ILO

Conferenza Internazionale del Lavoro - 110ª sessione, 2022

 

Risoluzione sul lavoro dignitoso e l’economia sociale e solidale

10 giugno 2022

 

Risoluzione sul lavoro dignitoso e l’economia sociale e solidale


La Conferenza generale dell’organizzazione internazionale del lavoro, riunitasi nella sua 110a sessione nel 2022,
dopo aver tenuto una discussione generale sul lavoro dignitoso e l’economia sociale e solidale, sulla base del Rapporto VI “Il lavoro dignitoso e l’economia sociale e solidale”,
1. adotta le conclusioni di seguito;
2. invita il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro a prendere debitamente in considerazione tali conclusioni e a guidare l’Ufficio nella loro attuazione; e
3. invita il Direttore generale a:
a) sviluppare una strategia e un piano d’azione sul lavoro dignitoso e sull’economia sociale e solidale per dare attuazione a tali conclusioni, i quali dovranno essere sottoposti all’esame del Consiglio d’amministrazione nella sua 346a sessione (novembre 2022);
b) comunicare tali conclusioni alle organizzazioni internazionali e locali competenti; e
c) tenere conto di tali conclusioni nell’elaborazione di future proposte di programma e bilancio, nonché nello stanziamento di risorse fuori bilancio.
 

Conclusioni sul lavoro dignitoso e l’economia sociale e solidale
I. Introduzione

1. Ispirandosi alla Dichiarazione di Filadelfia, annessa alla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nella quale si afferma che “tutti gli esseri umani, tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla religione e dal sesso a cui appartengono hanno il diritto di tendere al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica, e con possibilità eguali” e che “il raggiungimento delle condizioni che permettono di conseguire questi risultati deve costituire lo scopo principale dell’azione nazionale ed internazionale”.
2. Riaffermando il mandato dell’OIL per la giustizia sociale e il lavoro dignitoso e l’Obiettivo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di conciliare le tre dimensioni - economica, sociale e ambientale - nel mondo del lavoro e contribuire a un futuro migliore per le persone e il pianeta, alla prosperità, alla pace, alla cooperazione e alla solidarietà, nonché favorire una crescita economica inclusiva e sostenibile, l’occupazione e il lavoro dignitoso per tutti e ridurre le disuguaglianze.
3. Considerando che la Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008), emendata nel 2022, la Dichiarazione del Centenario dell’OIL per il futuro del lavoro (2019) e l’Appello globale all’azione per una ripresa incentrata sulla persona dalla crisi causata dal COVID-19 che sia inclusiva, sostenibile e resiliente (2021) riconoscono espressamente l’economia sociale e solidale (ESS) come importante strumento per garantire lo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale, il lavoro dignitoso, l’occupazione produttiva e il miglioramento del tenore di vita per tutti.
4. Riconoscendo l’importanza dell’ESS nell’ambito del proprio mandato sin dalla sua fondazione, l’OIL ha promosso l’ESS all’interno del Sistema delle Nazioni Unite (ONU), anche attraverso la sua attività normativa. Sebbene l’ESS non sia una novità, essa , la sua importanza strategica e la sua visibilità è cresciuta considerevolmente dall’inizio del secolo. La Raccomandazione sulla promozione delle cooperative del 2002 (n. 193), la Raccomandazione sulla transizione dall’economia informale a quella formale del 2015 (n. 204) e la Raccomandazione sull’occupazione e il lavoro dignitoso per la pace e la resilienza del 2017 (n. 205) riconoscono il contributo dell’ESS alla riduzione della povertà, alla creazione di società inclusive, alla transizione dall’economia informale a quella formale, alla ripresa e al potenziamento della resilienza.


II. Definizione di EES
5. L’ESS comprende le imprese, organizzazioni e altre entità impegnate in attività economiche, sociali e ambientali al servizio dell’interesse collettivo e/o generale, che si basano sui principi della cooperazione volontaria e dell’aiuto reciproco, della governance democratica e/o partecipativa, dell’autonomia e dell’indipendenza e della supremazia della persona e degli scopi sociali sul capitale nella distribuzione e nell’utilizzo delle eccedenze e/o dei benefici e delle risorse. Attive in tutti i settori economici, le organizzazioni dell’ESS mirano al raggiungimento della redditività e sostenibilità di lungo termine e alla transizione dall’economia informale a quella formale. Esse applicano una serie di valori che sono tipici del loro funzionamento e coerenti con il rispetto delle persone e del pianeta, dell’uguaglianza e dell’equità, dell’interdipendenza, dell’autogoverno, della trasparenza e della responsabilità, della realizzazione del lavoro e del sostentamento
dignitoso. A seconda delle circostanze nazionali, l’ESS comprende le cooperative, le associazioni, le mutue, le fondazioni, le imprese sociali, i gruppi di autoaiuto e altre entità che operano in conformità con i valori e i principi dell’ESS.
 

III. Principi guida per affrontare le sfide e trarre vantaggio dalle opportunità
6. Nel perseguimento della promozione del lavoro dignitoso e l’ESS per un futuro del lavoro incentrato sulla persona, i Membri, tenendo in considerazione le circostanze nazionali, dovrebbero:
a) (a) considerare il contributo dell’ESS al lavoro dignitoso, alle economie inclusive e sostenibili, alla giustizia sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento del tenore di vita per tutti;
b) riconoscere il ruolo delle organizzazioni dell’ESS in quanto uno degli attori in grado di concorrere all’importanza attribuita al lavoro in un’epoca in cui le persone aspirano al lavoro dignitoso, che sia rispettoso delle persone e del pianeta;
c) rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali del lavoro, i diritti umani e le norme internazionali del lavoro pertinenti, anche nelle diverse organizzazioni appartenenti all’ESS;
d) valorizzare il consolidamento dell’ESS a livello locale e promuovere il suo contributo sia a soluzioni già consolidate che innovative al fine di offrire opportunità di lavoro dignitoso e soddisfare le esigenze dei gruppi svantaggiati e delle persone in situazioni di vulnerabilità, in particolare le donne, anche nelle aree rurali;
e) sviluppare un approccio inclusivo, integrato e con una prospettiva di genere nella promozione dell’ESS, in particolare per quanto riguarda le persone in situazione di vulnerabilità, riconoscendo il valore del lavoro di cura e del lavoro non retribuito;
f) prestare particolare attenzione ai lavoratori e alle attività economiche dell’ESS nella progettazione, attuazione e monitoraggio delle strategie e delle misure volte a contrastare le cause dell’informalità e a facilitare la transizione dall’economia informale a quella formale, il raggiungimento del lavoro dignitoso e la creazione di sistemi di protezione sociale universali, adeguati, completi e sostenibili;
g) considerare il contributo delle imprese sostenibili al lavoro dignitoso, come indicato nelle Conclusioni sulla promozione delle imprese sostenibili del 2007;
h) riconoscere e promuove la complementarietà tra le organizzazioni dell’ESS e le altre imprese al fine di promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile, l’occupazione e il lavoro dignitoso per tutti;
i) riconoscere e sostenere il contributo dell’ESS a una giusta transizione digitale;
j) tenere conto del ruolo dell’ESS riguardo al rispetto della dignità umana, nello sviluppo delle comunità e nella promozione della diversità, della solidarietà e al rispetto delle conoscenze e delle culture tradizionali, anche tra i popoli indigeni e tribali; e
k) valutare la capacità dell’ESS di far fronte alle crisi e preservare il lavoro, anche nelle piccole e medie imprese, in particolare in alcuni casi di ristrutturazione d’impresa attraverso l’acquisizione della proprietà da parte dei lavoratori.
7. Esistono tuttavia una serie di sfide che i Membri devono tenere in considerazione:
a) le sfide specifiche delle organizzazioni dell’ESS, oltre alle difficoltà che le accomunano a molte micro, piccole e medie imprese, tra cui l’esistenza di un ambiente sfavorevole, dovuto in particolare alla mancanza di un’adeguata partecipazione, a politiche che accrescono l’informalità, alla povertà e all’indebitamento, all’incertezza delle norme giuridiche, alla debolezza dello Stato di diritto, all’accesso inadeguato ai finanziamenti, alla concorrenza e alle pratiche commerciali sleali e alla mancanza di altre condizioni che determinano un clima favorevole;
b) il miglioramento dell’accesso delle organizzazioni dell’ESS ai servizi finanziari, anche, ove opportuno, attraverso misure e strumenti finanziari diversi e specifici;
c) la promozione del contributo delle organizzazioni dell’ESS e delle imprese sostenibili a una giusta transizione per tutti verso economie e società sostenibili a livello ambientale, promuovendo modelli di consumo e produzione sostenibili che tengano conto delle problematiche esistenti, in particolare i cambiamenti climatici;
d) la necessità di riconoscere e sostenere il ruolo dell’ESS riguardo al miglioramento della produttività, consentendone l’organizzazione orizzontale, verticale e trasversale e la realizzazione delle complementarietà e potenziali sinergie con altre imprese, in linea con la Raccomandazione concernente le condizioni generali per favorire la creazione di lavoro nelle piccole e medie imprese del 1998 (n. 189), investendo nello sviluppo delle competenze e nell’apprendimento permanente, così come nella tecnologia e nelle infrastrutture;
e) la garanzia che le organizzazioni e i lavoratori dell’ESS godano della libertà di associazione e dell’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva in modo da consentire il dialogo sociale attraverso le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori per la definizione di misure che riguardano direttamente le organizzazioni e i lavoratori dell’ESS e, ove appropriato, con le organizzazioni pertinenti e rappresentative delle entità dell’ESS interessate;
f) la necessità di promuovere il potenziale dell’ESS per rafforzare l’inclusione sociale, in particolare per quanto riguarda le donne, i giovani e i gruppi svantaggiati, come i disoccupati, le persone con disabilità, i lavoratori migranti e i popoli indigeni; e
g) l’importanza di contrastare le pseudo-entità dell’ESS impedendo l’elusione della legislazione del lavoro e di altra legislazione in violazione dei diritti dei lavoratori, e di combattere la concorrenza sleale di queste ultime nei confronti delle imprese adempienti e responsabili, in particolare le micro, piccole e medie imprese, in linea con la Raccomandazione n. 193.


IV. Il ruolo dei governi e delle parti sociali
8. I Membri hanno l’obbligo di rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali del lavoro, i diritti umani e le norme internazionali del lavoro pertinenti, anche nelle diverse organizzazioni dell’ESS.
9. Con il supporto dell’Ufficio internazionale del lavoro, i Membri dovrebbero:
a) creare un ambiente favorevole, coerente con la natura e la diversità dell’ESS, per promuovere il lavoro dignitoso e sfruttare appieno il potenziale delle organizzazioni dell’ESS, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e alla creazione di imprese sostenibili, conformemente con le norme internazionali del lavoro;
b) garantire parità di condizioni, assicurando alle organizzazioni dell’ESS un trattamento conforme alla legislazione e alla prassi nazionale e a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ad altre forme di impresa, in conformità con la Raccomandazione n. 193 dell’OIL;
c) attuare politiche che promuovano, anche nell’ESS, la creazione di lavoro di qualità per tutti al fine di facilitare una ripresa economica solida, inclusiva, sostenibile e resiliente, in linea con i principi e i diritti fondamentali del lavoro, i diritti umani e le norme internazionali del lavoro pertinenti, comprese, a titolo esemplificativo, quelle elencate nell’Allegato;
d) integrare l’ESS nelle strategie nazionali per lo sviluppo, la ripresa e l’occupazione, al fine di promuovere l’attuazione di politiche macroeconomiche, fiscali, industriali, sociali, ambientali e di altra natura che favoriscano l’occupazione, promuovano una giusta transizione digitale e ambientale e riducano le disuguaglianze;
e) riconoscere il ruolo dell’ESS nella transizione dall’economia informale a quella formale e promuovere la transizione verso l’economia formale di tutti i lavoratori e unità economiche, anche nell’ambito dell’ESS;
f) rafforzare il contributo dell’ESS al lavoro dignitoso nelle filiere di fornitura nazionali e globali, anche attraverso un commercio giusto, equo e sostenibile e altre forme di cooperazione tra le organizzazioni dell’ESS;
g) rafforzare l’interazione e la collaborazione tra le organizzazioni dell’ESS e la pubblica amministrazione a tutti i livelli, incluso quello locale e regionale;
h) in linea con la Raccomandazione n. 193, introdurre misure di supporto per facilitare l’accesso alle informazioni, ai finanziamenti, ai mercati, alla tecnologia, alle infrastrutture e agli appalti pubblici adeguatamente regolamentati e socialmente responsabili, in particolare per i gruppi svantaggiati e le persone in situazioni di vulnerabilità;
i) garantire, ove opportuno, che le misure di promozione dell’ESS favoriscano l’innovazione sociale, la produttività, lo sviluppo delle competenze, l’imprenditorialità e la collaborazione, preservando e promuovendo al contempo le tradizioni e le culture dei popoli indigeni e tribali;
j) adottare misure volte a rafforzare la lotta alla corruzione e promuovere una buona governance, facilitare la registrazione delle organizzazioni dell’ESS e delle imprese sostenibili e semplificare le procedure amministrative per il loro lo sviluppo e la loro transizione verso l’economia formale;
k) istituire un meccanismo di collaborazione interministeriale e di coordinamento delle politiche relative all’ESS all’interno delle strutture nazionali, così come tra di esse;
l) rafforzare l’ispezione del lavoro, promuovere la collaborazione tra gli ispettorati del lavoro, le parti sociali e i rappresentanti dell’ESS per prevenire, disincentivare e sanzionare le pseudo-entità dell’ESS, le pratiche illegali e le violazioni dei diritti, proteggendo in tal modo i lavoratori e preservando l’autonomia e l’indipendenza delle organizzazioni dell’ESS;
m) integrare l’ESS in tutti i livelli del sistema di istruzione pubblica e investire nell’istruzione e nella formazione dei lavoratori e delle organizzazioni dell’ESS, incluso in materia di alfabetizzazione finanziaria, al fine di migliorarne la resilienza e l’efficacia; e
n) migliorare le statistiche sull’ESS, ad esempio attraverso i conti satellite e la collaborazione tra gli istituti nazionali di statistica e i rappresentanti istituzionali dell’ESS, al fine di favorire la formulazione e l’attuazione delle politiche.
10. Le parti sociali dovrebbero impegnarsi in un dialogo sociale collaborativo e proattivo con l’ESS su questioni di reciproco interesse e condividere conoscenze ed esperienze, in particolare sulle buone pratiche, al fine di promuovere il lavoro dignitoso nell’ESS.
11. I governi e le parti sociali dovrebbero promuovere sistemi di protezione sociale universali, adeguati, completi e sostenibili; l’accesso alla formazione e all’apprendimento permanenti; il diritto fondamentale ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro; e un ambiente di lavoro libero da violenza e molestie.
12. Ove opportuno, le organizzazioni dei datori di lavoro potrebbero far aderire le organizzazioni dell’ESS che intendono farne parte e fornire loro il supporto adeguato. Tali organizzazioni potrebbero altresì facilitare l’accesso delle organizzazioni dell’ESS alle reti di imprese e di partner commerciali, al fine di contribuire al loro sviluppo; rafforzare il loro potenziale commerciale, nonché le capacità imprenditoriali e manageriali; incrementare la loro produttività e competitività; e facilitare il loro accesso ai mercati internazionali e ai finanziamenti istituzionali.
13. Le organizzazioni dei lavoratori hanno legami storici comuni con le entità dell’ESS in quanto condividono l’obiettivo di promuovere la democrazia e la giustizia sociale nell’economia, così come i diritti umani e del lavoro. Poiché queste organizzazioni sostengono e difendono gli interessi dei lavoratori dell’ESS, sarebbe opportuno intensificare tale sinergia, sensibilizzando i lavoratori dell’ESS sui loro diritti del lavoro e incoraggiandoli ad aderire ai sindacati; promuovendo la creazione di organizzazioni e il ricorso alla contrattazione collettiva; stabilendo partenariati e alleanze per raggiungere obiettivi comuni; e aumentando la visibilità dei lavoratori dell’ESS. Tali organizzazioni, inoltre, potrebbero fornire suggerimenti e consulenza, in particolare alle entità dell’ESS in fase di costituzione, facilitare la fornitura di beni e servizi dell’ESS ai membri dei sindacati e contribuire alla creazione di organizzazioni dell’ESS, ove opportuno.
 

V. Il ruolo dell’Ufficio internazionale del lavoro
14. Sulla base del mandato previsto nella costituzione dell’OIL, l’Ufficio dovrebbe promuovere la creazione e lo sviluppo di organizzazioni dell’ESS solide e resilienti, tenendo conto delle diverse realtà ed esigenze dei Membri, compresi i vari livelli di sviluppo dell’ESS, così come delle norme internazionali del lavoro pertinenti. Un elenco non esaustivo di strumenti dell’OIL e delle Nazioni Unite in materia di lavoro dignitoso ed economia sociale e solidale è contenuto nell’Allegato.
15. Come sancito nella Dichiarazione del Centenario dell’OIL, l’Organizzazione è chiamata a promuovere un ambiente favorevole alle organizzazioni dell’ESS e alle imprese sostenibili, al fine di creare lavoro dignitoso e occupazione produttiva e migliorare il tenore di vita per tutti.
16. Le azioni intraprese dall’Ufficio nella promozione dell’ESS per un futuro del lavoro dignitoso incentrato sulla persona dovrebbero focalizzarsi, in collaborazione con i partner interessati, sui servizi di consulenza giuridica e in materia di politiche, su attività di sensibilizzazione, sullo sviluppo di conoscenze, sullo scambio e diffusione di buone pratiche, sulla formazione e l’istruzione, sul rafforzamento delle capacità e sulla cooperazione allo sviluppo. Più specificamente, l’Ufficio dovrebbe mirare a:
a) supportare i costituenti dell’OIL nella creazione di un ambiente favorevole alle imprese sostenibili e alle organizzazioni dell’ESS, al fine di superare le barriere legislative e istituzionali, anche attraverso l’elaborazione di politiche in materia di: transizione dall’economia informale a quella formale; sfide legate alla produttività; creazione di lavoro dignitoso, in particolare per i giovani e i gruppi vulnerabili; sviluppo di competenze e accesso a un’istruzione e a una formazione di qualità; promozione della parità di genere e dell’empowerment femminile; libertà di associazione ed effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva; non discriminazione; eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato; diritto a un ambiente di lavoro salubre e sicuro; e giusta transizione verso la sostenibilità ambientale e la trasformazione digitale;
b) migliorare la percezione dell’ESS, anche attraverso la condivisione di buone pratiche, la realizzazione e diffusione di ricerche e attività di sensibilizzazione per i costituenti, le istituzioni accademiche, il pubblico in generale e le altre parti interessate sul modo in cui l’ESS contribuisce al lavoro dignitoso;
c) sostenere i Membri nello sviluppo di una metodologia per misurare il contributo economico e sociale dell’ESS, raccogliendo e analizzando dati comparabili, tempestivi, affidabili e armonizzati, e elaborare delle linee guida internazionali sulle statistiche riguardanti l’ESS, valutando la possibilità di istituire un osservatorio internazionale sui dati dell’ESS in collaborazione con le reti e gli organismi rappresentativi dell’ESS, gli uffici statistici nazionali e le organizzazioni internazionali, al fine di contribuire alla promozione del lavoro dignitoso;
d) integrare ulteriormente l’ESS nelle attività dell’OIL a livello regionale e nazionale, anche attraverso i programmi paese per la promozione del lavoro dignitoso, i progetti di cooperazione allo sviluppo, compresa la cooperazione sud-sud e triangolare, e altre attività pertinenti dell’OIL, concentrandosi sullo sviluppo delle capacità delle parti sociali al fine di rafforzare lo sviluppo istituzionale delle organizzazioni dell’ESS;
e) rafforzare e accelerare il sostegno dell’Ufficio allo sviluppo di strategie nazionali globali e di programmi mirati attraverso i quali le organizzazioni dell’ESS possono contribuire in modo determinante a questioni prioritarie come il lavoro dignitoso nell’economia della cura e la transizione dall’economia informale a quella formale;
f) promuovere partenariati tra le reti dell’ESS e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, affinché esse possano beneficiare di servizi di supporto e consulenza che favoriscano il loro sviluppo e la risoluzione di problemi sociali ed economici;
g) avviare, in collaborazione con il Centro internazionale di formazione dell’OIL, attività di sviluppo delle competenze per promuovere il lavoro dignitoso nell’ESS e favorire il potenziamento delle stesse organizzazioni, affinché diventino più produttive e resilienti e contribuiscano maggiormente al benessere della società;
h) attuare attività di orientamento e formazione per gli ispettorati del lavoro sull’effettiva applicazione delle norme del lavoro e delle altre leggi relative ai luoghi di lavoro applicabili all’ESS, per evitare che le organizzazioni dell’ESS siano create o utilizzate per eludere la legislazione del lavoro o per instaurare rapporti di lavoro dissimulato;
i) integrare in maniera più efficace l’ESS nei risultati, nelle prestazioni e negli indicatori pertinenti del programma e bilancio dell’OIL e valutare la possibilità di incrementare le risorse assegnate alle attività dell’Ufficio in materia di ESS;
j) riattivare il meccanismo di coordinamento dell’Ufficio internazionale del lavoro per la promozione dell’ESS, in particolare con il suo Bureau per le attività per i datori di lavoro (ACT/EMP) e il suo Bureau per le attività per i lavoratori (ACTRAV), in stretta collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
k) rafforzare il ruolo di guida dell’Ufficio in materia di ESS per promuovere il lavoro dignitoso e lo sviluppo sostenibile, attraverso le sue attività nel Gruppo di lavoro inter-agenzia delle Nazioni Unite sull’ESS, e promuovere la coerenza delle politiche all’interno del sistema delle
Nazioni Unite, delle istituzioni finanziarie internazionali e di altre istituzioni del multilaterale, al fine di integrare le norme internazionali del lavoro nelle politiche macroeconomiche e industriali a favore dell’occupazione attraverso un’azione globale sull’ESS; e
l) mantenere, intensificare e, ove possibile, ampliare i partenariati in materia di ESS, per coordinare gli sforzi sugli orientamenti strategici e sugli strumenti volti a rafforzare e integrare i quadri e gli accordi esistenti.
 

Annesso

Elenco non esaustivo degli strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro e delle Nazioni Unite attinenti al lavoro dignitoso e l’economia sociale e solidale
 

Convenzioni fondamentali
- Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)
- Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98)
- Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29)
- Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)
- Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100)
- Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111)
- Convenzione sull’età minima, 1973 (n. 138)
- Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182)
- Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981 (n. 155)
- Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006 (n. 187)


Convenzioni di governance
- Convenzione sull’ispezione del lavoro, 1947 (n. 81)
- Convenzione sulla politica dell’impiego e Raccomandazione, 1964 (n. 122)
- Convenzione sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969 (n. 129)
- Convenzione sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976 (n. 144)


Altre convenzioni tecniche
- Convenzione sulla politica sociale (territori non metropolitani), 1947 (n. 82)
- Convenzione sul servizio per l’impiego, 1948 (n. 88)
- Convenzione sulle clausole di lavoro (contratti pubblici), 1949 (n. 94)
- Convenzione sulla sicurezza sociale (norma minima), 1952 (n. 102)
- Convenzione sulla politica sociale (obiettivi e norme di base), 1962 (n. 117)
- Convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975 (n. 142)
- Convenzione sui lavoratori con responsabilità famigliari, 1981 (n. 156)
- Convenzione sulla riabilitazione professionale e l’occupazione delle persone disabili, 1983 (n. 159)
- Convenzione sulla promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione (n. 176), 1988 (n. 168)
- Convenzione sui popoli indigeni e tribali, 1989 (n. 169)
- Convenzione sul lavoro a domicilio, 1996 (n. 177)
- Protocollo del 2002 relativo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981
- Convenzione sulle agenzie per l’impiego private, 1997 (n. 181)
- Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 (n. 189)
- Convenzione sulla violenza e le molestie, 2019 (n. 190)


Raccomandazioni
- Raccomandazione sulla garanzia dei mezzi di sostentamento, 1944 (n. 67)
- Raccomandazione sull’adattamento e sulla riabilitazione professionale degli invalidi, 1955 (n. 99)
- Raccomandazione sulla protezione dei lavoratori migranti (paesi insufficientemente sviluppati), 1955 (n. 100)
- Raccomandazione sulle popolazioni aborigene e tribali, 1957 (n. 104)
- Raccomandazione sull’alloggio dei lavoratori, 1961 (n. 115)
- Raccomandazione sulla politica dell’impiego, 1964 (n. 122)
- Raccomandazione sugli affittuari e sui mezzadri, 1968 (n. 132)
- Raccomandazione sulle organizzazioni dei lavoratori rurali, 1975 (n. 149)
- Raccomandazione sulla riabilitazione professionale e l’occupazione delle persone disabili, 1983 (n. 168)
- Raccomandazione sulla politica dell’impiego (disposizioni complementari), 1984 (n. 169)
- Raccomandazione sul lavoro a domicilio, 1996 (n. 184)
- Raccomandazione sulla creazione di lavoro nelle piccole e medie imprese, 1998 (n. 189)
- Raccomandazione sulla promozione delle cooperative, 2002 (n. 193)
- Raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 2004 (n. 195)
- Raccomandazione sul rapporto di lavoro, 2006 (n. 198)
- Raccomandazione sulla protezione sociale di base, 2012 (n. 202)
- Raccomandazione sulla transizione dall’economia informale verso l’economia formale, 2015 (n. 204)
- Raccomandazione sull’occupazione e lavoro dignitoso per la pace e la resilienza, 2017 (n. 205)
 

Risoluzioni
- Risoluzione relativa alla promozione delle imprese sostenibili - Conferenza internazionale del lavoro, giugno 2007
- Risoluzione relativa alla promozione dell’occupazione rurale per la riduzione della povertà - Conferenza internazionale del lavoro, giugno 2008
 

Dichiarazioni
- Dichiarazione dell’ILO sui principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), emendata nel 2022
- Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008), emendata nel 2022
- Dichiarazione del Centenario per il futuro del lavoro, 2019
 

Strumenti delle Nazioni Unite
- Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, 1966
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 1966
- Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, 1979
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 1990
- Convenzione relativa ai diritti delle persone con disabilità, 2006
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, 2007


fonte: ilo.org