Regione Piemonte
Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32
Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro
B.U.R. 30 novembre 2023, S.O. n. 1

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.
2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, pari opportunità e centralità della persona, assicura servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro commisurati ai fabbisogni delle persone e delle imprese, nonché organizzati in funzione delle specificità territoriali.
3. La Regione promuove il raccordo e il coordinamento delle politiche per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro con quelle dell’istruzione, dello sviluppo economico, dell’innovazione e ricerca, della coesione sociale, sanità e welfare in una prospettiva di sostenibilità.
4. La Regione riconosce la persona quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendone la crescita culturale e professionale, sulla base delle seguenti finalità:
a) il miglioramento del livello di apprendimento ai fini della più ampia partecipazione al lavoro e alla cittadinanza attiva;
b) lo sviluppo di competenze orientative per la scelta dei percorsi di istruzione, formazione e di sviluppo professionale, con particolare attenzione alle esperienze in situazione lavorativa;
c) l’aumento della partecipazione dei giovani ai percorsi di formazione e di istruzione di livello secondario e terziario, in particolare nelle discipline scientifiche e tecnologiche, promuovendone l’accesso per le donne;
d) l’incremento della partecipazione degli adulti a percorsi di apprendimento permanente, anche nell’ambito dei processi di riqualificazione e ricollocazione aziendale, e nelle transizioni lavorative;
e) l’efficace accesso al mercato del lavoro, in una prospettiva di parità di genere, e a un impiego stabile e qualificato;
f) l’inclusione attiva delle persone a più alto rischio di esclusione sociale e lavorativa;
g) l’inclusione attiva delle persone con disabilità;
h) la promozione dell’imprenditorialità, in particolare dell’imprenditoria femminile e giovanile, anche di micro e piccole dimensioni.
 

Art. 2.
(Principi e criteri generali)

1. La Regione persegue le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, secondo principi e criteri atti a garantire:
a) le pari opportunità delle persone, indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale;
b) la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione e la fruizione di strutture educative per l'infanzia, accessibili e sostenibili, e servizi a supporto delle persone aventi carichi di cura;
c) la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare, favorendone l'emersione attraverso apposite misure di politica del lavoro, formazione professionale e campagne informative;
d) la promozione di iniziative volte alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro, anche in coordinamento con i servizi preposti delle aziende sanitarie locali;
e) il riconoscimento della funzione educativa e formativa del lavoro, anche attraverso la valorizzazione dell’apprendistato, la promozione e il sostegno alla qualificazione dei tirocini e il coinvolgimento delle imprese nell’attuazione dei percorsi;
f) il coinvolgimento e la consultazione delle parti sociali e degli attori territoriali attivi nella definizione e attuazione delle politiche oggetto della presente legge.
2. La Regione assicura la programmazione unitaria e integrata dei servizi alle persone e alle imprese e la loro erogazione sul territorio in funzione della specifica domanda.
3. La Regione promuove e sostiene il miglioramento continuo del sistema integrato per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.
 

Art. 3.
(Campo di applicazione)

1. Rientrano nelle disposizioni della presente legge:
a) gli enti strumentali della Regione operanti nell’ambito dell’orientamento, della formazione e del lavoro;
b) gli organismi pubblici o privati accreditati per erogare servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro, iscritti negli appositi elenchi regionali;
c) le agenzie per il lavoro, autorizzate dalla Regione a svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
d) le imprese ospitanti, presso le proprie sedi operative localizzate sul territorio regionale, persone assunte con contratto di apprendistato, in tirocinio curriculare nell’ambito della formazione professionale regionale, in tirocinio extracurriculare formativo e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo;
e) i soggetti promotori di tirocini curriculari nell’ambito della formazione professionale regionale, di tirocini extracurriculari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo;
f) gli enti locali, in forma singola o associata, promotori o attuatori di progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, che prevedono l'impiego temporaneo e straordinario di persone disoccupate, in cantieri di lavoro o in altre iniziative analoghe;
g) ogni altro soggetto a diverso titolo coinvolto nella programmazione e nell’attuazione delle politiche e dei servizi.
 

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
CAPO I
FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 4.
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio, valutazione dei servizi e degli interventi di orientamento permanente, formazione professionale e per il lavoro e in particolare:
a) adotta gli atti di programmazione e di attuazione degli interventi e ne assicura la corretta gestione da parte dei soggetti cui compete l’esecuzione;
b) individua le procedure e i criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione degli operatori pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale;
c) definisce, d’intesa con le parti sociali, la disciplina degli standard formativi, i criteri generali per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie dell’apprendistato e la loro durata;
d) garantisce i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai servizi al lavoro, stabiliti a livello nazionale ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e la loro uniformità sul territorio regionale;
e) costituisce, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, uffici territoriali denominati centri per l’impiego quali strutture dell’Agenzia Piemonte Lavoro di cui all’articolo 28, definendone i bacini territoriali di competenza e le relative funzioni e compiti;
f) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso la collaborazione tra i centri per l'impiego, gli operatori accreditati ai sensi dell’articolo 53 e a livello nazionale dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi della politica di coesione europea e dai programmi a gestione diretta dell’Unione europea e definendo indirizzi, obiettivi e modalità di valutazione delle attività dell’Agenzia Piemonte Lavoro;
g) promuove il coordinamento del sistema regionale di orientamento permanente, in raccordo con l’ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche e formative, gli atenei, l’Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l’impiego, gli enti locali, le fondazioni, le associazioni e gli altri soggetti e partenariati attivi sul tema;
h) promuove il coordinamento del sistema degli operatori della formazione professionale in raccordo con gli operatori dell’orientamento, del lavoro e con le istituzioni dell’istruzione;
i) realizza e sviluppa il sistema informativo regionale nell'ambito del sistema informativo unitario nazionale delle politiche attive del lavoro;
l) istituisce presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento una sede di coordinamento tecnico cui partecipa l’Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di garantire una gestione coordinata delle materie inerenti alle politiche del lavoro.
 

CAPO II
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE POLITICHE
Art. 5.
(Politiche per lo sviluppo delle competenze)

1. La Giunta regionale definisce le politiche di sviluppo delle competenze negli ambiti dell’orientamento permanente di cui agli articoli 17 e 18, della formazione professionale di cui agli articoli da 19 a 27 e del lavoro di cui agli articoli da 35 a 51 con l’obiettivo di innalzare il livello di qualificazione delle persone, per accrescerne l’occupabilità a supporto della transizione dell’economia verso la sostenibilità e per il pieno utilizzo delle potenzialità delle tecnologie digitali.
2. La Giunta regionale per lo sviluppo delle competenze:
a) promuove la formazione professionale a sostegno delle scelte dei giovani e degli adulti;
b) sostiene le persone nel loro percorso di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;
c) favorisce, con azioni e strumenti di tipo anche preventivo, la mobilitazione delle persone che non cercano attivamente lavoro, con particolare attenzione ai giovani inattivi non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale;
d) promuove l’aggiornamento permanente dei lavoratori e dei cittadini.
3. La Giunta regionale attua, in forma coordinata con le politiche dell’istruzione, le politiche giovanili, le politiche per la competitività, la ricerca e l’innovazione, la strategia per lo sviluppo delle competenze attraverso:
a) servizi per l’orientamento di adolescenti, giovani e adulti;
b) percorsi di formazione iniziale di livello secondario e terziario;
c) percorsi di formazione continua e permanente;
d) corsi di formazione regolamentata;
e) azioni di mobilità transnazionale;
f) tirocini di orientamento ed extracurriculari;
g) percorsi di apprendistato nelle sue diverse articolazioni;
h) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.
 

Art. 6.
(Politiche per l’occupazione)

1. La Regione indirizza le proprie politiche per l’occupazione, prioritariamente, alle fasce di popolazione sottorappresentate sul mercato del lavoro quali i giovani e le donne, nonché ai disoccupati di lunga durata, ai lavoratori dipendenti o autonomi espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a causa di crisi aziendali, settoriali o territoriali.
2. La Giunta regionale adotta interventi combinati di politica attiva e passiva finalizzate al mantenimento e all’incremento dei livelli occupazionali anche attraverso il ricorso a forme di incentivazione alle imprese.
3. La Giunta regionale, in stretto raccordo con le politiche di sviluppo economico volte a contrastare le crisi aziendali, settoriali o territoriali, e ad attrarre gli investimenti, attua la strategia regionale per l’occupazione, principalmente, attraverso:
a) servizi per l’orientamento al lavoro e tra lavori;
b) servizi e politiche attive del lavoro;
c) interventi di contrasto alle crisi occupazionali;
d) misure a favore dell’autoimpiego e della creazione di impresa nonché a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, del ricambio generazionale e della trasmissione di impresa;
e) incentivi all’assunzione;
f) percorsi di formazione per la specializzazione, la riqualificazione, la riconversione direttamente intesi all’inserimento e al reinserimento al lavoro dipendente e autonomo;
g) tirocini extracurriculari;
h) misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
i) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.
 

Art. 7.
(Politiche per l’inclusione sociale)

1. La Regione persegue l’inclusione attiva dei soggetti svantaggiati mediante azioni di orientamento permanente, formazione professionale e di politica del lavoro finalizzate a rendere il mercato del lavoro regionale più inclusivo e a contrastare le disparità soggettive in una prospettiva di equità, definendone le modalità attuative anche sulla base dei principali indicatori sociali.
2. La Regione attua interventi combinati di politica attiva, forme di sostegno al reddito a persone o a nuclei familiari, incentivazione alle imprese per l’inserimento lavorativo al fine di favorire l’inclusione sociale, lavorativa e l’autonomia delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche a causa di disabilità.
3. La Giunta regionale, in raccordo con le politiche sociali e di innovazione sociale, le politiche sanitarie, le politiche per l’immigrazione, le politiche di welfare abitativo, le politiche a sostegno dell’imprenditorialità a vocazione sociale, le politiche giovanili, attua la strategia per l’inclusione sociale, prioritariamente, attraverso:
a) servizi per l’orientamento permanente;
b) servizi e politiche attive del lavoro;
c) misure a favore dell’autoimpiego e della creazione di impresa;
d) incentivi all’assunzione;
e) agevolazioni finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
f) forme di sostegno al reddito;
g) percorsi di formazione dedicati o per l’accesso individuale a occasioni formative aperte alla generalità della popolazione;
h) tirocini di orientamento ed extracurriculari;
i) opere e servizi di pubblica utilità quali i cantieri di lavoro o altre forme previste da misure nazionali e regionali;
1) misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
 

Art. 8.
(Analisi dei fabbisogni)

1. La Giunta regionale promuove e realizza in modo continuativo analisi sull’andamento del mercato del lavoro e dei flussi di scolarità.
2. La Giunta regionale, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, in forma coordinata con gli enti locali, con altri soggetti istituzionali e con il sistema camerale, promuove e realizza analisi dei fabbisogni occupazionali e di competenze professionali dei datori di lavoro, nonché dei fabbisogni formativi delle persone, anche in riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
3. Le analisi di cui ai commi 1 e 2, realizzate anche avvalendosi dell’Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES) e del sistema informativo di cui all’articolo 16, nonché del supporto di enti specializzati, sono volte ad indirizzare i servizi e le politiche per il lavoro, formative e di orientamento verso le esigenze del tessuto economico regionale e delle persone.
 

Art. 9.
(Quadro strategico triennale delle politiche)

1. La Giunta regionale, previa consultazione della Commissione regionale di concertazione di cui all’articolo 11 e previo parere della commissione consiliare competente, approva il quadro strategico triennale del sistema dell’orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro entro il 30 novembre dell’anno precedente l’avvio del triennio di vigenza del medesimo.
2. Il quadro strategico triennale, con riferimento alle politiche per lo sviluppo delle competenze, per l’occupazione e per l’inclusione:
a) determina gli obiettivi da perseguire con l’esplicitazione di quelli di pertinenza dell’Agenzia Piemonte Lavoro, definendo le modalità generali per il monitoraggio e la valutazione del loro conseguimento ai sensi dell’articolo 15;
b) definisce le strategie di intervento, in attuazione della programmazione regionale dei fondi della politica di coesione europea e dei documenti di programmazione generale della Giunta regionale, articolandole in base alle caratteristiche dei diversi territori di cui si compone la Regione e ai principali settori economico-produttivi;
c) stabilisce le risorse complessivamente disponibili per le diverse strategie di intervento di origine eurounitaria, statale e regionale;
d) individua i principi e i criteri di raccordo con le politiche della competitività del sistema economico e della coesione sociale.
3. Il quadro strategico triennale è suscettibile di revisione e aggiornamento periodico da parte della Giunta regionale con le medesime modalità di cui al comma 1.
 

Art. 10.
(Programmazione dei servizi e delle attività)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il quadro strategico triennale, previa consultazione della Commissione di cui all’articolo 11, approva con valenza di norma pluriennale gli atti di indirizzo per la realizzazione delle attività.
2. Gli atti di indirizzo possono riguardare attività da realizzarsi anche oltre il periodo di durata del quadro strategico triennale.
3. Gli atti di indirizzo contengono:
a) la descrizione degli obiettivi da raggiungere, la loro declinazione in risultati attesi, compatibilmente con la loro natura, quantificati e monitorati per il tramite di appositi indicatori, le tipologie di azioni, percorsi, progetti e servizi da realizzare;
b) le specifiche necessarie all’emanazione degli atti per l’affidamento delle attività, compresi i criteri generali per l’istruttoria delle istanze, la valutazione dei progetti e per la determinazione della congruità dei costi e relative modalità di rendicontazione;
c) le forme di coordinamento, ove pertinenti, con le altre politiche, con particolare riferimento a quelle per la competitività del sistema economico e per la coesione sociale, nonché i relativi strumenti;
d) l’indicazione delle risorse finanziarie disponibili in relazione agli obiettivi descritti.
 

Art. 11.
(Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, quale sede concertativa unica, la Commissione regionale di concertazione per le politiche dell'orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro, di seguito denominata Commissione, che esercita le seguenti funzioni:
a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori e non vincolanti sul quadro strategico e sugli atti di programmazione delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente, di cui agli articoli 9 e 10, e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla presentazione del provvedimento alla Commissione, salvo casi di particolare urgenza, decorsi i quali la Giunta regionale può procedere con l’approvazione degli atti;
b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti alle materie oggetto della presente legge, con cadenza almeno semestrale, predisposti anche su propria proposta o in attuazione delle attività di monitoraggio e analisi realizzati dalla Giunta regionale o su incarico della medesima;
c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
d) esamina e approva i progetti di contratti di formazione-lavoro nella pubblica amministrazione;
e) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, beni, lavori e opere ed evidenzia eventuali situazioni di irregolarità.
2. La Commissione è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato con funzioni di presidente;
b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);
e) il sindaco della Città metropolitana di Torino o suo delegato;
f) due rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Piemonte.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura e, comunque, svolge la sua attività fino all’insediamento della nuova. La partecipazione è a titolo gratuito.
5. La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento interno che ne definisce le modalità organizzative e di funzionamento.
6. Partecipano alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento;
b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.
7. Il presidente, anche su richiesta della Commissione, può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile e opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno.
8. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.
 

Art. 12.
(Confronto con le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità)

1. Con provvedimento della Giunta regionale è istituita una sede di confronto permanente con le associazioni comparativamente più rappresentative costituite a livello regionale sul tema della disabilità, al fine di acquisire osservazioni e proposte in ordine ai principali provvedimenti da assumere sul tema del lavoro, dell’imprenditorialità, della formazione professionale e dell’orientamento permanente per le persone con disabilità e suggerimenti per l’implementazione delle politiche regionali.
2. La Giunta regionale provvede alla definizione dei criteri di rappresentanza per l’individuazione delle associazioni e delle modalità organizzative per la sede di confronto permanente di cui al comma 1.
 

CAPO III GESTIONE
CONTROLLO, VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI
Art. 13.
(Modalità di realizzazione delle attività)

1. Per il finanziamento e la realizzazione delle attività di orientamento permanente, formazione professionale e dei servizi al lavoro di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, lavoro e orientamento provvede attraverso:
a) il sostegno, attraverso l’erogazione dei contributi ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
b) il ricorso alle procedure d’appalto, in applicazione della vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. I soggetti che erogano le attività di orientamento permanente, formazione professionale e i servizi al lavoro devono essere accreditati ai sensi degli articoli 52 e 53 e individuati mediante procedure di selezione effettuate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità. Le procedure assicurano la necessaria continuità temporale, anche pluriennale, in connessione alla durata delle attività formative.
3. La Giunta regionale può prevedere, in aggiunta all’accreditamento, ulteriori specifici requisiti per l’erogazione delle attività, in relazione alle diverse tipologie di interventi.
4. I soggetti attuatori delle attività operano anche attraverso forme di relazione, stabili o temporanee, fra di essi e con altri soggetti pubblici e privati nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
5. La Regione non può erogare direttamente, mediante le proprie strutture, attività formative e di orientamento a eccezione di quelle rivolte ai propri dipendenti e ai soggetti attuatori delle politiche di cui alla presente legge, nell’ambito di azioni di qualificazione del sistema.
6. L’Agenzia Piemonte Lavoro può erogare attività di orientamento rivolte agli utenti attraverso i centri per l'impiego e attività formative rivolte esclusivamente ai propri dipendenti e agli addetti dei centri per l’impiego.
7. Il rapporto giuridico tra i soggetti beneficiari dei contributi e la Regione è regolato da un atto di concessione dei contributi pubblici, anche seguito da atti di adesione, convenzioni o accordi.
8. La Giunta regionale può prevedere anticipi all’avvio dell’attività in quota percentuale ai contributi concessi per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge, previa corresponsione di idonea garanzia con l’esclusione di quest’ultima per i soggetti pubblici.
9. La Giunta regionale può prevedere una quota di contribuzione a carico dei destinatari delle attività oggetto della presente legge la cui entità è definita unitamente alle modalità di corresponsione.
 

Art. 14.
(Controlli)

1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, esercita il controllo delle attività inteso quale verifica di conformità agli standard, di regolarità di svolgimento e di corretta gestione finanziaria e contabile e vi provvede avvalendosi di proprio personale, anche con il supporto di soggetti esterni specializzati, stipulando altresì protocolli di intesa con altre amministrazioni pubbliche.
2. Il controllo si realizza con modalità e strumenti diversificati e coerenti con le scelte organizzative regionali in modo da ricomprendere la verifica dei requisiti dei soggetti attuatori, la conformità dell’erogazione delle azioni alle disposizioni contenute negli atti amministrativi e gestionali, la regolare gestione finanziaria, la rendicontazione periodica e finale delle spese.
3. Il controllo può essere effettuato anche presso le sedi dei soggetti attuatori.
 

Art. 15.
(Monitoraggio e valutazione del sistema regionale integrato delle politiche)

1. La Giunta regionale assicura il monitoraggio continuativo delle attività di orientamento permanente, di formazione professionale e dei servizi del lavoro secondo modalità rispondenti ai criteri e alle disposizioni delle norme che ne assicurano il finanziamento, nonché alle più generali esigenze conoscitive di cittadini, rappresentanze di interesse e amministratori.
2. Le risultanze del monitoraggio e di altre iniziative di analisi, studio e ricerca promosse dalla Giunta regionale costituiscono la base di conoscenza per la valutazione delle politiche di orientamento permanente, formazione professionale e delle politiche e dei servizi del lavoro, al fine di un miglioramento continuo nella programmazione delle attività e sono trasmessi alla Commissione di cui all’articolo 11.
3. La Giunta regionale si avvale dell’IRES Piemonte, dell’Agenzia Piemonte Lavoro e di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia, operando anche in raccordo con le istituzioni nazionali preposte al monitoraggio e valutazione delle politiche di cui alla presente legge.
4. La Giunta regionale assicura la rilevazione e la valutazione delle performance degli operatori accreditati, tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto alla profilazione dell’utenza, e la pubblicazione dei relativi esiti, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi e di promuovere e sostenere la partecipazione dei cittadini.
5. Le attività di monitoraggio e valutazione di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, comprendenti anche rilevazioni della soddisfazione dei partecipanti agli interventi, sono supportate dal sistema informativo di cui all’articolo 16.
 

Art. 16.
(Sistema informativo)

1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione istituisce il Sistema informativo formazione professionale, lavoro e orientamento permanente (SIFPLO) quale strumento per l’organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché per la programmazione, gestione, certificazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche attuate, nell’osservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Il SIFPLO opera in connessione con il sistema informativo nazionale unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 150/2015, costituendone il nodo di coordinamento regionale e garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.
3. Il SIFPLO è integrato con il sistema informativo regionale (SIRe), quale componente verticale dedicata alla gestione dei dati relativi alle materie di cui alla presente legge, e si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIRe.
4. Nell'ambito del SIFPLO sono sviluppate componenti specifiche per l'attività svolta dall'Agenzia Piemonte Lavoro per l'erogazione dei servizi di competenza.
5. Presso la Direzione istruzione, formazione professionale e lavoro è istituita la cabina tecnica di regia interna con i seguenti compiti:
a) garantire la gestione coordinata del SIFPLO, anche attraverso la disciplina delle funzioni in capo alla Regione, all’Agenzia Piemonte Lavoro e al Consorzio per il sistema informativo del Piemonte e la regolazione dei relativi rapporti;
b) valutare le esigenze di sviluppo e gestione dei servizi erogati dal SIFPLO;
c) monitorare l'andamento delle attività di sviluppo e gestione di cui alla lettera b);
d) individuare azioni correttive per la risoluzione delle criticità.
6. La Giunta regionale disciplina la composizione della cabina tecnica di regia interna a cui compete la definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento.
 

TITOLO III
ASSETTO ISTITUZIONALE E SERVIZI
CAPO I
IL SISTEMA E I SERVIZI PER L’ORIENTAMENTO PERMANENTE
Art. 17.
(Articolazione del sistema di orientamento permanente)

1. La Regione promuove azioni finalizzate a:
a) sostenere l’acquisizione delle competenze di orientamento da parte di adolescenti, giovani e adulti per gestire autonomamente e consapevolmente le proprie scelte;
b) contrastare la dispersione scolastica;
c) favorire la conoscenza ed esperienza del mondo del lavoro e delle professioni.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale con specifiche linee guida e sono rivolte:
a) agli studenti iscritti ai cicli di istruzione e di istruzione e formazione professionale per sostenerli nelle scelte formative;
b) ai giovani qualificati, diplomati o laureati per orientarli nelle scelte professionali o indirizzarli verso percorsi formativi specialistici;
c) ai giovani e agli adulti che hanno abbandonato gli studi e che intendono rientrare nel sistema di istruzione o di formazione;
d) alle famiglie;
e) a chi è alla ricerca attiva di lavoro, in integrazione con i servizi al lavoro.
3. I soggetti che attuano le azioni di cui al comma 1 devono essere in possesso di accreditamento ai sensi all’articolo 52.
4. I soggetti che chiedono l’accreditamento dispongono di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, se di natura privata, e di statuto o atto costitutivo che include l’orientamento tra le finalità e devono altresì garantire adeguati livelli di qualità e conformità rispetto ai seguenti criteri: a) risorse infrastrutturali e logistiche;
b) affidabilità economica e finanziaria;
c) capacità gestionali e risorse professionali;
d) efficacia ed efficienza;
e) relazioni con il territorio.
5. La Regione promuove il sistema regionale dell’orientamento permanente, anche in forma coordinata con il sistema di orientamento scolastico e universitario, mediante il raccordo interistituzionale, la costituzione e la valorizzazione di reti territoriali funzionali alla programmazione integrata e al coordinamento dei diversi interventi, nonché la qualificazione continua dell’offerta regionale di orientamento mediante apposite azioni di sistema.
 

Art. 18.
(Tirocini estivi di orientamento)

1. L’offerta regionale include i tirocini estivi di orientamento promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, secondo le indicazioni di età previste dalle norme statali in materia, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico in coerenza e continuità con i percorsi scolastici e formativi frequentati.
2. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento individua soggetti promotori, modalità e limiti di attivazione dei tirocini estivi di orientamento, la cui durata non può essere superiore a tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.
3. Gli esiti dell’attività dei tirocini estivi di orientamento sono oggetto di monitoraggio.
 

CAPO II
IL SISTEMA E I SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 19.
(Articolazione del sistema di formazione professionale)

1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono le seguenti tipologie formative: a) i corsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e le relative azioni di supporto, incluso il corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato di cui di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 226/2005, successivo al conseguimento del diploma professionale di IeFP;
b) i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), e di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) di cui al medesimo decreto e alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore);
c) altri corsi di formazione superiore e di alta formazione;
d) i corsi di formazione continua e permanente;
e) i corsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica;
f) i corsi di formazione regolamentata, specificamente orientati all'esercizio di una determinata professione;
g) le azioni intese a promuovere la mobilità transnazionale.
2. La Regione promuove e incentiva la realizzazione, laddove opportuno, dell’attività formativa in modalità duale e prioritariamente in esercizio di apprendistato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
3. La Regione, al fine di promuoverne la qualità, favorisce il raccordo del sistema di formazione professionale con i soggetti che operano nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di competenze professionali innovative.
4. La Giunta regionale definisce, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per l’individuazione di imprese con capacità formativa presso le quali si realizza parte dell’attività di formazione in capo all’istituzione formativa o all’organismo di formazione.
5. La Regione sostiene il coinvolgimento attivo delle imprese nella diffusione dell’apprendistato, nella formazione continua dei dipendenti e nelle altre forme di apprendimento basate sul lavoro, quali le diverse forme dell’alternanza scuola-lavoro e i tirocini, e promuove forme di raccordo con i fondi paritetici interprofessionali nel rispetto della loro autonomia e regole di funzionamento.
 

Art. 20.
(Soggetti attuatori del sistema della formazione professionale)

1. Si configurano quali soggetti attuatori delle attività di cui al presente capo le istituzioni formative e gli organismi di formazione.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), si considerano istituzioni formative gli enti senza scopo di lucro, accreditati dalla Regione, che possono attuare tutte le tipologie formative di cui all’articolo 19, comma 1.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 (Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative), si considerano organismi di formazione gli enti accreditati dalla Regione che possono attuare le tipologie formative di cui all’articolo 19, comma 1, dalla lettera b) alla lettera g).
4. Gli organismi di formazione che attuano le tipologie formative di cui all’articolo 19, comma 1, lettere b) ed e), sono senza fini di lucro.
5. Per la realizzazione della tipologia formativa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), le istituzioni formative applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore.
6. Gli organismi di formazione applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore.
7. I soggetti che richiedono l’accreditamento di cui all’articolo 52 per le attività di formazione professionale dispongono di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, se di natura privata, e di statuto o atto costitutivo che include la formazione tra le finalità e devono altresì garantire adeguati livelli di qualità e conformità rispetto ai seguenti criteri:
a) risorse infrastrutturali e logistiche;
b) affidabilità economica e finanziaria;
c) capacità gestionali e risorse professionali;
d) efficacia ed efficienza;
e) relazioni con il territorio.
8. La Giunta regionale, nel contesto della disciplina dell’accreditamento per le attività di formazione professionale di cui all’articolo 52, può specificare ulteriormente la natura giuridica dei soggetti che accedono all’accreditamento, anche in relazione alle diverse tipologie formative.
9. Le istituzioni formative e gli organismi di formazione devono altresì possedere un’adeguata stabilità delle funzioni necessarie alla realizzazione delle attività formative, con un minimo di personale assunto con contratto di tipo subordinato e avere una quota dei ricavi derivante da attività di formazione.
10. La Giunta regionale, nel contesto della disciplina dell’accreditamento per le attività di formazione professionale di cui all’articolo 52, declina i predetti requisiti anche in relazione alle diverse tipologie formative e le relative modalità di controllo, sentite le associazioni di rappresentanza delle agenzie formative.
11. I datori di lavoro pubblici o privati anche in assenza di accreditamento possono realizzare, con finanziamenti regionali, azioni di formazione rivolte esclusivamente al proprio personale o finalizzate all’inserimento lavorativo presso le proprie sedi e la Giunta regionale specifica, negli appositi atti di indirizzo di cui all’articolo 10, condizioni e modalità di attuazione.
 

Art. 21.
(Istruzione e formazione professionale)

1. La Regione contribuisce ad assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, attraverso la programmazione di percorsi di qualifica e diploma professionale e azioni di supporto dei percorsi, mirate a promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale, l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie, nonché la conoscenza di almeno una lingua europea.
2. I percorsi di cui al comma 1, che assicurano altresì gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, sono articolati in:
a) percorsi triennali, cui consegue una qualifica professionale che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno del sistema dell'IeFP;
b) percorsi di durata quadriennale, realizzabili anche attraverso un corso annuale successivo alla qualifica professionale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
3. Le qualifiche e i diplomi di cui al comma 2, inseriti nel repertorio regionale delle qualificazioni, sono conformi alle figure professionali adottate a livello nazionale e declinate in profili regionali per rispondere alle esigenze espresse dal sistema produttivo territoriale.
4. La Regione valorizza il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di IeFP, con particolare riferimento alle imprese con capacità formativa, che può attuarsi mediante modalità di formazione duale, cofinanziamento delle attività di formazione, condivisione di competenze professionali, fornitura di attrezzature tecnologiche e laboratori, ospitalità di tirocinanti, assunzione in qualità di apprendisti dei partecipanti ai corsi.
5. Le istituzioni formative nel contesto della realizzazione dei percorsi di IeFP possono attivare forme di impresa formativa, secondo indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
6. La Regione sostiene progetti mirati rivolti ad adolescenti in carico ai servizi sociali o comunque a rischio di emarginazione sociale, volti a consentire l’inserimento o il reinserimento nei percorsi di cui al comma 2 ovvero nell’istruzione così da contrastarne la dispersione scolastica e formativa.
7. La Regione sostiene altresì azioni per l’acquisizione dei titoli di cui al comma 2 da parte degli adulti, riconoscendo crediti formativi in relazione alle competenze acquisite.
8. I percorsi di IeFP sono realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi dell’articolo 52 e, in via sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, previo accreditamento regionale e nel rispetto degli standard formativi regionali.
9. La Giunta regionale definisce, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale, le modalità per la realizzazione di percorsi di IeFP e per il rilascio delle qualifiche triennali e dei diplomi professionali in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali, favorendone il raccordo con le istituzioni formative.
10. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di accesso alle qualifiche e ai diplomi con interventi integrativi per gli studenti iscritti agli istituti professionali e i criteri per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP.
11. La Giunta regionale può sostenere appositi corsi annuali integrativi del diploma professionale al fine di accedere all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo del sistema dell’istruzione.
 

Art. 22.
(Formazione tecnica superiore e alta formazione)

1. La Giunta regionale promuove attività di formazione tecnica superiore dirette ad assicurare un'offerta formativa ampia, diversificata e rispondente ai fabbisogni di professionalità espressi dal sistema socioeconomico regionale a favore di soggetti che desiderano acquisire competenze specialistiche finalizzate all’inserimento o alla progressione lavorativa.
2. La formazione tecnica superiore comprende:
a) i percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS);
b) i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
3. I percorsi di cui al comma 2 possono essere svolti anche in apprendistato.
4. I percorsi ITS sono realizzati dalle fondazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari conformemente alla normativa nazionale.
5. I percorsi IFTS sono realizzati dai soggetti associati di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari, nel rispetto delle norme che regolano l’accesso ai corsi universitari.
6. La Giunta regionale può concorrere, nell’ambito di intese anche di livello nazionale, con gli atenei e il sistema della ricerca, alla definizione di un’offerta di formazione terziaria finalizzata alla creazione delle competenze necessarie per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale e per l’internazionalizzazione del sistema economico regionale, sostenendo a tal fine la progettazione e la realizzazione di percorsi, rivolti sia a disoccupati che a occupati, che conducono al conseguimento, anche in apprendistato, di titoli previsti dagli ordinamenti accademici o di competenze per attività di ricerca.
7. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la realizzazione degli interventi di formazione superiore e alta formazione, in forma coordinata con le politiche regionali per l’università, la ricerca e l’innovazione, anche mediante programmi specifici volti a favorire processi di innovazione e ricerca.
 

Art. 23.
(Formazione continua e formazione permanente)

1. Allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale delle persone, di favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva, di migliorare la qualità e la mobilità del lavoro e di promuovere e valorizzare l’invecchiamento attivo, nonché per contribuire allo sviluppo delle competenze richieste dal sistema economico, la Giunta regionale promuove azioni di formazione continua e formazione permanente anche attraverso misure di sostegno alla partecipazione.
2. Le azioni di formazione continua di cui al comma 1 sono differenziate in relazione alla condizione occupazionale, nonché alla natura e al livello delle competenze da acquisire e sviluppare, riservando un’attenzione specifica alle persone a bassa scolarità e a rischio di obsolescenza professionale.
3. Nel promuovere l’offerta di cui al comma 2, la Giunta regionale, oltre ai criteri di rischio occupazionale o rafforzamento professionale, individua obiettivi legati all’innovazione del sistema economico e ai relativi fabbisogni di nuove professionalità, anche in raccordo con le politiche regionali per la ricerca e l’innovazione.
4. Le azioni di formazione continua sono destinate ai lavoratori occupati, dipendenti o inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa, compresi gli apprendisti, nonché ai soci lavoratori di cooperative di lavoro, alle diverse forme di lavoro autonomo, ai coadiuvanti e ai titolari d’impresa e rientra nella formazione continua quella svolta dalle imprese e finalizzata all’inserimento diretto nell’organico aziendale.
5. Le azioni di formazione permanente, rivolte a tutte le persone indipendentemente dalla loro condizione occupazionale e dal titolo di studio, sono promosse anche attraverso un’offerta accessibile su iniziativa individuale e comprendono interventi finalizzati:
a) all’aggiornamento e alla qualificazione professionale;
b) alla specializzazione professionale;
c) all’innalzamento del livello culturale e di promozione della cittadinanza attiva;
d) al rafforzamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
e) allo sviluppo dell’imprenditorialità e alla creazione d’impresa;
f) alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
g) alla transizione verde e digitale.
6. La Regione valorizza il coinvolgimento delle imprese nelle attività di formazione continua e formazione permanente, con particolare riferimento alle imprese con capacità formativa, promuovendone il partenariato con le istituzioni formative e gli organismi di formazione.
 

Art. 24.
(Percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica)

1. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate hanno l’obiettivo di favorirne l’accesso al mondo del lavoro e l’inclusione sociale e si articolano in percorsi di formazione e in azioni finalizzate ad agevolare l’adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in atto e a creare nuove opportunità di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale sostiene interventi di formazione rivolti a:
a) persone sottoposte a esecuzione penale;
b) persone con disabilità;
c) persone con problemi di dipendenza;
d) persone in carico ai servizi sociali, sociosanitari e socioeducativi;
e) persone migranti;
f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione.
3. Gli interventi di cui al comma 2 di norma sono effettuati in maniera integrata con i servizi per il lavoro e per le politiche sociali.
 

Art. 25.
(Formazione regolamentata)

1. La Giunta regionale riconosce e promuove le attività formative riferite alle qualificazioni oggetto di specifiche discipline di settore e che rappresentano il riferimento per la formazione regolamentata, finalizzata all’esercizio di una determinata professione o attività di lavoro riservata, in coerenza con la normativa statale e gli accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
 

Art. 26.
(Riconoscimento delle attività formative non finanziate)

1. La Giunta regionale riconosce la conformità agli standard formativi di cui all’articolo 56, comma 5, delle attività formative non finanziate dalla Regione, purché previste da specifiche disposizioni di legge oppure conformi alla programmazione regionale.
2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
a) essere accreditati ai sensi dell’articolo 52;
b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi e i requisiti di ammissione degli allievi;
c) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo o la quantificazione e la provenienza di finanziamenti diversi dalle rette degli allievi;
d) accettare il controllo regionale ai sensi dell’articolo 14.
 

Art. 27.
(Mobilità transnazionale)

1. La Giunta regionale promuove corsi di formazione, tirocini, visite di studio ed esperienze di lavoro nei paesi dell’Unione europea, realizzati da istituzioni formative, organismi formativi, organismi di orientamento, operatori per i servizi al lavoro, in relazione alle diverse tipologie di azione.
2. Le azioni di mobilità transnazionale sono finalizzate a incrementare le possibilità di occupazione e a potenziare le competenze interculturali, lo sviluppo personale, la creatività e la cittadinanza attiva di giovani in formazione e di persone presenti sul mercato del lavoro e sono altresì finalizzate al potenziamento delle competenze del personale di enti pubblici e privati e a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese.
 

CAPO III
IL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
Art. 28.
(Agenzia Piemonte Lavoro)

1. L’Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse a essa attribuite dal bilancio regionale, svolge i compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione delle norme statali.
2. Lo statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
3. L'Agenzia Piemonte Lavoro eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, assicura i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) attraverso le proprie strutture territoriali, denominate centri per l'impiego e a tal fine provvede alla loro organizzazione e funzionamento e monitora l’efficacia ed efficienza dei servizi da essi prestati.
4. L'Agenzia Piemonte Lavoro, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, svolge attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche del lavoro, nonché di supporto alle attività di programmazione regionale, collabora, per quanto di competenza, all’implementazione del sistema informativo regionale e degli strumenti funzionali alla gestione delle politiche e, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, esercita compiti di:
a) assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei centri per l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;
b) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro;
c) organizzazione di eventi e fiere per la valorizzazione delle iniziative regionali e per facilitare l’incontro dei giovani e dei soggetti svantaggiati con il mondo del lavoro, nonché di azioni promozionali, in coerenza con gli indirizzi del sistema regionale di orientamento permanente;
d) costruzione e gestione di reti territoriali con soggetti pubblici e privati, atte al miglior funzionamento del mercato del lavoro locale e all’aumento delle opportunità occupazionali per i destinatari delle politiche.
 

Art. 29.
(Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il direttore e il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l’incarico di direttore regionale.
3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo pieno di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.
4. Il trattamento economico complessivo del direttore non può superare quello dei direttori regionali e l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.
5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia Piemonte Lavoro e svolge le funzioni previste dallo statuto.
6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili:
7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
8. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
9. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia Piemonte Lavoro e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.
 

Art. 30.
(Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro e programmazione delle attività)

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro dispone di personale proprio e di dipendenti della Regione in distacco ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).
2. L'Agenzia Piemonte Lavoro adotta il piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e assume e gestisce il personale dipendente nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi.
3. All'Agenzia Piemonte Lavoro è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali, delle risorse finanziarie attribuite e del contingente di personale distaccato, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali.
4. La dotazione organica dell'Agenzia è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, che ne assicura la necessaria copertura finanziaria, anche per la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali.
5. L'Agenzia Piemonte Lavoro conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le sue funzioni siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle proprie strutture periferiche territoriali, tenendo conto di dimensione e caratteristiche dei bacini del lavoro di riferimento.
6. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia Piemonte Lavoro è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.
7. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, di monitoraggio e valutazione, l'Agenzia Piemonte Lavoro ha facoltà di stipulare contratti e convenzioni con camere di commercio, università e altri enti qualificati e per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività e resta altresì salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi a gestione diretta della Commissione europea.
8. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, l'Agenzia Piemonte Lavoro può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche e ai servizi per il lavoro.
9. L'Agenzia Piemonte Lavoro predispone un programma triennale delle attività, suscettibile di revisione e aggiornamento periodico, in attuazione degli indirizzi e obiettivi di cui all’articolo 9, comma 2, approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, nonché, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.
10. La Giunta regionale definisce altresì gli obiettivi del direttore e approva la relazione annuale dell'attività svolta, nonché gli atti di straordinaria amministrazione dell’Agenzia Piemonte Lavoro.
11. In caso di soppressione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla Regione o ad altro ente strumentale.
12. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia Piemonte Lavoro da cui consegue l'inapplicabilità del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o altro ente strumentale.
 

Art. 31.
(Sistema regionale dei servizi per l'impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:
a) centri per l'impiego, quali strutture territoriali dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale;
c) operatori pubblici e privati autorizzati ai sensi dell’articolo 54 allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale;
d) operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 53 per i servizi al lavoro;
e) agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 276/2003, accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dall’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro.
2. Gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l’impiego operano in una logica di collaborazione e complementarietà, secondo modalità individuate nel quadro strategico triennale e nei conseguenti atti di indirizzo di cui all’articolo 9.
3. La Giunta regionale promuove forme di raccordo tra il sistema dei servizi per l’impiego e i soggetti pubblici e privati che concorrono a migliorare l’efficacia dei percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione a quelli rivolti a persone e famiglie svantaggiate, secondo una prospettiva di innovazione sociale, mediante azioni informative, progetti dedicati o contributi di diversa natura.
 

Art. 32.
(Centri per l'impiego)

1. I centri per l’impiego, in quanto strutture territoriali dell’Agenzia Piemonte Lavoro, costituiscono porta di accesso alle politiche del lavoro, perno della rete dei servizi territoriali per il lavoro e punto di riferimento per il cittadino per le politiche di welfare connesse all’inserimento lavorativo, anche in raccordo con i servizi socioassistenziali, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca di professionalità, la prevenzione e la soluzione delle crisi aziendali per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività.
2. I centri per l’impiego sono strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro e svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, le seguenti attività:
a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
b) ausilio alla ricerca di un’occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europeo;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) gestione di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con le necessità di cura nei confronti di minori o di altri soggetti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 150/2015, ovvero diversamente denominate e conformi alla normativa vigente.
3. I centri per l'impiego concorrono ad assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni fissati dall'articolo 28 del decreto legislativo 150/2015 e i servizi possono essere erogati in presenza o, laddove stabilito, anche attraverso modalità di erogazione a distanza.
4. La Giunta regionale può consentire, nell’ambito di specifiche misure di politica attiva del lavoro, la collaborazione tra i centri per l’impiego e gli operatori di cui all’articolo 53, anche mediante specifici accordi, per rendere più tempestivo lo svolgimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dalla normativa statale.
5. I centri per l’impiego individuano, sulla base degli indirizzi regionali, sedi di confronto e procedure volte a favorire una collaborazione attiva e strutturata con le rappresentanze del mondo del lavoro, con le istituzioni e altri soggetti locali, al fine di rilevare i fabbisogni professionali delle imprese, realizzare una regolare mappatura dei posti scoperti e agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro.
 

Art. 33.
(Ruolo delle imprese)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle imprese per il regolare funzionamento del mercato del lavoro, lo sviluppo economico del territorio, l'innovazione produttiva, la crescita dell'occupazione e del reddito.
2. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle imprese sociali, in particolare delle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali'), che operano per favorire l'occupazione delle persone svantaggiate.
 

Art. 34.
(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione, allo scopo di garantire ai lavoratori l'esercizio del diritto a muoversi e lavorare in tutto il territorio europeo, promuove, anche avvalendosi dei soggetti facenti parte del sistema dei servizi per l'impiego e dei servizi di internazionalizzazione del sistema economico regionale, iniziative di collaborazione con altre regioni e Stati europei attraverso l'adesione a reti internazionali di servizi per l'impiego e la partecipazione a partenariati istituiti per favorire la mobilità interregionale e transnazionale e lo scambio di esperienze in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento.
 

CAPO IV
INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO
Art. 35.
(Politiche attive del lavoro)

1. Le politiche attive per il lavoro sono costituite da un insieme di servizi, misure e strumenti per rendere più efficace il funzionamento del mercato del lavoro, favorendo le possibilità di incontro tra la domanda e l’offerta, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard regionali.
2. Le politiche di cui al comma 1 sono finalizzate al rafforzamento delle competenze e dell’occupabilità, all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e a favorire l’accesso all'occupazione per le persone più svantaggiate, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di supporto all’autoimpiego e alla creazione di impresa.
3. Per favorire l’accesso alle politiche di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere forme di sostegno al reddito di cui all’articolo 51.
4. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte:
a) disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015;
b) occupati con attività lavorativa di scarsa intensità, da cui deriva un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione;
c) occupati a rischio di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 150/2015, ovvero in quanto coinvolti in procedure legate a situazioni di crisi aziendale;
d) tutte le persone che, indipendentemente dalla condizione occupazionale, si attivano per la ricerca di lavoro secondo le specifiche stabilite dai dispositivi regionali, inclusi i detenuti a fine pena e le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.
5. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano nel rispetto dei principi di attivazione e libertà di scelta da parte dei destinatari, nonché della loro personalizzazione anche in base al profilo di occupabilità, alla condizione di svantaggio e di marginalità sociale, in coordinamento con altre misure attivate a beneficio della stessa tipologia di cittadini e in osservanza delle norme nazionali sulla condizionalità.
 

Art. 36.
(Misure di contrasto alle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale)

1. La Giunta regionale, autonomamente o in concorso con gli enti locali e le parti sociali e in raccordo con le strutture ministeriali competenti, interviene a contrasto delle situazioni di crisi territoriali, settoriali e aziendali, anche attraverso l’apertura di tavoli di crisi, con le seguenti modalità:
a) promuovendo la ricerca di tutte le possibili soluzioni atte a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo;
b) promuovendo e sostenendo progetti specifici concordati con i rappresentanti datoriali e sindacali di riferimento diretti alla formazione, orientamento, riqualificazione e reinserimento dei lavoratori, da attuare con modalità improntate a criteri di flessibilità e immediatezza;
c) favorendo, ove sussistono le condizioni, l’acquisizione dell’azienda da parte dei dipendenti dell’impresa stessa costituendosi in società cooperativa.
2. La Giunta regionale e gli enti locali promuovono progetti di ricollocazione professionale nel mercato del lavoro a favore dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 4.
3. I progetti di cui al comma 2 sono realizzati anche a seguito di accordi finalizzati a fronteggiare crisi occupazionali, stipulati a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione di cui all’articolo 11.
 

Art. 37.
(Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi)

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).
2. La Giunta regionale promuove gli accordi finalizzati all'utilizzo di strumenti a minore impatto sociale, quali i contratti di solidarietà.
3. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro e politiche sociali, relative alle istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria per le causali di crisi aziendale e riorganizzazione, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato esprime il parere di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 148/2015 nei termini previsti dalle norme vigenti.
 

Art. 38.
(Tirocini extracurriculari)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini extracurriculari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo, quali strumenti non costituenti rapporti di lavoro finalizzati a favorire l'acquisizione di competenze e a sostenere le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, che deve essere garante della regolarità e qualità del percorso, sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, pubblico o privato e si realizzano sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità e gli strumenti di attuazione del tirocinio.
3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti, nonché la formazione su salute e sicurezza sul lavoro così come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutor del soggetto promotore che coordina l’organizzazione e il programma del percorso di tirocinio e ne monitora l’andamento e un tutor del soggetto ospitante che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.
 

Art. 39.
(Elementi qualificanti dei tirocini extracurriculari)

1. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, definisce standard minimi di qualità in materia di tirocini al fine di qualificare l’istituto, in conformità con quanto previsto all’articolo 1, commi da 720 a 726, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).
2. La Giunta regionale:
a) stabilisce, a garanzia della qualità dei tirocini, la stipula di un progetto formativo di tirocinio che prevede una durata adeguata ad acquisire appropriate competenze anche attraverso un'esperienza pratica, nei limiti di quanto definito al comma 1;
b) prevede una definizione chiara degli obiettivi e delle modalità di apprendimento e di formazione allo scopo di facilitare la transizione dallo studio, disoccupazione o inattività al lavoro;
c) assicura il monitoraggio sull’andamento dei tirocini e la valutazione dei loro esiti, con particolare riferimento agli inserimenti lavorativi post tirocinio;
d) assicura il rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, compresa la tutela e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) prescrive che la convenzione stabilisca i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte;
f) stabilisce un adeguato riconoscimento dei tirocini e una congrua indennità.
3. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento, al fine di rafforzare il principio del tirocinio quale strumento di politica attiva finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o reinserimento lavorativo, attraverso un periodo di orientamento al lavoro e formazione in situazione, verifica e monitora i percorsi di tirocinio avviati, con particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti, nonché il regolare svolgimento del percorso formativo, per gli aspetti di propria competenza, anche in accordo con i servizi ispettivi del Ministero del lavoro.
4. Le funzioni di vigilanza, il controllo ispettivo e la disciplina sanzionatoria sono concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito dell'adozione delle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, che la Giunta regionale provvede ad attuare con apposita deliberazione.
 

Art. 40.
(Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)

1. La Regione favorisce, mediante la concessione di contributi, finanziamenti agevolati e garanzie di accesso al credito, nonché di servizi di accompagnamento e assistenza tecnica finalizzati anche al ricambio generazionale e alla trasmissione d’impresa, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e prevalente attività operativa in Piemonte.
2. La Regione, nel favorire le iniziative di autoimpiego e di creazione di impresa di cui al comma 1, assicura l’integrazione con il sistema dei servizi per l’impiego, considerando altresì le iniziative in materia delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Per le società cooperative, ai fini della concessione di contributi, finanziamenti agevolati e di garanzia di accesso al credito, si applicano le specifiche norme previste nella legislazione regionale di settore.
4. La Giunta regionale stabilisce:
a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
c) le cause di inammissibilità, di revoca o di decadenza dai benefici concessi;
d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità e i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati:
a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all'avvio dell'attività;
b) alla formazione professionale e manageriale;
c) alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;
d) alle altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
6. Al fine di favorire l'accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti.
 

Art. 41.
(Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sostiene, anche finanziariamente, progetti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché iniziative di welfare aziendale, proposti da imprese e da enti pubblici, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'inserimento nell'organizzazione del lavoro di nuove figure competenti in materia di conciliazione.
3. Al fine di incentivare la permanenza nel posto di lavoro, la Giunta regionale sostiene le iniziative delle imprese, nonché altre iniziative innovative, che possono anche introdurre modifiche agli orari e all'organizzazione del lavoro, finalizzate a rendere concretamente fattibile la conciliazione e lo sviluppo dei percorsi di carriera.
4. Al fine di favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, la Giunta regionale sostiene l’ampliamento dei servizi per l’infanzia e prevede forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione, anche stabilendo modalità e termini per il riconoscimento del diritto a ottenere contributi per l'acquisizione dei servizi alla persona finalizzati alle attività di cura.
 

Art. 42.
(Azioni positive e priorità negli incentivi)

1. La Giunta regionale, nell'erogazione delle risorse finanziarie, dà priorità alle imprese e agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne, anche avvalendosi della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, di cui all'articolo 93 dello Statuto e delle consigliere di parità regionale e provinciali.
2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese e gli enti presentano progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, nell'applicazione delle disposizioni per l’imprenditorialità e la creazione di impresa, dà priorità alle domande presentate da donne.
4. Per le finalità di cui al comma 3, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e, nell'ipotesi di società di capitali, i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.
 

Art. 43.
(Invecchiamento attivo delle persone)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone in età avanzata, promuovendo la loro partecipazione alla vita economica e lavorativa, favorendo la costruzione di percorsi per l’autonomia e il benessere nell’ambito dei loro abituali contesti di vita.
2. La Regione valorizza le esperienze formative, professionali e umane accumulate dalle persone nel corso della vita, promuovendo il loro patrimonio di relazioni e favorendo il trasferimento di conoscenze intergenerazionali.
3. La Regione promuove politiche integrate per le persone in età avanzata, al fine di rimuovere gli ostacoli ad una piena ed effettiva inclusione sociale, favorire le pari opportunità e l’autodeterminazione, tutelare la dignità della persona.
4. La Regione sviluppa interventi per favorire l’invecchiamento attivo, favorendo la ricollocazione e la permanenza nel mondo del lavoro dei lavoratori in età avanzata, anche attraverso percorsi di riqualificazione, orientamento e rimotivazione, nonché con azioni volte a migliorare la qualità del lavoro, ovvero con l’uso di strategie di innovazione sociale.
 

Art. 44.
(Inserimento lavorativo delle persone con disabilità)

1. La Giunta regionale, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999, promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
2. La Giunta regionale, l’Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l’impiego promuovono presso le imprese le forme di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, per favorire il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro e assicurarne un inserimento stabile e soddisfacente, anche attraverso iniziative di analisi delle mansioni previste e di identificazione dei compiti specifici.
3. La Giunta regionale, l’Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l’impiego, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui agli articoli 12 e 12 bis della legge 68/1999, nonché all’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e loro consorzi e nelle imprese sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), nell’osservanza delle regole stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale promuove ulteriori forme di inserimento lavorativo per persone con disabilità difficilmente occupabili, con le modalità di cui ai precedenti commi.
 

Art. 45.
(Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge 68/1999, il fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dei servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.
2. Il Fondo è alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative e dagli esoneri parziali di cui alla legge 68/1999 ed è utilizzato esclusivamente per le finalità indicate dalla legge stessa.
3. Per la gestione del Fondo, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo, stabilendo, fra l'altro:
a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative domande di contributo;
b) l’utilizzo di risorse per ulteriori iniziative e progetti;
c) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri da adottarsi per la valutazione dei progetti, privilegiando, ai fini di un inserimento stabile, l’idoneità del contesto organizzativo e ambientale, con particolare riferimento alla priorità da attribuire ai progetti mirati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica e intellettiva;
d) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo è stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti.
 

Art. 46.
(Agevolazioni finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità)

1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, anche se non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della legge 68/1999.
2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone con disabilità coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all'inserimento lavorativo.
3. Le agevolazioni possono essere integrative rispetto agli interventi previsti dal fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera b), della legge 68/1999.
4. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo per quanto attiene le agevolazioni finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, stabilendo, fra l'altro:
a) le indicazioni relative ai contenuti dei progetti di inserimento lavorativo;
b) le priorità riguardanti l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva e psichica;
c) le indicazioni per l’attivazione di idonei servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro delle persone inserite.
5. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, l’Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso i centri per l’impiego, può stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti di inserimento lavorativo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 68/1999.
6. Non sono ammissibili agevolazioni per gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, né per le spese per il personale dipendente o in collaborazione, nonché per le spese generali di struttura, che non sono direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti definiti da appositi atti regionali.
 

Art. 47.
(Cantieri di lavoro e altri progetti di utilità pubblica)

1. Per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale, nonché per agevolare la maturazione dei requisiti previdenziali dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 4, è possibile, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri di lavoro o in altri progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, da parte di comuni, di unioni di comuni o di altre forme associative, di organismi di diritto pubblico, così come definiti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, e di soggetti controllati e partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione.
2. L’attività di cantiere o di progetto di utilità pubblica può essere affiancata da servizi al lavoro e da azioni di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti.
3. Per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità gli enti promotori possono avvalersi di operatori economici privati con cui costituiscono appositi partenariati.
4. I soggetti ospitanti i lavoratori utilizzati nel contesto di cantieri di lavoro o altri progetti di utilità pubblica possono rivestire il ruolo di promotore dei progetti per sé e per altri soggetti o di utilizzatori nel contesto di progetti presentati da un soggetto promotore.
5. In una logica di integrazione con altri interventi di politica sociale, per persone in condizione di marginalità, la Giunta regionale promuove accordi con associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, fermo restando il rapporto di pubblica utilità espresso a favore di un soggetto pubblico.
6. I partecipanti ai cantieri di lavoro o ad altri progetti di utilità pubblica non possono essere impiegati in sostituzione di personale di ruolo degli enti promotori o utilizzatori.
7. I cantieri e gli altri progetti di utilità pubblica hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, fatte salve motivate esigenze e, in tal caso, la durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi.
8. I cantieri di lavoro e gli altri progetti di utilità pubblica non danno luogo a rapporti di lavoro tra i partecipanti e gli enti promotori e utilizzatori, conservando i partecipanti lo stato di disoccupazione per la durata del cantiere o progetto in cui sono inseriti.
9. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di trentasei mesi successivi alla fine del cantiere, nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano.
10. La Giunta regionale stabilisce:
a) le tipologie di cantiere e di progetto, le modalità e i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;
b) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, e la tipologia e l’entità degli altri costi ammissibili, inclusi i giorni di infortunio, nonché i giorni in caso di ricovero ospedaliero e relativa degenza, ma non oltre la durata del cantiere.
11. Al progetto di cantiere o di utilità pubblica è allegata la relativa documentazione riguardante il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
12. Il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo è a carico degli enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti.
13. Gli enti promotori e utilizzatori procedono a selezionare i partecipanti tramite avvisi pubblici secondo le regole stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali di dettaglio.
 

Art. 48.
(Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)

1. L'avviamento per il reclutamento di personale delle categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità, avviene mediante selezione pubblica di verifica dell’idoneità dei soggetti che hanno formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentano a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.
2. Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (‘ISEE’), quello della condizione di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.
3. La Giunta regionale disciplina le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi in relazione alle disposizioni contenute dall’articolo 16 della legge 56/1987.
 

Art. 49.
(Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione)

1. La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, operanti nell'ambito del Piemonte, e dei soggetti controllati e partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, mediante protocolli d'intesa finalizzati all'utilizzo di forme contrattuali stabili, nonché alla formazione permanente del personale, al benessere organizzativo e all'erogazione di servizi orientati alla centralità dell'utente.
2. La Regione promuove il ricorso alle procedure di appalto e a quelle di concessione riservati, come previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti operanti nel territorio regionale..
3. La Giunta regionale, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvede alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
 

Art. 50.
(Incentivi all’assunzione)

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati, che risultano svantaggiati ai sensi della vigente normativa europea e nazionale, anche mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo all’assunzione ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione.
2. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di accesso agli incentivi, considerando quelli già riconosciuti dalle norme nazionali, così come le modalità operative con cui espletare i controlli tesi a verificare gli effettivi esiti occupazionali e il rispetto delle richiamate condizioni.
 

Art. 51.
(Sostegno al reddito)

1. La Giunta regionale ha la facoltà di destinare risorse per il sostegno al reddito a favore di lavoratori interessati da una involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del lavoro e che si trovano in situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare alle attività di orientamento professionale, inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relative ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscono l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo, attuate dai centri per l'impiego regionali e dagli operatori accreditati per i servizi al lavoro, per l’orientamento e per la formazione professionale.
3. Gli strumenti e le modalità di accesso al sostegno al reddito e alle misure di politica attiva del lavoro sono definiti negli atti di indirizzo regionali.
4. Possono ottenere il sostegno al reddito i lavoratori che, per cause di crisi aziendale, rientrano in accordi che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione.
5. Il sostegno al reddito può essere richiesto, fino a un massimo del 20 per cento della retribuzione, anche dalle lavoratrici in maternità cui spetta, secondo l'ordinamento vigente, l'indennità sostitutiva di retribuzione, nei soli casi in cui i contratti collettivi nazionali applicabili prevedono la decurtazione della stessa retribuzione.
6. Gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati con le misure nazionali di contrasto alla povertà e di promozione dell’occupazione.
 

TITOLO IV
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI ORIENTAMENTO PERMANENTE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
CAPO I
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI OPERATORI
Art. 52.
(Accreditamento per l’orientamento permanente e la formazione professionale)

1. Per accreditamento si intende l’idoneità a realizzare attività formative o di orientamento nel territorio regionale, finanziate con risorse pubbliche o di cui si chiede il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione competente.
2. L’accreditamento regionale per la formazione professionale e l’accreditamento regionale per l’orientamento sono finalizzati a garantire la qualità dei rispettivi sistemi sulla base dei principi dell’Unione europea e nazionali in materia.
3. Con provvedimento da adottarsi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente da rendersi entro trenta giorni, stabilisce:
a) la natura giuridica dei soggetti di cui all’articolo 17 e all’articolo 20, che possono accedere all’accreditamento, anche ai sensi degli accordi Stato-regioni e della normativa nazionale in materia di istruzione e formazione professionale;
b) i requisiti per l’accreditamento regionale delle istituzioni formative e degli organismi di formazione, nel rispetto di quanto indicato all’articolo 20 e degli organismi di orientamento, nel rispetto di quanto indicato all’articolo 17;
c) i requisiti per l’accreditamento regionale per l’offerta sussidiaria di IeFP degli istituti scolastici di istruzione professionale;
d) le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento della formazione professionale e di accreditamento dell’orientamento permanente e quello di accreditamento per i servizi al lavoro;
e) le modalità di istituzione dell’elenco dei soggetti accreditati con le relative sedi e le modalità di aggiornamento periodico.
 

Art. 53.
(Accreditamento per i servizi al lavoro)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce accreditamento il provvedimento mediante il quale, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, si riconosce a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:
a) erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi e le misure di politica del lavoro di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni e i compiti attribuiti in via esclusiva ai centri per l’impiego, indicati all’articolo 32, comma 4;
b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.
2. La Giunta regionale individua le modalità per l'istituzione e l’aggiornamento dell'elenco degli operatori pubblici e privati idonei a erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi e le misure di cui al comma 1, nel rispetto delle regole vigenti, degli indirizzi regionali, dei principi e criteri generali riportati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:
a) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;
b) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori o delle persone in cerca di lavoro.
3. La Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego, non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento degli organismi di formazione, dell’orientamento e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 276/2003 e gli operatori accreditati su tutto il territorio nazionale dall’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro.
4. La Giunta regionale disciplina, in armonia con i requisiti per l’accreditamento nazionale definiti in attuazione dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 150/2015:
a) le procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati autorizzati, evitando la duplicazione di requisiti e documentazione già previsti a livello nazionale, nella logica della semplificazione amministrativa;
b) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;
c) le idonee forme di controllo;
d) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 150/2015;
e) i requisiti specifici e la tenuta di elenchi finalizzati a particolari target di utenza.
 

Art. 54.
(Autorizzazione regionale per l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce autorizzazione il provvedimento mediante il quale si abilitano operatori, pubblici e privati, denominati anche agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nel mercato del lavoro regionale.
2. Gli operatori pubblici e privati autorizzati svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 276/2003.
3. La Giunta regionale disciplina la procedura per l'iscrizione nelle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività e provvede alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro, così come definito ai sensi del decreto legislativo 276/2003.
4. Per i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni o di altre forme associative, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che tali soggetti svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto legislativo 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto.
5. Per i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 276/2003, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), dello stesso decreto.
 

Art. 55.
(Aggiornamento e coinvolgimento degli operatori)

1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la capacità del sistema di orientamento permanente, di formazione professionale e del lavoro, nonché per assolvere in maniera adeguata alle finalità definite dalla presente legge, istituisce una sede di confronto permanente con le associazioni degli operatori e promuove azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione dei diversi attori che operano in tali sistemi.
2. La Giunta regionale definisce i criteri di rappresentanza e provvede all’organizzazione del confronto.
3. Le azioni di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate ad assicurare un aggiornamento continuativo in ordine a norme, procedure, standard e qualunque altro dispositivo deputato a regolamentare il funzionamento dei sistemi di cui al comma 1.
4. Le azioni formative rivolte a chi opera nel sistema della formazione professionale sono intese a promuovere l’innovazione didattica e organizzativa, anche per favorire un più pervasivo ricorso a strumenti e tecnologie digitali che supportano l’apprendimento anche a distanza, nonché, con particolare riferimento al personale docente, l’aggiornamento tecnico in coerenza con l’evoluzione delle competenze professionali richieste dal sistema economico e sociale e dall’innovazione tecnologica.
5. Le azioni formative rivolte a chi opera nell’ambito del sistema di orientamento permanente e per il sistema del lavoro sono tese a rinforzarne le competenze, con particolare attenzione all’evoluzione del mercato del lavoro e a dispositivi operativi e tecnologie digitali di supporto al lavoro di équipe e di rete.
 

CAPO II
STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Art. 56.
(Repertorio regionale delle qualificazioni e standard formativi)

1. La Giunta regionale definisce la struttura e le modalità di implementazione del repertorio regionale delle qualificazioni, parte integrante del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e del quadro nazionale delle qualificazioni.
2. Il repertorio regionale delle qualificazioni, referenziato al quadro nazionale delle qualificazioni e al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente, è composto da profili e obiettivi formativi, descritti per competenze, e costituisce il riferimento per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per la programmazione e progettazione didattica delle azioni formative.
3. Il repertorio è periodicamente aggiornato in base all’evoluzione dei fabbisogni di competenze professionali del sistema produttivo regionale, rilevati anche con il coinvolgimento delle parti sociali.
4. La Giunta regionale include e armonizza nel repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi le qualificazioni di cui all’articolo 25.
5. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e le regole metodologico-procedurali per l’erogazione dei percorsi di formazione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi nazionali, in particolare definendo:
a) gli standard di progettazione e di erogazione delle attività formative;
b) gli standard di valutazione e certificazione delle competenze acquisite e di riconoscimento dei crediti formativi;
c) le modalità di attestazione delle qualificazioni;
d) le condizioni e i requisiti per l’ammissione alle prove finali e gli standard degli esami, fermo restando per i partecipanti l’obbligo di frequenza nella misura minima stabilita dalla Giunta regionale;
e) le modalità di funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché l’entità dei compensi da corrispondere ai componenti;
f) le modalità di funzionamento di gruppi di lavoro, denominati commissioni tecniche di settore, di cui la Giunta regionale può avvalersi per la definizione degli standard formativi, nonché l’importo del gettone di presenza per i componenti, nei limiti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa, d’intesa con le parti sociali, definisce la disciplina degli standard formativi, i criteri generali per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie dell’apprendistato e la loro durata.
7. La Giunta regionale, in attuazione di programmi e progetti specifici, definisce gli indirizzi per la realizzazione di attività di formazione non riferite al repertorio regionale delle qualificazioni.
 

Art. 57.
(Sistema regionale di certificazione delle competenze)

1. La Regione è ente titolare per la certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), acquisite in contesti formali, non formali e informali afferenti al repertorio regionale delle qualificazioni.
2. La Regione, per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, si avvale degli enti titolati, individuati secondo specifica normativa.
3. La Giunta regionale disciplina il sistema di certificazione assicurando i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto degli standard minimi previsti dal sistema nazionale di certificazione delle competenze.
4. Il sistema regionale di certificazione assicura la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali, nonché i principi di terzietà, collegialità, oggettività, trasparenza e tracciabilità della certificazione delle competenze.
 

CAPO III
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE
Art. 58.
(Responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi e agli orientamenti dell'Unione europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità locali e con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.
2. La Regione promuove percorsi di welfare aziendale, nonché la responsabilità sociale delle imprese, quali strumenti per aumentare la qualità del lavoro e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile, la coesione sociale, il raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne e per sostenere la conciliazione tra vita e lavoro, anche attraverso l’utilizzo di strumenti e metodi di innovazione sociale.
3. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese anche in relazione alle scelte di localizzazione delle unità produttive, al fine di evitare o contenere la ricaduta di eventuali effetti negativi sull'occupazione e sul mercato del lavoro locale.
 

Art. 59.
(Sistema di sicurezza e qualità del lavoro)

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di salute, sicurezza e qualità del lavoro e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.
2. Nell’ambito del quadro strategico triennale di cui all’articolo 9, la Giunta regionale prevede o favorisce iniziative volte alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, alla promozione del benessere psicofisico dei lavoratori, alla prevenzione delle violenze e delle molestie e all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi a genere, età, provenienza, condizioni di svantaggio e disabilità dei lavoratori in relazione ai rischi dell'attività lavorativa.
3. La Giunta regionale:
a) promuove e finanzia progetti sperimentali di emersione del lavoro irregolare;
b) promuove iniziative per prevenire lo sfruttamento e il fenomeno del lavoro irregolare;
c) promuove specifici accordi fra le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all’articolo 11 volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro.
4. La Giunta regionale, in conformità ai principi previsti dalla normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue, anche mediante specifici accordi con altre amministrazioni pubbliche, l'introduzione e la diffusione nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette a individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro, rispetto a quelle minime stabilite dalla normativa statale.
5. La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle aziende sanitarie locali, ne verifica la qualità e l'efficacia e informa degli esiti il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 81/2008.
 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 60.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per assicurare l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale entro il 31 marzo, alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione sullo stato di attuazione della legge, nonché sul grado di avanzamento nella realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1.
3. Ogni cinque anni la relazione di cui al comma 2 è integrata con le seguenti informazioni:
a) una descrizione complessiva delle modalità organizzative adottate, dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
b) un quadro degli interventi realizzati;
c) i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge;
d) una stima del contributo al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge.
4. La Giunta regionale utilizza anche le analisi e gli studi predisposti ai sensi dell’articolo 15 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
6. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
 

Art. 61.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il triennio 2023-2025 in euro 236.395.893,06, si fa fronte:
a) per la parte riferita ai fondi regionali per il triennio 2023-2025, per la somma pari a euro 108.503.813,29 già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, all’interno delle seguenti missioni e programmi:
1. missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un totale pari a euro 40.899.548,34 di cui euro 7.553.945,05 per l’anno 2023, euro 11.669.874,65 per l’anno 2024 ed euro 21.675.728,64 per l’anno 2025;
2. missione 15, programma 15.02 (Formazione Professionale) titolo 1, per un totale pari a euro 54.951.770,00 di cui euro 6.951.770,00 per l’anno 2023, euro 24.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 24.000.000,00 per l’anno 2025;
3. missione 15, programma 15.03 (Sostegno all’occupazione), titolo 1, per un totale pari a euro 9.600.000,00 di cui euro 8.800.000,00 per l’anno 2023 ed euro 800.000,00 per l’anno 2024;
4. missione 15, programma 15.03, titolo 2 (Spese in conto capitale), per un totale pari a euro 1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025;
5. Missione 15, programma 15.04 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale), titolo 1, per un totale pari a euro 1.252.029,95 di cui euro 110.000,00 per l’anno 2023, euro 402.029,95 per l’anno 2024 ed euro 740.000,00 per l’anno 2025;
6. missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio), titolo 1, per un totale pari a euro 317.000,00 di cui euro 200.000,00 per l’anno 2024 ed euro 117.000,00 per l’anno 2025;
7. missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.08 (Statistica e sistemi informativi), titolo 1, per un totale pari a euro 479.000,00 di cui euro 119.000,00 per l’anno 2023, euro 180.000,00 per l’anno 2024 ed euro 180.000,00 per l’anno 2025;
8. missione 01, programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1, per un totale pari a euro 4.465,00 di cui euro 1.115,00 per l’anno 2023, euro 2.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.350,00 per l’anno 2025;
b) per la parte riferita ai cofinanziamenti regionali per il triennio 2023-2025 per la somma di euro 127.892.079,77, già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, all’interno delle seguenti missioni e programmi:
1. missione 15, programma 15.01, titolo 1, per un totale pari a euro 6.770.736,00 di cui euro 3.385.368,00 per l’anno 2024 ed euro 3.385.368,00 per l’anno 2025;
2. missione 15, programma 15.04, titolo 1, per un totale pari a euro 121.121.343,77 di cui euro 37.891.983,74 per l’anno 2023, euro 39.387.061,34 per l’anno 2024 ed euro 43.842.298,69 per l’anno 2025.
3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
 

Art. 62.
(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, fino all’approvazione degli atti di indirizzo di cui all’articolo 10, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. Fino all’approvazione del quadro strategico di cui all’articolo 9, la Giunta regionale approva gli atti di indirizzo previsti all’articolo 10 in coerenza con i documenti di programmazione regionale
dei fondi della politica di coesione europea e dei documenti di programmazione generale della Regione.
3. Fino all’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 21, comma 5, continuano ad applicarsi gli indirizzi per l’attivazione di forme di impresa formativa, adottati in base alla normativa previgente.
4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18, comma 2, 38, comma 1 e 39 commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione degli articoli 38, 39, 40 e 41 della legge regionale 34/2008.
5. Fino all’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 48, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni stabilite in relazione all’articolo 16 della legge 56/1987.
6. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino all’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 52, comma 3, non si applicano gli articoli 17, commi 3 e 4, e l’articolo 20 e continuano ad applicarsi gli articoli 5, 11 e 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), nonché le disposizioni in materia di accreditamento delle strutture formative e di orientamento adottate in base alla normativa previgente.
7. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino all’approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 53 e 54, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accreditamento e autorizzazione, adottate in base agli articoli 21 e 23 della legge regionale 34/2008.
8. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 56, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di repertorio regionale delle qualificazioni, di standard formativi e di criteri generali e durata per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie di apprendistato, nonché gli indirizzi per la realizzazione di attività di formazione non riferite al repertorio regionale delle qualificazioni, adottate in base alla normativa previgente.
9. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino alla nomina della Commissione di cui all’articolo 11, continua a operare la Commissione regionale di concertazione costituita ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 34/2008.
 

Art. 63.
(Abrogazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, sono abrogati:
a) la legge regionale 24 dicembre 1984, n. 67 (Conseguimento patenti di mestiere);
b) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), fatto salvo quanto previsto all’articolo 62, commi 4, 6, 7 e 9 della presente legge;
c) la legge regionale 30 aprile 1996, n. 21 (Modificazione dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 ‘Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale’);
d) la legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 ‘Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale’);
e) la legge regionale 17 giugno 1997, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 ‘Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale’);
f) la legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 (Sostituzione dell'articolo 25 bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 ‘Disciplina delle attività di formazione professionale’, richiamato in vigore dall' articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 ‘Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 ‘Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale’’);
g) legge regionale 21 maggio 1998, n. 13 (Modifica alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 ‘Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale’, come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 44);
h) legge regionale 14 aprile 2003, n. 8 (Disposizioni in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo ‘FSE’);
i) legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato);
l) gli articoli 75, 76 e 77 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”);
m) la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3 della medesima legge regionale e quanto previsto dall’articolo 62, commi 4, 6, 7 e 9 della presente legge;
n) l’articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l’anno 2009);
o) l’articolo 55, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009);
p) l’articolo 34 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);
q) l’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse);
r) la legge regionale 11 ottobre 2011, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 ‘Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro’);
s) l’articolo 57, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015);
t) gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.
 

Art. 64.
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 novembre 2023