PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
tra
PREFETTURA-U.T.G. DI MILANO
e
CAT HOLDING SpA
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
 

In data 26 settembre 2014, presso la Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, (di seguito Prefettura) in qualità di soggetto competente ad attivare ogni iniziativa per prevenire e contrastare le infiltrazioni mafioso nel settore degli appalti pubblici

e

la Società CAP Holding SpA, con sede in Via del Mulino 2 - Assago (MI), individuata quale soggetto unico di bacino per la gestione del servizio idrico integrato di tutta la provincia di Milano
 

premesso che

♦ le infiltrazioni della criminalità organizzata anche nella provincia di Milano inducono ad attivare controlli più stringenti negli appalti pubblici;
♦ la fase di cantierizzazione dell’opera, nella quale la filiera degli operatori viene giornalmente alimentata dalle imprese, talora piccole o piccolissime, che prendono parte al ciclo di realizzazione dei lavori c che intervengono, a qualsiasi titolo, nella fase esecutiva, è considerata, di norma, la più delicata e più esposta al rischio di penetrazione della criminalità organizzata, che si esercita attraverso richieste di tangenti o con altre pratiche estensive che comprendono l’inserimento forzoso di imprese asservite o sottoposte all’influenza maliosa anche con offerte di protezione, spesso dissimulate con proposte di guardiania nei cantieri;
♦ ai sensi dell’art. 93 del D.lgs, n. 159/11, per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire le infiltrazioni mafioso nei pubblici appalti, il Prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici avvalendosi dei Gruppi provinciali Interforze;
♦ in tale sede i controlli interessano tutte le imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, con l’effetto che risulta esteso l’ambito di applicazione dello strumento delle informazioni antimafia anche agli appalti di importo inferiore ai 150,000,00 €, non compresi nelle verifiche preventive di cui al Libro II del D.Lgs. n. 159/11 ;
• la Società CAP Holding SpA è una società interamente a capitale pubblico locale, individuata soggetto unico di bacino per la gestione del servizio idrico integrato delle province di Milano e di Monza e Brianza, la cui compagine societaria è costituita dalle predette Province, dai 192 Comuni facenti parte delle stesse, compresi diversi Comuni della Provincia di Pavia;
• la predetta società si pone, pertanto, come una delle maggiori stazioni appaltanti di opere pubbliche del territorio, con lavori programmati nei prossimi anni per diversi milioni di euro;
• fanno capo a detta società anche i lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria delle fognature ed acquedotti pubblici, nei quali rientrano attività “sensibili”, a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, come il movimento terra, la posa di condutture, i servizi di trasporto, eco.;
• la società CAP Holding SpA, ha promosso diverse iniziative tese a presidiare maggiormente il settore degli appalti, tra le quali ha intrapreso recentemente un percorso, in collaborazione con la locale Assimpredil, volto a garantire il massimo controllo delle procedure di gara, attraverso l’attivazione di un Sistema di Qualificazione e la costituzione di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n, 231/2001;
• la società CAP Holding Spa si è inoltre dotata di sistema informatico Web G1S e relative procedure per la verifica quotidiana dei cantieri da parte dell’Ufficio Unico Ispettori Sicurezza Cantieri all’uopo costituito, la società CAP Holding SpA si è, inoltre, proposta per individuare, in collaborazione con la Prefettura di Milano, un percorso finalizzato alla stipula di un Protocollo di Legalità per i controlli antimafia al fine di attivare procedure di verifica mettendo anche a disposizione strumenti di cui si è dotata per consentire la localizzazione degli stessi e la loro apertura giorno per giorno;
• il presente documento coniuga, pertanto, sia l’esigenza di CAP Holding, in quanto società in house, soggetta all’indirizzo e controllo analogo degli Enti Pubblici Soci ed affidatario del Servizio Idrico Integrato da parte del FATO Provincia di Milano, di implementare i controlli sui cantieri per la verifica del nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sia l’intento della Prefettura di Milano di rafforzare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sperimentando, al contempo, strumenti di monitoraggio innovativi cd esportabili in altre realtà similari;
• si ritiene, pertanto, opportuno avviare iniziative finalizzate ad un maggior controllo nella esecuzione degli appalti di lavori relativi a gare indette dalla società CAP Holding SpA nella provincia di Milano, aderendo ad analoga richiesta formulata dalla predetta società;
• in ordine all’opportunità di controlli più stringenti nei cantieri relativi ai lavori suindicati, si è favorevolmente espresso il Ministero dell’Interno con la nota prot. n. 11011/119/7/9 Uff.II- Ord. Sic, Pub. del 28.2.2014;
 

tutto ciò premesso e considerato
la Prefettura di Milano e CAP Holding SpA
STIPULANO

il presente Protocollo è volto a prevedete misure intese a garantire un costante monitoraggio da parte del Gruppo Interforze nei cantieri oggetto dei lavori relativi a gare indette dalla società CAP Holding SpA nella provincia di Milano, con riferimento a quelli di realizzazione e manutenzione straordinaria delle reti fognarie, impianti di depurazione ed acquedotti pubblici afferenti al Servizio Idrico Integrato, nonché con riferimento alla realizzazione di erogatori di acqua naturale, frizzante e refrigerata (c.d. Case dell’Acqua) sperimentando strumenti innovativi derivati dall’evoluzione tecnologica mediante la costituzione di un sistema informatico avente per obiettivo Futi lizzo coordinato della costituenda piattaforma per la raccolta dei dati necessari e la localizzazione grafica dei siti interessati dai lavori per garantire la sicurezza e la legalità nei cantieri.
In via preliminare è prevista l’attivazione di un percorso che consente alle parti di implementare il relativo sistema informatico diretto alla contestualizzazione dell’anagrafe degli esecutori e il piano di controllo coordinato del cantiere e su cantiere con relativa localizzazione dei relativi cantieri aperti, al fine di facilitare le verifiche di cui al presente protocollo
 

ART. 1
DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
a) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara per interventi e opere di manutenzione straordinaria delle reti fognarie, impianti di depurazione ed acquedotti pubblici afferenti al Servizio Idrico Integrato, nonché di realizzazione delle Case dell’Acqua per i quali è stazione appaltante CAP Holding SpA;
b) Contratto: qualsiasi contratto di appalto stipulato da CAP Holding SpA relativo a lavori facenti capo alla predetta stazione appaltante per interventi e opere di manutenzione straordinaria delle reti fognarie, impianti di depurazione ed acquedotti pubblici afferenti al Servizio Idrico Integrato, nonché di realizzazione delle Case dell'Acqua;
c) Imprese affidatane: ciascun soggetto che in virtù di un contratto con CAP Holding SpA interviene nei lavori di cui alla precedente lettera a);
d) Subcontraente: Pavento causa delle imprese affidatario con cui queste ultime stipulano un Subcontratto di qualsiasi importo, atto a consentire la partecipazione, a qualunque titolo, nella esecuzione dei lavori suindicati;
c) Terzo subcontraente: l’avente causa del Subcontraente con cui quest’ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione degli interventi suddetti;
f) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dalle imprese esecutrici o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle opere soprarichiamate;
g) Opere: le opere e gli interventi previsti alla precedente lettera a) del presente articolo da assoggettare alla disciplina dei controlli antimafia di cui al successivo art. 2 del presente Protocollo;
2. L’ambito di applicazione del presente protocollo deve essere esteso anche alla “filiera delle imprese” definita dall’art. 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010 nonché dagli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nella determinazione n, 4 del 7 luglio 2011, intesa come il complesso di tutti, i soggetti, ad iniziare dalla stazione appaltante, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione delle opere di cui all’art. 1, lett. a). Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i subcontratti che sono legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella “filiera” le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Vengono considerate in ogni caso incluse nella “filiera” e, quindi, soggette a monitoraggio, in ragione della loro vulnerabilità, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l’attività di smaltimento dei rifiuti.
3. Ai fini del presente Protocollo, CAP Holding SpA, nella sua qualità di stazione appaltante, è individuato quale “soggetto responsabile” con il compito di garantire - verso gli organi deputati ai controlli preventivi dei fenomeni criminali - il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipano all’esecuzione delle opere indicate nel presente Protocollo.
4. CAP Holding SpA si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da stipulare con gli Appaltatori apposita clausola con la quale P Appaltato re assume l’obbligo di fornire alla stessa i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione delle opere suindicate.
Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento da parte di CAP Holding SpA all’Appaltatore nei casi indicati nel successivo art. 2, comma 3, del presente Protocollo.
5. L’obbligo di conferimento dei dati relativi ai lavori pubblici gestiti dalla società nella provincia di Milano, da assolvere secondo le modalità di cui al successivo art. 3, sussiste relativamente:
a) a tutti i contratti» subcontratti e/o subappalti conclusi dall’Appaltatore ed autorizzati/approvati da CAP Holding SpA per qualunque importo per le opere e interventi di cui al precedente c. 1 lett.b) e per la cui realizzazione è prevista la cantierizzazione per un periodo superiore a gg. 5. Sono pertanto esclusi, almeno nella prima fase sperimentale, i lavori comportanti cantieri fino a gg, 5 nonché servizi di pronto intervento la cui attività si esaurisce nel termine di gg. 5; in quanto estremamente parcellizzati e difficili da pianificare, considerati i ristrettissimi tempi di esecuzione;
b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall’Appaltatore per qualunque importo, connessi al contratto principale;
c) ai contratti, subcontratti o subappalti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti per qualunque importo connessi al contratto principale.
6. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per tutta la “filiera delle imprese” e per le prestazioni d’opera, le forniture e i servizi, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata,
7. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
8. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero prima della richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti e, comunque, prima dell’ingresso in cantiere della impresa a qualunque titolo coinvolta nei lavori.
9. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle opere e degli interventi previsti nel presente protocollo ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell’esecuzione delle opere medesime. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale.
 

ART. 2
ONERI A CARICO DI CAP HOLDING S.p.A.

In occasione di ciascuna delle gare di lavori pubblici indette da CAP Holding SpA, aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di realizzazione e manutenzione delle reti fognarie, impianti di depurazione ed acquedotti pubblici afferenti al Servizio Idrico Integrato, nonché di realizzazione delle Case dell’Acqua nella provincia di Milano, la stessa si impegna:
a) ad inserire nella documentazione di gara il riferimento al presente Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascuna impresa esecutrice, da ciascun subcontraente o terzo subcontraente;
b) a predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali nonché in ordine ai criteri di qualificazione, alle modalità c ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
1.1) Clausola n. 1
‘'La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’A.G. o agli organi di F.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione.
Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l’A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.
1.2) Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Milano e la Provincia di Milano in data 24 settembre 2014 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatolo ivi previsto
2. CAP Holding SpA si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera c), punti 1.1) e 1.2) siano inseriti anche nei contratti stipulati con le imprese affidatario e che la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti LL e L2 sia espressamente sanzionata ai sensi dell’art, 1456 c.c.
CAP Holding SpA valuta l’inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti,
3. CAP Holding SpA si impegna, altresì, a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d’appalto) per la realizzazione delle opere oggetto del presente protocollo quanto segue:
a) l’obbligo delle imprese affidatane e per tutti i soggetti e imprese della filiera di assumere ogni onere e spesa a proprio carico derivante dagli accordi nascenti dal presente protocollo;
b) l’obbligo delle imprese affidatane di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1) e l’allegazione del Protocollo medesimo al contratto stipulato, contestualmente prevedendo l’obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest’ultimo stipulati con i Terzi subcontraenti;
4. CAP Holding SpA si impegna a denunciare all’A.G. di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze nonché di eventuali atti intimidatori subiti.
5. CAP Holding SpA si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
6. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall’art. 2 comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
7. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4 e 5 vengono contrattualmente assunti, nei confronti di CAP Holding SpA, dalle imprese affidatario e, nei confronti di queste, dai subcontraenti e dai Terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all’esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata da CAP Holding SpA ai fini della revoca degli affidamenti.
 

ART. 3
COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, CAP Holding SpA si impegna a costituire e rendere operativa entro il termine massimo di 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Legalità, una Banca Dati relativa alle imprese che partecipano a qualunque titolo all’esecuzione dei lavori oggetto del presente protocollo. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema multimediale: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere.
Ai fini della tempestiva messa a punto della predetta Banca Dati e di assicurarne la consultazione alla Prefettura di Milano e alle Forze di Polizia attraverso idoneo sistema di connessione con le reti esistenti, la società CAP Holding SpA. metterà a disposizione della Prefettura stessa un operatore informatico allo scopo di garantire piena operatività alla piattaforma da attivare e un costante aggiornamento dei dati da conferire. Tale personale sarà distaccato presso la Prefettura di Milano e sarà tenuto ad adeguarsi alle esigenze organizzative e funzionali della stessa.
Le informazioni contenute nella Banca Dati multimediale devono consentire il monitoraggio:
a) delle imprese che intervengono, a qualunque titolo, nella esecuzione dei lavori, comprese quelle rientranti nella filiera delle imprese di cui al predetto art. l),e quelle relative ai piani di affidamento di ciascuna filiera;
b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dei lavori oggetto del presente protocollo, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod.;
c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
d) del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati derivanti dal CCNL, dalla legislazione sociale e sulla sicurezza nei. luoghi di lavoro;
e) dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
f) dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA, anche senza lavoratori dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. I dati in questione verranno immessi, a cura di CAP Holding SpA, in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche “Anagrafe degli esecutori”.
Tale Anagrafe degli esecutori contiene anche le seguenti informazioni essenziali:
a) individuazione anagrafica del soggetto d’impresa o dell’operatore economico attraverso l’indicazione analitica di tutti i dati di cui all’art.85 del D.Lgs. n. 159/11
b) tipologia e importo del contratto, subcontratto o subappalto;
estremi della richiesta di certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/11 per le imprese coinvolte nella realizzazione delle opere soggette al rilascio di tale documentazione ed eventuale certificazione rilasciata.
c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell’assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale di cui al precedente punto a);
d) annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto e all’applicazione della relativa penale pecuniaria;
e) indicazione del conto corrente dedicato di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
3. In tutti i contratti, subcontratti o subappalti stipulati ai fini della esecuzione dei lavori oggetto del presente protocollo verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a) mettere a disposizione di CAP Holding SpA per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
b) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
c) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
4 L’inosservanza degli obblighi informativi di cui al comma 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto, subcontratto o subappalto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione delle opere oggetto del presente protocollo, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui al comma 3 verrà messa a disposizione di CAP Holding SpA da ciascuna impresa aggiudicataria di lavori, subappalti, subcontratti, per le opportune verifiche da parte della Prefettura, della DIA, del Gruppo Interforze, delle Forze di Polizia territoriali e degli organi di vigilanza preposti anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 159/2011.
 

ART.4
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO ED ULTERIORI ONERI A CARICO DI CAP HOLDING SpA

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell’appalto e/o della stipula dei contratti di cui al presente protocollo, la CAP HOLDING SpA si impegna:
1. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola n. 1. “Il contraente appaltatore sì impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p".
b) Clausola n. 2. “La CAP Holding SpA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p.t 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p. 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risarcitoria da parte della CAP Holding SpA è subordinato alla previa intesa con (’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della CAP Holding SpA della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra CAP Holding SpA ed impresa aggiudicatario, alle condizioni di cui all’art.32 del decreto legge.
 

ART. 5
SANZIONI

1. CAP Holding SpA applicherà alle imprese appaltataci una sanzione pecuniaria, nel caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall’articolo 1, commi 8 e 9 del presente Protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, commi 2,5 e 6 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura non inferiore al 5% dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni. La CAP Holding SpA applicherà la sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, nella misura non inferiore al 5% dell’importo del contratto, subcontratto o subappalto. La misura della sanzione dovrà essere graduata dalla CAP Holding SpA in rapporto alla gravità della violazione.
2. CAP Holding SpA, con l’adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell’esecuzione dei lavori di realizzazione e manutenzione delle fognature ed acquedotti pubblici nella provincia di Milano, si impegna ad inserire nei contratti a tal fine dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale le imprese affidatario assumono l’obbligo di fornire a CAP Holding SpA gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società c alle imprese Subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione dei lavori.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese <ii cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica, del contratto o la revoca dell’affidamento da parte di CAP Holding SpA nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell’affidamento e dell’autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitone a carico di CAP Holding SpA né a carico dell’appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell’attività prestata.
5. Le somme discendenti dall5applicazione delle penali andranno affidate in custodia a CAP Holding SpA per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione della stessa società, nei limiti dei costì direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura.
 

ART. 6
PIANO DI CONTROLLO COORDINATO NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell’applicazione del presente Protocollo viene attuato il “Piano di Controllo Coordinato dei Cantieri e dei sub-cantieri” interessati dai lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria delle reti fognarie, impianti di depurazione ed acquedotti pubblici, afferenti al Servizio Idrico Integrato, nonché lavori di realizzazione delle Case dell’Acqua fognature ed acquedotti pubblici nella provincia di Milano, la cui gestione è di competenza di CAP Holding SpA ed il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Milano alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze.
2. CAP Holding SpA si impegna a prevedere nei documenti di gara e d’appalto l’obbligo per l’Appaltatore di individuare un “Referente di Cantiere” che dovrà inserire, all’interno della piattaforma informatica di cui all’art 3, un report settimanale, c.d. “Settimanale di Cantiere”, al fine di consentire le verifiche di competenza della Prefettura, degli Organi di Polizia e della Direzione dei Lavori.
La CAP Holding SpA si impegna, altresì, ad indicare nella regolamentazione contrattuale, modalità e tempi, come stabiliti al successivo comma 3 con cui il Referente di Cantiere dovrà inserire nella Banca Dati tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi.
3. CAP Holding SpA si impegna, altresì, ad indicare nei documenti di gara e d’appalto le modalità con cui l’Appaltatore individua un Referente di Cantiere cui compete inserire, con cadenza settimanale, nella predetta piattaforma informatica, mediante interfaccia web, l’elenco delle attività previste nella settimana successiva, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi.
In particolare,
a) il c.d. “Settimanale di Cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta esecutrice (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente), dei mezzi dell’Appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano a qualunque titolo nel cantiere nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere; dovrà altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo;
b) il Referente di Cantiere ha l’obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente a quello delle lavorazioni, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
c) l’Appaltatore ha l’obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
4. Le informazioni acquisite sono utilizzate per:
a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b) verificare alla luce del “Settimanale di Cantiere” la regolarità degli accessi e delle presenze;
c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
A tal fine, fermi restando i poteri di accesso del Prefetto che verranno comunque implementati nei cantieri relativi alle opere oggetto del presente protocollo, il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
d) calendarizzare incontri periodici, con il Referente di Cantiere e con il Coordinatore del Gruppo Interforze;
e) disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell’opera o degli interventi di bonifica, presso laboratori indicati da CAP Holding SpA o dall’Appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti da questi, in base a successivi accordi contrattuali,
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell’esecuzione delle opere oggetto del presente accordo verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n,81, recante gli ulteriori dati prescritti dall’art.5 della legge 13 agosto 2010, mi36, da utilizzarsi anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro e che sia in possesso di un documento d’identità in corso di validità;
b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall’art.4 della citata Legge 136/2010.
6. In caso di inosservanza degli impegni di cui ai commi 3 e 5, accertata nel Teserei zio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, CAP Holding SpA applicherà all’impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura del 5% dell’importo del contratto, a cui si riferisce l’irregolarità.
7. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all’art. 5 della Legge n. 136/2010 anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
 

ART. 7
TRACCIAMENTO, A PINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

Le parti decidono di osservare le disposizioni contenute nell’art. 10 dello schema di protocollo di legalità allegato alle linee guida “Piano Carceri”, pubblicate nella G.U.R.I. del 18 giugno 2012, n. 140.
Nel tavolo previsto dal comma 2 del citato articolo 10, che sarà contestualmente istituito, possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato daffare, 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per queste finalità potranno essere valorizzate le risultanze desunte da accordi tra le parti riguardanti versioni più avanzate dei documenti attestanti non solo la regolarità della posizione delle imprese, ma anche la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali in relazione al costo complessivo dell’opera.
 

ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Le parti si impegnano ad implementare le relative procedure informatiche, attraverso un’attivazione graduale della piattaforma informatica e delle interfaccia utili ai fini del conferimento delle informazioni richieste ai precedenti artt. 3 e 5, entro il termine massimo di 120 giorni dalla stipula del presente Protocollo.
In ogni caso, entro il termine di 60 giorni dalla stipula, CAP Holding si impegna a rendere fruibile una piattaforma informatica che consenta la visualizzazione della geolocalizzazione dei cantieri attivi, con l’indicazione dell’intervento da realizzare, dell’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, del contratto sottoscritto, e della data di inizio e fine lavori.
2. Le disposizioni del presente Protocollo dirette a garantire il costante monitoraggio dei cantieri si applicano a sistema implementato , entro il termine massimo di 120 giorni.
Le parti potranno, comunque, prevedere successivamente al predetto termine, ulteriori forme di implementazione del sistema informatico attivato, funzionali al migliore raggiungimento degli obiettivi sottesi al presente Protocollo.
3. Le parti si impegnano, in ogni caso, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti,
4. Tutte le imprese o gli operatori economici della filiera che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione delle Opere e degli interventi di bonifica sono tenuti ad osservare il presente Protocollo.
Letto e sottoscritto,

Milano, 26 settembre 2014
 

Il Prefetto di Milano
Il Presidente di CAP HOLDING
Per adesione
Assimpredil Ance
Assolombarda
Per gli impegni di cui all’art. 7 del Protocollo di Legalità
La Direzione Territoriale del Lavoro
Le OO.SS.
CGIL Milano
CISL Milano Metropoli
UIL Milano e Lombardia
FILLEA - CGIL di Milano
FILCA - CISL Milano Metropoli
FENEAL - UIL Milano