Regione Toscana
Delibera Giunta Regionale 9 ottobre 2023, n. 1165
Approvazione dello schema di protocollo di intesa e delle nuove Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e revoca delle precedenti modalità operative in materia.
B.U.R. 18 ottobre 2023, n. 42

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 15 marzo 2018 (2018/C 153/01) relativa a un Quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità;
Vista la Raccomandazione sull’Apprendistato di Qualità adottata nella 111° Conferenza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILC.111/ Record No. 5°) che si è tenuta a Ginevra dal 5 al 16 giugno 2023;
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm..ii recante il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2008, n. 73, recante “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali” e in particolare l’art. 3 il quale istituisce la Commissione regionale dei soggetti professionali quale organo di consultazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle materie di interesse delle professioni;
Visto il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”, con cui vengono definiti gli standard organizzativi degli Istituti Tecnici Superiori quali scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale e secondo la programmazione territoriale regionale triennale;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle seguenti tipologie di contratto che realizzano il sistema duale, che si caratterizza per un’alternanza tra la formazione effettuata in azienda e l'istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative:
- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43, apprendistato di primo livello) ;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45, apprendistato di terzo livello);
Visto l’Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 20 febbraio 2014 che ha deliberato l’adozione delle Linee Guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha abrogato il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247), dettando nuove disposizioni sulle due tipologie di contratto indicate al paragrafo precedente;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione” art. 1 comma 7;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, che ha definito gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della materia;
Vista la Legge 15 luglio 2022, n. 99 Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Visto il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
Vista la DGR n. 1130/2015 con la quale sono stati approvati gli Indirizzi regionali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 come modificato dal DPGR 2 febbraio 2015 n. 11/R in materia di apprendistato;
Vista la DGR n. 1408/2016 con la quale sono state approvate l'intesa e le modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel sistema duale di cui al D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81;
Vista l’Intesa del 28 febbraio 2017 sottoscritta tra la Regione Toscana, le Parti sociali, gli Atenei toscani e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 6/6/2022 avente ad oggetto “Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015”;
Vista la DGR n. 920 del 1/8/2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa per la valorizzazione dell'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'Apprendistato di alta formazione e ricerca tra la Regione Toscana, gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro della Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 7 dicembre 2022, con la quale è stato adottato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;
Vista la Deliberazione 8 settembre 2022, n. 75, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2022, n. 110 che ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023, comprensiva dei suoi allegati, come aggiornata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 28 giugno 2023 n. 53 (Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2023), e in particolare i progetti regionali:
- n. 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza”, il quale prevede all’obiettivo 4, tra gli interventi finalizzati a consolidare il sistema regionale per l’apprendimento permanente, la realizzazione di attività per la valorizzazione del sistema regionale di apprendistato e per identificare/anticipare i fabbisogni, ridurre lo skills mismatch attraverso politiche per l’apprendistato;
- n. 19 “Diritto e qualità del lavoro”, il quale prevede all’obiettivo 2, tra gli interventi per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, la Formazione esterna relativa alle competenze di base e trasversali rivolta a giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzata all’acquisizione delle competenze basilari per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi e valorizzare l’istituto dell’apprendistato quale strumento di promozione dell’occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale, garantendo la qualità e l’omogeneità dell’offerta formativa sul territorio regionale;
Considerato che le modalità operative approvate con la citata DGR n. 1408/2016 hanno consentito di dare avvio al sistema toscano di apprendistato duale, sostenuto attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Considerato altresì che l’esperienza sin qui maturata nella realizzazione degli interventi in materia di apprendistato duale e i confronti avuti con i principali attori chiave del territorio, quali scuole, agenzie formative, università, imprese, parti sociali e consulenti del lavoro, hanno evidenziato la necessità di procedere ad una revisione e aggiornamento delle modalità operative, nell’ottica della semplificazione, del miglioramento e dell’innovazione del sistema toscano di apprendistato;
Dato atto che tale revisione risulta necessaria anche al fine di recepire i chiarimenti normativi forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la sopra citata circolare n. 12 del 6/6/2022, relativamente all’apprendistato di primo livello;
Ritenuto opportuno, in ottica di semplificazione, ricomprendere in unico testo la disciplina operativa del contratto di apprendistato, compresa quella dell’apprendistato di tipo professionalizzante di cui alla citata DGR 1130/2015, al fine di mettere a disposizione di datori di lavoro, operatori della formazione e servizi per il lavoro, uno strumento di riferimento strategico per l’innalzamento della qualità degli apprendistati toscani;
Dato atto che è stata svolta a tale scopo la consultazione delle parti sociali, degli Atenei toscani, delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistico Musicale Coreutica, dell’Ufficio Scolastico Regionale, soggetti firmatari del protocollo approvato con la citata DGR n. 1408/2016, secondo quanto condiviso con la Commissione permanente regionale Tripartita;
Dato atto altresì che sono stati consultati la Commissione Regionale dei Soggetti Professionali ai sensi dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 73/2008 e le Fondazioni ITS della Toscana;
Visto il confronto effettuato con gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro della Toscana, attivato nell’ambito del protocollo approvato con DGR n. 920/2022;
Viste le osservazioni pervenute in ordine al documento contenente le “Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81” (in atti) e dato atto che lo stesso definisce:
- i destinatari di ciascuna tipologia di contratto;
- i titoli e le qualificazioni conseguibili;
- la durata;
- le istituzioni formative coinvolte;
- i contenuti della formazione;
- l’organizzazione didattica;
- le modalità di attuazione;
Richiamato l’art. 18 bis della citata legge regionale n. 32/2002, il quale stabilisce:
- al comma 4, che nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità operative dei percorsi formativi per le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c);
- al comma 5, che la deliberazione di cui al comma 4 è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente per materia;
Richiamato altresì l’art. 50 del Regolamento n. 47/R/2003, il quale al comma 3 stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell’offerta formativa pubblica;
Considerati i criteri generali per un apprendistato di qualità individuati dalle citate Raccomandazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e del Consiglio dell’Unione Europea e ritenuto strategico definire una Carta di qualità degli apprendistati regionali, coinvolgendo attivamente gli attori chiave del territorio al fine di individuare, anche attraverso il dialogo sociale, gli elementi utili a garantirne la qualità, fornire benefici agli apprendisti e alle imprese e aumentarne l'attrattiva per potenziali apprendisti e datori di lavoro, comprese le micro, piccole e medie imprese;
Ritenuto opportuno revocare le precedenti deliberazioni n. 1130/2015, con la quale sono stati approvati gli Indirizzi regionali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 e n. 1408/2016, con la quale sono state approvate l'intesa e le modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel sistema duale di cui al D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, al fine di provvedere all’approvazione delle nuove modalità operative;
Visto l’allegato Allegato A al presente atto contenente lo “Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana e le parti sociali, gli Atenei toscani, Istituzioni dell’Alta Formazione Artistico Musicale Coreutica e l’Ufficio Scolastico Regionale” e i relativi Allegati:
- 1) “Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015”
- 2) “Carta di qualità degli apprendistati realizzati in Toscana”;
Ritenuto di rinviare alla sottoscrizione di appositi accordi data protection la regolamentazione degli eventuali trattamenti di dati personali connessi all’attuazione delle attività di cui allo schema di Protocollo riportato in Allegato A;
Ritenuto opportuno dare mandato al Dirigente responsabile del competente Settore Apprendistato e Tirocini di adottare gli atti per attuare la presente deliberazione;
Visto il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 136 del 28 ottobre 2020 "Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati;
Dato atto che non ci sono oneri a carico del bilancio regionale;
Visto il parere della Commissione Regionale Permanente Tripartita espresso nella seduta del 28/04/2023;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 20/07/2023;
A VOTI UNANIMI


DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, le precedenti deliberazioni n. 1130/2015, con la quale sono stati approvati gli Indirizzi regionali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 e n. 1408/2016, con la quale sono state approvate l'intesa e le modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel sistema duale di cui al D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, al fine di provvedere all’approvazione delle nuove modalità operative;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato Allegato A al presente atto contenente lo “Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana e le parti sociali, gli Atenei toscani, Istituzioni dell’Alta Formazione Artistico Musicale Coreutica e l’Ufficio Scolastico Regionale” e i relativi allegati:
- 1) “Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015”
- 2) “Carta di qualità degli apprendistati realizzati in Toscana”;
3. di rinviare alla sottoscrizione di appositi accordi data protection la regolamentazione degli eventuali trattamenti di dati personali connessi all’attuazione delle attività relativamente al Protocollo di intesa di cui al punto 2);
4. di dare mandato al Dirigente responsabile del competente Settore Apprendistato e Tirocini di adottare gli atti per attuare la presente deliberazione.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
 

Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
 

Principi generali
Le presenti modalità disciplinano la regolamentazione regionale dell’apprendistato sulla base di quanto definito nel Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i. della Regione Toscana, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 e delle Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato Regioni, al fine di favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
I principi generali della citata disciplina sono i seguenti:
• riferimenti all’apprendistato duale, che prevede l’integrazione organica della formazione che si svolge presso le istituzioni formative, che erogano i percorsi in apprendistato, e la formazione che si svolge sul luogo di lavoro;
• definizione delle istituzioni formative che erogano i percorsi finalizzati al conseguimento di titoli e attestazioni previste nell’ambito delle due tipologie formative del contratto di apprendistato duale;
• definizione di strumenti uniformi per l’attivazione delle due tipologie formative del contratto di apprendistato duale, ovvero:
- Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa
- Piano Formativo Individuale dell’apprendista
- Dossier individuale dell’apprendista
• definizione dell’offerta formativa con chiaro riferimento agli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato;
• identificazione dei requisiti del datore di lavoro e delle caratteristiche di tutor aziendale e tutor formativo;
• definizione delle percentuali minime e massime delle ore dei percorsi che può essere svolto in apprendistato duale presso le istituzioni formative e delle ore da effettuare presso il datore di lavoro;
• diritto alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista anche ai fini della registrazione nel Fascicolo elettronico del Lavoratore.
La Regione Toscana, alla luce delle disposizioni di legge citate, e nell’ambito della propria competenza, con il presente atto definisce, previa intesa sottoscritta in data con le Parti sociali, l’Ufficio scolastico regionale, gli
Atenei di Firenze, Pisa, Siena e le Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) gli standard formativi per la realizzazione dei percorsi di formazione esterna nell’ambito del contratto di apprendistato e i criteri generali per la realizzazione di tali percorsi mediante il recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 12/10/2015, emanato in attuazione dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015.
Il presente documento si articola in due parti:
• la PARTE I, dedicata all’apprendistato nel sistema duale (artt. 43 e 45 - D.Lgs. 81/2015).
• la PARTE II, dedicata all’apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. 81/2015).

PARTE 1 - APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE
1. L’apprendistato duale

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito I livello) e l’apprendistato di alta formazione e ricerca (di seguito III livello) rappresentano le due tipologie del contratto di apprendistato che integrano organicamente la formazione svolta presso le istituzioni formative che erogano i percorsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazioni professionali e la formazione svolta presso il datore di lavoro in un sistema di apprendimento duale, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Nell’ambito di un contratto di apprendistato di I livello (art. 43 D.lgs. 81/2015) è possibile conseguire i seguenti titoli:
- Qualifica professionale triennale (Titolo di studio Livello 3 EQF)
- Diploma professionale quadriennale (Titolo di studio Livello 4 EQF)
- Diploma di istruzione secondaria superiore (Titolo di studio Livello 4 EQF)
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (Titolo di studio Livello 4 EQF)
Nell’ambito di un contratto di apprendistato di III livello (art. 45 D.lgs. 81/2015) è possibile conseguire i seguenti titoli:
- Diploma di Istruzione Tecnologica Superiore - ITS (Titolo di studio Livello 5 EQF)
- Diplomi dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
- Laurea triennale e magistrale (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
- Master di I e II livello (Titolo di studio Livello 7 e 8 EQF)
- Dottorato di ricerca (Titolo di studio Livello 8 EQF).
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato, oltre che al conseguimento di titoli di studio, anche all’acquisizione di attestazioni professionali, attraverso lo svolgimento di:
- Attività di ricerca
- Praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
 

2. Gli strumenti
Il D.lgs. n. 81/2015 e il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 hanno introdotto un insieme di strumenti finalizzati all’attivazione e alla gestione del contratto di apprendistato di I e di III livello:
- “Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa”;
- “Schema di Piano formativo individuale”;
- “Schema di dossier individuale”.
Tali modelli consentono l’utilizzo di strumenti uniformi nell’attuazione dell’apprendistato.


2.1 Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato nell’ambito dell’apprendistato di I e di III livello sottoscrive un Protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo il modello di cui al Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.
Attraverso tale accordo sono definiti i seguenti elementi:
• generalità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro;
• la tipologia di apprendistato che si intende attivare con la specifica del percorso prescelto e la durata;
• la tipologia di destinatari del contratto di apprendistato oggetto del protocollo e le modalità di individuazione degli stessi;
• le responsabilità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro;
• le modalità di valutazione e certificazione delle competenze;
• le azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi;
• la decorrenza e la durata del protocollo.
La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.


2.2 Piano Formativo Individuale
Nell’apprendistato di I e III livello, il Piano Formativo Individuale (PFI) è redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello approvato con il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.
Il PFI contiene i seguenti elementi:
a) i dati del datore di lavoro e del tutor aziendale;
b) i dati dell’istituzione formativa e del tutor formativo;
c) i dati dell’apprendista;
d) gli aspetti contrattuali relativi al singolo apprendista (tipologia di apprendistato con cui è stato assunto e corrispondente qualificazione da conseguire, ove previsto; durata del contratto di apprendistato, CCNL applicato; inquadramento contrattuale; mansioni e tipologia del contratto);
e) i contenuti, la durata e l’articolazione annua della formazione interna ed esterna, prevista per il percorso formativo in apprendistato, e i relativi risultati di apprendimento;
f) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.


2.3 Dossier individuale dell’apprendista
Il Dossier individuale dell’apprendista è redatto dal tutor formativo in collaborazione con il tutor aziendale secondo il modello approvato con il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.
Il Dossier contiene:
• documenti generali dell’apprendista (contratto di assunzione, PFI, curriculum vitae);
• documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato e relative evidenze);
• attestazioni (in caso di abbandono, conclusione dell’anno formativo o esame finale).
 

3. Gli attori
3.1 Datore di lavoro: requisiti

Il datore di lavoro è il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva.
Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato nel sistema duale, il datore di lavoro deve possedere i requisiti previsti all’art. 3 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015:
a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell’unità produttiva;
c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui al par. 3.3.
 

3.2 Istituzioni formative
Le istituzioni formative che erogano i percorsi in apprendistato sono definite all’art. 2 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 e sono descritte, per ciascun percorso in apprendistato, nelle successive sezioni dei presenti indirizzi.
 

3.3 Tutor formativo e tutor aziendale
Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell’affiancamento dell’apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.
Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel Piano Formativo Individuale, rispettivamente, dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l’integrazione tra la formazione interna ed esterna.
Il tutor formativo assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.
Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.
Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista di cui al par. 2.3 dei presenti indirizzi, e garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 

3.4 Apprendista: diritti e doveri
Possono essere assunti con un contratto di apprendistato duale:
- con riferimento all’apprendistato di I livello, in tutti i settori di attività: i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25;
- con rifermento all’apprendistato di III livello, in tutti i settori di attività, pubblici o privati: i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni,
I giovani devono possedere i requisiti di accesso indicati per ciascuna tipologia, come descritto nelle successive sezioni delle presenti modalità organizzative.
 

3.5 Informazione agli apprendisti
L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
 

3.6 Modalità operative
L’individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso.
A tale scopo possono essere somministrati questionari di orientamento professionale ed effettuati colloquio individuali ovvero attraverso percorsi propedeutici di PCTO o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.
 

4. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
4.1 Apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP)
4.1.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Qualifica professionale o di Diploma professionale.
 

4.1.2 Destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25, iscritti ad un percorso di qualifica o diploma professionale
 

4.1.3 Durata
La durata del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:
a) 3 anni, per il conseguimento della qualifica professionale;
b) 1 anno, per il conseguimento del diploma professionale (se in possesso di qualifica).
La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:
c) l’apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale e intenda consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all’art. 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) al termine del percorso formativo, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.
Qualora l’apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.lgs. 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, come previsto all’art. 42, comma 5 del D.lgs. 81/2015, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.
 

4.1.4 Istituzioni formative
I percorsi per la qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale sono erogati dalle Istituzioni Formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.lgs. n. 226/2005 e smi.
 

4.1.5 Contenuti della formazione
Gli standard formativi dei percorsi sono definiti dai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.lgs. 226/2005 e smi.
In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell’esame finale.
 

4.1.6 Organizzazione didattica
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato per il conseguimento della qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale si articola in periodi di:
- formazione interna, che si svolge presso il datore di lavoro;
- formazione esterna, che si svolge presso l’istituzione formativa che attua il percorso
Assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno.
Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario.


4.2 Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
4.2.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Livello 4 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).


4.2.2 Destinatari
Giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, che hanno concluso positivamente il primo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore e che siano iscritti presso istituzioni scolastiche della Regione Toscana.


4.2.3 Durata
Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado prevede una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 4 anni.
E’ possibile prorogare il contratto di apprendistato fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui, al termine del percorso formativo l’apprendista non abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, e ai fini dell’acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all’art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 81/2015.
 

4.2.4 Istituzioni formative
Le istituzioni formative che erogano il percorso in apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado nel territorio della Regione Toscana.
 

4.2.5 Contenuti della formazione
I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono quelli previsti per i percorsi di istruzione secondaria realizzati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado nel territorio della Regione Toscana.
 

4.2.6 Organizzazione didattica
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:
- formazione interna, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- formazione esterna, che si svolge c/o l’istituzione formativa che attua il percorso.
Assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio previsto per i percorsi di istruzione secondaria superiore, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno.
In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell’esame finale.
 

4.3 Apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
4.3.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) (Livello 4 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF)..
 

4.3.2 Destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età, e fino al compimento dei 25, iscritti ad un percorso IFTS.
 

4.3.3 Durata
Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore prevede una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 1 anno.
È possibile prorogare il contratto di apprendistato fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui, al termine del percorso formativo l’apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore.
 

4.3.4 Istituzioni formative
I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore sono realizzati dalle istituzioni formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.
 

4.3.5 Contenuti della formazione
I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore sono quelli previsti per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore in attuazione degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.
 

4.3.6 Organizzazione didattica
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:
- formazione interna, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- formazione esterna, che si svolge c/o l’istituzione formativa che attua il percorso
Assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale.
In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all’impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.
 

5. Apprendistato di alta formazione e ricerca
5.1 Apprendistato per il diploma di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy)
5.1.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di specializzazione per le tecnologie applicate (liv. 5 EQF)
b) diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (liv. 6 EQF).
 

5.1.2 Destinatari
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, iscritti a percorsi ITS, in possesso dei requisiti indicati di seguito:
1) di diploma di scuola secondaria superiore oppure
2) di diploma professionale conseguito nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
 

5.1.3 Durata
La durata del contratto di apprendistato per il conseguimento di un Diploma di istruzione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.
La durata del contratto di apprendistato per il conseguimento di un Diploma di istruzione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi:
- 2 anni, nel caso di percorsi ITS articolati su 2 annualità;
- 3 anni, nel caso di percorsi ITS articolati su 3 annualità.
 

5.1.4 Istituzioni formative
Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla Legge 15 luglio 2022 , n. 99.
 

5.1.5 Contenuti della formazione
I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un diploma di istruzione tecnica superiore sono stabiliti in attuazione dell’art. 5 della Legge 15 luglio 2022 , n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”.
 

5.1.6 Organizzazione didattica
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è definita in attuazione degli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 e si articola in periodi di:
- formazione interna, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- formazione esterna, che si svolge c/o l’istituzione formativa che attua il percorso (Fondazioni ITS), così come definite al par. 5.1.4.
Il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all’orario obbligatorio ordinamentale previsto per i percorsi di istruzione tecnica superiore.
La durata della formazione esterna non può essere superiore al 60% del percorso.
 

5.2 Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca per la Laurea o Diploma Accademico
5.2.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di:
- Laurea triennale o Diploma accademico di I livello
- Laurea magistrale o Diploma accademico di II livello
- Laurea a ciclo unico o Diploma accademico di specializzazione
 

5.2.2 Destinatari
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritti ad un percorso universitario di Laurea o ad un percorso per il Diploma accademico di Alta formazione artistica musicale e coreutica.
 

5.2.3 Durata
La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea o del Diploma accademico non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari, nel massimo, alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.
 

5.2.4 Istituzioni formative
La formazione esterna è realizzata:
- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Laurea professionalizzante, triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.
 

5.2.5 Contenuti della formazione
I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento della Laurea o del Diploma Accademico sono quelli definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali vigenti.
 

5.2.6 Organizzazione didattica
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato per il conseguimento di Laurea professionalizzante, triennale, magistrale o a ciclo unico e di Diploma accademico di I, II livello e di specializzazione, è definita secondo ordinamenti nazionali vigenti.
Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi per ciascuno previsti, la durata complessiva del percorso è articolata come segue:
- formazione esterna, svolta presso l’istituzione universitaria/accademica: non superiore al 60% del numero di ore previste nell’ambito dei crediti formativi del percorso;
- formazione interna, svolta presso l’impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all’impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.
 

5.3 Apprendistato per il Master di I e II livello
5.3.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Master di I o II livello universitario o di Alta formazione artistica musicale e coreutica.
 

5.3.2 Destinatari
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritti ad un Master di I o II livello (Livello 7 e 8 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).
 

5.3.3 Durata
La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Master di I o II livello non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni.
 

5.3.4 Istituzioni formative
I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un Master di I livello o di un Master di II livello sono realizzati:
- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Master universitario;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR abilitati al rilascio del titolo di Master universitario.
 

5.3.5 Contenuti della formazione
I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un Master di I livello o di un Master di II livello sono quelli definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.
 

5.3.6 Organizzazione didattica
Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi previsti, la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:
- formazione esterna, svolta presso l’istituzione universitaria/accademica: non superiore al 60% del numero di ore previste nell’ambito dei crediti formativi del percorso;
- formazione interna, svolta presso l’impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
Il percorso di formazione interna ed esterna all’impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.
 

5.4 Apprendistato per il Dottorato di Ricerca o Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca
5.4.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio universitario di Dottore di Ricerca o al titolo di studio dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica di Diploma di formazione alla ricerca (Livello 8 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).
 

5.4.2 Destinatari
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano ammessi, o già inseriti, in corsi di Dottorato di Ricerca o di Diploma di formazione alla ricerca.
 

5.4.3 Durata
La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca o del Diploma di formazione alla ricerca non può essere inferiore a 6 mesi e superiore alla durata ordinamentale del relativo percorso.
5.4.4 Istituzioni formative
I percorsi di apprendistato per il conseguimento del Dottorato di Ricerca o Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca sono realizzati:
- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Dottore di ricerca;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.
 

5.4.5 Contenuti della formazione
I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca o Diploma Accademico di Formazione Alla Ricerca sono quelli definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.
 

5.4.6 Organizzazione didattica
Assunto a base di calcolo le ore o il numero dei crediti formativi previsti dall’ordinamento vigente la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:
- formazione esterna, svolta presso l’istituzione universitaria/accademica: non superiore al 60% del numero di ore previste nell’ambito dei crediti formativi del percorso;
- formazione interna, svolta presso l’impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. La formazione interna deve comprendere anche lo studio individuale.
Il percorso di formazione interna ed esterna all’impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, del titolo di Dottore di Ricerca o del Diploma di formazione alla ricerca.
 

5.5 Apprendistato per Attività di Ricerca
5.5.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi in apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca.
 

5.5.2 Destinatari
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso del titolo di studio di Laurea magistrale o titoli superiori.
 

5.5.3 Durata
La durata del contratto di apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca è definita, nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all’apprendista, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.
L’inserimento occupazionale può riferirsi a progetti o a programmi di ricerca già avviati, ovvero a specifiche attività di ricerca che il datore di lavoro intende avviare.
 

5.5.4 Istituzioni formative
L’offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle Università, dagli Istituti superiori di alta formazione e specializzazione e dalle altre istituzioni formative o di ricerca.
 

5.5.5 Contenuti della formazione
Il percorso dell’apprendista si realizza mediante un’azione formativa i cui contenuti e la cui durata sono definiti nel PFI redatto dall’istituzione formativa o di ricerca, ove prevista, con il coinvolgimento del datore di lavoro, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all’apprendista.
In ogni caso, il percorso di formazione interna ed programmazione idonea al raggiungimento, in termini qualificazione contrattuale da conseguire. esterna all’impresa deve garantire una di competenze, dei risultati relativi alla
 

5.5.6 Organizzazione didattica
La formazione interna, che si svolge c/o il datore di lavoro non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.
La formazione esterna non è obbligatoria.
 

5.6 Apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche
5.6.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica professionale per l’accesso all’esame di Stato.
 

5.6.2 Destinatari
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
L’accesso al praticantato è regolato dalla normativa vigente in materia relativamente ai singoli ordinamenti professionali.
 

5.6.3 Durata
La durata del contratto di apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita, relativamente alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.
 

5.6.4 Istituzioni formative
L’offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle istituzioni formative in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento e delle professioni
 

5.6.5 Contenuti della formazione
Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI, a cura del datore di lavoro, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.
 

5.6.6 Organizzazione didattica
La formazione interna, che si svolge c/o il datore di lavoro non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.
La formazione esterna non è obbligatoria.
 

6. Valutazione e certificazione delle competenze
In coerenza con quanto stabilito dall’art. 8 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, sulla base dei criteri ivi richiamati e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e ne comunica i risultati all’apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.
Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l’apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al Fascicolo elettronico del Lavoratore, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 150 del 14 settembre 2015.
 

7. Monitoraggio
I percorsi di apprendistato di cui ai presenti indirizzi sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE E ANVUR, nonché di monitoraggio regionale.
L’istituzione formativa, ai fini dell’aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, realizza apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi oggetto di presenti indirizzi.

PARTE II - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
8. Apprendistato professionalizzante
8.1 Finalità del contratto

Il contratto di apprendistato professionalizzante (art.44 del D.lgs. n.81 del 15/06/2015) è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.
La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 

8.2 Destinatari
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con la presente tipologia contrattuale:
- Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005)
- lavoratori senza limiti di età beneficiari di un trattamento di disoccupazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di un Accordo di transizione occupazionale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
 

8.3 Durata e aspetti contrattuali
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano.
 

8.4 Formazione prevista
La formazione obbligatoria è tesa all'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche e competenze di base e trasversali .
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.
 

8.4.1 . La formazione tecnico-professionale e specialistica
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche.
La formazione tecnico professionale e specialistica è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.
 

8.4.2 La formazione di base e trasversale
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.
Per “formazione di base e trasversale” si intende quella finalizzata all’acquisizione delle competenze basilari che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Essa deve quindi fornire gli strumenti-base per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.
 

8.5 Modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali
8.5.1 Offerta Formativa Pubblica

La formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata Soggetti Attuatori in regola con la normativa sull’accreditamento (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii).
Le modalità di erogazione dell’offerta formativa pubblica sono stabilite in relazione alle risorse economiche disponibili e al numero degli apprendisti con procedure ad evidenza pubblica.
L’offerta formativa pubblica è erogata attraverso un catalogo regionale articolato su base territoriale e composto da singoli moduli formativi che possono essere scelti dall’apprendista in coerenza con il proprio Piano Formativo.
L’offerta formativa pubblica può essere svolta in modalità FAD attraverso il sistema di web learning regionale TRIO a cui è possibile accedere attraverso i poli formativi territoriali o attraverso i web learning group nei limiti stabiliti dalle procedure ad evidenza pubblica.
È altresì possibile utilizzare la modalità FAD sincrona secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 22 maggio 2023.
L’offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per il datore di lavoro e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Per “disponibile” si intende un’offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla Regione Toscana, che consenta al datore di lavoro l’iscrizione dell’apprendista affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data dell’assunzione (Cfr. Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).


8.5.2 Formazione realizzata dalle imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica
Il datore di lavoro, anche in presenza di un’offerta formativa pubblica finanziata, può erogare direttamente, sotto la propria responsabilità e a proprio carico, la formazione di base e trasversale indicata al precedente § 8.5.1. , fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva relativamente alla capacità formativa dell’impresa e nel rispetto dei criteri di cui al comma 4, art. 50 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i..
La formazione di base e trasversale erogata direttamente dal datore di lavoro non è oggetto di finanziamento pubblico.
La formazione deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- svolgimento intenzionale e organizzazione secondo i contenuti previsti dal PFI;
- attuazione mediante una specifica programmazione;
- monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
- garantita dalla figura professionale del tutor o referente aziendale e, in generale, da risorse umane con adeguate capacità e competenze;
- realizzata da una agenzia formativa accreditata e impartita da formatori, interni o esterni all’impresa. Nel caso in cui l’impresa sia anche accreditata come agenzia formativa la formazione può essere svolta dalla stessa impresa;
- progettata anche attraverso il supporto dell’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze;
- svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Al fine di realizzare la formazione l’azienda, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, può organizzarsi in maniera integrata con altri datori di lavoro.
È altresì possibile utilizzare la modalità FAD sincrona secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 22 maggio 2023. Non può essere utilizzata la FAD TRIO.


8.5.3 Durata
La durata complessiva della formazione di base e trasversale, riferita all’intero periodo contrattuale, si differenzia in relazione al titolo di studio dell’apprendista al momento dell’assunzione, ed è pari a:
- 120 ore: se l’apprendista è privo di titolo o se è in possesso di titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
- 80 ore: se l’apprendista è in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);
- 40 ore: se l’apprendista è in possesso del titolo di laurea o di titoli superiori.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. Come stabilito dalle Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014, la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 costituisce credito formativo permanente.
La durata della formazione di base e trasversale può essere ridotta per gli apprendisti che hanno già completato percorsi coerenti con la normativa vigente, o parte di essi, in precedenti rapporti di apprendistato stipulati dopo il 1° gennaio 2015. La riduzione della durata del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
Il percorso formativo deve concludersi entro i tre anni della durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Nel caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a tre anni, le ore di formazione devono essere svolte entro la scadenza del contratto stesso.
 

8.5.4 Contenuti della formazione
I contenuti dell’offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e degli obiettivi di apprendimento espressi nei CCNL e negli accordi confederali sull’Apprendistato, coerentemente a quanto definito nei Piani Formativi Individuali.
L’offerta formativa regionale erogata per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è strutturata in moduli standard della durata di 40 ore ciascuno, finalizzati ad acquisire le competenze di base e trasversali riguardanti le seguenti tematiche:
a) Adottare comportamenti sicuri sul lavoro
¹
b) organizzazione e qualità aziendale;
c) disciplina del rapporto di lavoro, pari opportunità;
d) competenze digitali
e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
f) competenze sociali e civiche;
g) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
h) elementi di base della professione/mestiere.
i)
 

8.5.5 Certificazione delle competenze
In attuazione di quanto stabilito all’art. 51.4, comma 1 del Reg. 47/R/2003 le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.
 

8.5.6 Formazione dei Tutor e dei referenti aziendali
La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può organizzare, di concerto con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, specifici interventi formativi rivolti ai tutori o referenti aziendali con particolare riferimento ai processi di messa in trasparenza e validazione delle competenze degli apprendisti.

Appendice 1 - Requisiti di accesso ai percorsi leFP, IFTS, ITS
a) Requisiti per l’accesso ai percorsi di QUALIFICA e DIPLOMA leFP

Giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola secondaria di primo grado;
- diploma di scuola secondaria di primo grado e attestazione di promozione conseguita al termine del primo anno di percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- attestazione intermedia delle competenze acquisite, in caso di interruzione di precedenti percorsi istruzione e formazione professionale;
- iscrizione ai percorsi IeFP per il conseguimento di qualifica professionale triennale.


b) Requisiti per l’accesso ai percorsi IFTS
Giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- diploma professionale di tecnico (di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c);
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5;
- certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, se privi del diploma di istruzione secondaria superiore.
Il 20 gennaio 2016 è stato sottoscritto in sede di Conferenza Stato Regioni uno specifico Accordo, recepito dal Decreto Interministeriale del 27/04/2016, per consentire ai giovani e agli adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di poter accedere ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnologici superiori (ITS) attraverso la partecipazione ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di durata annuale previsti dal Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio 25/01/2008.


c) Requisiti per l’accesso ai percorsi ITS
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale:
- in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
oppure
- in possesso di diploma professionale conseguito nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
 

Carta di Qualità degli Apprendistati realizzati in Toscana
 

Premessa
La RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2018 è intervenuta sulla qualità degli apprendistati definendo il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (2018/C 153/01).
L’Unione Europea, infatti, considera l’apprendistato come un percorso educativo completo che permette di implementare ed acquisire competenze che consentano alla persona di essere parte integrante, consapevole e attiva della società e di gestire con successo le transizioni all’interno del mercato del lavoro. È in questo senso che l’apprendistato è una delle politiche che realizzano il più ampio obiettivo del life-long learning, che consente al singolo individuo di non restare fuori dal mercato del lavoro, ma di evolversi con esso, rispondendo sempre prontamente alle nuove esigenze emergenti.
Preso atto dell’elevato tasso di disoccupazione giovanile nell’UE e riconoscendo nell’apprendistato uno strumento che facilita la transizione dai periodi di istruzione e formazione al lavoro, l’Unione Europea è intervenuta per rafforzare e promuovere l’utilizzo questo sistema definendo standard di qualità comuni per tutti gli Stati membri.
In questa cornice, e a partire dai criteri stabiliti nel quadro europeo, la Regione intende promuovere una Carta di qualità degli apprendistati regionali, incoraggiando il coinvolgimento attivo degli attori chiave del territorio nel solco dell’esperienza della "Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana" sottoscritta nel 2011.
Tenendo conto di tali obiettivi e della governance multilivello e multi-attore nell’ambito della quale è disciplinato l’apprendistato, sono individuati di seguito gli elementi fondanti della Carta regionale.
 

La Regione Toscana

Considerato che:
- la disoccupazione di lunga durata e giovanile, la sottoccupazione, continuano a essere elevate, esasperando le disuguaglianze e richiedendo sempre più solidarietà tra le generazioni,
- il mercato del lavoro e la società sono in rapida evoluzione: nuove opportunità e nuove sfide emergono dalla doppia transizione digitale e verde, dal mutamento dell’organizzazione del lavoro e dagli sviluppi sociali e demografici, dal cambiamento climatico, accrescendo i disallineamenti e le carenze di competenze, richiedendo alle persone di tutte le età di riqualificarsi e migliorare continuamente;
- la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze contribuiscono a promuovere un'occupazione piena e un lavoro dignitoso per tutti;
- l'istruzione e la formazione di qualità per tutti, l’apprendimento permanente efficace sono strategici al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro, come sancito dal I principio del pilastro europeo dei diritti sociali,
- la promozione e lo sviluppo di apprendistati di qualità possono portare a ulteriori opportunità di lavoro dignitoso, contribuire a risposte efficaci ed efficienti alle sfide attuali e fornire opportunità di apprendimento permanente per migliorare la produttività, la resilienza, le transizioni e l'occupabilità e soddisfare le esigenze attuali e future degli apprendisti, datori di lavoro e mercato del lavoro;
- apprendistati di qualità possono sostenere l'imprenditorialità, il lavoro autonomo, l'occupabilità, la transizione verso l'economia formale, la creazione di posti di lavoro e la crescita e la sostenibilità delle imprese;
- una Carta per gli apprendistati di qualità efficace richiede che gli apprendistati siano ben regolamentati, sostenibili, sufficientemente finanziati, inclusivi e liberi da discriminazioni e sfruttamento, per promuovere l'uguaglianza e l'equilibrio di genere e la diversità, fornire un'adeguata remunerazione e protezione sociale, per portare a qualifiche riconosciute e migliorare i risultati occupazionali;
- l’apprendistato richiede una promozione e una regolamentazione, anche grazie al dialogo sociale, tali da garantirne la qualità, sostenere gli apprendisti e le imprese, aumentarne l'attrattiva per i potenziali apprendisti e datori di lavoro, comprese le micro, piccole, medie e grandi imprese.


Applicazione della Carta di Qualità degli Apprendistati realizzati in Toscana
1. La Carta di Qualità degli Apprendistati realizzati in Toscana si applica a tutti gli apprendistati attivati sul territorio, per tutti i datori di lavoro e settori di attività economica;
2. I sottoscrittori attuano i suoi principi attraverso politiche, programmi o altre misure coerenti con il quadro normativo regionale e nazionale in materia;
3. I sottoscrittori incorporano e promuovono apprendistati di qualità nelle rispettive politiche in materia di istruzione, formazione professionale, apprendimento permanente e lavoro.
4. I sottoscrittori adottano processi finalizzati a determinare se un'occupazione è adatta per apprendistati di qualità, con il coinvolgimento delle parti sociali, e tenendo conto:
a) delle competenze necessarie per svolgere tale professione;
b) dell'adeguatezza di un apprendistato quale strumento per acquisire tali competenze;
c) della durata dell'apprendistato necessaria per acquisire tali competenze;
d) della domanda attuale e futura di competenze e del potenziale occupazionale di tale occupazione;
e) delle competenze in materia di occupazione, formazione e mercato del lavoro delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
f) dell'ampia gamma di settori occupazionali emergenti e dell'evoluzione dei processi di produzione e dei servizi.
5. I sottoscrittori adottano misure per sviluppare e rafforzare continuamente la capacità delle istituzioni formative, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli insegnanti, dei tutor formativi e aziendali e di altri esperti coinvolti nei percorsi di apprendistato.
6. I sottoscrittori adottano misure per garantire che i sistemi e i programmi di apprendistato siano regolarmente monitorati e valutati dalle istituzioni competenti. I risultati del monitoraggio e delle valutazioni sono utilizzati per adattare di conseguenza il quadro di regolamentazione regionale e le politiche a sostegno dell’apprendistato.
7. I sottoscrittori adottano misure per aumentare la qualità degli apprendistati tenendo conto, in particolare:
a) dell’età dell’apprendista;
b) della sicurezza e salute sul lavoro;
c) del tutoraggio, aziendale e formativo, degli apprendisti da parte di personale qualificato e della natura di tale attività;
d) del giusto equilibrio tra apprendisti e lavoratori sul posto di lavoro, tenendo conto della necessità di promuovere l'apprendistato nelle micro, piccole e medie imprese;
e) della durata minima e massima prevista dallo specifico percorso di apprendistato;
f) della misura in cui la durata prevista dell'apprendistato dovrebbe essere ridotta sulla base dell'apprendimento precedente o dei progressi compiuti durante l'apprendistato;
g) del giusto equilibrio tra la formazione esterna, presso l’istituzione formativa e la formazione interna, sul posto di lavoro;
h) dell'accesso all'orientamento professionale e ad altri servizi di sostegno, prima, durante e dopo l'apprendistato;
i) della preparazione e dell'esperienza richieste ai formatori e ai tutor aziendali e formativi;
j) dell'adeguato equilibrio tra apprendisti e tutor, tenendo conto della necessità di garantire una formazione di qualità;
k) delle procedure di valutazione e certificazione delle competenze acquisite;
l) del titolo acquisito al termine dell'apprendistato.


Uguaglianza e diversità
8. i sottoscrittori adottano, tenendo conto del quadro di regolamentazione regionale e nazionale, misure per promuovere l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione sociale negli apprendistati, tenendo conto in particolare della situazione e dei bisogni delle persone in situazioni vulnerabili o appartenenti a gruppi svantaggiati.
9. I sottoscrittori adottano misure appropriate per promuovere la parità di genere e l'equilibrio negli apprendistati, anche per l'accesso ai percorsi.
10. I sottoscrittori adottano misure efficaci per prevenire la discriminazione, la violenza e le molestie nei confronti degli apprendisti.
11. I sottoscrittori promuovono attivamente apprendistati per adulti e per coloro che necessitano di riqualificarsi, migliorare le proprie competenze per migliorare la propria occupabilità.
12. I sottoscrittori adottano misure per promuovere l'accesso ad apprendistati di qualità come mezzo per facilitare la transizione positiva dall'economia informale a quella formale e dal lavoro precario a quello stabile.


Supporto pedagogico
13. I sottoscrittori promuovono misure volte alla formazione dei tutor aziendali e formativi affinché possano garantire all’apprendista la rispondenza del suo percorso alle esigenze del mercato del lavoro e attivino un dialogo costante tra di loro e siano una guida per l’apprendista.


Promozione della qualità dell’apprendistato
14. I sottoscrittori adottano misure per creare un ambiente favorevole alla promozione di apprendistati di qualità, anche mediante:
a) L’adozione di un approccio ecosistemico per le competenze settoriali o professionali per facilitare l'attuazione di apprendistati di qualità;
b) Lo sviluppo e il consolidamento di solidi meccanismi, quali sistemi di informazione sul mercato del lavoro e sulle competenze (skills intelligence), consultazioni periodiche con le Parti Sociali e gli attori chiave, per valutare la domanda attuale e futura di competenze al fine di progettare o adattare di conseguenza l’offerta di apprendistato;
c) attività di sensibilizzazione e campagne promozionali per migliorare l'immagine e l'attrattiva degli apprendistati di qualità, mettendo in evidenza i vantaggi dell’apprendistato per i lavoratori, i giovani, le famiglie, gli insegnanti, i consulenti del lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e datori di lavoro, in particolare micro, piccole e medie imprese;
d) l’aumento della consapevolezza dei diritti, dei diritti e delle tutele degli apprendisti nelle campagne promozionali;
e) l’adozione di programmi di preapprendistato con l'obiettivo di aumentare la partecipazione delle persone appartenenti a gruppi svantaggiati;
f) l’agevolazione dell'accesso a ulteriori opportunità di formazione professionale e di istruzione superiore per gli apprendisti, in un’ottica di filiera educativa;
g) fornire percorsi di apprendimento flessibili e orientamento professionale per sostenere la mobilità, l'apprendimento permanente e la portabilità delle competenze e delle qualifiche;
h) l’utilizzo delle nuove tecnologie e metodi innovativi per migliorare l'efficacia e la qualità degli apprendistati.
15. I sottoscrittori, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e al fine di facilitare la transizione dall'economia informale a quella formale, adottano misure per rafforzare la capacità delle micro e piccole imprese di attivare apprendistati di qualità, con attenzione alle metodologie formative alle competenze tecniche e imprenditoriali dei maestri artigiani.
16. I membri adottano misure per rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro in relazione all'apprendistato.


Collaborazione regionale, nazionale ed europea per la qualità apprendistato
17. I sottoscrittori adottano misure per rafforzare la cooperazione regionale, nazionale e internazionale, lo scambio di informazioni sulle buone pratiche in tutti gli aspetti degli apprendistati di qualità, anche attraverso la rete europea delle regioni e delle autorità locali (Earlall).

____

¹ fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti.
 

INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA, LE PARTI SOCIALI, GLI ATENEI, LE ISTITUZIONI DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICO MUSICALE COREUTICA E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA SULLE MODALITA’ OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI IN APPRENDISTATO, DI CUI AL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81
TRA
la Regione Toscana
E

Confederazione Generale Italiana Lavoro della Toscana, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori della Toscana, Unione Italiana del Lavoro della Toscana, Confindustria Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Confederazione Nazionale Artigianato Toscana, Confcommercio Toscana, Legacoop Toscana, Confcooperative Toscana, Coldiretti Toscana, Confesercenti Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, Scuola Normale Superiore - Pisa, IMT Alti Studi - Lucca


Vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 15 marzo 2018 (2018/C 153/01) relativa a un Quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità;
Visto il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
Visto il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle tipologie di contratto che realizzano l’apprendistato duale, caratterizzato dall’alternanza tra la formazione effettuata presso il datore di lavoro e l'istruzione e la formazione svolta presso le istituzioni formative:
- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, che ha definito gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della materia;
Premesso che:
l’Apprendistato è la forma di apprendimento basato sul lavoro che costituisce il canale privilegiato di accesso dei giovani all’occupazione e all’esercizio della cittadinanza attiva, migliorandone le prospettive di impiego attraverso l'acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie sul mercato del lavoro e utili per la promozione dello sviluppo personale;
- percorsi di Apprendistato efficaci e di qualità che portano a una combinazione di competenze inerenti al lavoro, di esperienze e di apprendimento in ambito lavorativo e di competenze fondamentali agevolano l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro nonché la crescita professionale degli adulti e la transizione verso l’occupazione;
- innalzare la qualità dei percorsi contribuisce a evitare che l’apprendistato sia limitato a lavori poco qualificati e formazioni povere che ne danneggiano il prestigio. Oltre a offrire percorsi di eccellenza, apprendistati di qualità possono inoltre contribuire all’inclusione sociale, integrando nel mercato del lavoro giovani provenienti da contesti sociali e personali diversi;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 dicembre 2016 con la quale sono state approvate le “Modalità Operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al D.lgs. 15 Giugno 2015, n. 81”;
Considerato che la Regione Toscana, le Parti sociali, gli Atenei e le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistico Musicale Coreutica e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, (di seguito “Parti”), hanno ritenuto opportuno procedere con una verifica dei punti di miglioramento delle modalità operative citate, sulla scorta dell’esperienza sin qui maturata nella sua applicazione;
Considerato altresì che le Parti hanno preso in esame e formulato osservazioni in ordine al documento contenente le “Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81” nel quale sono definiti:
- i destinatari di ciascuna tipologia di contratto;
- i titoli e le qualificazioni conseguibili;
- la durata;
- le istituzioni formative coinvolte;
- i contenuti della formazione;
- l’organizzazione didattica;
- le modalità di attuazione;
Preso atto che la presente Intesa potrà essere condivisa con altri soggetti interessati alla realizzazione del sistema duale.
 

Le Parti
danno atto

di condividere i contenuti dei documenti posti in allegato alla presente Intesa (All.1 e All.2):
- Allegato 1: Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015.
- Allegato 2: Carta di qualità degli apprendistati realizzati in Toscana

Firenze, ......
Letto e sottoscritto:
Regione Toscana
Assessora all'Istruzione, formazione professionale  università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
Confindustria Toscana
Confartigianato Imprese Toscana
Confederazione Nazionale Artigianato Toscana
Confcommercio Toscana
Legacoop Toscana
Confcooperative Toscana
Coldiretti Toscana
Confesercenti Toscana
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Università degli Studi di Firenze
Università di Pisa
Università degli Studi di Siena
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna - Pisa
Scuola Normale Superiore - Pisa
IMT Alti Studi - Lucca
Università per Stranieri di Siena