ATTO AGGIUNTIVO IN MATERIA ANTICORRUZIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO IL 27 MARZO 2014

tra
PREFETTURA DI MILANO
e
Comune di Milano
e
SPV Linea M4 S.p.A.
 

In data 11 novembre 2015 presso la Prefettura di Milano, corso Monforte, 31, la Prefettura di Milano (di seguito Prefettura) in qualità di soggetto competente, ai sensi delle Linee Guida Antimafia per l'EXPO ed ai sensi dell' "Atto aggiuntivo alla Terza Edizione delle Linee guida per i controlli antimafia di cui all'art. 3-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015", (di seguito "Linee Guida"), tutte adottate dal CCASGO

e

il COMUNE DI MILANO (Concedente), nella persona dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Arredo Urbano, Maria Carmela ROZZA, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Piazza della Scala n.2, in qualità di Stazione Appaltante delle Opere di sua competenza, così come successivamente individuate;

e

la SPV Linea M4 S.p.A., nella persona del Vice Presidente Ing. Giorgio DESIDERI, nella sua qualità di concessionario;
 

premesso che

1. presso la città di Milano nell'anno 2015 si è tenuto il Grande Evento dell'Esposizione Universale "Expo Milano 2015";
2. ai fini della realizzazione del Grande Evento "Expo Milano 2015" con l'articolo 4 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, come modificato dal D.P.C.M. 7 aprile 2009 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 6 maggio 2013, è stata istituita la Società EXPO 2015 S.p.A. (di seguito "EXPO") avente ad "oggetto sociale, lo svolgimento di tutte le attività indicate nell'art. 1, comma 3, nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015”;
3. il D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii., individua tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'evento "Expo Milano 2015", che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del già citato D.P.C.M., "consistono in opere di preparazione e costruzione dei sito; opere infrastrutturali di connessione dei sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica (di seguito denominate «opere essenziali») e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto previsto nei dossier di candidatura approvato dai BIE (allegato 1 al presente decreto)";
4. il predetto D.P.C.M. 22 ottobre 2008 "Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015" e ss.mm.ii., individua tra l'altro, nel relativo allegato 2, anche le cosiddette opere connesse ad Expo 2015, suddivise in Rete metropolitana, Rete viaria e Rete Ferroviaria. Tra le opere della Rete metropolitana è ricompresa la nuova linea metropolitana M4;
5. tra gli interventi di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 6 maggio 2013 rientra anche l'opera essenziale di cui al punto 8.8 bis consistente, in particolare, nella costruzione della linea metropolitana 4 di Milano - tratta Sforza Policlinico/Linate (di seguito Opera) - il cui soggetto attuatore è il Comune di Milano;
6. con Determinazione Dirigenziale 08/08/2011 (PG 596808/2011 ) del Comune di Milano, la "Gara per la ricerca del socio privato di una società mista ex art. 116 del D. Lgs. 267/2000 cui affidare la concessione di costruzione e gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano" veniva aggiudicata in via definitiva al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Impregilo S.p.A. (di seguito RTI Impregilo S.p.A.), costituito da Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), Astaldi S.p.A (mandante), Ansaldo STS S.p.A. (mandante), Ansaldobreda S.p.A. (mandante), Azienda Trasporti Milanese S.p.A. (mandante) e Sirti S.p.A. (mandante);
7. in data 06 ottobre 2011 tale Raggruppamento stipulava con il Comune di Milano un contratto accessorio con il quale, in attesa che si verificassero le condizioni necessarie per la stipula della Convenzione, venivano individuate a carico dello stesso Raggruppamento talune prestazioni prodromiche alla esecuzione dei lavori oggetto di Concessione, tra le quali, in particolare, la redazione del Progetto Definitivo e la redazione della Progettazione esecutiva/costruttiva delle opere civili in caso di consegna anticipata delle stesse;
8. in data 24/01/2012 il Direttore del Settore Infrastrutture per la Mobilità e R.U.P. con nota atti PG 50622/2012 inviata al RTI, futuro socio privato della costituenda Società Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. (di seguito SPV Linea M4 S.p.A.), disponeva l'avvio delle attività previste dal Contratto Accessorio, riassegnando i termini per la presentazione del progetto definitivo e dei documenti di mobilitazione, per la costituzione della SPV Linea M4 S.p.A., per la redazione del Piano Economico Finanziario e per il reperimento del finanziamento;
9. per conseguire la realizzazione della tratta funzionale a EXPO 2015 e in tempo utile per l'inizio dell'Esposizione, si procedeva, in pendenza della costituzione della SPV Linea M4 S.p.A. e nelle more della sottoscrizione della Convenzione di Concessione, alla consegna anticipata dei lavori in data 06/03/2012;
10. in data 7 marzo 2012 è stato costituito, ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tra le imprese costituenti il RTI Impregilo (ad eccezione di ATM S.p.A.), il Consorzio MM4 (di seguito anche "Consorzio MM4"), ai fini della realizzazione delle opere e delle prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla progettazione delle eventuali varianti ed alla realizzazione della Linea;
11. in data 16 maggio 2013 si è costituita, a rogito del Dott. Colombo Alfonso, notaio in Milano, la Società di Progetto Consortile per Azioni M4 - con la sigla ”SP M4 S.C.p.A.", di seguito "Società di Progetto" - formata da Impregilo S.p.A., Astaldi S.p.A., Ansaldo STS S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., Sirti S.p.A., con sede in Milano - Via dei Missaglia 97, che è subentrata, ad ogni effetto di legge, nei rapporti intestati all'ATI Impregilo ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, senza che ciò dia luogo a cessione di contratto e ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale delle imprese partecipanti al RTI Impregilo S.p.A. per le obbligazioni in capo alla Società di Progetto medesima;
12. nelle more della costituzione della SPV Linea M4 S.p.A. e della stipula della Convenzione di Concessione tra quest'ultima e il Comune di Milano, in data 20 giugno 2013 il Comune di Milano e la Società di Progetto hanno sottoscritto un Addendum al Contratto Accessorio, avente per oggetto la disciplina della progettazione e realizzazione delle Opere Expo e delle Opere Anticipate;
13. in data 9 settembre 2013 il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell'intera Linea 4 della metropolitana di Milano;
14. l'intera Linea 4 della metropolitana di Milano (nelle due tratte Sforza Policlinico/Linate e Lorenteggio/Sforza Policlinico) rientra nel programma delle infrastrutture strategiche ai sensi e per gli effetti della L. 21/12/2001 n. 443;
15. lo scorso 27 marzo 2014 è stato sottoscritto tra la Prefettura di Milano, il Comune di Milano e la Società di Progetto Consortile per Azioni M4 un Protocollo di Legalità (di seguito "Protocollo") per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'evento "EXPO Milano 2015", ai sensi dell'art. 3 quinquies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ed esercitare appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro e finalizzato, inoltre, a garantire una rapida e corretta esecuzione dei lavori dell'opera essenziale Expo, consistente, in particolare, nella costruzione della linea metropolitana 4 di Milano - tratta Sforza Policlinico/Linate, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, successivamente integrato e corretto dal D. Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee guida;
16. in data 16 dicembre 2014 si è costituita, a rogito del Dott. Filippo Zabban, notaio in Milano, la società mista SPV Linea M4 S.p.A., di seguito anche SPV, cui affidare la concessione di costruzione e gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano;
17. in data 22 dicembre 2014 il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Concessione avente ad oggetto la concessione di costruzione e gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano;
18. a seguito della sottoscrizione della Convenzione dì Concessione tra il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A. gli impegni assunti dalla Società di Progetto con il Protocollo di Legalità sottoscritto il 27 marzo 2014 sono stati assunti dal soggetto titolare della Concessione per la costruzione e la gestione della linea metropolitana M4, ossia la stessa SPV Linea M4 S.p.A., come previsto dal Protocollo medesimo; pertanto ogni riferimento e ogni obbligo posto a carico della Società di Progetto con il Protocollo di Legalità si intende posto a carico della suddetta SPV, nel suo ruolo di concessionario;
19. il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, come convertito dalla Legge n. 114 del 11 agosto 2014, ha attribuito al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito ANAC) compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015, per i quali lo stesso si avvale di una apposita Unità operativa speciale, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza, che opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;
20. in esecuzione di quanto disposto dal predetto D.L., l'ANAC è, inoltre, subentrata nei compiti e nelle funzioni precedentemente attribuiti alla soppressa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il Presidente dell'ANAC ha il potere di formulare proposte al Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 S.p.A. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento, e di verificare, in via preventiva, "... la legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, H corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano
21. in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni corrottivi, è stato sottoscritto, il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell'interno e l'ANAC, il Protocollo d'Intesa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, con il quale sono state adottate le prime Linee Guida per l'avvio dì un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa (di seguito Linee Guida Anticorruzione), che prevedono, tra le altre cose, la possibilità, in coerenza con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, che le stazioni appaltanti attivino lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corrottivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria, cui hanno fatto seguito le seconde Linee Guida per l'applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, firmate il 28 gennaio 2015 e pubblicate sul sito dell'ANAC;
22. in attuazione delle predette indicazioni fornite dal Ministero dell'interno e l'ANAC, il CCASGO ha adottato, il 30 luglio 2014, un “Atto aggiuntivo alla Terza Edizione delle Linee guida per i controlli antimafia di cui all'art. 3-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2014, prescrivendo, tra le altre cose, che il Prefetto di Milano provveda " ... ad avviare le necessarie iniziative per integrare i protocolli di legalità già conclusi relativi all'Esposizione Universale ... con appositi atti aggiuntivi in virtù dei quali la società EXPO S.p.A. e i soggetti attuatoci o esecutori si impegnano a rispettare la clausola "anticorruzione" di cui all'Allegato D alle Linee Guida accluse all'atto di intesa sottoscritto dai Ministro dell'interno e dal Presidente dell'ANAC, pubblicate il 18 luglio 2014, e a inserirle nei contratti stipulati con i rispettivi operatori economici affidatari e sub-affidatari
23. per assicurare il raggiungimento delle finalità citate alle precedenti premesse 15 e 22, è volontà dei firmatari del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" attivare ogni iniziativa utile a garantire il pieno assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'ANAC dal predetto D.L. 90/2014, rafforzando, così, al contempo, il pieno rispetto del l'articolo 3 quinquies del D.L. 135/2009 convertito dalla L. 166/2009, che ha introdotto specifiche "disposizioni per garantire la trasparenza e la Ubera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2O15'(,
24. con il presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" le parti firmatarie intendono, quindi, attuare quanto disposto dal citato D.L. di cui al precedente punto 19, 20, 21 e 22;
 

preso atto che

a) EXPO 2015 SpA, in forza dell'articolo 4, comma 4, del predetto D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii., "(...) realizza o fa realizzare le opere necessarie a Ha miglior riuscita di Expo Milano 2015 (...)" ed in particolare le opere essenziali di cui all'Allegato 1 del predetto D.P.C.M., ad eccezione degli interventi dal numero 7a al numero 9d dell'Allegato stesso;
b) tra le opere connesse ad Expo, rientra anche l'opera essenziale di cui al punto B.8 bis dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 6 maggio 2013, consistente nella costruzione della linea metropolitana 4 di Milano - tratta Sforza Policlinico/Linate - il cui soggetto attuatore/concedente è il Comune di Milano, che riveste, dunque, la qualifica di Stazione Appaltante e concessionario è la SPV Linea M4 S.p.A.;
c) le obbligazioni facenti capo al Concessionario e previste nel Protocollo di legalità di cui alla premessa 15, sono assolte dalla SPV Linea M4 S.p.A., a seguito della sua costituzione;
d) il CCASGO, con nota prot. 11001/119/7/27(3) , in data 23 settembre 2014 ha espresso il proprio parere di conformità all'"Atto Aggiuntivo Anticorruzione" al Protocollo Quadro Expo Milano 2015 i cui contenuti vengono integralmente recepiti nel presente atto;
e) il Ministero dell'interno, con nota prot. 11001/119/8/9(1) Uff. - Ord. Sic. Pub. del 16 ottobre 2015 ha espresso il proprio nulla osta alla stipula del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione";
f) l'ANAC ha espresso il proprio parere di conformità dello schema di "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" alle richiamate Linee Guida Anticorruzione;
 

la Prefettura in epigrafe, il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A.
convengono quanto segue

• la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione";
• il presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione", è finalizzato a garantire una corretta e trasparente esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012, dal D.L. n. 90/2014 e dalle Linee Guida Anticorruzione nonché a prevedere ulteriori misure intese a garantire che le procedure di appalto vengano affidate ed eseguite al riparo da tentativi di condizionamento criminale, anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
 

ART. 1
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
a) ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) Concedente: Comune di Milano;
c) Concessionario: la SPV Linea M4 (società mista composta per 2/3 da capitale del Comune di Milano e per 1/3 dai soci privati);
d) CMM4: è il consorzio MM4 costituito tra le imprese costituenti il RTI Impregilo (ad eccezione di ATM S.p.A.) ai fini della realizzazione delle opere e delle prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla progettazione delle eventuali varianti e alla realizzazione dell'opera;
e) ATM: è il soggetto che si occuperà della gestione e del servizio di trasporto della Linea 4 della metropolitana di Milano che interviene nel presente atto limitatamente alle eventuali attività funzionali e/o connesse alla realizzazione dell'opera. Pertanto, ogni richiamo fatto nel presente Protocollo a ATM o alla attività di gestione dell'opera deve intendersi riferito a tali specifiche attività;
f) Contratto: qualsiasi contratto di appalto di lavori, di servizi e di forniture, di qualsiasi importo, stipulato dal Concessionario, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'opera;
g) Imprese affidatane: CMM4, ATM e ciascun soggetto che, in virtù di un Contratto con il Concessionario, interviene nel ciclo di realizzazione dell'opera;
h) Subcontraente: l'avente causa dei Concessionario e/o delle Imprese affidatane con cui venga stipulato un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'opera;
i) Terzo subcontraente: l'avente causa del Subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'opera;
j) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e/o subconcessione e/o subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato e/o dalle Imprese affidatane e/o dal Subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'opera;
k) Sponsor: qualsiasi soggetto che, in virtù di un contratto di sponsorizzazione stipulato ai sensi di legge con il Concedente, il Concessionario e/o le Imprese affidatane, realizza lavori o fornisce beni o servizi a propria cura e spese;
l) Filiera delle imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella "filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino nelle prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015.
2. Ai fini del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione", il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A., nella qualità di Concedente e Concessionario hanno il compito di garantire - verso l'ANAC e gli organi deputati ai controlli e alle verifiche in materia "Anticorruzione" - il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione dell'opera, così come previsto nel presente Protocollo.
3. Il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A., si impegnano ad inserire nei contratti da stipulare con gli affidatari, apposita clausola con la quale l'affidatario assume l'obbligo di fornire al Comune di Milano ed alla SPV Linea M4 S.p.A., i dati relativi alle procedure di gara e/o di qualifica degli affidatari o sub affidatari eseguite dalle Imprese affidatario e dalle società e dalle imprese Subcontraenti e Terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera.
4. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Atto Aggiuntivo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o subaffidamenti o di risoluzione del Contratto o Subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati.
5. La SPV Linea M4 S.p.A. ed il CMM4 si impegnano a trasmettere agli affidatari e subaffidatari titolari di Contratti o Subcontratti stipulati anteriormente alla data di sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo ed ancora in fase di esecuzione copia del presente documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli stessi e successivamente caricato dalla SPV Linea M4 S.p.A. e dal CMM4, ciascuno per i contratti di propria competenza, nella banca dati di cui all'art.5 del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 27 marzo 2014.
6. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art. 4, sussiste relativamente:
a) a tutti i Contratti ed i Subcontratti conclusi ed autorizzati/approvati dal Comune di Milano e/o dalla SPV Linea M4 S.p.A. e/o dalle Imprese affidatane, per qualunque importo;
b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dal Concessionario e/o dalle Imprese affidatane e/o dai Subcontraenti per qualunque importo;
c) ai contratti e subcontratti conclusi dai Subcontraenti e/o dai Terzi subcontraenti ed autorizzati/approvati dal Comune di Milano e/o dalla SPV Linea M4 S.p.A., per qualunque importo.
L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.
7. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità di cui al successivo art. 4.
8. Tali dati sono comunicati all'ANAC ed alla Prefettura prima di procedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico e/o prima di provvedere alla sottoscrizione del contratto ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
 

ART. 2
DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTICORRUTTIVI

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni emanate in tema di "Trasparenza" e "Anticorruzione".
2. Ai fini del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione", soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'art. 4, sono tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
3. Il Presidente dell'ANAC, in sede di verifica, in via preventiva, sulla legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse al grande evento EXPO Milano 2015, potrà disporre affinchè il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A., inseriscano, nei contratti stessi, delle prescrizioni comportanti specifici obblighi a carico dei soggetti affidatari e sub affidatari di questi ultimi che, ove non adempiuti determineranno ex art. 1456 del c.c., l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
 

ART. 3
PREVENZIONE ED INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE E DEL CONCESSIONARIO

1. In occasione di ciascuna delle gare indette e/o degli affidamenti disposti per la realizzazione dell'opera di cui al presente protocollo, il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A. e il CMM4 si impegnano:
i. ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al presente Atto Aggiuntivo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'affidatario;
ii. a predisporre la documentazione di gara e contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
iii. a predisporre ed inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente e/o nei contratti da stipulare le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola n. 1: "Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti di soggetto/i facente/i parte della "filiera", dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e H relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p."
b) Clausola n. 2: "Il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A. si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di soggetto/i facente/i parte della "filiera", dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione de! contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".
Le clausole sopra citate, a far data dalla sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, si intendono immediatamente integrative della Convenzione di concessione, anche ai sensi dell'art. 1339 cc.
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune di Milano e/o della SPV Linea M4 S.p.A., è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune di Milano e/o della SPV Linea M4 S.p.A., della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra il Comune di Milano e/o la SPV Linea M4 S.p.A. e l'impresa aggiudicataria, o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o Subcontraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014.
3. Il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A., si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale e/o alla propria struttura organizzativa, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione, corruzione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
4. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 11 "Manodopera, tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera" del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 27 marzo 2014 tra le parti.
 

ART. 4
BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione", il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A. ed il CMM4 si impegnano a conferire tutti i dati, relativi alla documentazione delle procedure di gara contrattuali e/o di qualifica degli affidatari o sub affidatari, relative all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse al grande evento EXPO Milano 2015, nell'apposita sezione della Banca Dati costituita ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 27 marzo 2014.
 

ART. 5
SANZIONI

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione", ivi compresi gli obblighi di comunicazione preventiva dei dati, comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte del Comune di Milano e del Concessionario, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una sanzione, proporzionata alla condizione sfavorevole, e comunque fino al 2% del valore del contratto o del subcontratto stesso. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.
2. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti da sanzioni dovranno essere analoghe a quelle riportate nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 27 marzo 2014. In particolare, le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia al Comune di Milano, per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, accantonate in un apposito fondo, a disposizione del Concessionario nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali di tutela dai fenomeni corrottivi, secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il Ministero dell'interno e l'ANAC.
3. Il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A. ed il CMM4 , con l'adesione al presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'esecuzione delle opere, si impegnano ad inserire in tutti i contratti che saranno stipulati, apposita clausola con la quale ciascun soggetto facente parte della filiera assume l'obbligo di fornire al Comune di Milano, alla la SPV Linea M4 S.p.A. ed al CMM4, gli stessi dati precedentemente indicati.
4. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c..
5. La risoluzione del contratto non comporta obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Comune di Milano, della SPV Linea M4 S.p.A. e del CMM4 né a carico dell'affidatario/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività eventualmente prestata.
 

ART. 6
ADEMPIMENTI DELL 'APPAL TA TORE CMM4

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo e nel presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione", per i lavori, i servizi e le forniture di competenza del CMM4, la SPV Linea M4 S.p.A. si avvale del supporto operativo di quest'ultimo.
 

ART. 7
RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE

1. Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'opera sono tenute ad osservare il presente Atto Aggiuntivo.
2. Il Comune di Milano, nella sua qualità di Concedente dell'opera, vigila ed è garante della corretta esecuzione degli impegni assunti con il presente atto.
 

ART. 8
DURATA DELL' "ATTO AGGIUNTIVO ANTICORRUZIONE"

1. Il presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" opera fino alla conclusione dei lavori e, comunque, fino alla validità del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 27 marzo 2014 tra le parti, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2,
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.
Comune di Milano

Letto e sottoscritto,
Milano, 11 novembre 2015