Regione Abruzzo
Legge regionale 8 novembre 2023 n. 51
Norme per l’attuazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e s.m.i..

B.U.R.  8 novembre 2023, n. 44

 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 51
Il Presidente della Regione

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/7 del 17.10.2023
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023 N. 51


Norme per l’attuazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e s.m.i..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
 

MARCO MARSILIO


Norme per l’attuazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e s.m.i..
 

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, dà attuazione all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e successive modifiche ed istituisce l’organismo tecnico territorialmente competente per la radioprotezione.
 

Art. 2
(Autorità competente al rilascio del nulla osta)

1. Autorità competente al rilascio del nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è il Comune territorialmente competente in relazione all’ubicazione delle installazioni.
2. Nel caso di impiego con mezzi mobili di apparati a raggi X, di cui all’articolo 50, comma 2, lettera h) del d.lgs. 101/2020, così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), autorità competente al rilascio del nulla osta è il Comune nel cui territorio è ubicata la sede legale del titolare della domanda. La presente disposizione si applica anche alle domande relative alla modifica del nulla osta.
 

Art. 3
(Commissione per la radioprotezione)

1. Presso il Dipartimento di Prevenzione di ogni ASL è istituita la Commissione per la radioprotezione quale organismo tecnico territorialmente competente per l'istruttoria tecnica e il parere preventivo per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera c) del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche, di seguito denominata Commissione.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo territorialmente competente per le autorità che concedono il nulla osta di categoria B;
b) esprime parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio, dell’aggiornamento, delle variazioni o delle modifiche del nulla osta di categoria B;
c) esprime parere tecnico, su richiesta della Regione, per gli adempimenti di cui all’articolo 51, comma 1 del d.lgs. 101/2020 riguardanti il nulla osta di categoria A;
d) esprime parere tecnico sulle istanze di allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B di cui all’articolo 54, comma 3 del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche;
e) esprime parere tecnico sulle istanze di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti di cui all’articolo 54, comma 3 derivanti da pratiche soggette a notifica di cui all’articolo 46, del d.lgs. 101/2020, così come modificato dal d.lgs. 203/2022, su eventuale richiesta della Regione;
f) esprime parere tecnico sulle istanze per il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi di cui all’articolo 57 del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche, da effettuarsi nell’ambito delle attività soggette a nulla osta di categoria B.
3. I pareri di cui alle lettere b), c) e d) possono contenere anche le prescrizioni tecniche elencate al punto 4.3 dell’allegato XIV al d.lgs. 101/2020 così come modificato dal d.lgs. 203/2022.
4. La Commissione, presieduta dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL o da un suo delegato da individuarsi fra il responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica ed il responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, è composta da:
a) uno specialista in fisica medica dipendente della ASL medesima come definito ai sensi dell’articolo 7, comma 1, numero 148) del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche;
b) un esperto di radioprotezione almeno di secondo grado come definito ai sensi dell’articolo 7, comma 1, numero 39) del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche;
c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia, dipendente della ASL medesima;
d) un medico autorizzato, iscritto nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 138 del d.lgs. 101/2020 e successiva modifiche;
e) il Dirigente sanitario o tecnico o Collaboratore tecnico Fisico dipendente ARTA delegato;
f) il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro o suo delegato;
g) il Comandante del Comando provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
h) un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.
5. La Commissione deve essere integrata, quando necessario, da un esperto di radioprotezione di terzo grado di cui all’articolo 7, comma 1, numero 148) del d.lgs. 101/2020 e successiva modifiche, da un medico specialista della ASL nella disciplina specifica di cui è oggetto il nulla osta o la sua modifica, nominato dal Presidente della Commissione medesima, dal Comandante di porto o suo delegato e dal Direttore dell’ufficio di Sanità marittima o suo delegato.
6. Il Direttore generale della ASL, su proposta del Direttore del Dipartimento di prevenzione relativamente ai componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) e su designazione delle strutture per i componenti di cui alle lettere e), f), g) del comma 4, nomina, previa verifica del possesso dei requisiti, i componenti della Commissione. Nell’atto di nomina dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4 sono altresì individuati i componenti supplenti per i quali sono richiesti i medesimi requisiti di quelli effettivi.
7. Ciascuna Commissione si dota di un proprio regolamento di organizzazione con cui si stabiliscono, in particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e la procedura per la risoluzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi a carico di uno o più componenti. Ai fini della validità dei pareri resi è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.
8. Al fine di garantire omogeneità tra i diversi regolamenti, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione, per il tramite della competente struttura regionale preposta in materia di sanità, provvede a fornire linee guida a cui le Commissioni dovranno attenersi al fine di adottare il proprio regolamento.
9. La Commissione resta in carica cinque anni dalla data di insediamento.
10. Nessun beneficio economico, a qualsiasi titolo, è dovuto ai componenti della Commissione.
11. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della ASL territorialmente competente.
 

Art. 4
(Modalità di presentazione della domanda e procedimento per il rilascio del nulla osta)

1. La domanda di nulla osta deve essere presentata al Comune corredata della relativa documentazione tecnica secondo quanto disposto dall’allegato XIV, punto 3 del d.lgs. 101/2020 così come modificato dal d.lgs. 203/2022. Copia della domanda e della documentazione tecnica deve esse trasmessa per mezzo di posta elettronica certificata alla Commissione per la radioprotezione di cui all’articolo 3 presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’ARTA. La presente disposizione si applica anche alle domande relative alla modifica del nulla osta.
2. La domanda di nulla osta deve essere corredata della documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione di cui all’articolo 7, comma 1, numero 39) del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche.
3. Nel caso di produzione di rifiuti radioattivi, la domanda di nulla osta deve contenere la richiesta di autorizzazione all’allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive secondo quanto disposto dall’articolo 54 del d.lgs. 101/2020 e successiva modifiche, ovvero il rispetto delle condizioni e modalità dei criteri di non rilevanza radiologica secondo quanto stabilito nell’allegato I al d.lgs. 101/2020 e successiva modifiche.
4. La domanda di autorizzazione alla spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi di cui all’articolo 57 del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche, da effettuarsi nell’ambito delle attività soggette a nulla osta di categoria B per esposizioni a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, deve essere presentata al Comune territorialmente competente in relazione all’ubicazione delle installazioni. Copia della domanda deve essere trasmessa alla Commissione di cui all’articolo 3, al Comando dei vigili del fuoco, all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’ARTA.
5. Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico dei soggetti privati richiedenti secondo la misura stabilita con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente atto normativo.
6. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di nulla osta, attiva le procedure per l’acquisizione del parere tecnico obbligatorio preventivo della Commissione, dandone comunicazione al richiedente.
7. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Comune; essa può disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nulla osta.
8. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l’espressione del parere, la Commissione dispone che il richiedente trasmetta la documentazione integrativa entro e non oltre i successivi quindici giorni e rilascia il parere perentoriamente entro trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti. Nella ipotesi disciplinata dal presente comma il termine di cui al comma 7 è interrotto per una sola volta.
9. Il Comune provvede entro trenta giorni dall’acquisizione del parere preventivo della Commissione al rilascio o al diniego del nulla osta, comunicando al richiedente l’esito del procedimento. Ai fini del rilascio del provvedimento di nulla osta si tiene conto di quanto riportato al comma 3 dell’articolo 52 del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche.
10. Il Comune trasmette copia del nulla osta all’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione - ISIN secondo le modalità di cui alla sezione III, dell’allegato XIV al d.lgs. 101/2020 così come modificato dal d.lgs. 203/2022.
11. Ai fini dell’autorizzazione alla spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi di cui all’articolo 57 del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche, da effettuarsi nell’ambito delle attività soggette a nulla osta di categoria B per esposizioni a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, trovano applicazione le disposizioni dell’allegato XVI al d.lgs. 101/2020 così come modificato dal d.lgs. 203/2022.
 

Art. 5
(Aggiornamento, variazioni, modifiche del nulla osta)

1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio, il titolare del nulla osta ha l’obbligo di inoltrare al Comune una relazione tecnica, che la trasmette per il parere di merito alla Commissione di cui all’articolo 3. Tale relazione è redatta e sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione di cui all’articolo 7, comma 1, numero 39) del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche e dal responsabile dell’impianto radiologico di cui al numero 121) del medesimo articolo 7, contenente i dati elencati nell’allegato XIV, punti 4 3 1, 2, 3 e 4 al d lgs 101/2020 così come modificato dal d lgs 203/2022
2. Copia della relazione tecnica deve essere trasmessa al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’ARTA.
3. Le variazioni nello svolgimento della pratica, secondo quanto dettagliatamente riportato nella documentazione tecnica di cui ai commi 3 3 e 3 4 del citato allegato XIV al d lgs 101/2020, sono soggette a preventiva comunicazione al Comune competente per territorio, alla Commissione di cui all’articolo 3, al Comando dei vigili del fuoco, all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’ARTA, come disposto dal paragrafo 4 punti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, dell’Allegato XIV al d lgs 101/2020 così come modificato dal d lgs 203/2022
4. Il Comune, acquisiti i pareri della Commissione, del Comando dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato territoriale del lavoro e dell’ARTA, comunica all’interessato l’esito del procedimento e, in caso positivo, provvede al rilascio dell’autorizzazione alla variazione richiesta
5. Il titolare del nulla osta può adottare la variazione qualora non riceva alcuna comunicazione nel merito da parte delle amministrazioni coinvolte trascorso il termine di novanta giorni dalla data di protocollazione della richiesta
6. Il provvedimento di nulla osta già rilasciato può essere modificato dal Comune nei seguenti casi:
a) su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
b) su richiesta del Comando dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato territoriale del lavoro, dell’ARTA o della Commissione ove risulti necessario al seguito di presentazione di comunicazione di variazione di cui al comma 3 o trasmissione della relazione tecnica di cui al comma 1;
c) su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1 dell’articolo 7
 

Art 6
(Cessazione, revoca, sospensione del nulla osta)

1. L’intenzione di porre fine all’esercizio della pratica oggetto del nulla osta di categoria B per l’impiego di radiazioni ionizzanti comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie deve essere comunicato dall’esercente, almeno trenta giorni prima della data di cessazione, al Comune competente per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, all’Ispettorato territoriale del lavoro, all’ARTA e all’autorità sanitaria individuata dalla Regione osservando la procedura di cui ai commi da 4 11 a 4 13 dell’allegato XIV al d lgs 101/2020 così come modificato dal d lgs 203/2022
2. Per le procedure di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera c) del d.lgs. 203/2022, si individua l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio quale autorità sanitaria
3. Il Comune può avvalersi della Commissione di cui all’articolo 3 per la valutazione della documentazione presentata a corredo della comunicazione di cui al comma 1, anche in relazione a quanto previsto nei commi da 4.11 a 4.13 dell’allegato XIV al d lgs 101/2020 così come modificato dal d lgs 203/2022
4. Il Comune procede alla sospensione o alla revoca del nulla osta secondo quanto disciplinato dall’articolo 61 del d lgs 101/2020 e successive modifiche
 

Art. 7
(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla osta sono esercitate dagli organismi di cui all’articolo 106, comma 2 ed all’articolo 147, comma 4 del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche nonché dall’ARTA; quest’ultima per quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi comunicano al Comune competente le violazioni rilevate, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 6.
 

Art. 8
(Organismo tecnico consultivo)

1. La Commissione, su richiesta, presta la propria consulenza ai Comuni, alle strutture sanitarie del territorio e ad altre istituzioni sul tema della protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
 

Art. 9
(Norme finali e transitorie)

1. In fase di prima attuazione, i Direttori generali delle ASL istituiscono ed insediano le Commissioni di cui all’articolo 3 entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed inviano copia dei relativi atti al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo.
2. Le Commissioni istituite ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 17 (Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell'organismo tecnico per la radioprotezione) cessano le proprie funzioni alla data d’insediamento di quelle di cui all’articolo 3 della presente legge
3. Per assicurare continuità operativa, il Presidente della Commissione di cui all’articolo 3 procede ad acquisire la documentazione dell’attività svolta dall’Organismo tecnico appena decaduto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di insediamento.
4. Il Comune provvede, con le medesime procedure previste per il rilascio del nulla osta, all’aggiornamento delle autorizzazioni rilasciate per le attività già in atto all’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 235 del d.lgs. 101/2020 e successive modifiche.
5. La composizione e i pareri degli organismi tecnici, precedenti alle modifiche legislative in attuazione delle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 101/2020 e successive modifiche, conservano la loro efficacia.
 

Art. 10
(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto e regolato dalla presente legge trova applicazione il d.lgs. 101/2020 e successive modifiche.
 

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.
 

Art. 12
(Abrogazioni)

1. Con la presente legge si dispone l’abrogazione della l.r. 17/2005 e del decreto 6 luglio 2006, n. 1/Reg. (Regolamento di attuazione della L.R. 3 marzo 2005, n. 17 "Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell'organismo tecnico per la radioprotezione").
2. Gli atti normativi di cui al comma 1 si intendono abrogati decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/7 del 17.10.2023, ha approvato la presente legge.
 

IL PRESIDENTE