PROTOCOLLO D'INTESA
per una collaborazione strutturata finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare la rete della sicurezza regionale e a innovare le strategie della prevenzione, nonché a garantire un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e alle malattie professionali


tra

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Sardegna, con sede in Cagliari via Sidney Sennino 96, ***, rappresentata dal Direttore Regionale, dott. Alfredo Nicifero

e

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, via Roma n. 223, rappresentata dal Direttore Generale della Sanità, dott.ssa Francesca Piras

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con sede in Cagliari, via Giudice Guglielmo n. 46, rappresentato dal Direttore Generale, dott. Francesco Feliziani

e

Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari, Piazza Università n. 21, Partita IVA - ***, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gavino Mariotti

e

Università degli Studi di Cagliari, con sede in Cagliari, Via Università n. 40, ***, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Mola

e

IRC Italian Resuscitation Council, con sede in Bologna, Via Della Croce Coperta n. 11, ***, rappresentata dal Presidente, dott. Andrea Scapigliati

e

Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna, con sede in Nuoro, via Luigi Oggiano n. 25, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
 

di seguito dette anche "Parti"


PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale cui compete la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro nell'ambito dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e stabilisce che gli stessi, tramite la Regione, acquisiscono dall'INAIL ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro, specificando che l'INAIL garantisce la trasmissione delle predette informazioni anche attraverso strumenti telematici;
- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 38 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi di prevenzione;
- il DPCM 21 dicembre 2007, recante "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", ha disciplinato la composizione e il funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro - garantendo la partecipazione rappresentativa delle Istituzioni e degli Enti competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quella delle Parti Sociali - nonché dei relativi Uffici Operativi e degli Organismi Provinciali;
- il quadro normativo delineato dal Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si fonda sulla compartecipazione di tutti ì Soggetti Istituzionali e Organismi Sociali competenti, stabilendo tra l'altro:
- all'art. 7 che il Comitato Regionale di Coordinamento di cui al suddetto DPCM 21 dicembre 2007 opera al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi, ed il necessario raccordo con i seguenti altri due organismi del Sistema Istituzionale: il "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (di cui alì'art. 5 del D. Lgs. 81/2008, avente sede presso il Ministero della Salute) e la "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" (di cui all'art. 6 del D. Lgs. 81/2008, avente sede presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- all'art. 8 che è istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro e che l'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo;
- all'art. 9 le attività svolte dall'INAIL in una logica di sistema con il Ministero della Salute e le Regioni, tra cui al comma 6, lettera g) quella di fornire assistenza per l'elaborazione dei Piani sanitari nazionali e regionali e dei Piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo della salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia; lettera h) quella di supportare il Servizio Sanitario fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; lettera I) quella di effettuare il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario;
- all'art. 10 che le Regioni, tramite le ASL del Sistema Sanitario, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'INAIL, l'INL svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha attribuito le funzioni dell'ISPESL e dell'IPSEMA, previste dall'art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., all'Inail, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 

CONSIDERATO CHE

- l'Inail:
■ agisce in coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, approvato dal Ministero della Salute in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 agosto 2020 rep. Atti n° 127/CSR e col "Piano triennale della prevenzione 2022-2024" adottato dall'Inail con deliberazione del Consiglio di amministrazione 25 ottobre 2022, n. 252 e approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n° 15 del 28.12.2022;
■ svolge e promuove programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro ed è, pertanto, impegnato nello sviluppo di progetti e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie; cura la promozione e la diffusione delle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro negli istituti scolastici di ogni ordine e grado; sostiene e realizza proposte progettuali finalizzate a promuovere nelle giovani generazioni la comprensione delle problematiche riferite alle dette tematiche e la consapevolezza della necessità di adottare comportamenti sicuri in ogni ambiente di vita, studio e lavoro;
la Regione Sardegna:
■ redige e adotta il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) in coerenza con la visione, i principi e le priorità del Piano Nazionale della Prevenzione, che rappresenta il quadro strategico pluriennale delle politiche di prevenzione e di promozione della salute e che svolge un ruolo fondamentale di governance e orientamento della prevenzione, favorendo l'integrazione tra le diverse azioni previste dalla normativa vigente o dai Piani di settore, nonché la collaborazione tra il SSR e le altre istituzioni, parti sociali o altre espressioni della collettività che, a vario titolo, concorrono alla realizzazione del PRP;
■ coordina, indirizza e monitore l'attuazione dei Programmi e delle relative Azioni del PRP da parte delle ASL, in particolare per i Programmi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL), istituiti presso ciascuna delle otto ASL sarde, che costituiscono le strutture operative sul territorio per la prevenzione e promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia;
■ presiede, nella figure dell'Assessore dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
■ definisce, attraverso l'Ufficio Operativo di cui all'art. 2, c. 1, del DPCM 21.12.2007, i piani operativi integrati di vigilanza e prevenzione annuali che - previa adozione da parte del Comitato Regionale di Coordinamento - vengono attuati da parte degli 8 Organismi Provinciali sardi, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, c. 3, del DPCM 21.12.2007;
■ effettua il monitoraggio delle attività svolte per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, dando comunicazione annuale delle risultanze di tale monitoraggio al Ministero della Salute e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (come stabilito dall'art. 2, c. 4, del DPCM 21.12.2007);
■ svolge, tramite gli SPreSAL delle ASL, attività di informazione, assistenza, formazione, promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna:
■ promuove iniziative volte alla cultura della prevenzione, della sicurezza e del benessere nei contesti scolastici, nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa e didattica delle Istituzioni scolastiche di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 275/99;
■ supporta i percorsi formativi interdisciplinari che, ai sensi dell'art. 11, c. 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, le Istituzioni scolastiche realizzano nei limiti delle risorse disponibili;
■ partecipa a forme di collaborazione con le Istituzioni, gli Enti e le Agenzie formative che sviluppino programmi di informazione e formazione, dirette a Dirigenti scolastici, docenti e studenti, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e di istruzione/educazione;
■ supporta le Istituzioni scolastiche nella programmazione di azioni progettuali volte alla sensibilizzazione degli alunni/studenti sui temi dell'educazione alla legalità, ai fini di sviluppare negli stessi il senso di responsabilità come cittadini nella comunità scolastica e nella società civile, anche all'interno dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui alla Legge 92/2019;
■ promuove le iniziative nazionali e territoriali che, nei contesti scolastici, sono finalizzate a sviluppare negli alunni/studenti, competenze di cittadinanza attiva, secondo le finalità degli Ordinamenti scolastici, in coerenza con i documenti programmatici nazionali, europei e internazionali in materia di istruzione ed educazione;
■ promuove programmi per la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro, attraverso progetti di sensibilizzazione e responsabilizzazione presso il personale scolastico;
■ supporta le iniziative finalizzate a implementare, nelle realtà scolastiche, azioni di diffusione della cultura e del valore della salute come parte integrante del processo educativo e formativo di ogni alunno/studente;
■ diffonde le iniziative progettuali di sensibilizzazione e di formazione promosse dalle Istituzioni, gli Enti e le Associazioni accreditate in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza;
■ supporta le Istituzioni scolastiche secondarie dì II grado nella realizzazione delle Linee Guida in merito ai "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (P.C.T.O. ex alternanza scuola-lavoro)" di cui al decreto ministeriale n.774/2019, anche in relazione all'applicazione del Regolamento recante la "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro" emanata con decreto interministeriale n. 195/2017.
le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari
■ sono ente di riferimento in ambito formativo attraverso i loro corsi di studio, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e percorsi di alta formazione e qualificazione professionale;
■ svolgono attività di ricerca specifica nelle materie oggetto della presente collaborazione e hanno interesse a relazionarsi con partner privati e istituzionali;
■ oltre alla didattica e alla ricerca le Università sono impegnate nelle azioni di terza missione, di confronto con gli altri Enti, Istituzioni e soggetti privati in un'ottica di disseminazione delle conoscenze e di confronto con il territorio;
■ è interesse dell'università degli Studi di Cagliari e dell'università degli Studi di Sassari contribuire a realizzare percorsi formativi nelle materie oggetto della presente Convenzione, sia con partner privati che istituzionali.
Italian Resuscitation Council:
■ è un'associazione senza scopo di lucro riconosciuta, iscritta al Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Bologna al n, 727 pag. 116 voi. 5. , che riunisce medici, infermieri e operatori esperti in rianimazione cardiopolmonare. Ha come scopo primario la salvaguardia della vita umana attraverso la diffusione della rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP) in Italia, come anche la promozione della collaborazione interdisciplinare e la ottimizzazione delle risorse. In qualità di società scientifica accreditata al Ministero della Salute, si occupa di ricerca e divulgazione scientifica, formazione e campagne di informazione, prevenzione e sensibilizzazione;
■ IRC è parte e rappresentante in Italia di European Resuscitation Council (ERC), società scientifica europea che raccoglie organizzazioni ed esperti europei di rianimazione cardiopolmonare e partecipa alla redazione, diffusione e implementazione delle linee guida europee sulla rianimazione cardiopolmonare e sul primo soccorso, rivolte agli operatori sanitari, alle istituzioni e ai comuni cittadini. Le Linee Guida ERC 2021 sulla rianimazione cardiopolmonare, utilizzate negli specifici corsi di formazione di base e avanzata, sono tradotte e adattate alla realtà nazionale da IRC e pubblicate col patrocinio del Ministero della Salute;
■ realizza e adatta modelli formativi di vario livello (corsi di formazione base, intermedi e avanzati) rivolti a un'ampia platea di potenziali partecipanti (dalla popolazione generale per i corsi base fino ai medici e infermieri ospedalieri per i corsi avanzati) e diffonde le proprie, pubblicazioni scientifiche attraverso la casa editrice IRC Edizioni;
■ forma autonomamente i propri istruttori e direttori di corso attraverso percorsi formativi strutturati. La Rete Formativa IRC, presente sul territorio nazionale si compone di istruttori e direttori di corso, soci di IRC, organizzati localmente in centri dì formazione, attivi presso istituzioni pubbliche e private;
■ l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna:
■ effettua, con proprie risorse umane e strumentali, corsi di formazione BLSD e P-BLSD (supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce per pazienti adulti e pediatrici). I corsi insegnano a soccorrere i soggetti colpiti da arresto cardiaco improvviso mediante la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione precoce;
■ su indicazione della Regione Sardegna, costituisce il riferimento unico per gli enti formativi che chiedano di poter essere accreditati per l'effettuazione di corsi BLSD e P-BLSD sul territorio regionale. Conseguentemente, gestisce l'istruttoria del processo dì accreditamento e alimenta il Registro Regionale degli Enti Accreditati;
■ su indicazione della Regione Sardegna, si occupa di censire, inserendoli in un apposto Registro regionale e geolocalizzare, i DAE presenti su tutto il territorio regionale. Ciò al fine di renderli immediatamente disponibili all'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo quanto previsto della Legge 116 del 4 Agosto 2021.
 

ATTESO CHE

l'Inail, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di prevenzione privilegiando le sinergie con i diversi soggetti Istituzionali del sistema di prevenzione nazionale, nonché con le Associazioni rappresentative delle Parti Sociali, datoriali e sindacali;
- La Direzione Regionale Inail Sardegna intende rafforzare e ampliare la rete integrata di rapporti e collaborazioni, attraverso la stipula di protocolli, convenzioni e accordi di collaborazione, anche con i soggetti di comprovata competenza e qualificazione che, a vario titolo, concorrono alla promozione della salute e sicurezza sul lavoro;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i. prevede, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per il raggiungimento di obiettivi di rilevanza pubblica;
- sono obiettivi comuni delle Parti la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro;
- le Parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, riconoscono - anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo - la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche e lo sviluppo di iniziative innovative, mediante una collaborazione strutturata e permanente volta ad assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e alle malattie professionali;
- le sinergie tra le Parti firmatarie costituiscono una modalità funzionale atta a fornire risposte integrate e concrete ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Finalità

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni rappresentate, le parti intendono sviluppare, in
attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una collaborazione strutturata finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare la rete della sicurezza regionale e a innovare le strategie della prevenzione, nonché a garantire un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e alle malattie professionali, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 2.
 

Articolo 2
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d'intesa si individuano congiuntamente le azioni finalizzate all'ampliamento della tutela della salute e sicurezza sul lavoro che le parti intendono realizzare sinergicamente, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- sostegno all'attuazione dei Programmi Predefiniti (PP) del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (adottato con Deliberazione n° 50/46 del 28.12.2021 dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna) facenti capo al Macro Obiettivo 4 "Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali" (PP6, PP7 e PP8) e al Macro Obiettivo 3 "Incidenti domestici e stradali" (PP5) del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025;
- interventi di informazione e sensibilizzazione volti a favorire le azioni di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche allo scopo di veicolare risultati e prodotti delle sinergie espresse nell'ambito del presente Protocollo di intesa;
- organizzazione di eventi ed iniziative a carattere divulgativo finalizzati allo sviluppo di una rete di diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche del sistema di prevenzione infortuni;
- innovazione tecnologica e delle procedure finalizzata alla riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico e al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nei settori più a rischio;
- scambio di informazioni, dati e flussi informativi su materie di reciproco interesse
- nel rispetto della normativa vigente in materia - per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione in ambito territoriale;
- sviluppo di programmi informativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nella collettività;
- progettazione e sviluppo di programmi informativi e formativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei percorsi scolastici, universitari e di alta formazione, attraverso l'acquisizione di valori e comportamenti consapevoli e tramite l'utilizzo di metodologie innovative e interattive e strumenti multimediali, a supporto delle iniziative di sensibilizzazione e del percorso di addestramento degli studenti;
- predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post universitaria di alta formazione in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro, con integrazione dei percorsi universitari nonché con master specializzanti nei quali formare professionisti e specialisti che, concluso l'iter rispettivo, si pongono quali potenziali attori, a vario titolo, del sistema professionale e istituzionale della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- aggiornamento, sviluppo e diffusione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo e di materiale documentale/informativo in ordine all'approccio "sistemico" del rischio, e di soluzioni tecnologiche che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro;
- attuazione delle misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro richiamate dall'art. 20, Capo II del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79) quali:
a) programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale;
b) progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
c) sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
d) iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- impegno ad introdurre, come criterio di premialità nelle gare di appalto, la valutazione dell'impatto sociale (con particolare riferimento alla prevenzione e sicurezza sul lavoro) conseguente alle azioni positive poste in essere dagli operatori economici partecipanti.
 

Articolo 3
Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 2, in funzione delle specifiche competenze, le parti si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e le risorse professionali, tecniche, strumentali, compatibilmente con l'espletamento dei propri compiti istituzionali e con la reale disponibilità, dal punto di vista numerico e qualitativo, di personale da dedicare a tali attività.
Si impegnano, inoltre, a rendere disponibili eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica, ove applicabile, di compartecipazione tendenzialmente paritaria.
 

Articolo 4
Comitato di coordinamento

Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi, il coordinamento e l'integrazione delle azioni che si intendono realizzare trovano nel Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già istituito presso la Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007 e dell'art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il luogo di confronto e sintesi.
Può essere previsto il coinvolgimento di esperti, nonché di referenti di altre Amministrazioni, Enti e Organismi le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali e nello sviluppo delle attività congiunte.
Il Comitato Regionale di Coordinamento potrà proporre emendamenti al presente Protocollo, che saranno approvati qualora condivisi da almeno la metà delle Parti contraenti del presente Protocollo.
 

Articolo 5
Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti, individuando quelli ritenuti più adeguati rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano, di volta in volta, il contesto, mediante la stipula di specifici Accordi attuativi, nel rispetto del presente Protocollo, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti.
I predetti Accordi attuativi conterranno, secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 6, il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative concordate, nonché la previsione della compartecipazione, ove possibile tendenzialmente paritaria, delle risorse complessive, professionali, economiche e strumentali dei soggetti coinvolti.
I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Articolo 6
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 5 dovrà indicare:
gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempistica;
i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ove possibile in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 7
Adesione e durata

Il presente Protocollo d'intesa ha durata quinquennale, decorre dalla sottoscrizione con la prima Parte contraente e resta aperto alla firma delle ulteriori Parti contraenti per un anno a partire dalla decorrenza.
Il Protocollo entra in vigore per ciascuna delle Parti dal momento delle singole sottoscrizioni. Per ogni firmatario che sottoscriverà successivamente il presente Protocollo, l'Inail si impegna a notificare a tutte le Parti aderenti l'avvenuta adesione.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale

L'Inail e le Parti firmatarie il presente Protocollo, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

Articolo 10
Tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 11
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Il presente Protocollo viene letto, approvato, e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e 15, comma 2 bis della L.241/1990, aggiunto dal D.L. n. 179/2012, e delle regole tecniche per la gestione dei documenti informatici della PA di cui al DPCM n.8 del 12 gennaio 2015.

Cagliari, 21 dicembre 2023