Regione Marche
Deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1167
D.lgs. n. 81/2008 - Disposizioni in materia di tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori. Organizzazione del sistema di Prevenzione e Protezione della Giunta Regionale. Revoca DGR n. 524 del 26.04.2021.
B.U.R. 11 agosto 2023, n. 73

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERA

1. di approvare le “Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”, che definiscono le competenze del Datore di lavoro e le responsabilità che ai sensi dell’art. 16 del D.lgs.81/08 possono essere oggetto di delega da parte dello stesso, di cui all’Allegato 1, comprensivo dei sub allegati “Modello A”, “Modello B” e “Modello C”;
2. di approvare il documento “Organizzazione della Giunta regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”, che descrive il modello organizzativo adottato dall’ente, di cui all’Allegato 2;
3. di approvare le “schede delle competenze e delle responsabilità”, di cui all’Allegato 3, relative alle attribuzioni del personale che appartiene al sistema di prevenzione e protezione, dando atto che alla specifica individuazione provvederà il “Datore di Lavoro”, secondo quanto previsto dall’Allegato 1;
4. gli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione costituiscono parte integrante della medesima;
5. di revocare la Deliberazione del 26 aprile 2021, n. 524.
 

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
 

La Giunta della Regione Marche con DGR n. 524 del 26 aprile 2021 ha adottato un modello di organizzazione e di gestione per l’attuazione di una efficace azione per la tutela della salute e della sicurezza nei propri ambienti di lavoro.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 2021 titolata “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”, la Giunta Regionale, ai sensi degli artt.13 e 14 della citata L.R.:
- con la DGR n. 1523 del 6 dicembre 2021 ha istituito le Direzioni ed i Settori ed individuato le materie di competenza della Segreteria Generale, dei Dipartimenti, delle Direzioni e dei Settori;
- con la DGR n. 84 del 7 febbraio 2022 ha istituito la Direzione e i Settori nell’ambito dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione ed individuato le relative materie di competenza, specificando quelle riservate al Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione e al Dirigente di Direzione;
- con la successiva DGR n. 1810 del 27 dicembre 2022 ha parzialmente modificato le deliberazioni n. 1523/2021 e n. 84/2022 di cui sopra, rimodulando alcune strutture dirigenziali e ridefinendone le declaratorie.
Sulla base di quanto sinora esposto, si rende necessario adeguare il modello organizzativo adottato con
DGR n. 524 del 26 aprile 2021 ai sensi del D.lgs. 81/2008, alla nuova struttura organizzativa dell’Ente tenendo conto delle competenze ed attribuzioni delle diverse strutture dirigenziali.
La Giunta Regionale, tenendo conto delle competenze e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, stabilisce i seguenti criteri direttivi:
> La Giunta Regionale con DGR n.1523 del 6 dicembre 2021 ha assegnato al Direttore del Dipartimento Programmazione Integrata, UE e Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali lo “svolgimento delle funzioni del Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008”. Il Direttore del Dipartimento è in possesso dei requisiti stabiliti alla lett. b) comma 1 dell’art. 2 del D.lgs.81/08 ovvero: Nelle Pubbliche Amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione .omissis .individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa
.omissis.
- Rimangono in capo al datore di lavoro così individuato gli obblighi non delegabili ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 81/2008:
- la valutazione di tutti i rischi e la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché i seguenti obblighi previsti dall’art. 18 del D.lgs 81/2008:
- la nomina dei preposti e degli addetti alle emergenze, individuati da ciascun Dirigente nell’ambito delle proprie competenze e del personale direttamente assegnato;
- l’adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- la consegna ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l’espletamento della loro funzione, di copia del documento di valutazione dei rischi (DVR).
- Il Datore di Lavoro può attribuire al Segretario Generale e ai Direttori di Dipartimento le funzioni e gli obblighi in materia di salute e sicurezza, attraverso lo strumento della “delega di funzioni”, come definita dall’art. 16 del D.lgs 81/2008 (Modello A).
- I compiti oggetto di “delega di funzioni”, relativamente al personale assegnato ed alla sede di lavoro, sono quelli indicati all’art. 18 del D.lgs 81/2008, oltre alle funzioni specificamente previste nel “Modello di Organizzazione e Gestione” (Allegato 2).
- Il Segretario Generale/Direttore di Dipartimento può sub-delegare ai dirigenti di Direzione o di Settore, previa intesa con il Datore di Lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Modello B).
- Il Datore di Lavoro delega in via esclusiva ai dirigenti delle strutture di seguito elencate i seguenti obblighi, di cui all’art. 18 del D.lgs 81/2008 (Modello C):
- la formazione e l’addestramento del personale in attuazione del fabbisogno formativo determinato annualmente dal Servizio Prevenzione e Protezione: al Dirigente del Settore Scuola di Formazione PA e Valorizzazione del Personale;
- la gestione degli infortuni, relativo Registro e le comunicazioni agli enti preposti, la nomina del Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.lgs 81/2008, la comunicazione tempestiva al Medico Competente, nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del D.lgs 81/2008, della cessazione del rapporto di lavoro: al Dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali;
- gli adempimenti periodici e l’acquisizione delle relative certificazioni stabiliti dalle norme vigenti relativamente alle varie tipologie di impianti ed ai sistemi antincendio, comprensivi della compilazione dei relativi “Registri”: al Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare;
- l'acquisto dei presidi per la gestione del primo soccorso (cassette di primo soccorso) secondo il fabbisogno determinato annualmente dal SPP; l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sul fabbisogno definito in base al monitoraggio dei rischi annualmente redatto dai Dirigenti delle strutture dirigenziali; gli acquisti dei dispositivi e materiali previsti nelle Disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 a seguito della cessazione dello stato di emergenza sulla base del fabbisogno determinato dal SPP; gli acquisti dei presidi per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei singoli lavoratori secondo il fabbisogno determinato dal SPP: al Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato;
- Gli adempimenti di sicurezza relativi alla valutazione dei rischi interferenziali in caso di appalto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008: al Dirigente della struttura committente. Questi promuove la cooperazione ed il coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 e redige, ove ne ricorrano le condizioni, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.). Per questa attività potrà richiedere il supporto tecnico del Servizio Prevenzione e Protezione (Scheda 8, Allegato 3).
- Gli obblighi di sicurezza in caso di organizzazione di eventi: al Dirigente della struttura proponente l’evento. Questi promuove la cooperazione ed il coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/2008, con le medesime modalità previste nel caso del Dirigente Committente (Scheda 9, Allegato 3).
- È demandata al Datore di Lavoro l’approvazione, con proprio atto, del “Piano delle Competenze e Responsabilità”, con indicazione dei nominativi dei dirigenti delegati e delle relative funzioni, redatto secondo le schede di cui all’Allegato 3 approvate con il presente atto.

 

Modelli A-B-C

 

ALLEGATO 2

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALEIN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
 

Indice

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione
Art. 2 Modello di organizzazione per la salute e la sicurezza
Art. 3 Modalità di delega di funzioni
Art. 4 Funzioni e obblighi delegati dal Datore di Lavoro
Art. 5 Dirigenti
Art. 6 Dirigenti delegati
Art. 7 Segretario Generale e Direttori di Dipartimento
Art. 8 Dirigenti di Direzione e Dirigenti di Settore
Art. 9 Dirigenti con specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza
Art. 10 Dirigenti della struttura committente e della struttura proponente l’evento
Art. 11 Preposti
Art. 12 Lavoratori
Art. 13 Servizio di Prevenzione e Protezione
Art. 14 Medico Competente
Art. 15 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 16 Modello di gestione per la salute e la sicurezza
Art. 17 Sistema sanzionatorio
Art. 18 Disposizioni generali
 

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Il presente documento definisce, sulla base delle “Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” approvate dalla Giunta Regionale, il modello di organizzazione e di gestione adottato per l’attuazione della politica per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro della Giunta Regionale.
Il modello di organizzazione e gestione definisce, assieme al “Piano delle competenze e responsabilità” ed al sistema delle deleghe prevenzionistiche, l’attribuzione delle responsabilità per l’attuazione degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza ed ha la finalità di:
- promuovere la collaborazione tra le figure coinvolte per dare efficacia all’organizzazione della sicurezza e per condividere le modalità di attuazione.
- rendere evidente l’attribuzione dei ruoli per l’adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza, anche per le figure non oggetto di delega specifica, e per l’attuazione degli adempimenti volontari finalizzati al benessere organizzativo;
- attestare le competenze al livello organizzativo ove sono presenti le capacità attuative e di Vigilanza, tenuto conto della complessità dell’apparato organizzativo della Regione Marche.
Tale impostazione si consolida con il principio che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, in ragione delle competenze professionali, del ruolo e dei mezzi attribuiti.
Le presenti disposizioni, per quanto definito alla lett. a) c.1 art.2 del D.lgs.81/08, si applicano nei confronti dei lavoratori e dei soggetti equiparati, quali:
- i lavoratori con qualsiasi tipologia contrattuale (a tempo indeterminato, determinato, part-time, telelavoro, ecc.);
- i lavoratori con contratto privatistico e di collaborazione;
- i tirocinanti, gli stagisti e i borsisti;
- i lavoratori in quiescenza titolari di incarichi dirigenziali o di collaborazione e consulenza contrattualizzati;
- i partecipanti a progetti di alternanza scuola-lavoro (fatti salvi gli obblighi a carico dell’istituto scolastico).
Nei confronti dei lavoratori delle imprese appaltatrici, fermi restando gli obblighi in capo al rispettivo Datore di Lavoro, le presenti disposizioni si applicano per la parte relativa agli obblighi connessi ai contratti d’appalto (art. 26 D.lgs.81/08) ed assegnati come al successivo art. 10 al Responsabile Unico del Procedimento.
 

Art. 2 Modello di organizzazione per la salute e la sicurezza

Il Datore di Lavoro definisce, attraverso il presente documento, il modello organizzativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori della Giunta regionale, ovvero i ruoli ed i compiti delle figure che concorrono all’attuazione della politica della sicurezza nei luoghi di lavoro, inquadrandole nella distinzione tra linea operativa e linea consultiva.
I soggetti della linea operativa sono Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori e sono coloro i quali hanno obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
I soggetti della linea consultiva sono il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, figure con particolari competenze di cui il Datore di Lavoro si avvale per adempiere al meglio ai propri obblighi in materia di sicurezza.
 

Art. 3 Modalità di delega di funzioni

La delega di funzioni (art.16 D.lgs.81/08) costituisce lo strumento con il quale il Datore di Lavoro attribuisce i compiti e le responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza ed ha i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Il medesimo art. 16 del D.lgs.81/08 stabilisce limiti e condizioni per l’esercizio dell’istituto della delega definendo requisiti e modalità esecutive affinché la delega:
a. risulti da atto scritto recante data certa;
b. il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c. attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d. il delegato sia in possesso della necessaria autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e. sia accettata dal delegato per iscritto.
Della delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, anche tramite la pubblicazione sul portale intranet, nella sezione “Organizzazione dell’Ente”, sottosezione “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008”.
La mancata accettazione della delega può integrare gli estremi della responsabilità dirigenziale, per inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente configurato, nella fattispecie, nel “Datore di Lavoro”.
Il Segretario Generale o Direttore di Dipartimento può, a sua volta, previa intesa con il “Datore di Lavoro”, sub-delegare ai Dirigenti di Direzione o di Settore specifiche funzioni, alle medesime condizioni sopra indicate, al fine di assicurare una più efficace gestione della tutela della salute e della sicurezza. Le funzioni così sub-delegate non sono ulteriormente sub-delegabili.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni delegate.
I modelli di delega e di sub-delega di funzioni sono riportati nei Modelli A, B e C (Allegato 1).
 

Art. 4 Funzioni e obblighi delegati dal Datore di Lavoro

In ragione della complessità organizzativa della Giunta Regionale, il Datore di Lavoro delega gli obblighi indicati nelle “Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” approvate dalla Giunta regionale. Gli obblighi e le funzioni oggetto di delega sono indicati nelle “Schede delle competenze e delle responsabilità” approvate con le suddette Disposizioni (Allegato 3).
 

Art. 5 Dirigenti

Il dirigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.lgs. 81/2008 è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Il dirigente, ai sensi del D.lgs. 81/2008, risponde della corretta attuazione degli obblighi posti a suo carico dalla normativa nazionale, dalla presente direttiva e dalle disposizioni del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori regionali.
Il dirigente concorre, inoltre, con il datore di lavoro, anche nel rispetto delle eventuali disposizioni dettate da quest’ultimo, ad adempiere agli obblighi prescritti all’art. 18 del D.lgs. 81/2008.
 

Art. 6 Dirigenti delegati

I Dirigenti delegati possono essere individuati nelle seguenti figure:
• Segretario Generale e Direttori di Dipartimento
• Dirigenti di Direzione
• Dirigenti di Settore
• Dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali
• Dirigente del Settore Gestione del patrimonio immobiliare
• Dirigente del Settore Scuola di Formazione PA e Valorizzazione del Personale
• Dirigente del Settore Provveditorato, Economato
• Dirigente della struttura committente
• Dirigente della struttura proponente l’evento
I Dirigenti delegati devono fornire al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione tutte le informazioni necessarie al processo di valutazione dei rischi, in relazione alle attività svolte dai lavoratori e dei soggetti equiparati. Essi, inoltre, individuano, nell’ambito delle proprie competenze e del personale direttamente assegnato, i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 nonché i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza.
 

Art. 7 Segretario Generale e Direttori di Dipartimento

Nell’ambito delle funzioni delegate, il Segretario Generale e i Direttori di Dipartimento rispondono della corretta attuazione degli obblighi e delle responsabilità posti a loro carico dalla normativa vigente, dalla presente disposizione organizzativa e dalle disposizioni del Datore di Lavoro in materia di sicurezza e salute, con ambito di competenza relativo alla struttura organizzativa di rispettiva responsabilità, nella quale si configurano come figura apicale.
 

Art. 8 Dirigenti di Direzione e Dirigenti di Settore

I Dirigenti di Direzione e Dirigenti di Settore, ove delegati dal Segretario Generale o dai Direttori del Dipartimento, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro, del Segretario Generale o dei Direttori di Dipartimento, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
In particolare, sono tenuti a:
a. fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente le informazioni utili al processo di valutazione dei rischi;
b. indicare la mansione di rischio svolta dai lavoratori assegnati alla struttura di competenza ed inviare le informazioni al Servizio di Prevenzione e Protezione;
c. assicurare il supporto nell’organizzazione delle attività di informazione, formazione, addestramento e di sorveglianza sanitaria del personale dipendente;
d. verificare le necessità di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), inoltrare alle strutture organizzative competenti le richieste di integrazione o sostituzione e distribuire i dispositivi ai lavoratori;
e. richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
f. contribuire a vigilare sul regolare funzionamento delle strutture e degli impianti della propria sede segnalando tempestivamente al responsabile della gestione delle sedi istituzionali ed al Servizio di Prevenzione e Protezione le eventuali necessità legate alla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.
Essi, inoltre, nell’ambito delle proprie competenze e del personale direttamente assegnato individuano i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 nonché i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza.
 

Art. 9 Dirigenti con specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza

I Dirigenti delle strutture che rivestono specifiche funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuati nell’Allegato 1 (Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali, Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare, Dirigente del Settore Scuola di Formazione P.A. e Valorizzazione del personale e Dirigente del Settore Provveditorato Economato), assicurano l’uniformità nell’applicazione delle azioni per ottemperare agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia in tutte le strutture organizzative della Giunta regionale e garantiscono idoneo supporto ai dirigenti delegati di cui ai precedenti articoli 7 e 8.
I Dirigenti di strutture con specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza dispongono del potere di spesa e delle risorse finanziarie presenti nei capitoli di bilancio assegnati in relazione alla funzione svolta.
I Dirigenti delle strutture che rivestono specifiche funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, in caso di adozione formale di un “Sistema di Gestione” ai sensi del art. 30 del D.Lgs. 81/2008 da parte del Datore di lavoro, collaboreranno all’implementazione e all’attuazione del sistema adottato ed in particolare:
□ alla definizione delle procedure e delle istruzioni operative;
□ alla condivisione di modulistica e modalità operative;
□ al raggiungimento degli obiettivi della sicurezza.
 

Art. 10 Dirigenti della struttura committente e della struttura proponente l’evento

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, di stipulazione di convenzioni o contratti con soggetti terzi, di organizzazione di manifestazioni ed eventi nelle sedi regionali, i Dirigenti individuati come responsabili unici del procedimento hanno il compito di:
a. fornire alla struttura deputata alla gestione degli acquisti ed al Servizio di Prevenzione e Protezione le informazioni necessarie per valutare i rischi da interferenze con le attività svolte dagli appaltatori presso le sedi regionali;
b. promuovere la cooperazione e il coordinamento con i soggetti terzi coinvolti, col supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine dell’elaborazione del D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (o dell’adozione delle disposizioni di legge in caso di cantiere temporaneo o mobile); in tale attività riceveranno il supporto consulenziale del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
c. fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi le informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre le interferenze e le istruzioni per la gestione delle eventuali situazioni di emergenza;
d. vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione e di protezione adottate da parte dell’appaltatore o dei soggetti terzi affidatari.
Al Responsabile di struttura deputata all’affidamento di lavori, o all’esecuzione dei lavori pubblici di somma urgenza, in relazione alle specifiche competenze è attribuito il compito di vigilare sul rispetto delle normative vigenti per le attività che ricadono nell’applicazione delle specifiche norme relative ai cantieri, anche nei casi in cui non sia assicurata la competenza tecnica necessaria all’interno della struttura che appalta i lavori.
 

Art. 11 Preposti

Sono “Preposti” tutti i lavoratori che sovrintendono all’attività lavorativa al fine di garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione.
L’art. 19 del D.Lgs. 81/08 prevede che i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a. sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f. segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
Ciascun Dirigente comunica al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione i nominativi dei preposti specificamente individuati preferibilmente tra i titolari di posizione organizzativa, ai fini della formalizzazione della successiva nomina da parte del Datore di Lavoro, indicando il personale verso il quale il preposto individuato è chiamato a svolgere la propria attività di sorveglianza e controllo.
 

Art. 12 Lavoratori

Tutti i dipendenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, partecipano all’attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza. L’art. 20 del D.lgs. 81/08 stabilisce gli obblighi dei lavoratori i quali devono in particolare:
a. contribuire, insieme ai Dirigenti delegati, ai Dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e. segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c. e d., nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 81/08 o comunque disposti dal Medico Competente.
La violazione di tali doveri comportamentali è sanzionabile disciplinarmente.
 

Art. 13 Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione rappresenta la struttura di supporto operativo al datore di lavoro e coordina le attività connesse alla prevenzione sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento alla valutazione dei rischi, alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione, alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali ed alla individuazione dei sistemi di controllo delle misure individuate (UNI/PdR 87:2020).
All’art. 2 comma 1 lett l) del D.Lgs. 81/2008 il Servizio di Prevenzione e Protezione è definito “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all’Amministrazione finalizzato alla attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori”. È organizzato dal Datore di Lavoro per lo svolgimento dei compiti stabiliti all’art. 33 del D.lgs. 81/08:
a. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione regionale;
b. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza;
e. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36;
ed inoltre:
g. supportare i Dirigenti delegati nella programmazione degli interventi necessari a rimuovere situazioni di rischio, esercitando azione di controllo della loro attuazione;
h. supportare i Dirigenti delegati nel processo di individuazione dei dispositivi di protezione individuale e nella elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività;
i. conservare la documentazione tecnica trasmessa dalle strutture dirigenziali competenti inerente le certificazioni riguardanti la rispondenza degli ambienti di lavoro ai requisiti di sicurezza cogenti;
l. assicurare le funzioni di supporto tecnico a tutte le strutture organizzative della Giunta Regionale in materia di sicurezza, anche per quanto concerne la gestione dei contratti di appalto mettendo a disposizione le informazioni, di cui in possesso, necessarie a valutare e gestire le interferenze.
Il Responsabile (RSPP) e gli Addetti (ASPP) del Servizio Prevenzione e Protezione devono essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.lgs. 81/08 e devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell’Amministrazione e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Il SPP è, dal punto di vista funzionale, direttamente assegnato al Datore di Lavoro.
 

Art. 14 Medico Competente

È il Medico in possesso dei titoli e dei requisiti previsti all’art. 38 del D.lgs. 81/2008, collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione ai fini della valutazione dei rischi, effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e adempie agli obblighi di legge a lui assegnati dalla normativa vigente.
 

Art. 15 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominati o eletti dai lavoratori, esercitano le attribuzioni previste dall’art. 50 del D.lgs. 81/2008.
Il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è stabilito ai sensi del comma 7, art. 47 del D.lgs. 81/2008: “sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva ”, anche in relazione al numero dei dipendenti ed alla distribuzione territoriale delle sedi regionali.
 

Art. 16 Modello di gestione per la salute e la sicurezza

Il Datore di Lavoro potrà adottare ed implementare un “Sistema di gestione della salute e sicurezza” (SGSL), idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 81/2008, per dare attuazione al modello di gestione delle attività finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, conformemente agli standard internazionali vigenti ed ai criteri definiti dalla Giunta regionale.
In caso di adozione formale di un SGSL al Datore di Lavoro compete l’approvazione dei contenuti, della politica e degli obiettivi del “Sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Il Sistema di Gestione di Salute e Sicurezza da adottare dall’Ente sarà conforme ai dettati della norma tecnica BS ISO 45001 e comprenderà:
• Politica e Obiettivi
• Manuale
• Procedure
• Istruzioni
• Moduli
 

Art. 17 Sistema sanzionatorio

Nel caso di inosservanza delle norme di salute e sicurezza, le sanzioni applicate sono quelle previste dal Codice Disciplinare del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali. Le regole e le sanzioni richiamate nel Codice Disciplinare integrano e non sostituiscono le norme di legge, in particolare il sistema sanzionatorio del D.lgs. 81/08, e potranno trovare attuazione a prescindere dall’esito del procedimento eventualmente avviato per
l’individuazione di eventuali responsabilità penali da parte dell’Autorità Giudiziaria.
 

Art. 18 Disposizioni generali

Tutti i soggetti, interni ed esterni, aventi relazioni con Giunta Regione Marche rilevanti in materia di salute e sicurezza, sono tenuti al rispetto delle modalità di gestione approvate dall’Ente ai fini dell’applicazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza e concorrono all’obiettivo di miglioramento continuo.
 

ALLEGATO 3

SCHEDE DELLE COMPETENZE E DELLE RESPONSABILITÀ


Scheda n. 1 - DATORE DI LAVORO
Riferimenti
Art. 17 D.lgs. 81/2008

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione, finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 

Art. 18 D.lgs. 81/2008

Nominare i preposti individuati dai Dirigenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 nonché i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza, individuati da ciascun Dirigente nell’ambito delle proprie competenze e del personale direttamente assegnato.
Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43.
I Piani di Emergenza ed Evacuazione sono redatti dal Servizio di Prevenzione e Protezione, formalmente trasmessi ai Dirigenti dal SPP e resi disponibili per tutti i lavoratori sul sito intranet dell’ente, nel file della sede di riferimento.
Consegnare tempestivamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della loro funzione, copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico; il documento è consultato esclusivamente in azienda (sede).


Disposizioni organizzative Sistema di gestione della sicurezza

Il Datore di lavoro definisce i contenuti, la politica e gli obiettivi del Sistema di gestione della sicurezza

Scheda n. 2 - SEGRETARIO GENERALE O DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Riferimento
Art. 18 D.Lgs. 81/2008

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
 Rilevare il fabbisogno dei dispositivi di protezione individuale e fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, acquistati dal Settore Provveditorato ed Economato, sentito il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico Competente
Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
Consentire ai lavoratori di assentarsi dalla sede di lavoro al fine di recarsi alla visita medica, secondo le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, condiviso dal Servizio di Prevenzione e Protezione con il Medico Competente.
Nel caso in cui il Medico Competente rilasci al lavoratore un giudizio di idoneità con prescrizione, il Servizio Prevenzione e Protezione ne darà immediata informazione al Dirigente competente. Il Dirigente vigilerà affinché il lavoratore sia adibito alla mansione lavorativa secondo le indicazioni del Medico Competente.
Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
Individuare, nell’ambito delle proprie competenze e del personale direttamente assegnato, i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, ai fini della formalizzazione della successiva nomina da parte del Datore di Lavoro
Individuare, nell’ambito delle proprie competenze e del personale direttamente assegnato, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza, ai fini della formalizzazione della successiva nomina da parte del Datore di Lavoro
Assicurare che i lavoratori siano correttamente e tempestivamente informati relativamente alle misure e alle procedure individuate in caso di pericolo grave ed immediato nei Piani di Emergenza ed Evacuazione.
Assicurare la partecipazione di tutto il personale in servizio alle periodiche prove di emergenza ed evacuazione programmate dal Servizio Prevenzione e Protezione. I Piani di Emergenza ed Evacuazione sono formalmente trasmessi ai Dirigenti dal SPP e resi disponibili per tutti i lavoratori sul sito intranet dell’ente, nel file della sede di riferimento.
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
 

Art. 64, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008

Relativamente all’ambito di propria competenza, provvedere affinché le vie di circolazione che conducono a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’uso in ogni evenienza.
 

Disposizioni organizzative Sistema di gestione della sicurezza

Individuare gli incaricati per la sorveglianza sul divieto di fumo.
Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro e all’attuazione delle misure preventive e protettive
Adempiere tempestivamente alle richieste di monitoraggio dei rischi provenienti dal Servizio di Prevenzione e Protezione, relativamente al personale direttamente assegnato.
Informare tempestivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione e la Struttura dedicata alla gestione delle Risorse Umane ogni qual volta si effettui un cambio di mansioni del personale assegnato che comporti una variazione dei rischi Informare tempestivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione e la Struttura dedicata alla gestione delle Risorse Umane ogni qual volta si effettui un trasferimento di sede, al fine di consentire la verifica dell’idoneità dei luoghi di lavoro nonché l’aggiornamento del DVR (rif. nota ID n. 29154300 del 28/03/2023).
Informare tempestivamente le strutture deputate alla gestione delle risorse umane ed il Servizio di Prevenzione in caso di infortunio o incidente occorsi nelle strutture di propria competenza
Vigilare sul normale funzionamento delle strutture e degli impianti della propria sede di lavoro, segnalando alle strutture competenti le eventuali necessità legate alla sicurezza e salubrità del luogo di lavoro.
Nel caso di eventuali ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza e controllo, informare il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione
Ove necessario, richiedere di acquistare i necessari e idonei dispositivi di protezione o le altre dotazioni individuali, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, anche sulla base della valutazione del rischio di mansione.

Scheda n. 3 - DIRIGENTE DI DIREZIONE O DI SETTORE
Riferimento
Art. 18 D.Lgs. 81/2008

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
 In caso di sub-delega (come da modello B dell’Allegato 1):
- Adempiere agli obblighi di cui all’art. 18 D.Lgs. 81/2008 presenti nella scheda “Competenze e responsabilità” n. 2 e oggetto di sub-delega da parte del Segretario Generale o Direttore di Dipartimento (ad eccezione dell’ambito di competenza e del personale direttamente assegnato alla Segreteria Generale o al Dipartimento, nei cui confronti gli obblighi di cui sopra rimangono nella competenza del Segretario Generale o di ciascun Direttore di Dipartimento).
Individuare, nell’ambito delle proprie competenze e del personale direttamente assegnato, i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, ai fini della formalizzazione della successiva nomina da parte del Datore di Lavoro.
Individuare, nell’ambito delle proprie competenze e del personale direttamente assegnato, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza, ai fini della formalizzazione della successiva nomina da parte del Datore di Lavoro.


Art. 64, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008

Relativamente all’ambito di propria competenza, provvedere affinché le vie di circolazione che conducono a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’uso in ogni evenienza.


Disposizioni organizzative Sistema di gestione della sicurezza

Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro e all’attuazione delle misure preventive e protettive.
Adempiere tempestivamente alle richieste di monitoraggio dei rischi provenienti dal Servizio di Prevenzione e Protezione, relativamente al personale direttamente assegnato.
Informare tempestivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione e la Struttura dedicata alla gestione delle Risorse Umane ogni qual volta si effettui un cambio di mansioni del personale assegnato che comporti una variazione dei rischi.
Informare tempestivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione e la Struttura dedicata alla gestione delle Risorse Umane ogni qual volta si effettui un trasferimento di sede, al fine di consentire la verifica dell’idoneità dei luoghi di lavoro nonché l’aggiornamento del DVR (rif. nota ID n. 29154300 del 28/03/2023).
Informare tempestivamente le strutture deputate alla gestione delle Risorse Umane ed il Servizio di Prevenzione in caso di infortunio o incidente occorsi nelle strutture di propria competenza.
Vigilare sul normale funzionamento delle strutture e degli impianti della propria sede di lavoro, segnalando alle strutture competenti le eventuali necessità legate alla sicurezza e salubrità del luogo di lavoro.
Nel caso di eventuali ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza e controllo, informare il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione

Scheda n. 4 - DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Riferimento
Art. 18 D.lgs. 81/2008

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
Nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di assunzione di nuovo personale, informare tempestivamente il settore deputato alla gestione della formazione e della sorveglianza sanitaria ed il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Comunicare all’INAIL i nominativi dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza
Comunicare in via telematica all’INAIL i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni
 

Art. 18
Art. 35 D.lgs. 81/2008

Partecipare alla Riunione Periodica di cui all’art. 35 D.lgs. 81/2008 ove delegato del Datore di Lavoro.


Disposizioni organizzative Sistema di gestione della sicurezza

Gestire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, informando il Servizio di Prevenzione e Protezione
Gestire la sorveglianza sanitaria, in stretta collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nominare gli incaricati per la sorveglianza sul divieto di fumo, individuati dai Direttori di Dipartimento.
Sulla base dei dati rilevati dai Dirigenti interessati, analizzare i casi di Infortunio o incidente occorsi

Scheda n. 5 - DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Riferimento
Art. 64 D.Lgs. 81/2008

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
 Provvedere affinché:
- si programmino e si attuino gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indicati nel DVR compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione del settore e con eventuali ulteriori risorse messe a disposizione ove necessario.
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e pulitura e al controllo del loro funzionamento.
 

Disposizioni organizzative Sistema di gestione della sicurezza

Manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili, compresa la minuta manutenzione edile, manutenzione di ogni tipologia di impianto comprensiva delle verifiche periodiche ed il rinnovo delle relative certificazioni, fatta eccezione della telefonia (Allegato C, D.G.R. 1810/2022), trasmettendo al Datore di Lavoro copia della documentazione conseguita.
Previa richiesta del Datore di Lavoro predisporre la documentazione necessaria per il rinnovo dei C.P.I. e la presentazione delle SCIA antincendio che il Datore di Lavoro dovrà sottoscrivere.
Trasmettere al Datore di Lavoro, ai fini dell’implementazione del DVR, copia delle certificazioni acquisite.
Trasmettere al Datore di Lavoro gli aggiornamenti delle certificazioni degli impianti a seguito di modifiche conseguenti ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai fini dell’implementazione del DVR.
Per le materie di competenza, assicurare e gestire i rapporti con gli organi di vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione

Scheda n. 6 - DIRIGENTE DEL SETTORE SCUOLA DI FORMAZIONE PA E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
Riferimento
Art. 18 D.Lgs. 81/2008

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
Provvedere alla formazione e all’addestramento del personale in attuazione del fabbisogno formativo determinato annualmente dal Servizio Prevenzione e Protezione.
 

Disposizioni organizzative Sistema di gestione della sicurezza

Gestire e programmare la periodicità degli eventi formativi, provvedendo all'aggiornamento secondo le modalità e la tempistica imposte dalla normativa vigente.

Scheda n. 7 - DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Riferimento
Art. 18 D.Lgs. 81/2008

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
 Provvedere:
- all'acquisto dei presidi per la gestione del primo soccorso (cassette di primo soccorso) secondo il fabbisogno determinato annualmente dal SPP; all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sul fabbisogno determinato annualmente nel DVR della Giunta Regionale;
- agli acquisti dei dispositivi e materiali previsti nelle attuali “Disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 nelle sedi della Giunta della Regione Marche a seguito della cessazione dello Stato di Emergenza” sul fabbisogno determinato dal SPP;
- agli acquisti dei presidi per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei singoli lavoratori secondo il fabbisogno determinato dal SPP;
- all’espletamento delle procedure di affidamento relative ad attività operative di competenza del Datore di lavoro.
 

Art. 64 D.Lgs. 81/2008

Provvedere affinché i luoghi di lavoro vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.
 

Disposizioni organizzative Sistema di gestione della sicurezza

Verificare, d’intesa con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il rispetto dei requisiti di sicurezza nell’acquisto di beni e servizi.
Aggiornare semestralmente la mappatura degli archivi presso tutte le sedi regionali e verificare i quantitativi di materiale cartaceo ai fini del calcolo del carico d’incendio.
Verificare e controllare la corretta gestione ed utilizzo degli archivi presenti nelle varie strutture regionali, compresa la diffusione al personale di tutte le informazioni necessarie circa le modalità di archiviazione/scarto della documentazione cartacea.
Controllare e gestire gli accessi/ingressi alle sedi regionali e organizzare la vigilanza di presidio, anche mediante azioni di formazione/informazione del personale addetto.
Verificare e controllare, in caso di nuova assunzione di locazione passiva, la presenza di tutta la documentazione obbligatoria al fine della stipula del contratto e che l’immobile (tenuto conto della sua destinazione d’uso) risulti in regola con le vigenti norme urbanistiche, edilizie, igieniche e sanitarie, nonché, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con quelle stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Trasmettere al Datore di Lavoro, ai fini dell’implementazione del DVR, gli aggiornamenti in materia di gestione delle locazioni passive.
Verificare le esigenze logistico-organizzative delle sedi centrali e periferiche sul territorio compresa la rilevazione/analisi del fabbisogno di arredi e materiali economali con conseguente acquisto, nelle modalità sopra indicate (primo paragrafo), fornitura e gestione degli stessi.
Attuare le disposizioni del Datore di Lavoro connesse alla Prevenzione e Protezione dei luoghi di lavoro.

Scheda n. 8 - DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMMITTENTE
Riferimento
Art. 26 D.Lgs. 81/2008

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
 Nel caso di affidamento di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvedere, in collaborazione con la Struttura deputata alla gestione degli acquisti e con il Servizio di Prevenzione e Protezione:
- alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. n. 445/2000;
- a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

Scheda n. 9 - DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE L'EVENTO
Riferimento

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
Nel caso di organizzazione di Eventi in spazi e locali nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione, provvedere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, affinché vengano fornite agli Organizzatori ed al personale impegnato, tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell’ambiente cui sono destinati ad operare, promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando in particolare i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione del rischio (DUVRI).