Tipologia: CCNL
Data firma: 12 novembre 2010
Validità: 01.11.200 - 31.10.2013
Parti: Cei, Cicas, Confimpresa, Anfop e Isa, Sia-Confsal, Silse
Settori: Enti di formazione professionale
Fonte: edafos.it


Sommario:

 

Parti stipulanti
Classificazione del personale
Periodo di prova
Mansioni - Assegnazione a mansioni superiori
Esercizio dei diritti sindacali
Retribuzione
Retribuzione mensile
Quota giornaliera
Minimi tabellari
Salario di anzianità
Elementi retributivi ultramensili
Mensilità aggiuntive
Indennità variabili
Corresponsione della retribuzione
Lavoro straordinario
Lavoro notturno
Festività
Ferie
Luogo della prestazione
Trasferta
Trasferimento
Malattia
Conservazione del posto
Trattamento economico
Infortunio sul lavoro
Maternità
Congedo matrimoniale
Diritto allo studio
Partecipazione a corsi
Aggiornamento professionale
Permessi
Permessi retribuiti
Permessi non retribuiti
Aspettative
Disposizioni disciplinari

 

Licenziamenti
Collegio di conciliazione e arbitrato
Estinzione del rapporto
Preavviso
Trattamento di fine rapporto
Contrattazione integrativa
Particolari tipologie contrattuali
Apprendistato
Qualificazione professionale e durata
Retribuzione
Attività formativa
Anzianità di servizio
Lavoro a termine
Ipotesi ammesse
Casi di esclusione
Limiti percentuali
Periodo di prova
Contratto di somministrazione
Lavoro a tempo parziale
Tipologie di contratti
Orario di lavoro personale part-time
Lavoro supplementare
Clausole elastiche
Trasformazione del rapporto
Lavoro a termine
Ipotesi ammesse
Limiti percentuali
Periodo di prova
Proroga
Scadenza del termine
Diritto di precedenza
Telelavoro
Previdenza integrativa
Cassa di Assistenza Sanitaria


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli Enti di formazione professionale 12 novembre 2010

Parti stipulanti
Cei - Confederazione Europea degli Imprenditori, Cicas - Confederazione Imprenditori, Commercianti, Artigiani, Turismo e Servizi, Confimpresa - Confederazione Italiana della Piccola, Media Impresa e dell’Artigianato, Anfop Associazione Nazionale Formatori Professionisti e Isa Intesa Sindacato Autonomo, Sia - Confsal Sindacato Indipendente Agroalimentare, Silse - Sindacato Indipendente Lavoratori Stranieri in Europa

Esercizio dei diritti sindacali
Il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro è riconosciuto nel limite di 12 ore annue retribuite. L'assemblea viene convocata con un preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi.

Quota giornaliera
[…]
Per i formatori l’orario di lavoro è comprensivo della formazione diretta e delle ore destinate alle funzioni descritte nelle declaratorie dei profili professionali, fino al completamento delle 36 ore settimanali.
L’orario medio settimanale di formazione diretta è definito su un calendario nazionale di 36 settimane fino ad massimo di un monte di 800 ore annue.
In caso di assenze brevi (fino a 8 giorni lavorativi) i formatori impegnati a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato sono tenuti a prestare attività di supplenza per tutte le ore residuali rispetto all’impegno di 800 ore annue.
L'eventuale flessibilità è definita in sede di contrattazione territoriale o di ente in funzione del numero delle settimane di programmazione delle azioni formative, comprese tra un minimo di 31 ed un massimo di 44. Limiti diversi possono essere individuati dalla contrattazione territoriale.
In presenza di motivate e straordinarie esigenze aziendali - previa contrattazione a livello territoriale, sulle modalità di attuazione nonché sulla retribuzione oraria - è possibile concordare un impegno aggiuntivo e incentivato di formazione diretta fino ad un massimo di 150 ore lavorative annue oltre le 800 e distribuite all’interno delle 36 ore settimanali. La misura minima dell’incentivo non può essere inferiore al 15% della retribuzione oraria.
L'orario del formatore comprende le funzioni previste nella declaratoria, ivi comprese le attività di team, organi collegiali, riunioni, gestione e produzione di report e almeno 120 ore annue per la formazione/aggiornamento. Queste ultime, su programmazione dell’istituzione formativa o su proposta del formatore, possono essere impiegate anche all’esterno della sede.
Qualora l’orario di lavoro del formatore sia articolato in formazione diretta ed in altre funzioni, anche su livelli contrattuali diversi, le ore di formazione diretta comportano l'impegno di un numero equivalente di ore dedicate alle attività connesse alla sua funzione.
Per i formatori impegnati in agricoltura e per quelli impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero o in attività formative rivolte prevalentemente a persone con disabilità, l'articolazione dell’orario di lavoro nonché l'orario di formazione diretta settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è determinato attraverso la contrattazione territoriale.

Indennità variabili
Nelle strutture formative a carattere convittuale, il personale impegnato nelle attività di assistenza serale e notturna fruisce di un'indennità […]
Al personale impiegato in attività formative presso istituti di pena o con utenza proveniente dalla medesima struttura e comunità di recupero per ex-tossicodipendenti, è corrisposta un'indennità […]
Al personale che ricopre l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 spetta un'indennità minima di € 750 annui, utile ad ogni effetto contrattuale.
Al personale dipendente impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario di lavoro che prevede rientri compete la mensa o il ticket o l'indennità di mensa, secondo quantità e modalità previste dalla contrattazione territoriale.

Lavoro straordinario
È considerato straordinario il lavoro prestato oltre le ore settimanali previste alla propria mansione. È previsto un limite al lavoro straordinario di 120 ore annue (superabile, d'intesa con le OO.SS. o RSU/RSA se presenti).
[…]

Lavoro notturno
È lavoratore notturno quello che svolge, in via non eccezionale, almeno 3 ore del suo tempo di lavoro tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 6 ore nelle 24 ore.
[…]

Disposizioni disciplinari
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti nei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
b) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c) si rifiuti di rispettare la disciplina del lavoro od i compiti che rientrano nelle declaratorie e/o nei profili del proprio livello;
d) si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che a titolo esemplificativo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
d) commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata che può essere destinataria di più grave provvedimento.
Il licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le seguenti ed analoghe mancanze:
a) assenza ingiustificata oltre 3 (tre) giorni consecutivi od oltre 4 (quattro) giornate nell'anno solare;
b) grave violazione degli obblighi di cui all'art. 74;
c) recidiva nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza;
[…]
f) il reiterato comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro, i superiori, i colleghi od i sottoposti;
g) la terza recidiva in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione;
[…]
i) abbandono ingiustificato del posto del lavoro del custode;
j) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
k) comprovate molestie sessuali;
l) per riconosciuto e grave comportamento di "mobbing";
m) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazioni e gestione adottato dall'azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
[…]

Licenziamenti
Fermo restando l'ambito d'applicazione della L. n. 604/1966, come modificata dall'art. 18 della L. n. 300/1970 e della L. n. 108/1990, l'azienda può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali […]
3) per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali ad esempio, quelli indicati di seguito:
a) insubordinazione od offese gravi verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto volontario che possa compromettere la sicurezza, l'incolumità del personale, del pubblico, che determini danneggiamento grave agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali.
[…]

Qualificazione professionale e durata
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni comprese nei livelli da 1 a 4.
La curata massima è così stabilita:

Inquadramento finale

Durata/mesi

Primo periodo

Secondo periodo

Terzo periodo

4

48

16

16

16

3

36

12

12

12

1, 2

24

8

8

8

Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale coerente con la mansione svolta, la durata dell'apprendistato è ridotta di n.12 mesi, anche nel caso dei profili professionali inquadrati nel livello IV.
I periodi di tirocinio effettuati presso altri datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima dell'apprendistato, purché non siano separati da interruzioni superiori ad un anno, siano stati svolti presso altre istituzioni formative e in funzioni analoghe, siano state certificate all'atto dell'assunzione e abbiano prodotto crediti registrati sul libretto formativo.

Attività formativa
I contenuti, le modalità e la quantità della formazione sono definite da accordi o da disposizioni regionali. Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative, computate nell'orario di lavoro.
Le ore di formazione rimangono quelle previste per ciascun profilo professionale anche nel caso di assunzione a tempo parziale.

Casi di esclusione
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato, oltre che nei casi previsti dalla legge ([…], mancata effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994), […]

Limiti percentuali
Il numero massimo di rapporti di lavoro a tempo determinato attivabili non potrà superare il 20% del personale con contratto a tempo indeterminato, salvo diversa Regolamentazione stabilita in sede di contrattazione territoriale.

Contratto di somministrazione
È consentita la stipulazione di contratti di fornitura di somministrazione di lavoro nella misura del 5% dei lavoratori dipendenti occupati. Tale limite, a fronte di straordinarie esigenze, può essere derogato dalla contrattazione di Ente.

Trasformazione del rapporto
Con accordo scritto è possibile trasformare il rapporto full-time in rapporto part-time. Le modalità di presentazione delle domande sono definite in sede di contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, con priorità per le richieste motivate da gravi motivi di salute.
L'eventuale trasformazione dell'orario da tempo parziale a tempo pieno, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni. Tale diritto di precedenza si applica in tutte le strutture formative di uno stesso Ente, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione territoriale.

Limiti percentuali
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato non può superare il 30% del personale in servizio nell'istituto.
Sono fatte salve le diverse regolamentazioni stabilite in sede di contrattazione decentrata.

Telelavoro
Il telelavoro, ovvero la prestazione di lavoro subordinato espletata prevalentemente al di fuori dell'abituale sede di lavoro, con l'ausilio di strumenti anche telematici, verrà regolamentato in sede di contrattazione regionale o di Ente, facendo riferimento all'accordo interconfederale 9 giugno 2004.