Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 settembre 2023, n. 27276 - Caduta mortale durante la realizzazione di una copertura con pannelli di coibentato. Attività non riconducibile a quella di carrozziere



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

Dott. MARCHESE Gabriella - rel. Consigliere -

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 1829-2017 proposto da:

A.A., B.B., C.C., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIORGIO SPATOLA, MICHELE ACCARDO;

- ricorrenti -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, TERESA OTTOLINI, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 1174/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/11/2016 R.G.N. 482/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto


1. la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti, diretta al riconoscimento della rendita ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85 in conseguenza dell'infortunio mortale occorso al loro dante causa;

2. a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha valutato che l'attività di realizzazione di una copertura con pannelli di coibentato (di una struttura da adibire a deposito per attrezzi solventi vernici) durante la quale il de cuius precipitava al suolo, da un'altezza di cinque metri, non fosse qualificabile come attività normalmente, immediatamente e necessariamente connessa con lo svolgimento delle mansioni tipiche dell'attività di carrozziere, svolta professionalmente dal congiunto;

3. in particolare, la Corte di appello ha osservato come fosse estraneo, alla configurabilità dell'occasione di lavoro, il rischio non connesso alle specifiche mansioni del lavoratore, perchè non riferibile alle abituali e prevedibili modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel caso di specie, l'infortunato, carrozziere e non artigiano edile, del tutto inopinatamente, eseguiva personalmente anzichè incaricare idonea ditta, un'opera esulante dalla prestazione lavorativa e dalle proprie competenze tecniche, anche violando le più elementari norme di sicurezza in materia di esecuzioni di opere edili che comportano rischi di caduta dall'alto;

4. hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi, con un unico motivo; l'Inail ha resistito alle pretese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria;

5. chiamata la causa all'adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c., comma 2.

 

Diritto



6. con l'unico motivo -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5- parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2, 4, 66, 85) ed errata qualificazione dei fatti nonchè omesso, insufficiente e contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio; denuncia, inoltre, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

7. in estrema sintesi, i ricorrenti assumono una diversa ricostruzione dei fatti e deducono la riconducibilità dell'attività, in occasione della quale il de cuius subiva l'infortunio mortale, nel perimetro di copertura assicurativa per essere strumentale e accessoria rispetto all'attività protetta;

8. il Collegio giudica il motivo complessivamente infondato;

9. nell'interpretare il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 ("Oggetto dell'Assicurazione") che copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" da cui sia derivata un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, questa Corte ha specificato che rientrano nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purchè attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite de rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (tra le tante, Cass. n. 17917 del 2017);

10. in continuità con l'orientamento espresso, la Corte ha, quindi, affermato che l'occasione di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo: è indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività ad esse connesse, sempre con il limite del cd. "rischio elettivo", dovendosi dare rilievo, in attuazione dell'art. 38 Cost., a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta (tra le tante, Cass. n. 2838 del 2018);

11. in particolare, Cass. n. 4277 del 2017, dando atto di soluzioni spesso diverse adottate dalla giurisprudenza di legittimità, ha osservato, con specifico riferimento all'attività protetta di imprenditore agricolo, che gli "infortuni indennizzabili (sono) tutti quelli (...) in (...) stretto rapporto di connessione e di complementarità con l'attività protetta". Nell'evento protetto deve ricomprendersi ogni operazione che, comunque "concorr(a) a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione". A definizione di tali principi, la Corte ha ricondotto nell'ambito delle tutele assicurative le "attività di acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa, così come la vendita dei prodotti e le attività ad esse preliminari e consequenziali (...) quantunque tali operazioni facciano parte di un'attività più largamente imprenditoriale - speculativa" (Cass. n. 4277 cit.);

12. a conclusioni diverse - ma nel solco dell'evoluzione interpretativa appena delineata- è giunta Cass. n. 12549 del 2018. La Corte ha escluso che "il taglio di albero finalizzato all'approvvigionamento delle travi di legno utili a costruire il garage/deposito dell'artigiano" rappresenti un'attività direttamente connessa a quella dell'artigiano costruttore edile. La conclusione, dettata dalla peculiarità del caso concreto, è retta dalla considerazione che "i molteplici passaggi tecnici e manuali intercorrenti tra il taglio dell'albero (richiedenti specifiche professionalità) e il concreto utilizzo di travi di legno per la costruzione appalesano la lontananza tra le attività e, dunque, l'assenza di quella accessorietà e connessione diretta richiesta per la qualificazione della attività artigianale tipica e per il funzionamento della tutela assicurativa" (in motivazione, Cass. n. 12549 cit.);

13. il limite all'estensione della tutela assicurativa è dunque individuato nell'assenza di necessaria e normale contiguità tra attività protetta e attività ulteriore, quest'ultima causa dell'infortunio;

14. la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi segnati. In coerenza con gli stessi, ha escluso che la fattispecie esaminata, per i connotati di fatto che la contrassegnano, possa ricomprendersi nei confini dell'oggetto della tutela;

15. il de cuius è deceduto, infatti, durante l'esecuzione di un'attività, non riconducibile alla sua propria di carrozziere, neppure in termini di accessorietà, per il particolare tecnicismo che ha connotato l'intervento nel corso del quale è rimasto vittima (id est: realizzazione di una copertura con pannelli di coibentato);

16. di tanto, peraltro, appare consapevole anche la parte ricorrente quando assume che il de cuius non stava realizzando la copertura da solo ma piuttosto, insieme ad un tecnico specializzato, era intento a realizzare opere di rifinitura e fissaggio di una tettoia già predisposta e destinata al ricovero degli attrezzi di lavoro;

17. tuttavia, come riportato nello storico di lite, in base alla lettura della sentenza impugnata, nulla accredita tale ricostruzione del fatto storico che, come noto, costituisce un prius rispetto all'applicazione delle norme di diritto ed è sindacabile nei ristretti limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5;

18. nella specie, però, il vizio motivazionale non è illustrato secondo gli enunciati di Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014, cioè con l'indicazione del fatto storico, non esaminato e decisivo;

19. sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

20. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2023