Regione Calabria

Regolamento Regionale di attuazione della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40, ai sensi dell’art.22 della legge regionale 24 febbraio 2023, n.4.
B.U.R. 27 settembre 2023, n. 211

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana
Il seguente regolamento:
 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria) e ss.mm.ii., prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:
a) per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali appartenenti alla categoria delle miniere;
b) per il rilascio dell’autorizzazione per la ricerca e l’esercizio dell’attività di cava relativa alle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave;
c) per il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l’esercizio dell’attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento, al fine di garantire l’integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l’igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera, nonché la stabilità delle aree nelle quali si insediano dette attività minerarie;
d) per il rilascio dell’autorizzazione per l’estrazione nei corsi d'acqua;
e) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;
f) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno alle attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati;
2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:
a) il funzionamento dell’Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);
b) l’attribuzione dei compiti di controllo e di ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava.
 

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) attività mineraria: il complesso delle attività di ricerca, di coltivazione e commercializzazione delle sostanze minerali di cui all’art. 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., comprese le attività di sistemazione finale e di recupero e riqualificazione ambientale;
b) miniere: categoria a cui appartengono le sostanze minerali individuate all’articolo 2 comma 2 della L.R. 5 novembre 2009 n. 40 e ss.mm.ii., che costituiscono patrimonio indisponibile sia della Regione Calabria che dello Stato;
c) cave: categoria a cui appartengono le sostanze minerali individuate all’articolo 2 comma 3 della L.R. 5 novembre 2009 n. 40 e ss.mm.ii.;
d) ricerca mineraria: attività eseguita con rilievi, indagini geologiche e geofisiche, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alle categorie delle sostanze minerali classificate all’articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.;
e) coltivazione mineraria: i lavori di escavazione delle sostanze minerali, dell’attività estrattiva delle miniere e delle cave ed i lavori di sistemazione finale e riqualificazione ambientale oggetto della stessa attività estrattiva da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e funzionali;
f) permesso di ricerca: titolo abilitativo che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle miniere, di cui al comma 2 dell’articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.;
g) concessione mineraria: titolo abilitativo che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle miniere, di cui venga riconosciuta l’esistenza e la coltivabilità. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all’esercizio dell’attività mineraria, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell’ambiente e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia;
h) autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava: provvedimento che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle cave di cui al comma 3 dell’art. 2 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii.;
i) autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava: provvedimento che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave di cui venga riconosciuta l’esistenza e la coltivabilità;
j) area di miniera o di cava: il luogo di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonché i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilità di servizio e di raccordo alla viabilità pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio;
k) fase o stralcio funzionale di coltivazione: l’unità nella quale si suddivide la coltivazione del giacimento in porzioni successive e funzionali;
l) lotto di coltivazione: unità nella quale si suddivide la fase di coltivazione in porzioni di limitata estensione, col fine di rendere possibile, durante la coltivazione, la contestualità dei lavori di escavazione e di riqualificazione ambientale;
m) prima lavorazione: le lavorazioni successive all’estrazione del materiale dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l’aggiunta di altri componenti o prodotti, nonché tutte le attività di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all’estrazione in maniera organizzata e continuativa, quali, in particolare, il caricamento e trasporto internamente all’area di cava dei materiali estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzatura e il taglio dei materiali;
n) impianti di prima lavorazione: gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio delle sostanze minerali, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio di inerti lapidei, nonché ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le carpenterie fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonché per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie;
o) sistemazione finale: l’insieme degli interventi di sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica dell’area e dei fronti di scavo, finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l’andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive opere di recupero e riqualificazione ambientale;
p) interventi di recupero ambientale: la realizzazione di opere di recupero ambientale all’interno o in prossimità di un’area di miniera o di cava dismessa finalizzata esclusivamente al recupero ed alla riqualificazione, senza commercializzazione dei materiali estratti;
q) ingegneria naturalistica: la tecnica costruttiva ingegneristica che si avvale di conoscenze biologiche nell’eseguire costruzioni in terra con l’impiego di piante e di parti di piante messe a dimora in modo tale da raggiungere, nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
r) apertura di miniera o di cava: la realizzazione dei lavori e delle opere proprie di una attività di miniera o di cava e delle connesse opere di recupero e riqualificazione ambientale per lo sfruttamento di un nuovo giacimento;
s) ampliamento di miniera o di cava: aumento della superficie di un’attività di miniera o di cava in esercizio in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento;
t) riattivazione di miniera o di cava: la ripresa dell’attività estrattiva da un’area di miniera o di cava dismessa con eventuale aumento della superficie in aree limitrofe, da cui comunque derivi una migliore sistemazione finale dell’area rispetto allo stato dei luoghi;
u) variante non sostanziale: modifica del piano di coltivazione e/o di recupero ambientale che comporti una sistemazione morfologica finale dei luoghi diversa da quella autorizzata ma che non determini una variazione del volume di materiale da estrarre, un aumento del perimetro o della superficie, modifiche delle condizioni di sicurezza;
v) variante sostanziale: ogni modifica del piano di coltivazione e/o recupero ambientale che non rientri nelle fattispecie di cui alla lettera u);
w) rinnovo della concessione mineraria: riassegnazione di una concessione mineraria al soggetto già titolare di una concessione che abbia esaurito i termini di validità, nel rispetto dei principi e delle norme in materia di evidenza pubblica;
x) rinnovo dell’autorizzazione dell’attività di cava: nuova autorizzazione per il completamento del piano di coltivazione e/o di recupero ambientale di una cava, rilasciata al titolare dell'autorizzazione entro i centottanta giorni successivi alla scadenza del titolo autorizzativo;
y) proroga dell’autorizzazione: estensione del termine di validità di un provvedimento di autorizzazione dell’attività di cava in corso di validità;
z) cava cessata: sito di cava in cui sia stata riscontrata l’avvenuta realizzazione delle opere di recupero ambientale prescritte e sia stata dichiarata conclusa l’attività estrattiva con provvedimento formale a norma di legge.
aa) cave di prestito: cave necessarie alla realizzazione, anche parzialmente sul territorio calabrese, di opere di interesse pubblico.
2. Ulteriori definizioni:
a) Regione: Regione Calabria - Dipartimento competente in materia di attività estrattive;
b) Provincia: Competente Settore della Provincia interessata;
c) Città Metropolitana: Competente Settore della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
d) Comune: Competente Settore del Comune interessato;
e) BURC: Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
f) ORAE: Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive di cui all’art. 5 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii.;
g) Autorità di Vigilanza: Organo dell’Amministrazione Pubblica che esercita i compiti di controllo e di ispezione.
Per ogni ulteriore utile definizione si fa riferimento alla normativa nazionale di settore.
 

TITOLO II
MINIERE
CAPO I
Permesso di ricerca mineraria
Articolo 3
(Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria)

1. Il permesso di ricerca è concesso a persona fisica o giuridica che abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del piano di ricerca e all’esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.
2. L’istanza per il conferimento del permesso di ricerca, in regola con il pagamento dell’imposta di bollo, è presentata alla Regione per via telematica e deve riportare:
a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
b) la denominazione convenzionale da attribuire al permesso stesso;
c) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;
d) l’ubicazione e la dimensione dell’area oggetto della ricerca;
e) l’elenco dei mappali interessati dall’attività di ricerca;
f) il periodo di tempo richiesto per la ricerca e per l’eventuale recupero ambientale;
g) l'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94-98 del D.Lgs. 36/2023, nonché di provvedimenti di decadenza di una concessione di coltivazione mineraria.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica di cui all’Allegato A.
 

Articolo 4
(Procedimento di rilascio del permesso di ricerca)

1. Per garantire adeguata informazione e partecipazione sull’attività di ricerca, il Dipartimento regionale competente, verificata la completezza e correttezza dei documenti di cui all’art. 3, commi 2 e 3, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione Calabria un avviso riportante le principali caratteristiche del progetto di utilizzo della risorsa, nonché il valore del canone annuale da versare. Tale avviso deve essere pubblicato anche all’Albo Pretorio dei Comuni territorialmente interessati.
2. A seguito della pubblicazione, entro trenta giorni, chiunque sia interessato può presentare, per via telematica, alla Regione Calabria osservazioni o opposizioni, ovvero domanda in concorrenza. Verificata l’ammissibilità delle domande in concorrenza eventualmente presentate, si procederà alle nuove pubblicazioni a seguito delle quali chiunque sia interessato può presentare alla Regione Calabria, negli stessi termini ed unicamente sulle domande in concorrenza ritenute ammissibili, osservazioni od opposizioni.
3. Le domande concorrenti che hanno a oggetto sostanze diverse possono essere tutte accolte, a condizione che i relativi lavori siano compatibili; in caso di lavori incompatibili è data preferenza alla domanda presentata per prima.
4. Le domande per l'ottenimento di un permesso di ricerca, che ricadono nella stessa area o che presentano interferenze di qualsiasi entità nelle rispettive aree di ricerca e che sono presentate durante la fase di pubblicazione della domanda di permesso di ricerca, si considerano concorrenti.
5. Non sono autorizzate ricerche minerarie che presentano interferenze di qualsiasi entità o natura con le aree già oggetto di un permesso di ricerca relativo alla medesima sostanza, o i cui lavori siano incompatibili con quelli del permesso già concesso.
6. In caso di domande aventi a oggetto la medesima sostanza l’istruttoria è condotta in base alla valutazione tecnico-economica della proposta, sia del soggetto richiedente sia del progetto di coltivazione, con particolare riguardo all’immediatezza dell’utilizzo prospettato, agli effetti dell’intervento per quanto attiene alla tutela ambientale ed alla corretta gestione della risorsa. Possono costituire ulteriori elementi di preferenza il possesso dell’area di ricerca e l’ordine temporale di presentazione delle domande.
7. Sulle domande in concorrenza, il Dipartimento regionale competente, su parere dell’ORAE, con proprio atto notificato agli interessati, decide sulle osservazioni e opposizioni e definisce la preferenza. Comunica, altresì, l’esito del procedimento all’interessato a cui è stata accordata la preferenza, invitandolo a presentare gli eventuali ulteriori documenti necessari per il rilascio del titolo minerario.
8. Se la Regione intende procedere direttamente a ricerche minerarie, individua la zona di esplorazione, le sostanze minerali oggetto di ricerca e la durata della ricerca. Il relativo provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Dipartimento regionale competente, in conformità ai Piani di Settore, sentiti l’ORAE ed i comuni interessati, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
10. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un periodo superiore a due anni.
11. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
 

Articolo 5
(Contenuto del permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:
a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;
b) alla salvaguardia della situazione ambientale ed idrogeologica;
c) alla sistemazione ambientale dei siti di ricerca ed ai preminenti interessi generali;
d) all'importo della eventuale garanzia relativa alle opere di sistemazione ambientale di cui alla lettera sub c);
e) gli estremi dell'eventuale garanzia bancaria o assicurativa prestata;
f) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della ricerca.
 

Articolo 6
(Obblighi del titolare del permesso di ricerca)

1. Il titolare del permesso di ricerca, entro 30 giorni dal rinvenimento di giacimenti minerari, dà comunicazione, per via telematica, alla Regione.
2. Il titolare del permesso di ricerca trasmette per via telematica alla Regione, ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia sullo svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Alla scadenza del permesso di ricerca, lo stesso presenta, per via telematica, alla Regione, una relazione di fine ricerca contenente, tra l’altro, l’elenco delle opere realizzate e il conto consuntivo delle spese sostenute nell’attività di ricerca, comprensive del canone proporzionale alla superficie e, per le acque minerali, delle spese sostenute per il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, da utilizzarsi anche per cure termali, da parte del competente Ministero.
4. Alla scadenza del permesso di ricerca, il titolare può presentare manifestazione di interesse al rilascio della concessione di coltivazione in suo favore.
5. La relazione finale di ricerca è redatta secondo lo schema approvato con decreto del dirigente competente.
6. Il titolare del permesso provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca ed a risarcire i proprietari del suolo degli eventuali danni cagionati.
 

Articolo 7
(Proroga del permesso di ricerca)

1. La Regione può disporre, entro trenta giorni dall’istanza, la proroga del permesso di ricerca per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, quando il titolare del permesso di ricerca abbia adempiuto agli obblighi ivi previsti e offra adeguate giustificazioni relative alla necessità di proseguire i lavori di ricerca.
2. L’istanza di proroga deve essere presentata per via telematica al Dipartimento regionale competente tre mesi prima della scadenza del permesso di ricerca.
 

CAPO II
Concessione mineraria
Articolo 8
(Requisiti oggettivi e soggettivi)

1. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali il Dipartimento regionale competente abbia riconosciuto l‘esistenza e la coltivabilità. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilità del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Regione verifica la rilevanza effettiva dell'interesse pubblico, consistente nell'utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e alla valorizzazione delle risorse essenziali del territorio, ai vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio interessato, nonché all'incidenza dell'estrazione mineraria rispetto alla movimentazione di altri minerali presenti nel giacimento minerario.
2. La concessione di un giacimento è rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica, economica e organizzativa a condurre l'impresa nel rispetto di criteri di razionale utilizzazione del giacimento oggetto della concessione, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di conseguimento di condizioni di equilibrio e compatibilità dell'attività mineraria con il territorio da essa interessato.
3. Non può essere accolta la richiesta di concessione avanzata da chi è stato destinatario di un provvedimento di decadenza di un titolo minerario a lui precedentemente attribuito. La capacità economica è commisurata all'entità dell'investimento e alle garanzie di idonee referenze bancarie.
 

Articolo 9
(Domanda di concessione mineraria e istruttoria)

1. L’istanza per il conferimento della concessione di coltivazione mineraria, in regola con il pagamento dell’imposta di bollo, è presentata per via telematica alla Regione e deve riportare:
a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
b) la denominazione da attribuire alla concessione stessa;
c) il tipo di minerale o di minerali da coltivare;
d) l’ubicazione e la dimensione dell’area oggetto della coltivazione mineraria;
e) l’elenco dei mappali interessati dall’attività di coltivazione mineraria;
f) il periodo di tempo richiesto per l’attività di coltivazione e di sistemazione ambientale.
 

Articolo 10
(Procedimento di rilascio e conferimento di concessione mineraria)

1. Entro centottanta giorni prima della scadenza della concessione di coltivazione oppure, in caso di esito positivo dell'attività di ricerca, entro centottanta giorni dopo l'acquisizione della documentazione prevista dall'articolo 6, il Dipartimento competente in materia di attività estrattive, dispone la pubblicazione di un avviso contenente:
a) la descrizione della concessione, con particolare riguardo alla sostanza minerale e all'area oggetto di concessione;
b) l'eventuale manifestazione di interesse da parte del concessionario uscente o del titolare del permesso di ricerca al rilascio della concessione in suo favore;
c) la durata della concessione da rilasciare;
d) il valore del canone di concessione, determinato ai sensi delle disposizioni approvate con delibera della giunta regionale;
e) la quantità d'acqua derivabile, per le concessioni di acque minerali, o la stima del volume massimo estraibile, per le concessioni di sostanze minerali solide;
f) il termine entro il quale chiunque abbia interesse può presentare domanda di concessione;
g) i criteri di comparazione in base ai quali le domande presentate vengono messe in concorrenza, secondo quanto previsto dal comma 6, e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
h) la somma dovuta dal concessionario al titolare del permesso di ricerca ai sensi del comma 7, nel caso in cui la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto;
i) le altre informazioni utili per gli operatori economici e le modalità di svolgimento della procedura.
2. L'avviso previsto dal comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché all'albo dei comuni territorialmente interessati.
3. I soggetti interessati, entro il termine previsto dall'avviso, presentano la domanda di concessione al Dipartimento competente in materia di attività estrattive, corredata da:
a) dimostrazione del possesso dei requisiti finanziari, organizzativi e tecnici richiesti;
b) progetto di coltivazione del giacimento, costituito da una relazione tecnico-economica e dagli elaborati cartografici indicati nell’avviso, e dal piano di sviluppo dell'attività corredato da un cronoprogramma;
c) progetto di recupero ambientale.
4. Entro il termine previsto dall’avviso, chiunque sia interessato può presentare osservazioni o opposizioni.
5. Il Dipartimento competente in materia di attività estrattive, su parere dell’ORAE, con proprio atto, notificato agli interessati, decide sulle osservazioni e opposizioni e sceglie tra le domande pervenute sulla base dei criteri di cui al comma 6. Comunica, altresì, l’esito del procedimento all’interessato a cui è stata accordata la preferenza, invitandolo a presentare la documentazione amministrativa e tecnica di cui all’Allegato B o B1, ed eventuali ulteriori documenti necessari per il rilascio del titolo minerario.
6. Ai fini dell’esame e della scelta tra domande concorrenti, le stesse saranno valutate secondo i seguenti criteri di comparazione dei progetti di coltivazione presentati:
a) garantire il migliore ed efficiente sfruttamento del giacimento, mediante l'attivazione di misure volte a ridurre l'impatto ambientale nel processo di lavorazione e ad assicurare la qualità dei corpi idrici ovvero dei giacimenti minerari;
b) prevedere l'attuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica;
c) presentare un piano dell'occupazione del personale impiegato nell'unità produttiva interessata dalla concessione, che tenga conto della continuità occupazionale e dei livelli di occupazione riferiti alla concessione in scadenza;
d) dimostrare il possesso di certificazioni etiche o ambientali, o il possesso di marchi di qualità;
e) garantire dotazioni, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, volte ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, salubre e confortevole;
f) dimostrare che le attività saranno realizzate sotto la direzione tecnica di personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica tipologia di intervento.
7. Prima dell’avvio della procedura per il rilascio della concessione, la Regione stabilisce l’importo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di ricerca quantificate nella relazione di fine ricerca, maggiorata del 15 per cento a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto. Il vincitore della procedura è tenuto a corrispondere al momento del rilascio della concessione di coltivazione tale somma, per il tramite della Regione, al titolare del permesso di ricerca; in mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.
8. Per il rilascio della concessione mineraria si applica, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., l’istituto della Conferenza di Servizi da avviare tramite lo sportello Calabria SUAP.
9. Per i provvedimenti di rilascio di concessione mineraria di minerali solidi, prima dell'indizione della Conferenza di Servizi, la Regione acquisisce, per il cantiere minerario, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
10. Il Settore regionale competente in materia di attività estrattive indice la Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., alla quale partecipano le Amministrazioni e gli Enti preposti a rilasciare sul progetto pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati ed in particolare: il Comune; la Provincia o la Città Metropolitana di Reggio Calabria; la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale; l’Arpacal; i Dipartimenti regionali competenti in materia di agricoltura, di ambiente, di tutela del territorio e difesa del suolo.
11. A titolo indicativo confluiscono nel procedimento i seguenti atti di assenso:
a) parere obbligatorio dell'ORAE è rilasciato, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lettera b) della Legge Regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii., per le concessioni minerarie;
b) verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti contemplati nell’allegato “B” del Regolamento Regionale 4 agosto 2008 n. 3 e ss.mm.ii.;
c) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio;
d) nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
e) parere dell'Autorità competente in materia di vincolo idrogeologico;
f) parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
12. Nell’ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il Dipartimento regionale competente in materia ambientale convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 alla quale partecipano il proponente, il Settore regionale competente in materia di attività estrattive e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari al rilascio del permesso di ricerca o della concessione mineraria. Il rilascio del titolo minerario avviene all’esito della conferenza dei servizi e confluisce nel PAUR.
13. La Regione, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale, emana il decreto con cui rilascia la concessione mineraria. Qualora la Conferenza di Servizi si concluda negativamente, la Regione emana decreto di diniego.
14. Il procedimento di conferimento di concessione mineraria si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda e nei termini previsti dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., in caso di procedura PAUR.
15. Qualora la concessione mineraria dovesse avere ad oggetto una prestazione di servizi determinata dall’Ente aggiudicatore, sono applicate le procedure di cui al codice dei contratti pubblici.
 

Articolo 11
(Contenuto della concessione di minerali solidi)

1. Il provvedimento di concessione contiene:
a) la durata della concessione;
b) la delimitazione dell'area di concessione;
c) la determinazione della quantità di minerale da estrarre e le modalità di coltivazione del giacimento;
d) le fasi di coltivazione, con riferimento agli eventuali rinnovi della concessione e l'approvazione degli impianti fissi a servizio della miniera;
e) le prescrizioni relative al recupero ambientale da attuare durante e al termine della coltivazione;
f) le prescrizioni relative al riutilizzo del sito estrattivo;
g) le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti estrattivi;
h) l'importo della garanzia relativa alle opere di recupero ambientale di cui alla lettera sub e);
i) gli estremi della garanzia bancaria o assicurativa prestata;
j) l'importo del diritto proporzionale annuo ed altri oneri connessi con l'attività di produzione;
k) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della coltivazione.
2. Il provvedimento di concessione concerne anche le opere e gli impianti fissi e può dettare particolari prescrizioni con riferimento unicamente alla durata di tale occupazione del suolo, tenendo conto della compatibilità degli stessi con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni o con materiale di provenienza non mineraria, il provvedimento di concessione contiene, altresì, le prescrizioni per l'utilizzo di detti materiali, in conformità con le disposizioni di settore vigenti.
4. Il provvedimento di concessione è registrato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, a cura e spese del concessionario, pena l’inefficacia dello stesso.
 

Articolo 12
(Contenuto della concessione di acque minerali e termali)

1. Il provvedimento di concessione contiene:
a) la durata della concessione;
b) la delimitazione dell'area di concessione e dell’area di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti;
c) le prescrizioni relative alla messa in opera alla sorgente di misuratori automatici di portata e di conducibilità elettrica e di pluviografi e termografi ubicati all’interno dell’area di concessione;
d) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, compresa la misurazione della portata dei singoli pozzi o delle singole sorgenti da effettuarsi annualmente alla presenza di un funzionario dell’ufficio competente;
e) le prescrizioni relative al recupero ambientale;
f) l'eventuale importo della garanzia relativa alle opere di recupero ambientale di cui alla lettera sub e);
g) l'importo del diritto proporzionale annuo ed altri oneri connessi con l'attività di produzione;
h) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della coltivazione;
2. Il provvedimento di concessione è registrato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, a cura e spese del concessionario, pena l’inefficacia dello stesso.
 

Articolo 13
(Rinnovo della concessione mineraria)

1. La domanda di rinnovo della concessione mineraria è presentata alla Regione entro dodici mesi prima della scadenza della concessione. La domanda di rinnovo è procedibile esclusivamente qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione già rilasciato. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista all’Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche). La concessione può essere rinnovata per periodi non superiori a venti anni.
2. Il procedimento per il rinnovo della concessione mineraria si svolge con le modalità previste dall’art. 10.
 

Articolo 14
(Ampliamento della concessione mineraria)

1. La domanda di ampliamento della concessione mineraria è presentata al Dipartimento regionale competente corredata della documentazione prevista dall’Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche) del presente regolamento.
2. L’autorizzazione all'ampliamento della concessione mineraria è rilasciata per un periodo massimo coincidente con quello di validità della concessione vigente.
3. Il procedimento per l'ampliamento della concessione mineraria si svolge con le modalità previste dall’art. 10.
 

TITOLO III
CAVE
CAPO I
Autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 15
(Autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava)

1. L’autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, nel rispetto dei criteri e delle modalità del PRAE:
a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;
b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;
c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione o di recupero ambientale.
2. L’autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato in possesso delle capacità tecniche ed economiche, nonché di idoneo atto che attesti la disponibilità dei terreni interessati dalla ricerca.
3. L'autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell'attività di ricerca e negli eventuali interventi di recupero ambientale, nonché la durata in relazione al programma di ricerca presentato.
4. L’autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava ha durata non superiore a due anni prorogabile per ulteriori due anni qualora il programma dei lavori non si sia concluso.
 

Articolo 16
(Domanda per l’attività di ricerca dei materiali di cava)

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava, in regola con il pagamento dell’imposta di bollo, è presentata al Comune territorialmente competente, tramite lo sportello CalabriaSUAP, e deve riportare:
a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
b) il tipo di materiale da ricercare;
c) l’ubicazione e la dimensione dell’area oggetto della ricerca;
d) l’elenco dei mappali interessati dall’attività di ricerca;
e) il periodo di tempo richiesto per la ricerca e per l’eventuale recupero ambientale.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica di cui all’Allegato A.
 

CAPO II
Autorizzazione per l’attività di coltivazione dei materiali di cava
Articolo 17
(Valutazione preliminare ORAE)

1. Per i procedimenti che riguardano il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una nuova cava o per l’ampliamento o la riattivazione di una cava esistente, prima dell’avvio del procedimento autorizzativo di cui all’art. 20, l’ORAE esprime, ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis della L.R. n. 40/2009, la propria valutazione preliminare, sulla base della documentazione allegata alla relativa domanda.
2. Per il rilascio della valutazione preliminare di cui al comma 1, è presentata, in via telematica, alla Regione la domanda, in regola con la normativa sul bollo, e deve riportare:
a) tipologia dell’istanza;
b) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
c) il tipo di materiale o dei materiali di cava da coltivare;
d) l’ubicazione e la dimensione dell’area oggetto della coltivazione;
e) l’elenco dei mappali interessati dall’attività di coltivazione;
f) il periodo di tempo richiesto per la coltivazione e per il recupero ambientale.
3. La documentazione da allegare alla domanda comprende:
a) relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria, se eseguita;
b) relazione geologica sintetica riportante: le caratteristiche geominerarie del giacimento e descrizione morfologica dell’area; tipo di cava; modalità di coltivazione; profondità della falda; descrizione delle caratteristiche tecniche progettuali (inclinazione gradoni, numero ed altezza dei gradoni, larghezza delle berme, ecc.);
c) relazione tecnica ed economica sintetica riportante: descrizione del progetto; valutazione del volume del materiale estraibile commerciabile e di quello da utilizzare per il recupero ambientale; le previsioni di produzione media annua/giornaliera; tipo di vincoli esistenti sull’area; descrizione traffico e viabilità per le strade di accesso all’area di cava;
d) relazione sintetica sul recupero ambientale;
e) eventuali contratti o proposte di vendita dei materiali da estrarre;
f) piano delle indagini con ubicazione cartografica;
g) cronoprogramma, compreso il recupero ambientale;
h) corografia generale, alla scala non inferiore a 1:25.000 riportante l’area oggetto di autorizzazione, la viabilità interessata, i confini comunali, le altre attività minerarie in esercizio o dismesse;
i) planimetria costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 riportante i vertici ed i lati dell’area da autorizzare e le aree estrattive;
j) planimetria dello stato finale;
k) sezioni significative dello stato attuale e dello stato finale;
l) carta dell’effetto cumulo di altre attività simili nel raggio di 1 Km dall’area di cava;
m) nei casi di ampliamento o riattivazione, cronistoria autorizzativa precedente dell’area di cava e delle opere di recupero ambientale realizzate;
n) carte tematiche riportanti i vincoli esistenti sull’area, tra cui vincoli PAI e PGRA.
 

Articolo 18
(Autorizzazione per l’attività di coltivazione)

1. L’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cave, come disposto dall’articolo 12 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii. per i materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente in conformità al PRAE con il procedimento di cui all’art. 20:
a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;
b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;
c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione o recupero ambientale.
2. L’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cave può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato in possesso delle capacità tecniche ed economiche, nonché di idoneo atto che attesti la disponibilità dei terreni interessati.
3. L'autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale e paesaggistico di cui all’articolo 18 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.
 

Articolo 19
(Domanda per il rilascio della autorizzazione per l’attività di coltivazione)

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava, in regola con la normativa sul bollo, è presentata al Comune territorialmente competente, tramite lo sportello CalabriaSUAP utilizzando la modulistica ivi indicata, e deve riportare:
a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) il tipo di materiale o di materiali di cava da coltivare;
d) l’ubicazione e la dimensione dell’area oggetto della coltivazione;
e) l’elenco dei mappali interessati dall’attività di coltivazione;
f) il periodo di tempo richiesto per la coltivazione e per il recupero ambientale.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica di cui all’Allegato C.
 

Articolo 20
(Procedimento di autorizzazione)

1. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
2. Al fine del rilascio del relativo provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’articolo 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la società proponente presenta istanza tramite lo sportello SUAP - Sportello Ambiente.
3. Il Comune, acquisito il parere favorevole di valutazione preliminare sull’intervento di cui all’articolo 17 ed il parere di esclusione dalla VIA, indice la Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii alla quale partecipano le Amministrazioni e gli Enti preposti a rilasciare sul progetto pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati ed in particolare: il Comune; la Provincia o la Città Metropolitana di Reggio Calabria; la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale; l’Arpacal; i Dipartimenti regionali competenti in materia di attività estrattive, di agricoltura, di ambiente, di tutela del territorio e difesa del suolo.
4. A titolo indicativo confluiscono nel procedimento i seguenti atti di assenso:
a) parere obbligatorio dell'ORAE rilasciato ai sensi dell’art. 5 comma 4 lettera c) della Legge Regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii.;
b) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio;
c) nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
d) parere dell'Autorità competente in materia di vincolo idrogeologico;
e) parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
5. Nel caso in cui l’attività di cava ricada su più territori comunali, la Conferenza di Servizi viene indetta dal Comune con la maggiore superficie interessata.
6. Nell’ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il Dipartimento regionale competente in materia ambientale convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 alla quale partecipano il proponente, il Settore regionale competente in materia di attività estrattive e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca o di coltivazione di cava. Il rilascio del titolo minerario avviene all’esito della conferenza dei servizi e confluisce nel PAUR.
7. Nel caso in cui occorra rilasciare autorizzazioni in merito a cave appartenenti al patrimonio indisponibile di enti pubblici oppure a privati, quando il proprietario non intraprenda l’attività o non vi sia sufficiente sviluppo, la scelta del concessionario deve avvenire a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.
 

Articolo 21
(Durata, proroga e rinnovo dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione)

1. L’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a 20 anni. La durata dell’autorizzazione deve essere proporzionata alla domanda di mercato del tipo di materiale estratto, al quantitativo di volume di materiale estratto, alle capacità tecnico-economiche del proponente, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
2. L’Autorizzazione per l’attività di coltivazione delle cave può essere prorogata, per una sola volta e per un massimo di cinque anni, per un periodo commisurato al giacimento residuo solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, dal Comune territorialmente competente, previo parere dell’Ufficio regionale delle attività estrattive rilasciato a seguito di valutazione dell’ORAE.
3. L’iter autorizzativo inerente alla proroga si conclude, pena la decadenza dell’autorizzazione, entro centottanta giorni dalla data di scadenza durante i quali il titolare può proseguire l’attività di coltivazione ove l’Ente competente constati e dichiari la sussistenza dei requisiti; trascorso inutilmente il termine indicato, il Comune emette provvedimento di decadenza del titolo autorizzativo.
4. La richiesta di proroga è motivata in ragione dello stato di esecuzione del progetto approvato e da circostanze oggettive dalle quali emerga la necessità di concedere un ulteriore periodo per il completamento dello stesso.
5. La proroga non prevede varianti al progetto presentato nella richiesta di autorizzazione della cava e delle eventuali varianti o ampliamenti autorizzati successivamente.
6. La domanda di proroga è indirizzata e presentata, tramite lo sportello CalabriaSUAP, al Comune territorialmente competente corredata della seguente documentazione:
a) relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione, comprensivo del calcolo dei volumi estratti e da estrarre, e di recupero ambientale;
b) planimetrie generali a curve di livello in scala 1:5000 e sezioni topografiche, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000, nelle condizioni originarie, attuali e finali, comprensive del recupero ambientale, sezioni di sovrapposizione tra stato originario, stato attuale e stato di progetto;
c) programma dei lavori delle attività minerarie per il richiesto periodo di proroga;
d) copia dei versamenti inerenti al pagamento dei canoni dovuti;
e) copia titolo autorizzativo vigente.
7. La domanda di rinnovo è presentata dal titolare dell’autorizzazione il cui titolo abbia perso validità entro centottanta giorni dall’avvenuta scadenza dell’autorizzazione. La presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione interrompe il procedimento di cui all'articolo 24.
8. Il comune competente verifica, prima di procedere al rinnovo dell’autorizzazione, lo stato di attuazione delle opere di recupero e impone la realizzazione delle opere previste preventivamente alla ripresa dell’attività estrattiva. Il comune verifica la validità delle autorizzazioni o atti di assenso necessari all’esercizio dell’attività estrattiva e acquisisce eventuali nuovi pareri, nulla osta ed assensi richiesti dalle normative vigenti.
9. La domanda è presentata, tramite lo sportello CalabriaSUAP, al Comune
territorialmente competente corredata della seguente documentazione:
a) relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione, comprensivo del calcolo dei volumi estratti e da estrarre, e di recupero ambientale;
b) planimetrie generali a curve di livello in scala 1:5000 e sezioni topografiche, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000, nelle condizioni originarie, attuali e finali, comprensive del recupero ambientale, sezioni di sovrapposizione tra stato originario, stato attuale e stato di progetto;
c) programma dei lavori delle attività minerarie per il richiesto periodo di rinnovo;
d) copia dei versamenti inerenti al pagamento dei canoni dovuti;
e) copia titolo autorizzativo vigente.
10. L’autorizzazione ha durata compatibile con l’estrazione dei volumi residui e comunque non superiore a tre anni.
 

Articolo 22
(Ampliamento e riattivazione di cava)

1. La domanda di ampliamento di cave esistenti o di riattivazione di cave dismesse, procedimenti tra di loro equiparati, deve essere presentata al Comune, tramite lo sportello CalabriaSUAP, che procede ai sensi dell’art. 20.
2. L’autorizzazione per l’ampliamento o la riattivazione di una cava è rilasciata per un periodo non superiore a dieci anni, prorogabile una sola volta per un massimo di tre anni.
3. La documentazione da allegare alla domanda è quella prevista dall’Allegato C.
4. In caso di ampliamento, alla documentazione di cui al comma precedente sono allegati gli elaborati cartografici relativi alla situazione all’atto della richiesta sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione, ove il caso, delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori.
5. In caso di riattivazione, alla documentazione di cui al comma 4 devono essere allegati gli atti autorizzativi della precedente attività estrattiva.
6. A conclusione della Conferenza di Servizi, l’Autorità competente con proprio atto conferisce o nega l’autorizzazione all’ampliamento o alla riattivazione dell’attività mineraria.
 

Articolo 23
(Variante al piano di coltivazione di recupero ambientale e paesaggistico)

1. Le varianti sostanziali del progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato, proposte dal titolare dell’autorizzazione, sono sottoposte all’autorizzazione di cui all'art. 20.
2. Le varianti non sostanziali al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico sono autorizzate dal Comune territorialmente competente, previo parere dell’ORAE ex art. 12, comma 6, L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.
3. Al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza o una più razionale conformazione geomorfologica dei luoghi per le opere di recupero ambientale, sono considerate varianti non sostanziali:
a) la modifica della gradonatura dei fronti di cava non ancora oggetto dei lavori di recupero ambientale;
b) approfondimenti e ampliamenti, nell’ambito del perimetro di cava già autorizzata, nella misura strettamente necessaria alla messa in sicurezza della cava e per ragioni tecniche riferibili alle particolari caratteristiche del giacimento coltivato;
c) i progetti di eliminazione dei setti di separazione tra cave confinanti.
4. La documentazione da allegare alla domanda comprende:
a) gli elaborati cartografici relativi alla situazione all’atto di richiesta della variante del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
b) le varianti proposte al piano di coltivazione e recupero ambientale con i relativi elaborati cartografici;
c) i tempi necessari per il completamento dei lavori;
d) la relazione tecnica illustrativa degli interventi in variante;
e) il computo metrico estimativo previsto all’articolo 41.
 

Articolo 24
(Verifica finale conseguente all’ultimazione dei lavori)

1. Al termine della coltivazione e della realizzazione delle opere di recupero ambientale autorizzate, il titolare dell’autorizzazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii., ne dà comunicazione al Comune interessato inviando una relazione, una planimetria quotata, le sezioni principali ed il rilievo fotografico che documentino le opere di recupero realizzate.
2. Decorsi 180 giorni dalla data di scadenza del titolo autorizzativo, in assenza della comunicazione di cui al comma 1, il comune diffida il titolare alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1. Trascorsi ulteriori trenta giorni dalla data di notifica della suddetta diffida, il comune procede secondo i commi 3, 4, e 5.
3. Un funzionario tecnico dell’ente concedente, coadiuvato da funzionari dei dipartimenti regionali competenti in materia di attività estrattive e di tutela dell’ambiente, in contraddittorio con il titolare dell’autorizzazione (o delegato) e con il direttore dei lavori, effettua un sopralluogo al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione e recupero realizzati a quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione e nel relativo progetto di coltivazione e recupero. Ai fini della verifica delle opere di recupero ambientale di cui al presente articolo, il comune competente può richiedere ed effettuare, a carico dell’esercente e dei proprietari dei terreni, tutti gli accertamenti ritenuti necessari.
Le risultanze del sopralluogo e delle verifiche effettuate sono riportate in un unico verbale e sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, anche con riserva.
4. Sulla base delle risultanze del verbale di cui al precedente comma, il Comune emette provvedimento di cessazione della cava e di svincolo delle garanzie finanziarie, ovvero intima al titolare la regolare esecuzione, entro un congruo termine, delle opere necessarie a garantire il rispetto degli obblighi e prescrizioni disposti dall’autorizzazione e ogni altra opera finalizzata a garantire lo stato di sicurezza dei luoghi. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente, anche mediante incameramento, quale acconto, delle somme depositate a garanzia.
5. Il comune procede allo svincolo, totale o parziale, delle garanzie finanziarie, a seguito di specifica richiesta dell’esercente, solo a conclusione della verifica di cui al presente articolo.
 

CAPO III
Cave di prestito
Articolo 25
(Disposizioni relative alle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche)

1. L’esercizio della coltivazione delle cave di prestito può essere autorizzato per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
a) di interesse statale ai sensi del regolamento emanato con D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 383;
b) individuate in accordi di programma stipulati tra Stato e Regione;
c) di interesse regionale;
d) a seguito di gravi calamità naturali.
2. L’istanza per l’autorizzazione è presentata al Dipartimento regionale competente dal soggetto attuatore dell'opera pubblica, corredata, oltre che della documentazione prevista all’Allegato C:
a) da una relazione che contenga gli elementi giustificativi del ricorso a una nuova attività estrattiva nonché della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell’opera da realizzare;
b) dalla documentazione attestante il requisito, in capo al richiedente, di essere attuatore dell’opera pubblica cui è finalizzato l’intervento estrattivo;
c) dall’indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere;
d) dall’impegno del richiedente di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell’opera pubblica cui è funzionale.
3. Il Dipartimento regionale competente, previo parere dell’ORAE, rilascia apposite disposizioni in merito alla realizzazione dell’intervento proposto ed invita l’attuatore dell’opera pubblica a presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione, di cui all’art. 19, al Comune territorialmente competente.
4. L’autorizzazione all’intervento estrattivo è rilasciata dal Comune territorialmente competente, secondo le modalità di cui all'art. 20, in favore dell’attuatore dell’opera pubblica, con la specifica prescrizione che l’utilizzazione del materiale estratto è esclusivamente per le esigenze dell’opera pubblica.
5. L'autorizzazione può essere rilasciata o trasferita su richiesta del soggetto
competente alla realizzazione dell'opera pubblica all'appaltatore.
6. L'esercizio dell'attività estrattiva non può avere una durata superiore alla
realizzazione dell’intervento da eseguire cui la cava stessa è finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.
7. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all’attività estrattiva.
 

TITOLO IV
ESTRAZIONE DI INERTI NEL DEMANIO FLUVIALE
Articolo 26
(Ambito oggettivo di applicazione e finalità)

1. Il presente titolo si applica ai procedimenti per l’autorizzazione all’estrazione di materiali inerti dai fiumi, torrenti e corsi d’acqua in genere, ai sensi degli articoli 11 e 17 della Legge Regionale n.40/2009 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle vigenti normative statali e regionali nei casi in cui è prevista un’attività di natura economica e sulla base di un progetto redatto da operatori economici.
2. Il presente titolo persegue gli obiettivi desumibili dalle disposizioni di pianificazione contenute nel Piano di Bacino della Regione Calabria e, pertanto, potranno essere autorizzati unicamente i prelievi nei corsi d’acqua individuati a rischio molto elevato R3 ed R4 nel sopra indicato Piano.
3. La progettazione riguardante l’attività estrattiva deve recepire i principi di difesa e di sistemazione idraulica e l’autorizzazione è rilasciata, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 40/2009 ss.mm.ii., dal Dipartimento regionale competente in materia di demanio fluviale o dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.
 

Articolo 27
(Modalità per la presentazione della domanda)

1. La domanda è presentata, per via telematica, all’Ente competente di cui all’articolo 17 della L.R. 40/2009, redatta secondo la modulistica messa a disposizione dall’Ente competente, in regola con la normativa sul bollo, con allegata la documentazione prevista dall’Allegato D e deve riportare:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipo di materiale da estrarre;
c) l’individuazione del corpo idrico da cui si richiede l’estrazione;
d) l’ubicazione e la dimensione dell’area oggetto della estrazione;
e) la destinazione ed uso del materiale estratto;
f) il periodo di tempo richiesto per la estrazione di inerti.
 

Articolo 28
(Criteri di scelta tra istanze concorrenti)

1. Qualora nel corso del procedimento siano state ammesse ad istruttoria più istanze in concorrenza tra loro, per lo stesso tronco di corso d'acqua, la scelta è effettuata dall’Amministrazione stabilendo un ordine di preferenza sulla base della qualità della proposta di sagomatura presentata e del quantitativo di materiale inerte che si intende prelevare.
 

Articolo 29
(Procedura acquisizione pareri)

1. L’Ente competente, accertata la completezza dell’istanza, comunica l’avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile dello stesso, e provvede ad avviare le procedure di acquisizione di tutti i pareri previsti per legge, compresi quelli dell’ORAE e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
 

Articolo 30
(Rigetto dell’istanza)

1. Nel caso in cui l’istanza risulti inammissibile per palese inattuabilità e/o per contrarietà al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, è respinta con provvedimento motivato.
2. Il rigetto dell’istanza è comunicato in conformità a quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con la comunicazione di preavviso di rigetto e con la contestuale sospensione dei termini per concludere il procedimento.
 

Articolo 31
(Provvedimento di autorizzazione)

1. L’Ente competente acquisiti tutti i pareri necessari di legge provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, al rilascio dell’autorizzazione.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche, in forma singola ovvero
associata, ed a persone giuridiche, sia private che pubbliche.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate al richiedente previa esclusione di eventuali
cause di inidoneità od incompatibilità previste dalla legge.
4. L’autorizzazione contiene le condizioni e le prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra l’Ente concedente ed il soggetto concessionario.
 

Articolo 32
(Durata dell’autorizzazione)

1. Tutte le autorizzazioni di estrazione sono temporanee; la loro durata non può eccedere i novanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo.
2. In caso di particolari condizioni meteorologiche che rendano impossibile l’inizio o la prosecuzione dell’attività di prelievo di che trattasi, il concessionario comunica la sospensione dei lavori e successivamente la loro ripresa che decorrerà a far data dalla comunicazione, rimanendo immutato il termine di durata di cui al comma 1.
 

Articolo 33
(Verifica finale)

1. Al termine della coltivazione il titolare dell’autorizzazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii., ne dà comunicazione inviando una relazione, una planimetria quotata, le sezioni principali ed il rilievo fotografico che documentino l’intervento realizzato.
2. Un funzionario tecnico dell’ente concedente, in contraddittorio con il titolare dell’autorizzazione (o delegato) e con il direttore dei lavori, effettua un sopralluogo al fine verificare la conformità delle opere eseguite al progetto autorizzato. Le risultanze del sopralluogo e delle verifiche effettuate sono riportate in un unico verbale e sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, anche con riserva.
 

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI A MINIERE E CAVE
Articolo 34
(Sospensione dei lavori)

1. Sulla base di fondati motivi la domanda di sospensione dei lavori è presentata all’Ente competente che, sentito l’ORAE, emana l’atto di accoglimento o di rigetto della richiesta.
2. Se autorizzato il titolare del titolo minerario deve garantire, anche durante il periodo di sospensione, la regolare manutenzione del bene oggetto del permesso di ricerca, della concessione o dell’autorizzazione.
 

Articolo 35
(Riduzione volontaria dell’area)

1. La domanda di riduzione volontaria dell’area relativa al permesso di ricerca, alla concessione o all’autorizzazione è presentata all’ Ente competente, che valuta entro trenta giorni la regolarità e la completezza dell’istanza, nonché la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del provvedimento richiesto.
2. L’Ente procedente, acquisito il parere ORAE, provvede entro trenta giorni, con proprio atto, all’autorizzazione o al diniego della riduzione volontaria dell’area.
 

Articolo 36
(Trasferimento)

1. Su istanza del titolare, il titolo minerario può essere trasferito nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Il subentrante, ai fini del trasferimento del titolo minerario è tenuto a trasmettere all’Ente competente l'atto di trasferimento stipulato tra le parti e, per il perfezionamento del trasferimento, la richiesta di voltura del titolo.
3. Il trasferimento del titolo conseguente a trasformazione societaria non è soggetto al nulla osta preventivo. La società subentrante trasmette all’Ente competente la richiesta di voltura del titolo minerario corredata dell’atto di trasformazione.
4. Il nuovo titolare subentra in tutti i diritti ed obblighi del cedente, contenuti nei titoli delle attività estrattive.
5. Il trasferimento per atto tra vivi non autorizzato è nullo e comporta la decadenza del titolo in capo al cedente.
 

Articolo 37
(Cessazione)

1. Il permesso di ricerca mineraria, la concessione mineraria, l'autorizzazione per l'attività di ricerca e coltivazione di cava cessano per:
a) scadenza del termine;
b) rinuncia;
c) sospensione e decadenza;
d) revoca.
2. Alla scadenza del termine, il titolare della concessione mineraria provvede alla consegna della miniera e delle sue pertinenze all’Amministrazione competente; il titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava procede a comunicare l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 24.
3. In caso di rinuncia al permesso di ricerca, alla concessione mineraria ed all’autorizzazione di cava, il rinunciante ne dà comunicazione scritta all’Ente il quale emana un provvedimento di presa d'atto della rinuncia e stabilisce le misure di sicurezza e di recupero ambientale del sito estrattivo o minerario rinunciato, previa acquisizione di idonea polizza fideiussoria.
4. La documentazione, da allegare alla comunicazione di rinuncia, riporta il seguente contenuto minimo: relazione tecnica riportante le motivazioni della rinuncia e relazione tecnico-economica relativa al potenziale residuo di coltivazione del giacimento; relazione geologico-geomorfologica, riportante gli interventi di messa in sicurezza e sistemazione finale dell'area; progetto di recupero ambientale; planimetrie e sezioni.
5. A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia, non possono essere eseguiti lavori di ricerca o di coltivazione, né può essere variato in alcun modo lo stato del bene oggetto del permesso, della concessione o dell’autorizzazione e delle sue pertinenze. Il titolare della rinuncia deve custodire i beni e provvedere alla loro manutenzione sino al momento della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 3.
6. Il rinunciante che apporta modifiche è obbligato a ripristinare lo stato dei beni a proprie spese e in conformità alle prescrizioni impartite dall’Autorità competente.
7. L’Ente competente dispone la sospensione del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare, all’Autorità giudiziaria, ed alla Regione se necessario, qualora:
a) venga riscontrata l’inosservanza delle norme della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nei provvedimenti di rilascio del titolo minerario o nella convenzione;
b) venga riscontrata difformità dal progetto approvato;
c) non vengano adottati i provvedimenti imposti in sede di sopralluogo dall’Autorità di vigilanza nei termini prescritti;
d) sia stato revocato, nel caso di concessioni minerarie per acque minerali e termali, il provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero della salute.
8. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale titolare dell’autorizzazione, della concessione o del permesso di ricerca, deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell’attività. Il destinatario del provvedimento di sospensione può presentare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento le proprie controdeduzioni.
9. L’Ente dichiara la decadenza del titolo minerario qualora:
a) il titolare agisca in violazione del provvedimento di sospensione dei lavori;
b) le controdeduzioni vengano ritenute non ammissibili o sia inutilmente decorso il termine assegnato per gli adempimenti.
10. L’Autorità concedente, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, stabilisce le prescrizioni da osservare per la messa in sicurezza e per il recupero ambientale del sito interessato.
11. La Regione può disporre la revoca del permesso di ricerca e della concessione mineraria o dell'autorizzazione alla ricerca e coltivazione di cava per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento concessorio o autorizzatorio, dandone immediata comunicazione al titolare. Qualora la revoca comporti pregiudizi in suo danno, il titolare che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.
 

Articolo 38
(Spese istruttorie)

1. Per tutti i procedimenti autorizzativi del presente regolamento, le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l’Amministrazione competente sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico del richiedente il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell’investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.
 

Articolo 39
(Garanzie finanziarie)

1. Al fine di garantirsi dalla mancata esecuzione dei lavori di sistemazione finale, da danni che si possano verificare durante l’esercizio dell’attività mineraria o per interventi di messa in sicurezza, l’ente competente richiede la costituzione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria, pari al valore stimato dei lavori di sistemazione ambientale finale previsto nel computo metrico estimativo del progetto presentato, anche tenendo conto dell’eventuale suddivisione in lotti.
2. Le garanzie finanziarie devono essere costituite prima della consegna al titolare del titolo minerario del provvedimento o della convenzione, se prevista, e devono avere validità per il periodo di validità dell’autorizzazione.
3. Qualora il progetto di coltivazione autorizzato sia articolato per lotti, la garanzia finanziaria può essere rilasciata per singolo lotto di coltivazione.
4. Le garanzie finanziarie, a seguito di richiesta della parte interessata, verranno svincolate a conclusione delle attività minerarie autorizzate. Qualora le opere di ripristino e/o recupero ambientale su parte dell’area di cava autorizzata siano state realizzate in anticipo rispetto al progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato, la garanzia è svincolata in misura proporzionale.
5. L'importo della garanzia è aggiornato ogni cinque anni in base al reale andamento dei lavori e, comunque, applicando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. In caso di inadempienza la garanzia è incamerata dall’ente competente per far fronte alle opere di sistemazione ambientale finale dei luoghi.
 

Articolo 40
(Computo metrico estimativo)

1. Il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale, previsto nella documentazione tecnica agli Allegati A, B, B1, C e D, viene redatto utilizzando il prezzario regionale vigente.
2. Per eventuali prezzi non compresi nel prezzario regionale si fa riferimento ai listini delle locali Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero, in mancanza, ai locali prezzi di mercato.
 

Articolo 41
(Sanzioni amministrative)

1. In caso di violazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di attività estrattive è previsto che:
a) chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa, comminata dall’ente che rilascia il titolo, per un ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; in caso di inadempimento l’Ente competente provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il trasgressore è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima elaborata dall’Ente competente;
b) nel caso di inosservanza del progetto di escavazione o delle prescrizioni di cui al titolo abilitativo, è comminata una sanzione amministrativa, comminata dall’ente che rilascia il titolo, per un ammontare fino al doppio del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l'inosservanza del progetto di escavazione abbia determinato danni ambientali, si procede con le stesse modalità stabilite alla lettera sub a).
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di attività estrattive, stabilisce il valore commerciale dei materiali di cava o di miniera ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1. Fino all'adozione di tale atto il valore commerciale è determinato sulla base dei listini prezzi della Camera di Commercio provinciale competente.
3. La messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi che rientrano nella tipologia di cui all’articolo 53 comma 5 lettera b) è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dall’Ente competente.
4. Qualora esista un concessionario di miniera, la messa in sicurezza è a carico del concessionario stesso. La messa in sicurezza di tutti gli altri siti estrattivi dismessi è a carico del proprietario del suolo, secondo le prescrizioni imposte dagli Uffici competenti. 5. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei canoni di cui all’art. 44 comporta:
a) l’aumento del canone in misura pari al 5 per cento qualora il versamento sia stato effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del canone in misura pari al 15 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del canone in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), l’Ente competente, dispone la sospensione delle attività e l’adozione dei successivi provvedimenti di cui all’art. 38 del presente regolamento, provvedendo, altresì, alla riscossione coattiva, secondo la normativa vigente, fatta salva l’ulteriore tutela giurisdizionale per eventuali danni e/o pregiudizi.
 

TITOLO VI
CANONI
Articolo 42
(Canoni per l’esercizio delle attività minerarie)

1. Il titolare del permesso di ricerca mineraria versa all’ Ente competente un canone annuo rapportato alla superficie del permesso accordatogli, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale con apposito atto deliberativo.
2. Per le attività soggette al rilascio della concessione mineraria, il titolare versa all’Ente competente un canone, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 40/2009, composto da una quota annua rapportata alla superficie della concessione e da una quota rapportata alla quantità ed alla qualità dei materiali effettivamente estratti.
3. Per le concessioni minerarie di acque termali, oltre al canone relativo alla superficie della concessione, occorre corrispondere un canone annuo sulla base del fatturato delle attività espletate.
4. Il versamento del canone annuo, rapportato alla superficie, deve avvenire, per la prima annualità, entro 30 giorni dal rilascio del permesso di ricerca ovvero della concessione; per le annualità successive il canone deve essere versato entro la scadenza di ogni anno di validità del titolo.
5. Il canone inerente la produzione del minerale concesso è dedotto da una perizia giurata, e versato in sede di consuntivo sull’effettivo estratto, in conformità al programma di produzione. La Regione, ricevuta la perizia giurata entro il mese di marzo dell’anno successivo, determina il calcolo dell’importo del contributo comunicandolo al titolare dell’attività estrattiva, il quale provvederà al pagamento entro il 30 giugno.
6. Il canone per l’esercizio dell’attività di cava è dovuto ai sensi e secondo le modalità dell’art. 18 della L.R. 40/2009. Il versamento del canone è effettuato dal titolare dell’autorizzazione, nelle proporzioni previste, direttamente ai soggetti beneficiari.
7. Per le attività di cava i Comuni devono trasmettere al Dipartimento regionale competente il provvedimento di determina dell’importo dovuto e copia conforme all’originale della perizia giurata completa di allegati.
 

TITOLO VII
CONTROLLO E ISPEZIONE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Articolo 43
(Funzione di controllo tecnico-amministrativo)

1. L’attività di controllo e vigilanza, di cui al Titolo IV della Legge Regionale del 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., concerne la verifica dei programmi dei lavori, nonché di sistemazione finale e di riqualificazione ambientale previsti, e della regolare esecuzione degli stessi conformemente al progetto approvato. Sono, altresì, oggetto dell’attività di vigilanza, le eventuali prescrizioni impartite con la concessione o con l’autorizzazione ed il controllo delle superfici oggetto dell’attività mineraria e dei volumi estratti.
2. Le funzioni di controllo e vigilanza sull’attività estrattiva, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni della concessione o dell’autorizzazione, sono esercitate, per quanto di competenza, dalla Regione, dalla Città Metropolitana e dai Comuni, di seguito indicati Autorità di vigilanza, rispettivamente per miniere e cave.
3. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, anche con ausilio di strumentazione tecnica, con riferimento ai vertici della concessione o dell’area autorizzata di cava, ai capisaldi di cui all’articolo 47 e allo stato di avanzamento presentato con le perizie giurate. Ove ritenuto necessario, i tecnici incaricati delle funzioni di vigilanza possono individuare ulteriori capisaldi di riferimento in relazione allo stato di avanzamento dell’attività e alla prevista suddivisione dell’area di cava in fasi o lotti di coltivazione.
4. Le attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno semestrale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell’area dell’attività estrattiva.
5. Ai sensi dell’articolo 19, della Legge Regionale del 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., le operazioni di accertamento e/o le verifiche di cui al comma 1 sono a carico del titolare della concessione o dell’autorizzazione e sono effettuate tramite il personale, le attrezzature e le strumentazioni messe a disposizione dal titolare dell’attività mineraria, giudicati adeguati dai funzionari addetti alla vigilanza.
 

Articolo 44
(Funzione di ispezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori)

1. Le operazioni di ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza vigenti, in particolare di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e nel Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nonché delle prescrizioni imposte dalla Regione e dalle Amministrazioni locali interessate.
2. Le funzioni di ispezione e vigilanza sulle norme di polizia delle cave e delle miniere di cui al D.P.R. n. 128/1959, e successive modificazioni, sono di competenza della Regione e della Città Metropolitana, di seguito indicate come Autorità di vigilanza. Nello svolgimento delle funzioni suddette, ai sensi del DPR 128/59 e del D.lgs. n. 624/96, i funzionari addetti alla vigilanza sono ufficiali di polizia giudiziaria.
3. L’attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno annuale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell’area dell’attività estrattiva.
4. L’Autorità di vigilanza, per le funzioni di cui al comma 1 ed al comma 2, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e Amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia.
5. L’Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico-sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della ASP competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell’art. 3, D.lgs. n. 624/1996.
6. Il direttore della miniera o della cava e, in subordine, il personale di sorveglianza, sono responsabili ai sensi della L. n. 624/96 e successive modifiche ed integrazioni.
 

Articolo 45
(Vertici e Capisaldi)

1. I vertici che individuano il perimetro di qualsiasi titolo minerario devono essere materializzati con idonei capisaldi fissati in modo inamovibile, e per i quali devono essere fornite le rispettive coordinate plano-altimetriche.
2. I vertici che individuano il perimetro di una concessione mineraria devono essere materializzati mediante opportuni pilastrini permanenti, per i quali devono essere fornite anche le relative monografie. Prima del rilascio del titolo minerario il posizionamento, da eseguirsi con tecnologia GPS a partire da punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute, ed il numero dei vertici dovranno essere approvati dal funzionario incaricato del procedimento con apposito verbale, al quale saranno allegate le cartografie e monografie richieste.
3. Il titolare dell’attività mineraria è tenuto ad apporre capisaldi fissi di riferimento, in numero non inferiore a tre, per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione nel rispetto delle previsioni progettuali e di eventuali prescrizioni impartite. Tale rete di capisaldi è utilizzata in tutte le successive rilevazioni plano-altimetriche a corredo degli atti progettuali, delle perizie annuali, collaudi parziali o finali, nonché per qualsiasi altro rilievo svolto su richiesta degli Enti competenti o per la redazione di eventuali varianti progettuali in corso d'opera.
4. All’interno dell’area estrattiva possono essere istituiti anche capisaldi georeferenziati provvisori apposti nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione.
5. Le disposizioni relative al comma 3 non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali.
 

Articolo 46
(Rilievo periodico - Perizia Giurata)

1. Il titolare dell’attività mineraria fa eseguire con cadenza annuale al 31 dicembre, a suo carico e spese, secondo le disposizioni dell’Ente concedente, la perizia giurata di cui al successivo comma 2.
2. Il Direttore dei Lavori dell’attività mineraria, sulla base del rilievo annuale topografico di dettaglio dei cantieri di coltivazione, eseguito con strumenti satellitari (sistema G.P.S.) o con le modalità della topografia classica (stazioni totali), predispone e sottoscrive la perizia giurata, nei termini di legge, sulla base di una relazione che contiene:
a) la descrizione delle modalità di esecuzione del rilievo di dettaglio, con particolare riguardo ai sistemi adottati per la ricostruzione del modello dei fronti di coltivazione;
b) la descrizione delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto;
c) il calcolo dei volumi estratti nell’anno cui si riferisce il rilievo;
d) la quantità di minerale utile estratto nell’anno, cui si riferisce la perizia, come risultante dal calcolo dei volumi;
e) la quantità, qualità e provenienza degli eventuali materiali, inerti e essenze arboree utilizzati per le attività di sistemazione finale e riqualificazione ambientale eseguite nel periodo.
3. Alla relazione vanno allegati i seguenti documenti tecnici:
a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei capisaldi di riferimento;
b) la/e planimetria/e a curve di livello dello stato attuale di avanzamento, alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le aree di escavazione, le aree di sistemazione finale e le aree di riqualificazione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento; sulla/e stessa/e planimetria/e sono riportate le tracce delle sezioni;
c) le sezioni topografiche;
d) la relazione sulla stabilità dei fronti prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 624/96;
e) sezioni di sovrapposizione tra lo stato attuale e le fasi previste da progetto in relazione al cronoprogramma dei lavori.
4. Il titolare presenta entro il mese di marzo la perizia giurata di cui ai commi precedenti. L’Ente concedente può disporre controlli a campione sui cantieri minerari interessati per le opportune verifiche che, in caso di esito negativo, oltre quanto previsto in materia civile e penale, possono comportare l’avvio delle procedure di cui all’art. 38, commi 7, 8, 9 e 10.
5. Le spese relative alla visita periodica e degli eventuali accertamenti richiesti sono a carico del titolare dell’attività estrattiva.
6. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali, la quantità estratta o il fatturato verranno attestati dal titolare della concessione mineraria tramite perizia giurata o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 

TITOLO VIII
OSSERVATORIO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (ORAE)
Articolo 47
(Funzionamento dell’ORAE)

1. L’Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive, di seguito denominato ORAE, svolge i compiti consultivi e di supporto per i casi previsti dalla L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii.
2. Le figure professionali richieste sono:
a) esperto in Ingegneria Ambientale;
b) esperto in Geologia;
c) esperto in Scienze Agronomiche e Forestali;
d) Esperto di progettazione Architettonica e Paesaggistica;
e) esperto in Diritto minerario ed ambientale.
3. Ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., gli esperti rimangono in carica per tre anni. Gli esperti, di volta in volta e per particolari situazioni possono essere integrati da tecnici e rappresentanti designati dalle Pubbliche Amministrazioni interessate.
4. Qualora uno o più componenti dell’ORAE siano individuati tra soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, gli stessi saranno selezionati mediante apposita procedura di selezione pubblica da svolgersi ai sensi del R.R. n. 7/2018, in applicazione del quale è altresì determinato il relativo compenso.
5. I componenti dell’ORAE che non partecipano a tre sedute consecutive decadono dall’incarico e sono sostituiti con nuovi componenti nominati ai sensi della vigente normativa regionale, i quali durano in carica fino alla scadenza.
6. Alle sedute aventi ad oggetto questioni di ordine generale e di particolare rilevanza possono partecipare, su invito, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e delle parti sociali che partecipano senza diritto di voto.
7. L’ORAE presta, ove richiesta, assistenza tecnica ai Comuni per gli adempimenti di loro competenza, avvalendosi delle strutture regionali competenti. Ove le questioni poste dai Comuni siano di interesse generale, l’ORAE si esprime e le sue determinazioni sono inviate alla Giunta regionale per l’eventuale emanazione di specifiche linee guida.
 

Articolo 48
(Modalità e termini per le istruttorie di competenza)

1. L’ORAE provvede all’istruttoria dei fascicoli relativi ai procedimenti previsti all’articolo 5 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii.
2. Il Dirigente in relazione all’ordine cronologico di apertura dei procedimenti ed alla loro completezza istruttoria, procede alla formazione dell’ordine del giorno.
3. L’ORAE si riunisce, in seduta congiunta, di norma due volte al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata completata la relativa istruttoria.
4. L’ORAE è convocato a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data di convocazione. La lettera di convocazione deve contenere, altresì, l’ordine del giorno della seduta.
5. Le riunioni dell’Osservatorio, nei casi in cui debba rilasciare pareri, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisiva la determinazione del Dirigente.
6. La votazione è palese, ponendosi a verbale le eventuali dichiarazioni di voto.
7. Il parere preliminare dell’ORAE di cui all’articolo 17 è rilasciato entro quindici giorni dalla data di acquisizione della documentazione.
 

Articolo 49
(Sistema Informativo delle Attività Estrattive)

1. L’ORAE, unitamente al Settore competente, gestisce il Sistema Informativo Territoriale delle Attività Estrattive (SITRAE) che costituisce il catasto delle attività minerarie, in esercizio e dismesse, indica le caratteristiche minerarie, geologiche, paesaggistiche ed ambientali della singola attività mineraria, raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento competente in materia di attività estrattive ed agli Enti decentrati.
2. L’ORAE provvede all’aggiornamento del SITRAE, elemento propedeutico ed essenziale e strumento per l’aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), attraverso le competenti strutture che gestiscono la rete infrastrutturale dell’informazione geografica della Regione.
3. L’ORAE esprime il parere sugli aggiornamenti del Piano Regionale delle Attività Estrattive.
 

TITOLO IX
SITI ESTRATTIVI DISMESSI
Articolo 50
(Programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. La Giunta Regionale, in coerenza con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) previsto dall’articolo 6 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., su proposta del Dipartimento competente in materia di attività estrattive, approva il programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, quale strumento indispensabile per promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse, nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell’identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività e con il proposito, altresì, di favorire possibili forme di sinergia tra le altre attività presenti nel territorio e quella estrattiva, nonché quale strumento di supporto alla disciplina dello svolgimento nel territorio regionale dell'attività estrattiva, al fine di coniugare la corretta utilizzazione delle risorse minerarie, dal punto di vista tecnico-economico, con la tutela dell'ambiente e la fruizione ottimale delle altre possibili risorse del territorio.
2. I Comuni, al fine di accelerare la predisposizione del programma di recupero ambientale dei siti dismessi, predispongono la lista degli stessi siti presenti sul proprio territorio entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
 

Articolo 51
(Procedure per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. Le attività estrattive hanno influenza sull’ambiente e sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l’assetto idrogeologico (acque sotterranee), l'assetto idraulico (acque superficiali), il paesaggio ed il territorio, con particolare riguardo alle aree protette.
2. Lo strumento fondamentale, che deve essere predisposto in sinergia dai Dipartimenti regionali Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali e Territorio e Tutela dell’Ambiente, è il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive, che farà parte integrante del Piano Regionale delle Attività Estrattive.
3. Il PRAE contiene la perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili, la localizzazione degli impianti connessi, le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva, le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate, le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili e le relative norme tecniche.
4. In ragione dell'interesse storico, sociale e culturale dell'attività estrattiva svolta sul territorio regionale e della pericolosità dello stato di abbandono in cui si trovano i siti estrattivi dismessi, il Dipartimento competente in materia di attività estrattive, attraverso l'accertamento dei giacimenti, effettuato dal Comune con modalità stabilite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE):
a) individua i siti estrattivi dismessi e ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali, con particolare riferimento allo stato dei luoghi dell'area dell’attività estrattiva dismessa e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e di pianificazione generale, provinciale o regionale, ivi compreso il Piano del Parco, per interventi in aree protette; la qualità e le caratteristiche della vegetazione presente; la presenza di manufatti, impianti, attrezzature e materiali abbandonati; l'estensione dell'area e la quantità dei volumi dei materiali rimossi interessati dall'attività di cava; la cubatura del giacimento prevista da eventuali interventi di riattivazione o reinserimento o recupero ambientale;
b) adotta adeguate misure di tutela e conservazione degli habitat e del paesaggio culturale generato dall'attività mineraria regionale, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;
c) protegge e conserva le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie regionali;
d) promuove, sostiene e sviluppa, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;
e) indirizza, d'intesa con gli enti locali, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei luoghi e degli immobili ex minerari, di cui agli specifici piani previsti dalle disposizioni vigenti;
f) individua gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi;
g) recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, nonché eventuali elementi di archeologia industriale o documentale della storia e della cultura mineraria di interesse tecnico-scientifico e storico-culturale, quali, ad esempio, le cave del marmo verde di Gimigliano (CZ);
h) indirizza e coordina gli interventi sui siti estrattivi dismessi di competenza degli Enti locali, al fine dell'ottimizzazione dell'uso della risorsa, dell'applicazione delle più moderne tecnologie, della minimizzazione degli impatti ma anche della divulgazione della politica ambientale del sito, con conseguente miglioramento del contesto in cui il sito è inserito e del suo rapporto con la popolazione locale.
5. Dopo il censimento dei siti estrattivi dismessi, la Giunta regionale, su proposta congiunta dei Dipartimenti regionali competenti in materia di attività produttive ed ambiente, inserisce i siti dismessi in un apposito elenco distinto per tipologie di intervento:
a) inserimento in un piano programmatico di recupero e valorizzazione culturale, scientifica e turistico-ricreativa, se il sito presenta valori storici, sociali e culturali;
b) individuazione ed attuazione delle opere di messa in sicurezza, laddove non esistano particolari valori storici o socio-culturali e vi sia già stata una riambientazione nel contesto naturale circostante;
c) definizione ed attuazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza del sito che, secondo il principio “Chi inquina paga”, saranno a carico del proprietario del sito o del concessionario, secondo direttive e prescrizioni rilasciate dal Comune competente.
6. I siti estrattivi dismessi, al pari dei siti minerari e di cava, sono disciplinati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).
 

Articolo 52
(Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. Per le finalità di cui all’articolo 29 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente legati alle attività minerarie, già dismesse, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi anche agli interventi previsti in materia dalle leggi comunitarie e nazionali.
2. Per promuovere l’attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione può concedere finanziamenti agli Enti locali interessati per studi o progettazione di piani di fattibilità, a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 31 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii.
3. I contributi di cui al comma 2 dell’art. 29 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii. sono concessi, sentito l’ORAE, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, sulla base delle modalità e dei criteri, che tengono conto in particolare della rilevanza dell'intervento dal punto di vista ambientale ed ai fini dello sviluppo locale, fissati con specifico bando del Dipartimento regionale competente, sulle risorse eventualmente disponibili, fino ad un massimo del 60 per cento dei costi relativi al ripristino ambientale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.
 

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 53
(Procedura transitoria dalla previgente normativa e disciplina della fase transitoria fino all’entrata in vigore del PRAE)

1. Fino all’entrata in vigore del PRAE la domanda di autorizzazione per l’apertura di nuove cave di cui all'art. 26 della L.R. n. 40/2009 e per l’ampliamento di una cava esistente, di cui all’art. 27 della medesima legge, sono presentate tramite lo sportello CalabriaSUAP al Settore Regionale competente in materia di attività estrattive.
2. Alla domanda di autorizzazione è allegata la documentazione prevista all’allegato C.
3. Il preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale del progetto estrattivo, previsto all’art. 26 della L.R. 40/2009, deve risultare da apposita relazione tecnico-economica descrittiva dell’intervento, approvata con delibera del consiglio dell'Ente Locale competente e allegata alla documentazione progettuale di cui al comma 2". La relazione deve contenere, almeno, un’indagine di mercato sulla domanda del materiale, un quadro socio-economico nel quale si inserisce l’iniziativa ed un’analisi delle ricadute economiche/occupazionali nel territorio interessato. Particolare valore assume l’iniziativa che preveda l’utilizzo del materiale estratto per la realizzazione di importanti opere pubbliche.
4. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con le modalità di cui all’articolo 20 del presente regolamento.
5. All'esito della conclusione positiva della conferenza di Servizi, sentito l’ORAE, la Regione rilascia apposita autorizzazione, di durata non superiore ai cinque anni, notificata al soggetto interessato, al Comune e pubblicata sul BURC e sito istituzionale.
6. Nell’ipotesi in cui il progetto per l’apertura di nuova cava o di ampliamento di un’attività esistente sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il Dipartimento regionale competente in materia ambientale convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 alla quale partecipano il proponente, il Settore regionale competente in materia di attività estrattive e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari al rilascio dell'autorizzazione. Il rilascio del titolo minerario avviene all’esito della conferenza dei servizi entro dieci giorni dalla chiusura della stessa e confluisce nel PAUR.
7. La proroga dell’autorizzazione di cui all’art. 27 della L.R. n. 40/2009 è rilasciata, per un massimo di tre anni, dal competente Dipartimento regionale in materia di attività estrattive solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale. Le modalità autorizzative sono quelle previste ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 21.
8. Fino all’entrata in vigore del PRAE, per la riattivazione di attività minerarie dismesse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22.
9. Per gli interventi di messa in sicurezza di attività minerarie dismesse si applicano le disposizioni previste all’articolo 22 del presente regolamento per un periodo massimo di anni due, non rinnovabile. Negli interventi di messa in sicurezza è vietata la commercializzazione del materiale estratto.
 

Articolo 54
(Disposizioni finali)

1. Fino alla nomina dell’ORAE, le funzioni di cui al titolo VIII sono svolte dal competente Settore.
2. Il regolamento regionale del 5 maggio 2011 n. 3 è abrogato.
 

Articolo 55
(Entrata in vigore)

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
 

ALLEGATO A
PERMESSO DI RICERCA MINERARIA O DI AUTORIZZAZIONE DI RICERCA DI MATERIALI DI CAVA

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1.1 certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;
1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell’impresa o del legale rappresentante;
1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all’area su cui si intende svolgere l’attività di ricerca con l’indicazione degli eventuali vincoli;
1.6 titolo comprovante la disponibilità dell’area di ricerca corredato da visure catastali, solo per l’autorizzazione della ricerca di materiali di cava;
1.7 referenze bancarie;
1.8 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
Per la presentazione della documentazione amministrativa si applicano le disposizioni previste agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. DOCUMENTAZIONE TECNICA
2.1 programma di ricerca:
2.1.1 relazione tecnico-economica, che comprenda:
a) programma dei lavori;
b) analisi dei costi necessari alla realizzazione della ricerca;
c) dimostrazione della capacità tecnico-economica del soggetto richiedente
ad effettuare i lavori di ricerca con esplicitazione delle macchine e degli impianti a disposizione, del personale impiegato, dei titoli autorizzativi per attività estrattive precedentemente eseguite e l’elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;
2.1.2 corografia generale, alla scala non inferiore a 1:25.000 riportante l’area oggetto del permesso di ricerca, altre attività minerarie in esercizio o dismesse e i confini comunali;
2.1.3 planimetria di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 riportante il perimetro del permesso di ricerca, i relativi vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i cantieri di ricerca e le aree adibite a servizio;
2.1.4 planimetria catastale, in scala adeguata, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, i vertici ed il perimetro che individuano l’area del permesso di ricerca;
2.1.5 monografia dei vertici che individuano il perimetro del permesso di ricerca e di eventuali capisaldi di riferimento;
2.1.6 planimetria e sezioni della situazione esistente;
2.1.7 planimetria e sezioni di progetto;
2.1.8 planimetrie e sezioni delle eventuali opere d’arte da realizzare;
2.1.9 documentazione fotografica;
2.2 relazione geomineraria;
2.3 dati vettoriali, in formato SHP e georiferiti nel sistema di riferimento WGS84- UTM33, relativi alla delimitazione delle aree di intervento e dei cantieri di ricerca, all’ubicazione pozzi, ai capisaldi di riferimento, ecc.
2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs n. 117/2008;
2.5 progetto di recupero ambientale, se necessario, così costituito:
2.5.1 relazione tecnica;
2.5.2 planimetria, sezioni e prospetto dello stato finale;
2.5.3 disegni delle eventuali opere d’arte relative alla sistemazione finale per il recupero ambientale;
2.5.4 computo metrico estimativo.
 

ALLEGATO B
CONCESSIONE MINERARIA E AUTORIZZAZIONE CANTIERE MINERARIO

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell’impresa o del legale rappresentante;
1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all’area su cui si intende svolgere l’attività di coltivazione con l’indicazione degli eventuali vincoli;
1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
Per la presentazione della documentazione amministrativa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. DOCUMENTAZIONE TECNICA
2.1 relazione sugli esiti della ricerca mineraria, se eseguita;
2.2 progetto di coltivazione e progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti 3 e 4 del presente allegato;
2.3 relazione geomineraria;
2.4 relazione sulla stabilità dei fronti di scavo;
2.5 relazione agronomica forestale;
2.6 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs n. 117/2008;
2.7 dati vettoriali, in formato SHP e georiferiti nel sistema di riferimento WGS84- UTM33, relativi alla delimitazione della concessione mineraria, dei cantieri e delle fasi di progetto, ai capisaldi di riferimento, ecc.;
3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE
3.1 Relazione tecnico-economica
La relazione deve contenere:
3.1.1 la natura e l’estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull’area di concessione e sul circostante territorio;
3.1.2 lo stato iniziale dei luoghi;
3.1.3 le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;
3.1.4 la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione delle caratteristiche giacimentologiche, morfologiche, geomeccaniche, del recupero ambientale e della minimizzazione dell’impatto visuale, comprendente tra l’altro: a) la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico-ambientale;
b) l’indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda acquifera;
c) l’abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;
3.1.5 la predisposizione del cantiere estrattivo, comprendente tra l’altro:
a) la descrizione dell’organizzazione del lavoro integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;
b) la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;
c) la determinazione degli spazi funzionali;
d) l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;
e) gli allacciamenti per servizi vari;
3.1.6 la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione; ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d’uso per lo svolgimento di attività di servizio corredati di planimetrie, sezioni e schemi;
3.1.7 la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell’attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto 4;
3.1.8 la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;
3.1.9 il programma economico-finanziario contenente:
a) la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;
b) le previsioni di produzione media annua/giornaliera;
c) le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile, ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;
d) il personale impiegato;
e) la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fideiussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;
f) il conto economico e l’analisi di redditività dell’iniziativa;
g) dimostrazione delle capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di coltivazione con esplicitazione delle macchine e degli impianti a disposizione, del personale impiegato, dei titoli autorizzativi per attività estrattive precedentemente eseguite, l’elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore, referenze bancarie e ultimi tre bilanci societari.
3.2 . Elaborati cartografici
Gli elaborati cartografici consistono in:
3.2.1 corografia generale, alla scala non inferiore a 1:25.000, con indicata l’area oggetto di concessione, la localizzazione degli impianti e manufatti a servizio della coltivazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;
3.2.2 planimetria di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati dell’area di concessione che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa, le aree estrattive, le fasi e i lotti di coltivazione, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti estratti, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale;
3.2.3 cartografia, limitatamente all’area stessa, del QTRP a valenza paesaggistica, dei Piani Paesaggistici di Ambito (PPd’A), dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Piano territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria (PTCM);
3.2.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell’area di concessione;
3.2.5 monografia dei vertici che individuano il perimetro della concessione, delle aree di coltivazione e dei capisaldi di riferimento;
3.2.6 planimetria a curve di livello, derivante da apposito rilievo planoaltimetrico e del quale è necessario fornire i dati numerici del rilievo di campagna, dello stato attuale dell’area di coltivazione compresa una ulteriore e significativa fascia contermine, contenente i vertici ed i lati dell’area di estrazione, il perimetro delle varie fasi di coltivazione, la traccia delle sezioni ed i capisaldi di riferimento. La scala di restituzione è funzione delle dimensioni della coltivazione, ma non inferiore a 1:5.000;
3.2.7 planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 e traccia delle sezioni;
3.2.8 sezioni topografiche longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l’attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto, in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;
3.2.9 computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;
3.2.10 schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all’escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei minerali e dei prodotti dell’attività estrattiva;
3.2.11 planimetrie e sezioni dello stato finale dell’attività estrattiva;
3.2.12 rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;
3.2.13 documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;
3.2.14 simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.
4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE
4.1 Relazione tecnica
La relazione tecnica contiene:
4.1.1 la descrizione degli interventi di recupero ambientale;
4.1.2 la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;
4.1.3 il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;
4.1.4 la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di cinque anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;
4.1.5 il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.
4.2 Elaborati cartografici
Gli elaborati cartografici sono costituiti da:
4.2.1 la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;
4.2.2 i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;
4.2.3 gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;
4.2.4 le sezioni tipo, scala 1:1000;
4.2.5 particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sesti d’impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedologici, agronomici, botanici e faunistici.
 

ALLEGATO B1
CONCESSIONE MINERARIA DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI, RISORSE GEOTERMICHE

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell’impresa o del legale rappresentante;
1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all’area su cui si intende svolgere l’attività di coltivazione con l’indicazione degli eventuali vincoli;
1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
Per la presentazione della documentazione amministrativa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. DOCUMENTAZIONE TECNICA
2.1 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria, se eseguita;
2.2 progetto di coltivazione e progetto di recupero ambientale di cui ai successivi punti 3 e 4 del presente allegato;
2.3 relazione geomineraria;
2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs n. 117/2008, ove previsto;
2.5 dati vettoriali, in formato SHP e georiferiti nel sistema di riferimento WGS84- UTM33, relativi alla delimitazione della concessione mineraria, all’ubicazione dei pozzi, delle opere di presa, dei capisaldi di riferimento, ecc.
3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE
3.1 Relazione tecnico-economica
La relazione deve contenere:
3.1.1 programma dei lavori nel quale devono essere indicate le opere e le attività da eseguire per una corretta e razionale utilizzazione del giacimento, con una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione (cronoprogramma);
3.1.2 piano tecnico-finanziario con analisi dei costi necessari alla realizzazione del progetto di coltivazione e dei relativi mezzi di finanziamento;
3.1.3 dimostrazione delle capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di coltivazione con esplicitazione delle macchine e degli impianti a disposizione, del personale impiegato, dei titoli autorizzativi per attività estrattive precedentemente eseguite, l’elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore, referenze bancarie e ultimi tre bilanci societari;
3.1.4 caratteristiche idro-geochimiche dell'area;
3.1.5 esatta ubicazione plano-altimetrica dei punti di prelievo, con riferimenti fissi e quotati, e con indicazione delle coordinate WGS84-UTM33;
3.1.6 caratteristiche stratigrafiche e di condizionamento del/i pozzo/i, con esplicito riferimento alle caratteristiche della profondità e potenza termica (per ogni pozzo);
3.1.7 prova di portata con diagrammi delle corrispondenti reazioni del livello di falda e delle temperature;
3.1.8 la portata di concessione richiesta per singolo pozzo, motivando la percentuale di sfruttamento compatibile rispetto alla portata d'esercizio;
3.1.9 dimostrazione, tramite idonei elaborati tecnici della non interferenza degli emungimenti previsti con falde sfruttate a scopo termale terapeutico o con altri pozzi e/o sorgenti in esercizio collocati nelle aree circostanti;
3.1.10 descrizione delle aree, strutture ed edifici interessati;
3.1.11 caratteristiche dell’impianto di eduzione e collocazione dei misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta (per ogni pozzo);
3.1.12 descrizione degli impianti di utilizzazione.
3.2 Elaborati cartografici
Gli elaborati cartografici consistono in:
3.2.1 corografia generale, alla scala non inferiore a 1:25.000, con indicazione del perimetro dell'area di concessione ed i relativi vertici, del/i pozzo/i, delle altre attività minerarie in esercizio o dismesse e dei confini comunali;
3.2.2 planimetria di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 con l'indicazione:
a) dei vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico;
b) dei lati che uniscono i vertici evidenziati con linea rossa;
c) delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti all’interno dell’area in concessione e nelle immediate vicinanze;
d) dell’esatta ubicazione dei punti di prelievo, con riferimenti fissi e quotati, e con indicazione delle coordinate WGS84-UTM33;
e) dell’ubicazione dello stabilimento di utilizzazione e del percorso delle condotte adduttrici se esistenti;
f) della viabilità esistente e di progetto destinata al collegamento dello stabilimento di utilizzazione delle acque;
3.2.3 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell’area di concessione;
3.2.4 monografia dei vertici che individuano il perimetro della concessione mineraria;
3.2.5 elaborati grafici e documentazione fotografica.
4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE
4.1 Relazione tecnica
La relazione tecnica contiene uno studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di sfruttamento programmate comportano sull’ambiente, ed eventuale computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale.
 

ALLEGATO C
AUTORIZZAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DI MATERIALI DI CAVA

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell’impresa o del legale rappresentante;
1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all’area su cui si intende svolgere l’attività di coltivazione con l’indicazione degli eventuali vincoli;
1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
Per la presentazione della documentazione amministrativa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. DOCUMENTAZIONE TECNICA
RELAZIONI TECNICHE
2.1 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria, se eseguita;
2.2 relazione geomineraria;
2.3 relazione sulla stabilità dei fronti di scavo;
2.4 relazione agronomica forestale;
2.5 relazione tecnica e del recupero ambientale;
2.6 relazione tecnico economica;
2.7 studio Idrologico ed Idraulico;
2.8 relazione sul rilievo topografico;
2.9 relazione fotografica;
2.10 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs n. 117/2008;
2.11 dati vettoriali, in formato SHP e georiferiti nel sistema di riferimento WGS84- UTM33, relativi alla delimitazione delle aree di coltivazione e delle fasi di progetto, ai capisaldi di riferimento, ecc.
ELABORATI CARTOGRAFICI
2.12 planimetria stato attuale/sezioni stato attuale;
2.13 planimetria stato intermedio/sezioni stato intermedio;
2.14 planimetria stato finale/sezioni stato finale;
2.15 sezioni di sovrapposizione stato iniziale/ stato finale;
2.16 cantierizzazione stato iniziale/intermedio/finale;
2.17 planimetria del recupero ambientale/sezioni del recupero ambientale;
2.18 planimetria canalizzazione acque meteoriche superficiali;
2.19 planimetria recapito iniziale e finale acque meteoriche;
2.20 carta del ruscellamento superficiale stato iniziale e finale;
2.21 planimetria stato attuale su base CTR;
2.22 carta geologica/sezioni geologiche;
2.23 vertici di cava;
2.24 inquadramento PGRA/inquadramento PAI/inquadramento vincoli ambientali;
2.25 tavola dell’effetto cumulo di attività simili nel raggio di 1 Km;
2.26 tavola della viabilità esterna ed interna all’area di cava;
2.27 inquadramento catastale su base ortofoto;
2.28 inquadramento territoriale;
2.29 fotorendering stato iniziale, intermedio e finale;
2.30 tavola del rilievo topografico.
3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE
3.1 Relazione tecnico-economica
La relazione deve contenere:
3.1.1 la natura e l’estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull’area di coltivazione e sul circostante territorio;
3.1.2 lo stato iniziale dei luoghi;
3.1.3 le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;
3.1.4 la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione delle caratteristiche giacimentologiche, morfologiche, geomeccaniche, del recupero ambientale e della minimizzazione dell’impatto visuale, comprendente tra l’altro:
a) la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico-ambientale;
b) l’indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda acquifera;
c) l’abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;
3.1.5 la predisposizione del cantiere estrattivo, comprendente tra l’altro:
a) la descrizione dell’organizzazione del lavoro integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;
la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;
b) la determinazione degli spazi funzionali;
c) l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;
d) gli allacciamenti per servizi vari;
3.1.6 la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione;
ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d’uso per lo svolgimento di attività di servizio;
3.1.7 la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell’attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto 4;
3.1.8 la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;
3.1.9 il programma economico-finanziario contenente:
a) la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;
b) le previsioni di produzione media annua/giornaliera;
c) le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile
estraibile, ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;
d) il personale impiegato;
e) la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fideiussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;
f) il conto economico e l’analisi di redditività dell’iniziativa;
g) dimostrazione delle capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente
ad effettuare i lavori di coltivazione con esplicitazione delle macchine e degli impianti a disposizione, del personale impiegato, dei titoli autorizzativi per attività estrattive precedentemente eseguite, l’elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore, referenze bancarie e ultimi tre bilanci societari.
3.2 Elaborati cartografici
Gli elaborati devono meglio contenere:
3.2.1 corografia generale, alla scala non inferiore a 1:25.000 con indicata l’area oggetto di autorizzazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;
3.2.2 planimetria di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati dell’area di autorizzazione che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa, le aree estrattive, le fasi e i lotti di coltivazione, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti estratti, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale;
3.2.3 cartografia, limitatamente all’area stessa, del QTRP a valenza paesaggistica, dei Piani Paesaggistici di Ambito (PPd’A), dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Piano territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria (PTCM);
3.2.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell’area di autorizzazione;
3.2.5 monografia dei vertici che individuano il perimetro della coltivazione e dei capisaldi di riferimento;
3.2.6 planimetria a curve di livello, derivante da apposito rilievo planoaltimetrico e del quale è necessario fornire i dati numerici del rilievo di campagna, dello stato attuale dell’area di intervento compresa una ulteriore e significativa fascia contermine, contenente i vertici ed i lati dell’area di coltivazione, il perimetro delle varie fasi di coltivazione, la traccia delle sezioni ed i capisaldi di riferimento. La scala di restituzione è funzione delle dimensioni della coltivazione, ma non inferiore a 1:5.000;
3.2.7 planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 e traccia delle sezioni;
3.2.8 sezioni topografiche longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l’attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto, in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;
3.2.9 computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;
3.2.10 schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all’escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei minerali e dei prodotti dell’attività estrattiva;
3.2.11 planimetrie e sezioni dello stato finale dell’attività estrattiva;
3.2.12 rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;
3.2.13 documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;
3.2.14 simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.
4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE
4.1 Relazione tecnica
La relazione tecnica contiene:
4.1.1 la descrizione degli interventi di recupero ambientale;
4.1.2 la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;
4.1.3 il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;
4.1.4 la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di cinque anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;
4.1.5 il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.
4.2 Elaborati cartografici
Gli elaborati cartografici sono costituiti da:
4.2.1 la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;
4.2.2 i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;
4.2.3 gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;
4.2.4 le sezioni tipo, scala 1:1000;
4.2.5 particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sesti d’impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedologici, agronomici, botanici e faunistici.
 

ALLEGATO D
AUTORIZZAZIONE PER L’ESTRAZIONE DI MATERIALI INERTI NEL DEMANIO FLUVIALE

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell’impresa o del legale rappresentante;
1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
1.4 certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
1.5 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;
1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante richiedente la autorizzazione per l’estrazione di materiali inerti dal Demanio fluviale, concernente:
Per la presentazione della documentazione amministrativa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2.1 relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto, comprendente la descrizione del contesto ambientale entro cui lo stesso si inserisce, corredata da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area, la dimostrazione delle capacità tecnico-economiche dell’impresa ad effettuare i lavori di estrazione di inerti richiesti con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione, delle unità lavorative occupate nonché l’elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;
2.2 relazione idrologica ed idraulica, redatta in conformità alla normativa vigente, finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo, dovranno essere evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale;
2.3 relazione geologica, geomorfologica e sedimentologica finalizzata, per tutto il tratto d'asta d'influenza, orientata all'individuazione alla classificazione e localizzazione dei processi morfodinamici in atto con particolare riferimento ai processi in alveo, alla stabilità delle sponde, ai fenomeni di frana attivi o quiescenti, alla definizione delle probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità dei versanti;
2.4 studio, da visualizzare su cartografia a scala adeguata, per la valutazione degli effetti che l’intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali per un significativo tratto del corso d’acqua, sia a monte che a valle dell’intervento;
2.5 relazione illustrativa della vegetazione e della fauna fluviale e ripariale presente nella zona d'intervento e nel territorio circostante con valutazione degli effetti indotti dal prelievo;
2.6 raffronto fra sezioni riferibili allo stato di fatto, allo stato di progetto e, ove esistenti, a rilievi eseguiti in passato; tali sezioni dovranno essere tenute sotto osservazione per valutare gli effetti degli interventi;
2.7 qualora nelle zone oggetto di intervento e per un significativo tratto del corso d’acqua, sia a monte che a valle dell’intervento, siano presenti opere d'arte o manufatti, è opportuno procedere alla loro identificazione ed alla realizzazione della simulazione degli eventuali effetti che l’intervento può produrre sugli stessi;
2.8 documentazione attestante le finalità da conseguire attraverso l'intervento proposto e le conseguenti modalità esecutive prescelte;
2.9 rilievi topografici dello stato di fatto, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre;
2.10 file vettoriali, in formato SHP e georiferiti nel sistema di riferimento WGS84- UTM33, relativi all’area di intervento, ai vertici del perimetro, ai pozzi, ai capisaldi di riferimento, ecc.;
2.11 piano di gestione dei rifiuti di gestione ai sensi del D.lgs n. 117/2008;
2.12 progetto di recupero ambientale, se necessario, e relativo computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale.
 

APPENDICE A
RELAZIONI TECNICHE

1 - Progetto di coltivazione e di recupero ambientale
1. Il progetto di coltivazione e di recupero ambientale previsto nella documentazione tecnico-progettuale, di cui agli allegati B, B1 e C, persegue e razionalizza il coordinamento tra le fasi di escavazione, riassetto e recupero paesaggistico-ambientale del sito oggetto d'intervento. Esso predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria. Si articola in due parti:
a) progetto di coltivazione;
b) progetto di recupero paesaggistico-ambientale.
2. Il progetto di coltivazione si compone di una relazione tecnica, corredata da elaborati cartografici che illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento estrattivo, come indicato al comma 3 degli allegati B, B1 e C.
3. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale ha lo scopo di prevedere e programmare l'insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali di contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione.
4. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale privilegiano l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.
5. II progetto di recupero paesaggistico-ambientale è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici indicati al comma 4 degli allegati B, B1 e C.
2 - Relazione geomineraria
1. La relazione geomineraria, comprensiva di idonei allegati cartografici (carta geologica, carta geomorfologica, carta delle pericolosità, ecc..), prevista dagli Allegati A, B, B1 e C relativamente all’area su cui si intende svolgere l’attività mineraria, definisce:
a) l’identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico- tecnico del sottosuolo, l’illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;
b) le caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi dei prodotti di cava, del terreno agrario o vegetale, del materiale di scoperta, dei materiali di scarto;
c) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:
c.1) alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l’area estrattiva;
c.2) alla presenza e alla ricostruzione di falde idriche, evidenziando eventuali presenze di pozzi e sorgenti utilizzati per uso idropotabile (censimento dei punti d’acqua esistenti);
c.3) al rapporto tra lo svolgimento dell’attività estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea, evidenziando in particolare eventuali interferenze e vulnerabilità dell’acquifero;
d) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e sistemazione ambientale e riqualificazione ambientale, con particolare riferimento:
d.1) alla caratterizzazione fisico-meccanica, determinata attraverso una idonea campagna di indagine in situ e/o prove di laboratorio delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione, compreso lo sterile;
d.2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all’attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia.
2. In riferimento al tipo di studio geominerario da effettuare, la relazione può richiedere ulteriori specifici approfondimenti di natura idrogeologica (ad es. carta e sezioni idrogeologiche interpretative), geotermica, geotecnica e/o geomeccanica, ecc.
3. La relazione relativa al rilascio della concessione mineraria per acque minerali deve precisare tutti gli aspetti che caratterizzano la falda acquifera d'origine. La relazione deve quindi comprendere:
a) definizione del bacino imbrifero geografico e idrogeologico con carta geologica e idrogeologica e profili geologici e idrogeologici significativi in scala minima 1:25.000;
b) definizione del regime termopluviometrico dell'area di ricarica dell'acquifero, svolta utilizzando le medie mensili di temperatura atmosferica e altezze di pioggia cumulata, riferite agli ultimi dieci anni;
c) carta di permeabilità dei complessi idrogeologici in scala minima 1:25.000;
d) prove di portata;
e) schema idrogeologico dell'area di ricarica;
f) bilancio idrogeologico, valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimiche e chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno dodici mesi;
g) progetto preliminare dell'opera di presa, con corretta ubicazione nelle planimetrie progettuali;
h) planimetria, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e idrogeologiche;
i) eventuale possibilità di rapporti della falda con zone a rischio di inquinamento e con altre captazioni concesse;
j) definizione dell'area di protezione e salvaguardia dell'area di captazione;
k) dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale.
3 - Relazione agronomico-forestale
1. La relazione agronomica forestale prevista nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione delle cave, di cui agli Allegati B, C e D, attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell’area sulla quale si intende svolgere la coltivazione, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell’intervento, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi.
2. Sulla base delle indagini effettuate sull’area di cava e sulle aree circostanti la relazione è composta dai seguenti elementi minimi:
a) indagine ecologica contenente:
1. inquadramento bioclimatico;
2. caratterizzazione fitoclimatica;
3. vegetazione potenziale;
4. componente faunistica;
5. connessioni ecologiche;
6. valutazione degli ecosistemi;
b) studio faunistico contenente:
1. descrizione delle specie animali più significative presenti;
2. definizioni delle caratteristiche della fauna, stanziale e di passo;
3. elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario presenti che potrebbero essere danneggiate dalla realizzazione dell’intervento;
4. misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve, medio e lungo termine, dall’esercizio dell’attività estrattiva;
c) studio vegetazionale contenente:
1. analisi delle caratteristiche agro-pedologiche dei suoli;
2. rilievo delle specie erbacee, arbustive e arboree, al fine del reinserimento delle specie autoctone con descrizione quali-quantitativa;
3. descrizione della vegetazione spontanea eventualmente insediatasi, al fine di individuare le specie pioniere utili al processo di recupero;
4. modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione del terreno agrario o vegetale rimosso;
5. modalità di reimpiego, messa a dimora e fertilizzazione, in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli;
6. modalità di reperimento di ulteriore terreno agrario o vegetale, sue caratteristiche, disponibilità e provenienza;
d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell’intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall’esercizio dell’attività estrattiva.
e) la natura agronomica del sito allo stato attuale e la quantità e le tecniche di manutenzione agro-forestali da impiegare successivamente al recupero ed inserimento paesaggistico ambientale.
3. Alla relazione è allegato il programma di manutenzione delle opere in verde di durata non inferiore a cinque anni a far data dal termine delle attività di coltivazione, con il quale sono dettagliatamente illustrate tutte le azioni necessarie a garantire l’attecchimento e lo sviluppo delle specie vegetali utilizzate, il recupero delle fallanze, le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO