Regione Emilia-Romagna
ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE
COORDINAMENTO COMMISSIONE SALUTE

 

Al Ministero della Salute
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


Gentilissimi,
l’evento occorso ai cinque lavoratori a Brandizzo ha evidenziato come la sicurezza nei luoghi di lavoro sia elemento fondante della tutela della salute.
Le Regioni, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, concorrono a garantire detta tutela.
Attraverso le Aziende Sanitarie Locali esplicano nel settore ferroviario una competenza non esclusiva che si esprime in controlli; in contributi fattivi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito di istruttorie relative all’applicazione di disposizioni europee; nell’erogazione di formazione che prossimamente sarà rivolta, per diretta richiesta, anche all’organo di Polizia Ferroviaria.
Ciò premesso, si richiama l’improcrastinabile urgenza, già espressa a suo tempo dai rappresentanti regionali all’interno del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro art. 5 Decreto Legislativo n. 81/08, coordinato dal Ministero della Salute, di aggiornare le norme specifiche sulla sicurezza del mondo ferroviario e di armonizzarle con il Decreto Legislativo n. 81/08, così come previsto dall'art. 3, comma 2.
La disciplina della salute e della sicurezza dei lavoratori del settore ferroviario, a norma della Legge n. 191/1974, risulta tuttora risalente all’epoca dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.
L’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ha previsto che, con successivi decreti del Presidente della Repubblica di cui all’art. 17, comma 2, della Legge n. 400/1988, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legislativo. n. 81/2008, si provvedesse ad armonizzare le disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del Decreto Legislativo n. 81/2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario.
Il termine originario di cui sopra è stato prorogato fino all’art. 1 del Decreto Legge n. 57/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 101/2012, che l’ha portato a cinquantacinque mesi, attribuendogli peraltro natura esclusivamente ordinatoria.
In concreto, decorso inutilmente anche detto termine, a distanza di quindici anni dall’emanazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e di quarantanove da quella della Legge n. 191/1974, vigono le disposizioni di quest’ultima norma, mentre circolano bozze di decreti di armonizzazione che non sono finora giunte ad approvazione definitiva e si sopperisce sulle questioni applicative mediante l’espressione della Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Per quanto sopra, la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome evidenzia l’urgenza di un intervento normativo che aggiorni le norme di tutela dei lavoratori in ambito ferroviario, e si rende disponibile a fornire la necessaria collaborazione e gli opportuni contributi attraverso le competenti Aree tecniche.
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione Salute
Raffaele Donini

Il Coordinatore Tecnico
Anselmo Campagna