Università di Pisa
D.D. 10 aprile 2015, n. 13549
Emanazione Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale per la sicurezza nell’Ateneo (R.L.S.)


Articolo 1- Finalità e indizione
1. Il presente regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti del personale per la sicurezza nell’Ateneo (R.L.S.).
2. Le elezioni dei rappresentanti suddetti sono indette dal Direttore Generale, con proprio provvedimento, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

Articolo 2- Componenti elettive
1. I rappresentanti per la sicurezza sono così ripartiti:
a) 4 rappresentanti del personale docente;
b) 6 rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

Articolo 3 - Sistema e modalità di voto
1. Le elezioni delle rappresentanze di cui all’articolo 1 si svolgono con il sistema di voto telematico e sulla base della presentazione di candidature ufficiali.

Articolo 4 - Elettorato attivo
1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), hanno diritto al voto tutti i professori di I fascia, di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data indicata sul provvedimento d'indizione, anche se in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. Con il termine ricercatori s'intende anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ha diritto al voto tutto il personale tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio alla data indicata sul provvedimento d'indizione, anche se in posizione di comando presso l'Università.
3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere a) e b) suddette, sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

Articolo 5 - Elettorato passivo
1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono eleggibili i professori e ricercatori, salvo i ricercatori a tempo determinato e i docenti in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, le cui candidature sono state proposte dalle organizzazioni sindacali oppure proposte da almeno cinque elettori appartenenti allo stesso collegio elettorale del candidato. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l’elettorato passivo coincide con l’elettorato attivo, salvo l’esclusione del personale a tempo determinato, del personale comandato e del personale che si trova in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Le candidature sono proposte dalle organizzazioni sindacali oppure proposte da almeno dieci elettori appartenenti allo stesso collegio elettorale del candidato. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.
3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere a) e b) suddette, è escluso inoltre dall'elettorato passivo il personale che si trovi sospeso dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

Articolo 6 - Elenchi dei votanti
1. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito dell'ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.
2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi suddetti, possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi, secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 12 della presente disciplina.
3. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

Articolo 7 - Commissione di seggio
1. Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, costituisce una commissione di seggio, composta da personale dell’università, individuando al suo interno il presidente e il segretario.
2. Qualora la votazione avvenga in contemporanea con altre elezioni accademiche, i componenti della commissione di seggio, previa proposta del Direttore Generale, sono nominati con decreto del Rettore, che individua al suo interno il presidente e il segretario.
3. Non può far parte della commissione del seggio chi si presenta quale candidato.

Articolo 8 - Modalità di voto
1. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
2. A ciascun elettore sarà consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente dei codici (username e password), previo accertamento dell'identità personale. L’elettore accede alla propria postazione di voto, apre il certificato elettorale e digita i codici in esso indicati. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo; una volta confermata la propria identità. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema di voto. All'elettore si presenta la lista dei candidati per le elezioni in corso, dalla quale esprime una preferenza, selezionando il nominativo del candidato prescelto. Fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Inoltre è prevista l’opzione di rinuncia al voto. Il sistema non consente l'espressione di voto per persone che non siano inserite nell'elenco. A conclusione della procedura all'elettore viene poi richiesta una ulteriore esplicita conferma della propria volontà. Dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.

Articolo 9 - Proclamazione degli eletti
1. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, indipendentemente dal numero dei votanti.
2. In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.

Articolo 10 - Mandato
1. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore Generale e rimangono in carica per tre anni, con decorrenza il 1° novembre e termine il 31 ottobre.

Articolo 11 - Sostituzioni
1. In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di dimissioni dal servizio, o per qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti.
2. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
3. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria e il numero dei componenti in rappresentanza del rispettivo collegio elettorale diviene pari o inferiore alla metà dei rappresentanti previsti all’articolo 2, il Direttore Generale provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei dodici mesi precedenti la scadenza naturale del mandato. I nuovi eletti rimangono comunque in carica nei termini stabiliti dal precedente comma.

Articolo 12 - Reclami
1. I reclami concernenti le operazioni elettorali, comprese quelle previste al precedente articolo 5, devono essere presentati alla commissione elettorale centrale entro il termine di sette giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti ovvero sono comunicati agli interessati.
3. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi, la commissione elettorale centrale, dandone immediata notifica agli interessati.
4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore ricorso al Direttore Generale, il quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
5. Sono legittimati a proporre ricorso gli elettori che partecipano alle votazioni stesse.

Articolo 13 - Norma finale
1. Il presente regolamento entra in vigore all’atto della sua emanazione con provvedimento del Direttore Generale.