Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 settembre 2023, n. 26803 - Domanda di regresso



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

Dott. MARCHESE Gabriella - rel. Consigliere -

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 18178/2017 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 52, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO ZACCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE ZUMMO;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LUCA MAJORANO, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 143/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/03/2017 R.G.N. 355/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto


1. con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto le spese di lite liquidate dal Giudice; ha confermato, per il resto, la pronuncia del Tribunale;

2. per quanto qui solo rileva, la Corte di appello ha ritenuto fondata la domanda di regresso proposta dall'INAIL nei confronti dell'odierno ricorrente, per le somme erogate, in favore di un dipendente, a seguito di infortunio sul lavoro;

3. a fondamento del decisum, la Corte di appello ha osservato come la ricostruzione operata dal Tribunale delle circostanze che avevano determinato le gravi lesioni sofferte dal lavoratore rappresentasse il risultato di un "condivisibile (ed inevitabile) richiamo ai (...) fatti già esaminati nel giudizio penale". Inoltre, il documentato passaggio in giudicato di tale pronuncia (id est: della pronuncia resa nel giudizio dinanzi al Giudice Penale) era produttivo di effetti nei confronti dei contendenti, in quanto entrambi erano stati coinvolti nel processo penale (nella qualità rispettivamente di imputato e di parte civile costituita) e difettavano specifiche censure;

4. in merito al quantum debeatur, la somma riconosciuta dal Tribunale era pari al costo della rendita corrisposta al lavoratore. A tale riguardo, la Corte di merito rilevava l'assoluta genericità delle contestazioni dell'appellante, a fronte delle risultanze della relazione peritale e dell'attestazione del dirigente della sede dell'Inail;

5. avverso tale decisione, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

6. l'INAIL ha resistito con controricorso e ha depositato successiva memoria;

7. chiamata la causa all'adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., comma 2.

 

Diritto



8. con il primo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che non era raggiunta la prova della responsabilità in relazione all'infortunio occorso al lavoratore, non potendo limitarsi a richiamare l'accertamento penale, non vincolante ma liberamente apprezzabile dal giudice civile;

9. il motivo è infondato;

10. diversamente da quanto denunciato, la Corte di appello non si è limitata a recepire l'esito del giudizio penale ma ha espresso, con apprezzamento critico, un giudizio di "condivisione" della già operata valutazione dei fatti, rafforzato dalla considerazione che la sentenza penale, passata in cosa giudicata, era stata resa nei confronti di entrambe le parti e gli accadimenti, come in quella sede ricostruiti, non erano stati oggetto di specifiche censure;

11. tanto è sufficiente a respingere i rilievi;

12. va, tuttavia, aggiunto che risulta, dal dispositivo della sentenza penale (v. in atti sentenza penale del Tribunale di Palermo, confermata dalla relativa Corte di appello), la condanna (in via generica) dell'odierno ricorrente al risarcimento del danno patito dalla parte civile (INAIL), con rimessione delle parti dinanzi al Giudice civile per la liquidazione del danno;

13. deve, quindi, richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che non può più contestare la sussistenza del fatto-reato (ex plurimis, Cass. n. 11467 del 2020; Cass. n. 18352 del 2014) restando, viceversa, impregiudicato ogni accertamento non funzionale alla statuizione di condanna generica quale, in particolare quello in ordine all'an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire (tra le tante, Cass. n. 21402 del 2022, in motivazione);

14. alla stregua di quanto precede, il decisum della Corte di appello è senz'altro corretto e le censure del tutto infondate;

15. resta, di conseguenza, assorbito il secondo motivo, con cui - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'accertamento dei fatti: questi ultimi, ai fini dell'azione di regresso dell'INAIL, per quanto precede, non sono più discutibili;

16. in ogni caso, difetterebbe l'illustrazione del fatto storico, decisivo e non esaminato, secondo gli enunciati di Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014;

17. con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'accertamento del quantum debeatur;

18. il terzo motivo, per più profili, è inammissibile;

19. in primo luogo, il richiamo alle norme in rubrica non è appropriato perchè, in concreto, riferito all'apprezzamento degli elementi istruttori, tema estraneo al prospettato errore di diritto, come costantemente affermato dalla Corte (per tutte, Cass. n. 10623 del 2023). Inoltre, le censure sono genericamente argomentate, senza che siano puntualmente specificati gli errori compiuti dal Giudice di merito, in punto di determinazione e liquidazione delle somme dovute in regresso;

20. il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato, con le spese liquidate, secondo soccombenza, come da dispositivo;

21. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2023