ACCORDO
“RICONOSCERE LO STRESS DA LAVORO CORRELATO IN UN’EDILIZIA INNOVATIVA:
VALUTARE I RISCHI PER PREVENIRE E PROMUOVERE AZIONI DI CAMBIAMENTO”


INAIL DIREZIONE REGIONALE VENETO con Sede in Venezia - Santa Croce 712 - *** rappresentato dal Direttore Regionale Enza Scarpa,

e

CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA (CFS) DI BELLUNO con sede in Sedico (BL) - Via Stadio 11/A - *** rappresentato dal Presidente Massimo Riva
Di seguito dette anche “parti”
 

Premesso che:

■ L’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
■ il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
■ il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
■ l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
■ il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’Inail le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
■ all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
■ per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2024-2026 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inail CIV n. 12 del 3 agosto 2023), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
■ l’Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
■ il CFS Belluno è l’Ente Unico paritetico per la Formazione e la Sicurezza per il settore dell’Edilizia ed affini della Provincia di Belluno (ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FENEAL-UIL, FILCA- CISL, FILLEA-CGIL);
■ il CFS fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato dal FORMEDIL nazionale ed è iscritto al Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 al n. 11 come facente parte della “Rete paritetica” Formedil;
■ in base agli scopi statutari, il CFS, nell’area della formazione opera nell’ambito dell’orientamento e dell’obbligo formativo, della formazione superiore e continua nonché nell’ambito dei servizi al lavoro come ente accreditato dalla Regione del Veneto, mentre nell’area della sicurezza ha per scopo, fra l’altro, lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative;
■ le Scuole Edili del Veneto sono Enti bilaterali gestiti paritariamente dalla rappresentanza imprenditoriale di Ance e dalla rappresentanza dei lavoratori guidata dalle Organizzazioni Sindacali di categoria FILCA CISL, FILLEA CGIL, FENEAL UIL e rappresentano un’esperienza ultra-cinquantennale di sviluppo nell’ambito della formazione in collegamento con il Sistema delle Casse Edili e dei Comitati Paritetici Territoriali per la Sicurezza (CPT);
■ le Scuole Edili sono presenti in ogni provincia della regione Veneto e, ad eccezione della Scuola Edile di Venezia, propongono il Corso triennale di istruzione e formazione per operatore in edilizia, un progetto formativo che nasce con l’obiettivo di intraprendere un percorso di apprendimento dove il rapporto tra teoria e pratica consenta di comprendere i processi costruttivi, passando dal progetto sviluppato in aula alla realizzazione dell’opera nei laboratori. Presso i sette centri edili veneti vengono inoltre svolte attività didattiche di formazione continua e superiore per l’aggiornamento nell’ambito della sicurezza sul lavoro e per la qualifica professionale nel mondo delle costruzioni allo scopo di migliorare e perfezionare le capacità tecniche delle maestranze nell’ambito di un’industria edilizia e del restauro in continua evoluzione;
■ è stato pubblicato dalla Direzione Regionale INAIL del Veneto un avviso di manifestazione d’interesse per iniziative di prevenzione per il 2022
■ cui CFS Belluno ha aderito presentando il progetto “Riconoscere lo stress da lavoro correlato in un’edilizia innovativa: valutare i rischi per prevenire e promuovere azioni di cambiamento”
 

Tanto premesso, tra le predette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 -Oggetto dell’accordo

Il presente Accordo disciplina le attività che verranno poste in essere da INAIL Direzione Regionale Veneto e CFS Belluno per la realizzazione del progetto “Riconoscere lo stress da lavoro correlato in un’edilizia innovativa: valutare i rischi per prevenire e promuovere azioni di cambiamento”, al quale, ai sensi dell’art.11 della Legge n. 3/2003, viene attribuito il seguente Codice Unico di Progetto: E51B23000460003
 

Articolo 2 - Tavolo Tecnico di Coordinamento

Le Parti costituiscono un Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto da un referente CFS Belluno e uno INAIL, i cui nominativi saranno comunicati successivamente, con compiti di definizione degli indirizzi della collaborazione, coordinamento e monitoraggio delle fasi di sviluppo del progetto. Le Parti condividono la possibilità di valutare l’eventuale partecipazione al tavolo stesso di esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento del progetto.
 

Articolo 3 -Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
■ Mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse;
■ Mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui agli allegati nn. 1 e 2, che formano parte integrante del presente Accordo.
 

Articolo 4 - Obblighi dei partner

Le attività di cui al presente accordo si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale, e secondo le indicazioni previste dalle Linee di indirizzo Operativo per la Prevenzione della Direzione Centrale Prevenzione.
In particolare, nell’attuazione delle singole linee progettuali, le parti si impegnano:
a) Ad adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al regime di compartecipazione;
b) A garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
c) A garantire la regolare comunicazione degli stati di avanzamento finanziario e procedurale, conformemente alle modalità previste dal presente accordo;
d) A fornire al partner tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;
e) A conservare e tenere a disposizione dell’INAIL - Direzione Regionale Veneto e degli organi di controllo tutti i documenti giustificativi concernenti le spese ed i controlli relativi all’intervento realizzato, consentendo agli organi di controllo l’accesso a detta documentazione giustificativa;
f) A rispettare le norme dettate dal Reg. CE 2006/1828 in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento all’apposizione di cartelloni e targhe esplicative nei luoghi oggetto di interventi in regime di compartecipazione;
g) Ad utilizzare, in modo evidente, il logo di ciascun partner su tutta la documentazione inerente la realizzazione delle attività progettuali;
h) Ad informare preventivamente e tempestivamente le altre parti sull’organizzazione di eventi, specificando le modalità di comunicazione, informazione e pubblicità da adottare relativamente alle attività progettuali compartecipate.
 

Art. 5 - Suddivisione delle responsabilità per l’esecuzione del programma di lavoro approvato

Ciascuna parte si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto di cui all’art. 1, come indicato negli allegati nn.1 e 2.
 

Art. 6 - Verifiche e relazioni sull’attività

Le parti si impegnano:
■ a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, e per quanto riconducibile alla propria competenza, la realizzazione delle attività progettuali oggetto del Accordo. Per il dettaglio delle attività le Parti fanno riferimento al Progetto esecutivo che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo (all.1);
■ a condividere, entro giorni quindici dalla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto tecnico e un rapporto finanziario che riporti analiticamente le spese sostenute.
 

Art. 7 - Impegno finanziario

Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di cui all’allegato 2 “Piano economico-finanziario”; sono regolati in base alla rendicontazione semestrale dei costi sostenuti singolarmente dalle parti e secondo il criterio della compartecipazione paritaria delle risorse complessive: economiche, finanziarie, strumentali e professionali.
 

Art. 8 - Promozione dell’immagine

Le parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo attuativo.
Ciascuna delle parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
L’utilizzazione del logo delle due parti, straordinaria e/o estranea all’azione corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’articolo 2 del presente accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.
 

Art. 9 - Proprietà intellettuali

Con il presente Accordo - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito del presente questo Accordo. L’Inail e CFS Belluno, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Accordo e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del presente Accordo, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Art. 10 - Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione del progetto di collaborazione.
 

Art. 11 - Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Art. 12 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e avrà durata biennale.
 

Art. 13 - Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall’attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.
 

Articolo 14 - Modifiche all’Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
 

Articolo 15 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Venezia, 18 dicembre 2023

Allegati:
1: Progetto: “Riconoscere lo stress da lavoro correlato in un’edilizia innovativa: valutare i rischi per prevenire e promuovere azioni di cambiamento”;
2: Piano economico-finanziario del Progetto: “Riconoscere lo stress da lavoro correlato in un’edilizia innovativa: valutare i rischi per prevenire e promuovere azioni di cambiamento”.