Tipologia: CCNL
Data firma: 14 giugno 2010
Validità: 30.06.2010 - 31.12.2012
Parti: Cicas, Cei, Confimpresa e Sia, Isa, Sisle
Settori: Tessili, Lavanderie, tintorie ed affini, Artigianato
Fonte: edafos.it


Sommario:

 

Proprietà riservata
Avvertenza
Premessa
Titolo I Validità e sfera di Applicazione
Art. 1 (Validità)
Art. 2 (Sfera di applicazione)
Art. Nuovo (Limiti dimensionali)
Titolo II Assunzione
Art. 3 (Modalità di assunzione)
Art. 4 (Documenti per l’assunzione)
Art. 5 (Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extracomunitari)
Titolo III Lavoro Part-Time
Art. 6 (Definizione)
Art. 7 (Adempimenti)
Art. 8 (Minimo orario)
Art. 9 (Part-time verticale)
Titolo IV Apprendistato
Art. 10 (Campo d’azione)
Art. 11 (Rapporto numerico)
Art. 12 (Adempimenti)
Art. 13 (Retribuzione degli apprendisti)
Titolo V Contratto di Inserimento
Art. 14 (Definizione)
Art. 15 (Beneficiari)
Art. 16 (Aziende eleggibili)
Art. 17 (Norma di salvaguardia)
Art. 18 (Progetto formativo)
Art. 19 (Durata del progetto)
Art. 20 (Deroghe per i portatori di handicap)
Art. 21 (Norme contrattuali)
Art. 22 (Modelli formativi)
Art. 23 (Ente Bilaterale)
Art. 24 (Rimando alla normativa)
Titolo VI Gli Istituti Del Nuovo Mercato Del Lavoro
Art. 25 (Premessa)
Art. 26 (Richiami normativi)
Art. 27 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Art. 28 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Art. 29 (Obblighi di informazione)
Art. 30 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Art. 31 (Lavoro intermittente)
Art. 32 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Art. 33 (Lavoro ripartito)
Art. 34 (Soglie numeriche)
Art. 35 (Gestione delle controversie)
Titolo VII Classificazione del Personale
Art. 36 (Declaratoria)
Titolo Nuovo - Mansioni promiscue-Mutamento mansioni-jolly
Articolo 27.
Articolo 28.
Articolo 29.
Quadri
Art. 39 (Declaratoria)
Art. 40 (Orario Part-time)
Art. 41 (Formazione ed aggiornamento)
Art. 42 (Assegnazione della qualifica)
Art. 43 (Polizza assicurativa)
Art. 44 (Indennità di funzione)
Art. 45 (Orario Flessibile)
Art. 46 (Orario annuale)
Periodo di Prova
Art. 61 (Periodo di prova)
Art. 62 (Sospensione del periodo di prova)
Titolo XII Orario di Lavoro
Art. 63 (Orario di lavoro settimanale)
Art. 64 (Esposizione orario di lavoro)
Titolo XIII Lavoro Straordinario
Art. 65 (Lavoro straordinario)
Art. 66 (Lavoro supplementare)
Art. 67 (Registro lavoro supplementare)
Art. 68 (Registro lavoro straordinario)
Art. 69 (Lavoro ordinario notturno)
Titolo XV Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi
Art. 83 (Riposo settimanale)
Art. 84 (Festività nazionali)
Art. 85 (Ferie)
Art. 86 (Permessi)
Titolo XVI Congedo Matrimoniale - Servizio Militare
Art. 87 (Congedo matrimoniale)
Art. 88 (Servizio militare)
Titolo XVII Missioni e Trasferimenti
Art. 89 (Missioni)
Art. 90 (Trasferimenti)
Art. 91 (Disposizioni per i trasferimenti)
Titolo XVIII Sospensione dal Lavoro
Art. 92 (Sospensione del lavoro)
Titolo XIX Anzianità di Servizio
Art. 93 (Aumenti per anzianità)
Art. 94 (Anzianità convenzionale)
Titolo XX Congedi - Diritto Allo Studio
Art. 95 (Congedi retribuiti)
Art. 96 (Diritto allo studio)
Titolo XXI Gravidanza e Puerperio
Art. 97 (Astensione dal lavoro della lavoratrice)
Art. 98 (Astensione dal lavoro del lavoratore)
Art. 99 (Permessi per assistenza)
Art. 100 (Normativa)
Titolo XXII Malattie ed Infortuni
Art. 101 (Malattia)
Art. 102 (Normativa)
Art. 103 (Obblighi del lavoratore)
Art. 104 (Periodo di comporto)
Art. 105 (Trattamento economico di malattia)
Art. 106 (Infortunio)
Art. 107 (Trattamento economico di infortunio)
Art. 108 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio)
Art. 109 (Festività)
Art. 110 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Art. 111 (Tubercolosi)
Art. 112 (Rimando alla vigente normativa)

 

Titolo XXIII Part Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Art. 113 (Definizione)
Art. 114 (Durata temporale del Part Time temporaneo)
Art. 115 (Beneficiari)
Art. 116 (Malati Oncologici)
Art. 117 (Assistenza Anziani)
Art. 118 (Assistenza minori di anni 3 a carico)
Art. 119 (Assistenza minori di anni 14 portatori di disabilità)
Art. 120 (Trasformazione Part Time temporaneo in definitivo)
Art. 121 (Richiesta di annullamento del Part Time temporaneo)
Art. 122 (Deleghe all’Ente Bilaterale)
Titolo XXIV Trattamento Economico

Art. 123 (Voci retributive)
Art. 124 (Divisore orario)
Art. 125 (Paghe contrattuali)
Art. 126 (Indennità cassa)
Art. 127 (Modello di cedolino paga)
Titolo XXV Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 128 (Condizioni di miglior favore)
Art. 129 (Procedure di prima applicazione del presente contratto)
Titolo XXVI Mensilità Aggiuntive
Art. 130 (Tredicesima)
Titolo XXVII Fondo Pensioni Integrativo
Art. 132 (Adempimenti Legge 335/95)
Art. 133 (Competenze)
Titolo XXVIII Doveri del personale e Norme Disciplinari
Art. 134 (Obbligo del prestatore di lavoro)
Art. 135 (Divieti)
Art. 136 (Giustificazioni delle assenze)
Art. 137 (Rispetto orario di lavoro)
Art. 138 (Comunicazione mutamento di domicilio)
Art. 139 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 140 (Codice disciplinare)
Art. 141 (Normativa provvedimenti disciplinari)
Titolo XXIX Composizione delle Controversie
Art. 142 (Campo di intervento)
Art. 143 (Commissione di Conciliazione paritetica nazionale)
Art. 144 (Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali)
Titolo XXX Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 145 (Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 cod.civ.)
Art. 146 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)
Art. 147 (Normativa)
Art. 148 (Nullità del licenziamento)
Art. 149 (Nullità del licenziamento per matrimonio)
Art. 150 (Licenziamento simulato)
Art. 151 (Periodo di preavviso)
Art. 152 (Preavviso per dimissioni)
Art. 153 (Decorrenza del periodo di preavviso)
Art. 154 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Art. 155 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 156 (Decesso del dipendente)
Art. 157 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Art. 158 (Dimissioni)
Art. 159 (Dimissioni per matrimonio)
Art. 160 (Dimissioni per maternità)
Titolo XXXI Sicurezza sul Lavoro
Art. 161 (Premessa)
Art. 162 (Richiami normativi)
Art. 163 (Adempimenti preliminari)
Art. 164 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS)
Art. 165 (Disposizioni finali)
Titolo XXXI Tutela della Dignità e Parità dei lavoratori
Art. 166 (Tutela delle lavoratrici madri)
Art. 167 (Pari Opportunità)
Art. 168 (Azioni Positive)
Art. 169 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Art. 170 (Lavoratori di lingua non italiana)
Art. 171 (Lavoratori stranieri)
Art. 172 (Aspettativa per tossicodipendenza)
Art. 173 (Aspettativa per alcolismo)
Art. 174 (Salubrità degli ambienti di lavoro)
Art. 175 (Tutela dei lavoratori genitori di portatori di disabilità)
Art. 176 (Mobbing)
Titolo XXXIII Relazioni Sindacali
Art. 177 (Relazioni Nazionali)
Art. 178 (Relazioni Territoriali)
Art. 179 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Art. 180 (Clausola di salvaguardia)
Art. 181 (Regolamento elettorale RSU)
Art. 182 (Contrattazione aziendale)
Art. 183 (Assemblea)
Art. 184 (Referendum)
Art. 185 (Delegato Provinciale)
Art. 186 (Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale)
Art. 187 (Deleghe Sindacali)
Art. 188 (Quote di riserva per le categorie numericamente minori)
Art. 189 (Dirigenti sindacali)
Art. 190 (Permessi sindacali ex punto a) dell'articolo 181)
Art. 191 (Permessi retribuiti RSU)
Art. 192 (Permessi non retribuiti RSU)
Art. 193 (Aspettativa per incarichi sindacali)
Art. 194 (COVELCO)
Titolo XXXIV Ente Bilaterale
Art. 195 (Ente bilaterale) FOIART
Art. 196 (Finanziamento dell’Ente Bilaterale)
Art. 197 (Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in seno all’Ente Bilaterale)
Art. 198 (Finanziamento del Fofoiart dell’Ente Bilaterale)
Titolo XXXV Archivio Contratti
Art. 199 (Deposito contratto collettivo)
Titolo XXXVI Decorrenza e Durata
Art. 200 (Decorrenza e durata)
Allegati
a) Minimi Tabellari;
b) Regolamento RSU;
c) Regolamento 626/94 e succ. modificazioni;
d) Statuto Ente Bilaterale Nazionale della Piccola e Media Impresa dell’Artigianato del Commercio del Terziario del Turismo e dei Servizi (EPMI);
e) Statuto Fofoiart -Fondo per la Formazione Industria Artigianato Terziario Turismo e Servizi;
i) Accordo attuativo per l'apprendistato;
g) Modulistica e fac-simile del cedolino paga.


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese artigiane di lavanderie, tintorie ed affini

Addì, 14 giugno 2010 in Roma, te sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito nominato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Artigiane delle Lavanderie, Tintorie ed Affini all’atto della stipula sono presenti: Cicas Confederazione Imprenditori, Commercianti, Artigiani Turismo, Servizi […], Cei Confederazione Europea degli Imprenditori […], Confimpresa - Confederazione Italiana delia Piccola Media Impresa dell’Artigianato […] e con l’intervento di: Confimpresa - Settore Artigianato […] e Sia Sindacato Indipendente Agroalimentare […], Isa - Intesa Sindacato Autonomo […], Sisle Sindacato Indipendente Lavoratori Stranieri in Europa […], con la consulenza tecnica di Associazione Professionale Agricola Nazionali Mondo Agricolo […]
Le sottoscritte organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo e regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende artigiane delle Lavanderie, Tintorie ed Affini il presente CCNL composto da una premessa da XXXVI titoli, 200 articoli, 6 allegati di cui 1 tabella.

Titolo I Validità e sfera di Applicazione
Art. 1 (Validità)

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende artigiane di tintoria, lavanderia ed affini ed il relativo personale dipendente. Altresì il presente contratto collettivo regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertà delle parti contraenti, i lavoratori di cui alle nonne della legge 30/03.

Art. 2 (Sfera di applicazione)
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, regola i rapporti di lavoro tra tutte le aziende artigiane aderenti alle Associazioni Datoriali firmatarie del presente CCNL operanti nel campo:
- lavanderia,
- pulitura a secco,
- tintoria di abiti e indumenti,
- smacchiatorie,
- stirerie in genere.

Art. Nuovo (Limiti dimensionali)
Le Parti richiamando la normativa vigente, articolo 4 della legge 443/1985, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL:
- 18 unità, compresi gli apprendisti in numero inferiore a 9;
- 22 unità a condizione che le unità oltre le 18 siano apprendisti.

Titolo IV Apprendistato
Art. 10 (Campo d’azione)

La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contralto. È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della legge, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale. La durata del periodo di apprendistato è fissala da un minimo di un anno ad un massimo di quattro anni per te diverse tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge[..]

Art. 11 (Rapporto numerico)
Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di cui all’articolo Nuovo.

Titolo V Contratto di Inserimento
Art. 15 (Beneficiari)

Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:
• Disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con un’età compresa tra 29 e 32 anni;
• Lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni;
• Lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi;
• Donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile;
• Portatori di handicap.

Art. 18 (Progetto formativo)
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
• Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo;
• Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinale alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo, la retribuzione garantita;
• La certificazione da parte dell'Ente bilaterale del suddetto progetto formativo.

Art. 19 (Durata del progetto)
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompressa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
[…]

Art. 20 (Deroghe per i portatori di handicap)
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi. In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentale per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 21 (Norme contrattuali)
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i Contratti di formazione e Lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate. Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 70 giorni di calendario. In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello VII non è consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello.

Art. 22 (Modelli formativi)
I modelli formativi, fermo restando l’obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter:
a) liberamente elaborati dall'azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo on the job, la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente Bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all’azienda.

Art. 23 (Ente Bilaterale)
L’Ente Bilaterale svolgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento, una per i contratti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, consistente nell’azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso, l’altra di assistenza e supervisione per i contralti di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

Art. 24 (Rimando alla normativa)
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l’attuale vigenza quadriennale all’Ente Bilaterale.
Nota a verbale Le Parti demandano all’Ente Bilaterale, in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.

Titolo VI Gli Istituti Del Nuovo Mercato Del Lavoro
Art. 26 (Richiami normativi)

Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29 e 30;
- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32;
- per il lavoro ripartito: art. 33.

Art. 27 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, cosi come introdotto dagli artt. 20 e segg. del d.lgs, 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
- punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
- per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
- per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

Art. 28 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa. Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall’Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.

Art. 29 (Obblighi di informazione)
L'impresa utilizzatrice comunica alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 30 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l’impresa utilizzatrice sono riconosci i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice.
[…]
I lavoratori somministrati presso non sono computati nell’organico dell’impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 32 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. […]

Art. 34 (Soglie numeriche)
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un’impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti;
Lavoratori dipendenti Contratti flessibili
da 0 a 5 1 contratti flessibili
da 6 a 9 2 contratti flessibili
da 10 a 12 4 contratti flessibili
da 13 a 18 6 contratti flessibili
da 19 a 22 8 contratti flessibili
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell’impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero. Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinali occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

Titolo Nuovo - Mansioni promiscue-Mutamento mansioni-jolly
Quadri
Art. 45 (Orario Flessibile)

Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile. Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali. […] L’Impresa che intenda effettuare l’orario flessibile per i quadri dovrà dame comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata al CST competente che provvederti, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all’Ente Bilaterale i dati per la statisticazione dell’utilizzo del presente strumento.

Titolo XII Orario di Lavoro
Art. 63 (Orario di lavoro settimanale)

La durata normale del lavoro effettiva per le aziende artigiane è fissata in 40 ore settimanali. Per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa l’orario di lavoro è fissato in 48 ore settimanali, ai sensi della normativa vigente. Le mansioni alle quali si può applicare le norme di cui al comma precedente sono solo, ed inderogabilmente, quelle definite nella declaratoria come lavori di attesa. Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali. Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa.

Titolo XIII Lavoro Straordinario
Art. 65 (Lavoro straordinario)

Il lavoro straordinario è quello eccedente l’orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue. […]

Titolo XV Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi
Art. 83 (Riposo settimanale)

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso e attuato per turno come per le attività stagionali, quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o di pubblica utilità, quelle rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Art. 86 (Permessi)
Durante l’orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza giustificato motivo e non potrà uscire dall’azienda senza essere autorizzato. Su richiesta, saranno eventualmente concessi brevi permessi retribuiti sino ad un massimo di 72 ore annue.

Titolo XXI Gravidanza e Puerperio
Art. 97 (Astensione dal lavoro della lavoratrice)

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere cosi diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
c) per i quattro mesi dopo il parto.
[…]

Art. 99 (Permessi per assistenza)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993. La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all’esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo dalla prestazione lavorativa sia interamente sospeso. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascun sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. […]. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne. [….]

Titolo XXII Malattie ed Infortuni
Art. 106 (Infortunio)

Cosi come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno. Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL i propri dipendenti, secondo la normativa vigente. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso, il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 134. […]

Titolo XXIII Part Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Art. 113 (Definizione)

Nell'ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari. A tal fine le Parti hanno individuato nel Part Time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi. Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normali nella fattispecie del Part Time dal presente contratto collettivo.

Art. 115 (Beneficiari)
Possono utilizzare il Part Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
1) malati oncologici;
2) genitore o tutore legale di minore di anni 3;
3) genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di disabilità.

Art. 120 (Trasformazione Part Time temporaneo in definitivo)
Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del part time temporaneo, facciano richiesta di passaggio definitivo all'Orario ridotto, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze organizzative dell’impresa lo consentano.

Art. 122 (Deleghe all’Ente Bilaterale)
Le Parti delegano l’Ente Bilaterale per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare eventuali modifiche che lo possano rendere più rispondente alla volontà delle aziende di facilitare i lavoratori sottoposti a temporanei momenti di minore capacità/disponibilità lavorativa.

Titolo XXVIII Doveri del personale e Norme Disciplinari
Art. 134 (Obbligo del prestatore di lavoro)

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per quanto attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli adempimenti siano di competenza per mansione ed inquadramento. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi. E' altresì obbligatorio il rispetto del Testo Unico n. 196/03 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Art. 135 (Divieti)
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 139 (Provvedimenti disciplinari)
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
[…]
- fumi nei locali aziendale, ad eccezione delle aree previste ove queste siano disponibili.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[…]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all’art. 134;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94, 81/2008 introdotti con DL 106/2009 e successive modificazioni;
[…]
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[…]
- fumare in locali o aree a rischio di incendio o esplosione, purché correttamente segnalate ai sensi della normativa vigente.
[…]

Titolo XXX Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 146 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)

Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinalo, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). […] A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi, senza autorizzazione del datore di lavoro;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[…]

Titolo XXXI Sicurezza sul Lavoro
Art. 161 (Premessa)

Le Parti stipulati il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori. Le Parti, altresì, riconoscendo che l’insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 162 (Richiami normativi)
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n.626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto. Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 163 (Adempimenti preliminari)
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno entro il termine perentorio di 90 giorni effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.

Art. 164 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS)
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.

Art. 165 (Disposizioni finali)
Le Parti, richiamando il secondo comma dell’articolo 106, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.
Nota a verbale Le Parti intendono ribadire che le previsioni di cui all’articolo 128, vanno intese sempre e comunque come semplice possibilità di delegare a soggetti terzi funzioni e/o responsabilità connesse con la normativa sulla sicurezza ma in nessun modo che in sede di trattativa tra le Parti sia possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa.
Chiarimento a verbale La applicabilità nelle Aziende applicanti il presente Contratto collettivo delle forme flessibili di impiego flessibili, previste dalla Legge 30/03, è sempre sottoposta alla individuazione degli strumenti atti alfa tutela ed alla applicazione della normativa sulla Sicurezza.

Titolo XXXI Tutela della Dignità e Parità dei lavoratori
Art. 166 (Tutela delle lavoratrici madri)

Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano, all'interno del nucleo familiare convivente, l'altro genitore, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.

Art. 167 (Pari Opportunità)
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Art. 168 (Azioni Positive)
Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, adotteranno misure concrete per garantire un pari diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile. Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell’individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l’utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.

Art. 169 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 170 (Lavoratori di lingua non italiana)
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'art. 95 del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Art. 171 (Lavoratori stranieri)
Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.

Art. 174 (Salubrità degli ambienti di lavoro)
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il turno di sigaretta dai luoghi di lavoro.

Art. 175 (Tutela dei lavoratori genitori di portatori di disabilità)
Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un titolo di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.

Art. 176 (Mobbing)
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo. A tal fine le Parti delegano l’Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano dì sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti.
Nota a verbale Le Parti intendono considerare il Mobbing, per quanto attiene la gestione disciplinare dello stesso, come una fattispecie ricompressa nelle previsioni del licenziamento senza diritto al preavviso.

Titolo XXXIII Relazioni Sindacali
Art. 179 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - cosi come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.

Art. 180 (Clausola di salvaguardia)
Ai sensi dell’Accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie allegato al CCNL, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 300/70.

Art. 182 (Contrattazione aziendale)
Nelle aziende che abbiano più di 15 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- contratti a termine;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
[…] La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e, per i datori di lavoro, del CST competente.

Art. 183 (Assemblea)
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa: La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa. Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 185 (Delegato Provinciale)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST). Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. […]

Titolo XXXIV Ente Bilaterale
Art. 195 (Ente bilaterale) FOIART

Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato Ente Bilaterale Aziende Artigiane - EBAA che avrà le seguenti finalità:
• gestire i contratti di formazione e lavoro;
• incrementare l'occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentale dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
• costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compili allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’EBAA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

Allegati
Allegato C) Regolamento elettorale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Avvertenza Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell’indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali non costituiscono elemento d’interpretazione della norma.
Norme per l’applicazione del d.lgs 626/94; D.L. 81/2008 introdotte con D.L. 106/2009 e successive modificazioni. Protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del decreto legislativo 626/94; D.L. 81/2008 introdotte con D.L. 106/2009 e successive modificazioni.

Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 Sfera di applicazione

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocala con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS
L'RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte. Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato ~ a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.

Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione.
Per la formazione basica l'RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito. Nel caso di successive rielezioni l'RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti, Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

Art. 7 Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 - Applicazione Dlgs 626/94; D.L. 81/2008 introdotte con D.L. 106/2009 e successive modificazioni.
L'RLST è espressione dell'organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 626/94; D.L. 81/2008 introdotte con D.L. 106/2009 e successive modificazioni per i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Associazioni Sindacali firmatari del presente CCNL, Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti i diversi CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 Dimensioni del territorio
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge. Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all' OP.

Titolo II - Organismo Paritetico
Art. 12 - Costituzione

L'OP per l'applicazione del D. Lgs. 626/94, D.L. 81/2008 introdotte con D.L. 106/2009 e successive modificazioni nelle aziende che applichino i CCNL promossi dalle Associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

Art. 13 - Territorialità
L1 OP si articola su due livelli: nazionale e territoriale. Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 - Funzionamento OP
Il funzionamento dell' OP è garantito da una quota associativa pari allo 0.1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 - Retribuzione RLST
L'OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della L. 300/70.

Art. 16 - Notifica nominativi RLST
L'OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all' UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 Sfera di applicazione

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.

Art. 19 Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS;
- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.

Art. 20 Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 Modalità di elezione
Per l'elezione dell'RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'accordo interconfederale.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 Formazione RLS/RLST

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP. E' prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall' OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell’azienda medesima.

Art. 23 RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione. Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 RLS
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 Permessi per la formazione
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica.
Qualora allo scadere del proprio mandato l’RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 Materie formative

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive : normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 Criteri valutativi
L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 Riconoscimento RLS
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all' RLS un ulteriore monte ore formativo. Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l’altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro

I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST, Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 Modalità di consultazione
Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 626/94 l’azienda provvederti a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso. Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali. Il verbale, i indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 31 Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda. La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 Documentazione aziendale
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza. È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti. Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 Sostituzione RLST
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38 Clausola di salvaguardia
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 L.300/70 con retribuzione a cura dell’OP sino alla scadenza dell'anno solare. Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupali o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo. Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.