ACCORDO ATTUATIVO


del Protocollo d'intesa nazionale tra Inail e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro del 12 maggio 2021


INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO

con sede legale in Roma, via Nomentana, 74 nella persona del Direttore regionale Domenico Cosimo Damiano Princigalli

e

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA

con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 456 - 00145 Roma nella persona del Presidente Adalberto Bertucci
 

PREMESSO CHE

- L’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le finizioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’Inail le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- in data 12 maggio 2021 è stato siglato a livello nazionale un Protocollo d'intesa tra Inail e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma promuove ogni iniziativa formativa per i propri iscritti al fine di valorizzare l’apporto professionale e scientifico dei singoli professionisti nei confronti di aziende, lavoratori e pubblica amministrazione di riferimento;
 

CONSIDERATO CHE

l’Inail Lazio e il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione per sviluppare iniziative in materia di diffusione della cultura della sicurezza e miglioramento dei servizi assicurativi alle aziende.
 

CONVENGONO


Articolo 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
 

Articolo 2 Finalità

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3 Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività richiamate in premessa, quali:
- organizzazione congiunta di eventi e campagne finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- iniziative formative nel campo della prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del reinserimento lavorativo;
- attività di informazione e formazione rivolta congiuntamente agli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e ai funzionari Inail, su materie di comune interesse;
- costituzione di un tavolo tecnico per la definizione di nuove modalità operative di interazione presso le Strutture territoriali, per il miglioramento dei servizi assicurativi, in particolare riguardo al rilascio delle credenziali di accesso ai servizi on line e alla istituzione in via sperimentale di canali dedicati per la trattazione delle pratiche che non trovano soluzione attraverso i consueti canali telematici.
 

Articolo 4 Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall’Inail Lazio e tre individuati da Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Referenti per Inail Lazio:
• Elvira Goglia - dirigente Ufficio POAI (sostituto: Letteria Rita Isola -vicario del dirigente)
• Tito Canessa - Responsabile Processo aziende D.R. Lazio
• Eleonora Mastrominico - Coordinatrice CSS Lazio
Referenti per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Prov.le di Roma:
• Massimo Flaccomio - Segretario
• Eleonora Marzani - Consigliera
Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo

Il Comitato avrà, inoltre, cura di definire un calendario a cadenza periodica di iniziative e condivise.
 

Articolo 5 Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
 

Articolo 6 Durata

Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
 

Articolo 7 Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
 

Articolo 8 Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Articolo 9 Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 10 Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.

Roma, 7/12/2023