tardiva i principi enunciati dalla sentenza n. 14594 del 2016, in tema di onere di riattivazione del procedimento di notifica, e per avere così disconosciuto i presupposti della rimessione in termini.

8.- Le doglianze, nei termini in cui sono formulate, non investono un errore percettivo, ma la qualificazione e la correlata valutazione che questa Corte ha compiuto in ordine a fatti esattamente percepiti nella loro portata oggettiva.

E' questione eminentemente giuridica l'applicabilità, alla notifica che non si perfezioni nel termine di legge, dei principi enunciati dalla richiamata sentenza delle sezioni unite o della disciplina sulla rimessione in termini.

La questione dibattuta nel ricorso per revocazione, peraltro, è stata vagliata da questa Corte alla luce delle contrapposte deduzioni delle parti e dunque involge un punto controverso - la tempestività della notifica del ricorso per cassazione - sul quale l'ordinanza si è pronunciata ex professo.

Come si può evincere anche dai rilievi illustrati dalla parte ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale, è sulla valutazione giuridica, oggetto di ampio contraddittorio processuale, che si appuntano le critiche del ricorso per revocazione.

Il punto nodale del ragionamento dei ricorrenti è l'insussistenza di un onere di dare nuovamente impulso al procedimento notificatorio, quando tale procedimento, sia pure oltre i termini sanciti per l'impugnazione, sia giunto "autonomamente" a buon fine. In quest'ipotesi, contraddistinta dalle disfunzioni del "server di posta elettronica" (pagina 8 della memoria illustrativa), si riscontrerebbe una causa non imputabile della decadenza e sarebbe doveroso rimettere in termini la parte incolpevole.

I profili in esame non involgono i fatti, apprezzati nel loro sostrato materiale ed empirico, ma l'inquadramento sub specie iuris che, dei fatti, questa Corte ha mostrato di privilegiare, nel contesto di un giudizio sull'interpretazione della disciplina processuale, anche riguardo ai presupposti per la rimessione in termini.

Colgono dunque nel segno le eccezioni d'inammissibilità formulate tanto da Axa Assicurazioni Spa (pagine 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del controricorso) quanto dall'INAIL (pagine 5 e 6 del controricorso).

9.- I ricorrenti devono rifondere le spese alle controparti, nella misura liquidata, per ciascuna di esse, in dispositivo.

10.- La declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell'obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

 

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; condanna i ricorrenti a rifondere alle parti controricorrenti le spese del giudizio, che liquida per ciascuna di esse in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 3.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, il 22 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2023