Regione Toscana
Delibera Giunta Regionale 9 ottobre 2023, n. 1152
Art. 9 L.R. n. 18/2019. Schema di Regolamento “Disciplina dell’Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023”
B.U.R. 18 ottobre 2023, n. 42

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le seguenti leggi:
- L. 21 giugno 2022 n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ed i relativi allegati;
- L.R. 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
- L.R. 16 aprile 2019, n. 18 “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007” come modificata dalla L. R. 28 febbraio 2023 n. 6 “Istituzione dell’elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla l.r. 18/2019”;
Visto in particolare l’articolo 9 “Elenchi degli operatori economici” della l.r. n. 18/2019 sopra richiamata, secondo cui, al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi per l’affidamento con procedure negoziate di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approva con deliberazione uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 del d.lgs. 50/2016;
Considerato che, in base al suddetto articolo 9 della l.r. n. 18/2019, occorre predisporre uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categoria e fasce di importo, evidenziando il possesso da parte degli operatori economici delle certificazioni di qualità, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia ambientale, sociale e di sicurezza e salute dei lavoratori, e dei criteri per l’individuazione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare la partecipazione delle micro e piccole imprese;
Visto che il Comitato di Direzione, al fine di procedere alla redazione dello schema di regolamento per le stazioni appaltanti del territorio regionale, nella seduta del 23 dicembre 2020 ha provveduto a costituire un gruppo di lavoro interdirezionale per l’attuazione dell’art. 9 della L.R. n. 18/2019;
Visto che il suddetto gruppo di lavoro ha svolto le attività necessarie per l’obiettivo affidato ed ha provveduto ad elaborare lo schema di regolamento per l’affidamento di lavori mediante procedure negoziate, tenendo conto anche delle disposizioni derogatorie al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legge n.76/2020;
Preso atto che lo stesso gruppo di lavoro ha poi provveduto a condividere lo schema di regolamento, in attuazione del stesso art. 9, con le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali di ANCI e UPI, adeguandolo alle osservazioni ricevute;
Considerato che nella seduta del 1 aprile 2021 il CD ha esaminato lo schema di regolamento elaborato dal gruppo di lavoro, disponendo al contempo la prosecuzione delle attività del stesso gruppo di lavoro per la necessità di effettuare nuovi e ulteriori approfondimenti ritenuti propedeutici per l’approvazione, da parte della Giunta regionale, dello schema di regolamento ex art. 9 della l.r. n. 18/2019, e finalizzati all’istituzione dell’elenco telematico di operatori economici della Regione Toscana-Giunta regionale per l’affidamento di lavori mediante procedure negoziate ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
Preso atto, pertanto, che in base alle indicazioni disposte dal CD, il gruppo di lavoro ha proseguito le proprie attività integrato con la partecipazione della Direzione Organizzazione e Sviluppo risorse umane e della Direzione Bilancio, procedendo all’analisi organizzativa e dell’impatto finanziario conseguenti all’istituzione ed alla gestione dell’elenco telematico degli operatori economici per la Regione Toscana prevedendo l’utilizzo del sistema telematico regionale START, in modo da fornire alla Giunta regionale un quadro completo per far fronte a questa nuova funzione da parte della Regione Toscana,
Visto che nella seduta del CD del 16 dicembre 2021 il gruppo di lavoro ha presentato i risultati delle valutazioni e della stima dei costi per l’adeguamento organizzativo delle strutture regionali e del sistema telematico START, nonchè l’analisi dell’impatto finanziario per l’istituzione e gestione dell’Elenco telematico degli operatori economici per la Regione Toscana-Giunta regionale, quale nuova funzione della Giunta;
Vista la Comunicazione alla Giunta Regionale del 10 gennaio 2022 sulle attività del Gruppo di lavoro interdirezionale per l’attuazione dell’art.9 della L.R. n. 18/2019, nella quale sono forniti anche gli indirizzi necessari per la prosecuzione delle attività del gruppo di lavoro nonché per l’avvio delle procedure amministrative necessarie per l’attivazione della suddetta nuova funzione, tra cui l’individuazione della Direzione e della struttura dirigenziale competenti e l’individuazione dello scenario di riferimento anche per lo schema di regolamento ex art. 9 l.r. n. 18/2019, nonché la copertura finanziaria necessaria mediante la previsione nella prima variazione di bilancio per l’anno 2022;
Visto il documento del governo di approvazione della milestone del 22/12/2021 relativa “Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni del PNRR”, che tra gli obiettivi del Piano ripropone la riforma della normativa in materia di appalti pubblici che prevede diverse azioni legislative e amministrative, tra cui rientra la legge n. 108/2021 di conversione del d.l. n. 77 del 2021, relativa alle norme di attuazione funzionali alla realizzazione dei primi obiettivi del PNRR, e il disegno di legge delega per la riforma del codice dei contratti pubblici;
Considerato, pertanto, che la necessità di garantire che lo schema di regolamento ex art. 9 della l.r. n. 18/2018 nonché il disciplinare per l’Elenco degli operatori economici della Regione toscana - Giunta regionale siano elaborati in conformità e coerenza agli indirizzi legislativi nazionali di riforma del codice appalti ha determinato anche la necessità di allinearsi alla tempistica degli atti governativi e parlamentari necessari;
Preso atto della riforma del codice degli appalti pubblici di cui alla legge 21 giugno 2022 n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in base alla quale il Governo provvede ad adottare, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
Visto che tra i principi e criteri direttivi della L. n. 78/2022 c’è l’esigenza di semplificare la disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti sottosoglia), con divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari, e l'obbligo del rispetto del principio di rotazione nelle procedure di scelta del contraente;
Visti il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e gli Allegati al suddetto Codice, ed in particolare l’Allegato II.1 “Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50,commi 2 e 3, del Codice)”;
Considerato che lo schema di regolamento, elaborato ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 18/1029 al fine di fornire il necessario supporto alle stazioni appaltanti del territorio regionale, è stato quindi adeguato alle disposizioni di cui al nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs n. 36/2023 ed in particolare alle disposizioni di cui all’Allegato II.1;
Considerato che il nuovo schema di regolamento aggiornato è stato condiviso con le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali nell’incontro del 26 luglio 2023, mediante l’invio dello schema di regolamento con nota di convocazione del 18 luglio 2023, ed è stato adeguato in accoglimento degli orientamenti e osservazioni espresse nello stesso incontro;
Dato atto che, per alcune disposizioni del suddetto schema di regolamento, è rimesso alle singole stazioni appaltanti del territorio il necessario completamento, in quanto occorre tenere conto delle specifiche esigenze anche organizzative delle stesse amministrazioni nonché delle peculiarità delle singole realtà territoriali;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 21 settembre 2023;
Considerato che è stata esperita la procedura concertativa di cui all’articolo 14 del Protocollo d’intesa Giunta Regionale - Enti Locali del 6 febbraio 2006;
A voti unanimi
 

DELIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare lo schema di regolamento per le stazioni appaltanti del territorio regionale, elaborato ai sensi dell’articolo 9 della l.r. n. 18/2019 recante la “Disciplina dell’Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023”, allegato sotto la lettera “A” ;
2. di dare atto che dal disciplinare di cui al punto 1 non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Settore Contratti per la relativa divulgazione alle stazioni appaltanti del territorio tramite l’Osservatorio regionale sui contratti pubblici.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

 

Allegato

Schema di Regolamento “Disciplina dell’Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023”

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, nonché dell’art. 49 (Principio di rotazione degli affidamenti), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (nel prosieguo indicato come “Codice”), e di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina le modalità di costituzione, gestione, revisione e utilizzo dell’Elenco degli operatori economici (nel prosieguo indicato come “Elenco”) per l’affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 14 del Codice mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) e d) del Codice, distinti per categorie e classifiche di importo, di cui al Titolo II del presente regolamento.
2. L’iscrizione all’Elenco degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali.
3. Resta ferma la disciplina relativa agli interventi in ambito agricolo-forestale di cui alla legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana) e al Regolamento 08 luglio 2020 n. 56/R (Regolamento di attuazione dell’art. 13 comma 5 della l.r. n. 39/2000 - Albo regionale delle imprese agricolo-forestali), eseguiti dalle cooperative agricolo-forestali nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), all’art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) e all’art. 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) così come richiamate dall’art. 10 del D. Lvo 3 aprile 2018 n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).
 

Art. 2 - Costituzione e gestione dell’Elenco

1. L’Elenco è costituito e gestito mediante il supporto di una piattaforma telematica.
2. L’Elenco è articolato in categorie, classifiche (eventualmente) e macro-aree per l’affidamento dei lavori di cui all’articolo 1, comma 1 del presente Regolamento.
3. Al fine di costituire l’Elenco degli operatori economici, la stazione appaltante provvede a pubblicare un apposito avviso sul proprio sito istituzionale, sul profilo del committente e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC.
4. L’avviso di costituzione dell’Elenco di cui al comma 3 può essere pubblicato anche con altri mezzi idonei a renderlo conoscibile agli operatori economici del territorio regionale e nazionale.
5. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e le fasce di importo in cui si suddivide l’Elenco come previsto all’art. 8 e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione parametrati in ragione di ciascuna categoria e fascia di importo. Sono altresì indicate le modalità e i termini per l’inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici, da effettuarsi in modalità telematica.
 

Art. 3 - Operatori economici che possono iscriversi all’Elenco

1. L’iscrizione all’Elenco può essere richiesta da tutti gli operatori economici di cui all’articolo 65, comma 2, lettere a), b), c) e d) del Codice, che non siano incorsi nelle cause di esclusione automatica di cui agli art. 94 e 95 del Codice e che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionale definiti all’articolo 9 del presente regolamento.
2. Nel caso dei consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, l’iscrizione all’Elenco può riguardare sia il consorzio stesso, sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di cui all’articolo 9 del presente regolamento.
3. Possono richiedere di iscriversi nella sezione I dell’Elenco le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di soggettività giuridica di cui all’art. 65, comma 2, lettera g), del Codice (rete con soggettività giuridica). In tal caso la domanda di iscrizione all’Elenco, presentata dall’organo comune, deve contenere l’indicazione delle imprese retiste e specificare se l’aggregazione è in possesso di attestazione SOA o se la SOA è posseduta dalle singole imprese.
4. Con l’iscrizione l’operatore economico non acquisisce alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla Stazione Appaltante, in quanto l’iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.
 

Art. 4 - Struttura competente

1. Ai fini della costituzione, gestione, revisione e utilizzo dell’Elenco di cui all’articolo 1, la struttura competente è ____________________________.
 

Art. 5 - Approvazione e pubblicazione dell’Elenco

1. L’Elenco è approvato con atto del responsabile della struttura competente ed è pubblicato e consultabile sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
2. In caso di revisione dell’Elenco ai sensi dell’art. 17, si procede a nuova pubblicazione con le modalità di cui al comma 1.
 

Art. 6 - Certificazioni di qualità

1. Nell’iscrizione all’Elenco gli operatori economici possono evidenziare il possesso delle certificazioni di qualità, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia ambientale, sociale e di sicurezza e salute dei lavoratori, ovvero: la certificazione UNI EN ISO 9001 (sistema di gestione per la qualità); la certificazione UNI EN ISO 14001 (sistema di gestione ambientale) e la registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009); la certificazione UNI ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e la certificazione SA8000 (Social Accountability).
 

Art. 7 - Utilizzo dell’Elenco da parte di altre stazioni appaltanti del territorio regionale

1. L’Elenco è costituito dalla CUC _____________, che opera come Centrale Unica di Committenza a favore delle seguenti stazioni appaltanti:

2. L’Elenco di cui al comma 1 è utilizzato dalla CUC per le procedure di lavori svolte in nome e per conto delle stazioni appaltanti afferenti alla CUC.

oppure

1. L’Elenco è costituito, congiuntamente, dalle seguenti stazioni appaltanti:


2. La selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure avviene all’interno dell’Elenco gestito in modo unitario ai sensi degli articoli 18 e 19.
Titolo II - Elenco operatori economici per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36
 

Capo I - Disciplina dell’Elenco degli operatori economici
Art. 8 - Struttura

1. L’Elenco, nella Sezione I, è suddiviso in base alle categorie di attestazione SOA previste dalla vigente normativa in materia di qualificazione degli operatori economici per l’esecuzione di lavori pubblici e per classifiche d’importo fino alla V.
(comma 2 eventuale, a discrezione dell’Ente)
2. Al fine di consentire l’utilizzazione dell’elenco secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, l’elenco, relativamente alle categorie di lavori: ___, __, ___ (individuazione a discrezione delle stazioni appaltanti delle categorie generali/speciali), è articolato nelle seguenti macro-aree di lavorazioni: categoria OG/OS _______ (indicare macro-area), categoria OG/OS _______ (indicare macro-area), categoria OG/OS _______ (indicare macro-area).
 

Art. 9 - Requisiti per l’iscrizione

1. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 1, gli operatori economici, compresi tutti i soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, all’atto dell’inoltro della domanda di iscrizione devono risultare in possesso dei:
a) requisiti di ordine generale, rappresentati dall’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
b) requisiti di idoneità professionale, consistenti nella iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria attestati da idoneo certificato, in corso di validità, rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), pertinente per categoria e classifica di interesse;
(lettera d) eventuale, a discrezione dell’Ente)
d) certificati di esecuzione lavori (CEL) che attestino l’esecuzione di lavori rientranti nella macro-area, di cui all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento, per la quale si richiede l’iscrizione.
2. Ai fini dell’iscrizione non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 104 del Codice tenuto conto che il presente Elenco è finalizzato all’individuazione di operatori qualificati al momento della presentazione della domanda.
3. Ai sensi dell’art. 133 del Codice, i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) dello stesso Codice o le reti di cui al comma 4, possono iscriversi in relazione alle categorie di attestazione SOA OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, ove facciano parte della loro struttura operatori consorziati o imprese retiste che siano autonomamente in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 e che dovranno essere individuati come esecutori dei lavori rientranti nelle suddette categorie d’iscrizione.
4. In caso di richiesta di iscrizione da parte di una rete dotata di soggettività giuridica, ogni impresa retista dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b). Relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera c), la rete deve essere direttamente in possesso del requisito oppure, nel caso in cui l’attestazione SOA sia intestata a più imprese retiste, il suddetto requisito deve essere posseduto cumulativamente dall’organo comune e dalle altre imprese retiste. (dizione eventuale, a discrezione dell’Ente) Relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera d), la rete oppure l’organo comune e le altre imprese retiste devono garantire cumulativamente il possesso di certificati di esecuzione lavori rientranti nella macro-area di interesse per almeno il 50% della classifica d’iscrizione.
5. Il possesso dei requisiti di cui comma 1, lettere a, b) e c), deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le modalità indicate all'articolo 38 dello stesso DPR n. 445/2000.
6. Ai fini dell’iscrizione all’Elenco, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) gli operatori economici non devono incorrere in alcuna delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II dello stesso d. lgs n. 159/2011.
7. Il possesso del requisito di cui al comma 6 è attestato dall’operatore economico mediante l’iscrizione alla White-list o verificato dalla struttura di cui all’art. 4 consultando la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o, eventualmente, acquisendo la comunicazione di cui all’art. 87 D.Lgs. n. 159/2011 dalla Prefettura. Nel caso di consultazione della BDNA o di acquisizione della comunicazione prefettizia, la domanda d’iscrizione è sospesa fino agli esiti della verifica.
8. L’elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo posseduti, di cui al comma 1, potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica o sostituzione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative pertinenti.
 

Art. 10 - Domanda di iscrizione

1. Nel rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento e nelle Istruzioni operative approvate dall’Ente, di cui all’art. 11, gli operatori economici in possesso di attestazione SOA in una categoria di cui all’art. 8 del presente regolamento possono chiedere l’iscrizione a una o più categorie e relative fasce d’importo senza limiti temporali.
(comma 2 eventuale, a discrezione dell’Ente)
2. Gli operatori economici possono iscriversi, oltre che nella categoria e classifica d’interesse, in una o più specifiche macro-aree di lavorazioni, ove individuate all’interno della categoria di attestazione SOA prescelta, e a tal fine devono dichiarare e comprovare di aver effettuato negli ultimi dieci anni lavori rientranti in tali macro-aree per un importo almeno pari alla metà della classifica d’iscrizione.
3. La domanda di iscrizione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, deve essere compilata ed inoltrata, con le modalità indicate nelle istruzioni operative di cui all’art. 11.
4. L’invio della domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento, delle sue eventuali integrazioni e modificazioni per adeguamento alle disposizioni normative vigenti nonché delle Istruzioni operative di cui al comma 3.
5. In caso di richiesta di iscrizione da parte di rete dotata di soggettività giuridica la domanda deve essere prodotta dall’organo comune. L’aggregazione deve altresì allegare il contratto di rete da cui si evincano i poteri dell’organo comune, le imprese appartenenti all’aggregazione e la finalità di operare nel settore dei contratti pubblici.
6. Gli operatori economici che chiedono l’iscrizione, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all’articolo 9, comma 1, del presente regolamento entro 15 giorni dal loro verificarsi, nonché le modifiche relative all’anagrafica e ai dati generali dell’operatore con le modalità indicate nelle istruzioni di cui al comma 1.
 

Art. 11 - Procedura di iscrizione e comunicazioni agli operatori economici

1. La procedura di iscrizione all’Elenco è gestita in modalità telematica in base a _____________ (eventualmente Istruzioni operative) approvate dall’Ente e si perfeziona con l’invio della domanda di iscrizione.
2. Gli operatori economici che hanno perfezionato la domanda di iscrizione possono essere selezionati per la partecipazione alle procedure di appalto degli Enti utilizzatori dell’Elenco solo a seguito del provvedimento di approvazione o di revisione dell’Elenco da parte del responsabile della struttura competente di cui all’art. 4.
3. Dell’avvenuta approvazione dell’Elenco, della sua pubblicazione e delle sue revisioni verrà data comunicazione agli operatori economici, da parte della struttura competente, mediante la piattaforma telematica.
 

Art. 12 - Controllo sugli operatori economici

1. Relativamente agli operatori economici iscritti all’Elenco, la struttura competente di cui all’art. 4 procede ad effettuare il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese sui requisiti di cui all’articolo 9, comma 1, e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario, anche a seguito di dubbi sulla loro veridicità ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000. Relativamente agli articoli 94 e 95 del Codice il controllo è effettuato come specificato nel comma 6.
2. Il controllo è effettuato con le modalità previste dall’articolo 43 del DPR 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. La struttura competente può richiedere agli operatori economici ulteriori informazioni o documenti rispetto a quelli presentati al fine di verificare l’effettivo possesso dei requisiti per l’iscrizione.
4. La struttura competente procede, con frequenza almeno annuale, alle verifiche di cui al comma 1 su un campione individuato in una percentuale pari al .....% degli iscritti nell’anno di riferimento e degli iscritti all’Elenco (a discrezione della stazione appaltante, la percentuale viene determinata tra l'1% e il 5%) e, comunque, su un numero di operatori non inferiore a .....
5. L’esito negativo dei controlli di cui al presente articolo determina la cancellazione dell’iscrizione all’Elenco. Relativamente ai requisiti di cui all’art. 9, comma 1, lettere c) e d), in caso di esito negativo del controllo, resta ferma l’iscrizione per le categorie di lavorazioni, macro-aree e relative classifiche in relazione alle quali l’operatore risulti integralmente in possesso dei requisiti.
6. Il controllo di cui al comma 1 viene effettuato relativamente ai requisiti previsti dall’articolo 94 del Codice, commi 1, 5, lettere a), d), e), f), e 6. Il controllo di cui all’articolo 94, comma 1, del Codice, è svolto nei confronti dei componenti dell’organo amministrativo con poteri di legale rappresentanza.
7. Resta fermo il controllo da parte delle stazioni appaltanti con le modalità dalle stesse definite relativamente alle dichiarazioni rese dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento svolte ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 36/2023.
 

Art. 13 - Procedimento del controllo

1. L’avvio del procedimento di controllo di cui all’articolo 12 viene comunicato all’operatore economico interessato dalla struttura competente di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
2. In caso di comunicazione del riscontro di situazioni che possono determinare l’esito negativo del controllo, l’operatore economico viene sospeso e può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si procederà alla cancellazione dell’iscrizione.
3. L’operatore economico sospeso ai sensi del comma 2 mantiene la posizione di iscrizione all’Elenco e partecipa alla rotazione di cui all’art. 18, al termine del periodo di sospensione.
4. In caso di cancellazione dell’iscrizione al termine del procedimento di cui al comma 2, l’operatore economico non può presentare una nuova domanda di iscrizione fino a quando non siano superate le cause ostative all’iscrizione stessa.
 

Art. 14 - Formazione dell’Elenco

1. Gli operatori economici sono collocati nell’Elenco nelle categorie e classifiche (dizione facoltativa, a discrezione dell’Ente) e nelle macro-aree eventualmente indicate nella domanda di iscrizione di cui all’articolo 10.
2. In fase di costituzione dell’Elenco, l’ordine di consultazione degli operatori economici è determinato dalla data di presentazione della domanda risultante dal sistema, da effettuarsi, in ogni caso, entro il termine indicato nell’avviso di cui all’articolo 2.
3. L’Elenco degli operatori economici è soggetto a revisione con le modalità di cui all’art. 17 del presente regolamento.
4. L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie e classifiche di lavorazioni (dizione facoltativa, a discrezione dell’Ente) ed eventualmente macro-aree. In questo caso si applica il procedimento di cui al comma 4 dell’art. 17.
 

Art. 15 - Conferma del possesso dei requisiti per l’iscrizione

1. L’operatore economico iscritto all’Elenco è tenuto a confermare annualmente il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 dichiarati al momento dell’iscrizione, fermo restando l’obbligo di comunicazione delle modifiche di cui all’articolo 10, comma 6.
2. Qualora l’operatore economico non confermi il possesso dei requisiti di cui al comma 1, viene cancellato dall’Elenco. La struttura competente di cui all’art. 4 comunica la cancellazione all’operatore economico.
 

Art. 16 - Perdita dei requisiti e cancellazione

1. Qualora l’operatore economico perda, in tutto o in parte, i requisiti di cui all’articolo 9 necessari per l’iscrizione, ne viene disposta la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 17.
2. È prevista, altresì, la cancellazione dell’operatore economico nei seguenti casi:
a) mancata comunicazione scritta, entro il termine di cui all'art. 10, comma 6, delle informazioni relative al venir meno o alla variazione dei requisiti di cui all’art. 9, comma 1;
b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’operatore economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
c) mancata presentazione di offerte a tre inviti, anche non consecutivi, esperiti in un arco temporale di n. 2 anni dall’iscrizione.
3. La cancellazione è avviata con apposita comunicazione all’operatore economico. L’operatore può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi 15 giorni, decorsi inutilmente i quali la struttura competente procede con la cancellazione. Si procede alla cancellazione anche in caso di controdeduzioni non efficaci.
4. L’operatore economico può, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dall’elenco.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), l’operatore economico può presentare domanda di nuova iscrizione decorsi sei mesi dalla cancellazione dall’elenco.
6. Ai fini della cancellazione di cui al comma 2, lettere b) e c), ciascun responsabile unico del progetto è tenuto ad effettuare apposita segnalazione alla struttura di cui all’art. 4, relativamente al mancato possesso dei requisiti nonché alla mancata presentazione di offerta da parte degli operatori economici invitati.
 

Art. 17 - Revisione dell’Elenco

1. La revisione dell’Elenco è, di norma, trimestrale, ed avviene con provvedimento della struttura competente pubblicato con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 5 del presente regolamento.
2. Con la revisione di cui al comma 1 la struttura competente procede:
• all’inserimento dei nuovi operatori economici;
• alla cancellazione degli operatori economici già iscritti, ai sensi dell’art. 16;
• alle variazioni delle categorie e classifiche di iscrizione (dizione facoltativa a discrezione dell’Ente) ed eventuali macro-aree dell’operatore economico;
• alla cancellazione dall’Elenco degli operatori che non presentino offerte a seguito di n. 3 inviti nel biennio dall’iscrizione.
3. Le domande pervenute sono esaminate nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione, salvo un maggior termine non superiore a 90 giorni in caso di numerosità delle domande pervenute. Del prolungamento del termine e dell’esito dell’istruttoria della domanda, ne viene data comunicazione.
4. L’inserimento dei nuovi operatori economici nelle categorie e classifiche (dizione facoltativa a discrezione dell’Ente) ed eventuali macro-aree richieste, avviene nel rispetto dell’ordine cronologico delle domande di iscrizione pervenute. I nuovi operatori economici, ai fini della consultazione, sono collocati dopo l’ultimo degli iscritti nell’Elenco costituito ai sensi dell’articolo 14, comma 2.
5. Fino alla data di entrata in vigore della revisione rimane valido l’elenco vigente.
6. In deroga al comma 5, nel caso in cui l’operatore comunichi la volontà di cancellarsi dall’elenco o la perdita di un requisito di cui al comma 1 dell’art. 9 oppure tale perdita sia accertata in fase di controllo ai sensi dell’art. 12, l’operatore non è considerato, fin da subito, ai fini dello scorrimento dell’elenco, senza attendere la sua revisione periodica.
 

Capo II - Individuazione degli operatori economici
Art. 18 - Individuazione operatori economici e criterio di rotazione

1. La scelta dell’operatore economico da invitare alle singole procedure è effettuata prendendo a riferimento la categoria prevalente e l’importo totale dei lavori da affidare. L’individuazione degli operatori economici avviene sulla base della classifica d’iscrizione, incrementata del venti per cento.
2. (comma facoltativo a discrezione dell’Ente) Il Responsabile Unico del Progetto, in base alla tipologia dei lavori, può richiedere che la selezione degli operatori economici da invitare avvenga nell’ambito delle macro-aree laddove previste.
3. Per le categorie per le quali non siano state individuate macro-aree, oppure nel caso in cui il numero di operatori economici iscritti nella macro-area sia superiore rispetto al numero di operatori da invitare, al fine di evitare oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, la rotazione è effettuata con lo scorrimento sistematico dell’Elenco o della macro-area, seguendo l’ordine di iscrizione degli operatori economici tramite la piattaforma telematica al fine di individuare quelli da invitare.
4. Per le categorie dell’Elenco (dizione facoltativa, a discrezione dell’Ente) o macro-aree di classifica fino alla seconda/terza (a discrezione dell’Ente), in caso di appalti di importo non superiore a 500.000 euro (a discrezione dell’Ente), il responsabile unico del progetto può motivare, in relazione alla natura dei lavori, nella determina a contrarre di effettuare la rotazione selezionando esclusivamente operatori economici che siano micro o piccole imprese, come definite dalla normativa vigente, seguendo l’ordine di iscrizione degli operatori tramite la piattaforma telematica.
5. L’operatore economico che non sia micro o piccola impresa, e, quindi, non selezionato ai sensi del comma 4, mantiene la posizione di iscrizione all’Elenco (a discrezione dell’Ente) o alla macro-area e partecipa alla rotazione di cui al comma 3 in occasione della prima procedura in cui non sia applicato il comma 4.
6. Per ogni procedura, il sistema telematico seleziona il numero di operatori, indicato dal responsabile unico del progetto, in ordine sequenziale di iscrizione, nella categoria, (a discrezione dell’Ente) eventuale macro-area e classifica pertinente. Ove all’interno della categoria non siano presenti macro-aree, gli operatori sono selezionati, in ordine sequenziale, nella categoria e classifica pertinente.
7. Il responsabile unico del progetto dell’Ente che utilizza l’Elenco richiede alla piattaforma telematica di selezionare un numero di operatori economici non inferiore al numero minimo di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e d), incrementato di una percentuale pari a .............. e comunque non superiore a _______ (a discrezione della stazione appaltante).
8. Per ogni categoria, classifica (a discrezione dell’Ente) ed eventuale macro-area d’iscrizione, il sistema seleziona gli operatori economici successivi a quelli invitati per la procedura precedente, a partire dal primo dei non invitati.
 

Art. 19 - Partecipazione degli operatori invitati

1. L’operatore economico invitato può partecipare alla procedura singolarmente o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese.
2. I consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lettera d) del Codice, ove non eseguano con la propria struttura d’impresa, e i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare in fase di partecipazione alla procedura le consorziate esecutrici.
3. In caso di rete dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, l’organo comune assume il ruolo di mandataria e i requisiti di cui all’art. 9, comma 1, lett. c), sono coperti complessivamente dall’organo comune e dalle altre imprese retiste iscritte all’Elenco. Nel caso in cui, oltre alla categoria prevalente, siano previste categorie scorporabili, i requisiti relativi a tali categorie possono essere soddisfatti o tramite le imprese appartenenti alla rete o mediante raggruppamento con altro operatore economico.
4. Nel caso in cui la rete di cui al comma 3 sia direttamente intestataria dei requisiti di cui all’art. 9, comma 1, lett. c), la rete dovrà indicare in fase di partecipazione le imprese retiste esecutrici.
 

Art. 20 - Utilizzo dell’Elenco

1. Il responsabile unico del progetto dell’Ente che utilizza l’Elenco, nella determina a contrarre, può adeguatamente motivare di non procedere all’utilizzo dell’Elenco.
2. Qualora l’Elenco, nell’ambito della categoria, (dizione eventuale a discrezione dell’Ente) della eventuale macro-area e classifica, non rechi nominativi in numero sufficiente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere c) e d), del Codice, il responsabile unico del progetto non è tenuto ad utilizzare l’elenco.
 

Art. 21 - Consultazione dell’Elenco per affidamenti diretti

1. Per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, il responsabile unico del progetto può consultare l’Elenco al fine di individuare tra gli iscritti alla classifica prima gli operatori economici da interpellare.
 

Titolo III- Disposizioni finali
Art. 22 - Trattamento dei dati personali

1. L’utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai compiti d’ufficio ed è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza.
2. L’Ente che utilizza l’Elenco provvede a garantire che il trattamento di dati personali, effettuato al solo fine di dare esecuzione al contratto di affidamento, è conforme alle norme di cui al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
 

Art. 23 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia in merito alla gestione dell’Elenco nonché all’attuazione e interpretazione del presente regolamento è competente il Foro di ..............
 

Art. 24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.