Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2023, n. 51097 - Portiere investito violentemente dall'anta di un cancello in Fiera


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - rel. Consigliere -

Dott. MICCICHE’ Loredana - Consigliere -

Dott. MARI Attilio - Consigliere -

Dott. SESSA Gennaro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato a (Omissis);

C.C. nato a (Omissis);

D.D., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DONATELLA FERRANTI;

udito il Proc. Gen. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di C.C. e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, sotto il profilo della colpa, in relazione al ricorso di D.D..

Infine, in merito alle posizioni di A.A. e B.B., il P.G. ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

E' presente l'avvocato SINISCALCHI PAOLO, del foro di MILANO, in difesa di A.A. e B.B.. Il difensore ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

E' presente, altresì, l'avvocato MANDUCHI CARLA, del foro di ROMA, in difesa di D.D.. Il difensore ha esposto i motivi di ricorso e ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

E' presente, infine, l'avvocato PETRINGA NICOLOSI ROBERTO, del foro di MILANO, in difesa di C.C.. Il difensore ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

Fatto


1.La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo del 10.06.2020 pronunciata nei confronti di A.A., B.B., C.C. e D.D., condannandoli alla pena di 9 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi e 2, in relazione alla morte di E.E., avvenuta in (Omissis) a seguito di gravissime lesioni riportate al cranio al torace e agli arti inferiori (Omissis) in quanto, mentre stava chiudendo manualmente il cancello di Porta ovest della (Omissis) fieristico di (Omissis), l'anta destra era uscita dalla guida e si era ribaltata addosso al portiere addetto; la morte seguiva il (Omissis) allo shock settico con franca polmonite in soggetto cachettico.

1.1.Dagli accertamenti descritti nella sentenza di primo grado effettuati dal dirigente della Medicina del lavoro dell'ASL di (Omissis), che aveva condotto le prime indagini e aveva visionato sia l'anta ribaltata sia la piastra posta sulla sommità nella parte alta del lato contrapposto a quello che andava a congiungersi al centro della cancellata con l'altra anta in fase di chiusura e che aveva la funzione di trattenere quell'estremità oltre la quadricolonna, risultava che E.E. era dipendente della ditta coop Fema a.r.l., società cooperativa che aveva stipulato con la Fiera di Milano s.p.a, un contratto di appalto per l'attività di portierato: il complesso delle opere del (Omissis) era stato realizzato e consegnato nel 2005 da una società consortile di imprese denominata "Nuovo Polo Fieristico S.c.r.l." la quale (dopo essere subentrata all'associazione temporanea di imprese che aveva vinto l'appalto a cui capo si poneva Astaldi S.p.a.) si era impegnata nei confronti del committente "Sviluppo Sistema Fiera S.p.a." ad effettuare progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo del (Omissis) espositivo di (Omissis) e del Servizio di Manutenzione e Conduzione per 5 anni con la formula "chiavi in mano, assumendo la figura di quello che in gergo viene chiamato "(Omissis)".

In particolare la realizzazione dei cancelli, compreso quello di Porta Ovest, era stata subappaltata alla ditta Orsogril Spa l'attività di manutenzione dei cancelli era stata invece appaltata a tale ditta Manutencoop Spa di cui pure era stato acquisito il contratto, laddove l'ultimo intervento di manutenzione su quel cancello prima dell'infortunio risultava effettuato nel luglio 2012 ad opera di un dipendente della ditta, a nome F.F..

2. Agli imputati, veniva contestato quanto segue: che l'Ente Autonomo Fondazione Fiera di (Omissis), proprietario dell'area del complesso fieristico sito in (Omissis), delegava alla società di scopo Sviluppo Sistema Fiera (S.S.F.) Spa (società controllata dall'Ente Autonomo Fondazione Fiera di Milano, ora in liquidazione) la realizzazione del nuovo complesso fieristico espositivo (Omissis), in (Omissis) civ. L'Ente Autonomo Fondazione Fiera di Milano affidava la gestione del (Omissis) a Fiere Milano S.p.a.; la società di scopo Sviluppo Sistema Fiera Spa (ora in liquidazione) appaltava all'ATI (associazione temporanea di imprese, costituita da Astaldi Spa - capogruppo - Impresa Pizzarotti & C. Spa e Vianini Lavori S.p.a.; generai contractor), poi divenuta la società consortile di scopo NPF (Nuovo Polo Fieristico S.c.r.l., ora in liquidazione), di curare la progettazione esecutiva, la costruzione, la direzione lavori e la realizzazione "chiavi in mano" del Nuovo Polo Espositivo di (Omissis) (nonchè la manutenzione e conduzione quinquennale del complesso;

cfr. artt. 8 e 3.5 del contratto di appalto per lavori a corpo "chiavi in mano" stipulato in data 02.08.2002), nel rispetto "di tutte le leggi, regolamenti, disposizioni normative in genere, strumenti urbanistici e attuativi dell'autorità nazionale, regionale e/o locale e/o dell'Unione Europea" (assumendo l'obbligo di farne garantire il rispetto anche ai propri ausiliari, subappaltatori e fornitori);

la società Nuovo Polo Fieristico subappaltava all'impresa Orsogril Spa (poi NUOVA DE.FIM. S.p.a.) la fornitura e posa in opera del cancello e di tutte le recinzioni metalliche esterne dell'area (contratto di subappalto firmato il 03.08.2004); approvava i disegni progettuali di ORSOGRIL S.p.A; la società ORSOGRIL Spa a sua volta appaltava (letteralmente, "affidamento dei lavori", in violazione del divieto di sub-subappalto) la costruzione/fornitura e la posa in opera del cancello in esame alla ditta di carpenteria metallica 11RIGAMONTI & CIVILLNNI Snc ;

la società consortile NPF - NUOVO POLO FIERISTICO S.c.r.l. conferiva al Dott. Ing. C.C. la direzione dei lavori di realizzazione delle opere civili del nuovo complesso fieristico;

la società SVILUPPO SISTEMA FIERA Spa conferiva ad apposito ufficio (interno, assegnato alla direzione del Dott. Ing. G.G.) l'Alta Sorveglianza dei lavori di realizzazione delle opere civili del nuovo complesso fieristico, congiuntamente alla società FOSTER WHEELER ITALIAN s.p.a.; la società SVILUPPO SISTEMA FIERA Spa affidava il collaudo, sia in corso d'opera sia finale, dei lavori di realizzazione delle opere civili del nuovo complesso fieristico, al Prof. Ing. D.D.;

la società SVILUPPO SISTEMA FIERA Spa appaltava la manutenzione e conduzione delle opere civili del complesso fieristico allo stesso costruttore NPF - NUOVO POLO FIERISTICO s.c.r.l. per cinque anni e quest'ultimo subappaltava alle società: Fiera Servizi Integrati Scarl (dal luglio 2004 al luglio 2006), H.H. Srl (dal luglio 2006 al luglio 2007), Costruzioni I.I. Srl (dal luglio 2007 al luglio 2010); la società Fiera Milano Spa (locatario da Ente Autonomo Fondazione Fiera di Milano del complesso) appaltava la manutenzione del complesso fieristico alla società MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Spa dall'01.04.2010 (contratto del 23.04.2010);

la società FIERA MILANO Spa appaltava i servizi di portierato del complesso fieristico dal 2012 alla COOPERATIVA F.E.M.A. ami.;

in cooperazione colposa, nelle rispettive qualità, cariche, ruoli e mansioni e con le condotte qui di seguito specificati, e con altri soggetti giudicati separatamente, cagionavano la morte del lavoratore E.E., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e nella violazione delle seguenti disposizioni specifiche (legislative, regolamentari e tecniche, nonchè contrattuali e antinfortunistiche):

violazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 22: nei "disegni schematici" (tavola grafica N. 002-05 Foglio 26 del 08/02/2005) del progetto di cancello Porta Ovest del (Omissis), non erano concepiti nè progettati idonei dispositivi di protezione, a presidio della sicurezza del cancello e conformi alle normative tecniche in materia (talune indicate anche nel contratto di appalto NPF e ORSOGRIL), tra cui:

UNI EN 13241 1:2004: sui requisiti di sicurezza e prestazionali delle porte (e cancelli) nelle fasi di ideazione, progettazione, costruzione e manutenzione;

UNI EN 292-1/2:1992 sui meccanismi di stabilità delle macchine in fase di progettazione; UNI EN 12604:2002: sui requisiti meccanici di progettazione e costruzione affinchè le porte siano installate, sottoposte a manutenzione, riparate e utilizzate in modo sicuro;

UNI EN 12605:2001: sui metodi di prova per verificare i requisiti meccanici per le porte ed i cancelli;

CNR UNI 1001 1:1988: sulla progettazione delle unioni saldate di componenti di acciaio secondo lo standard nazionale;

UNI ENV 1993-1-1:2004: sulla progettazione delle unioni saldate di componenti di acciaio secondo lo standard Europeo Eurocodice 3;

UNI ENV 1991-2-7:2000: sulla stima delle azioni accidentali da impatto sulle strutture del cancello in fase di chiusura secondo lo standard Europeo Eurocodice 1.

In particolare:

Cumulativamente:

a. non veniva progettata la presenza di sistemi di ammortizzazione e di adeguato fissaggio a giunto saldato della piastra di fermo corsa dell'anta in fase di chiusura (il progetto non prevedeva un sistema di fermo-corsa in conformità alle regole dell'arte meccanica e alle norme sulla sicurezza dei lavoratori e alle norme antinfortunistiche);

b. non veniva progettata una ridondanza del sistema di fermo corsa dell'anta in fase di chiusura (il progetto non prevedeva un sistema di fermo corsa di riserva che potesse determinare l'arresto di emergenza dell'anta scorrevole: nè un sistema di ridondanza elettromeccanica di fine corsa - motorizzazione del cancello -, nè di ridondanza intrinseca della costruzione meccanica -non erano state realizzate saldature di fissaggio della piastra mediante coefficienti di sicurezza maggiorati);

c. non venivano progettate ante scorrevoli a stabilità laterale intrinseca (le ante scorrevoli, pesanti e snelle, erano infatti incapaci di autosostenersi lateralmente, anche considerando che correvano su un singolo binario con ruote in linea); in alternativa non veniva progettato un azionamento automatico del cancello (l'azionamento è risultato esclusivamente manuale: se il cancello fosse stato dotato di normali motoriduttori laterali telecomandati esso avrebbe richiesto un sistema ridondato di fermo corsa in apertura e chiusura, elettrico o elettronico; l'azionamento telecomandato avrebbe tra l'altro reso superflua la presenza del lavoratore in adiacenza al cancello);

d. violazione delle norme del contratto di subappalto (in data 3.8.2004) tra NPF s.c.r.l. e ORSOGRIL Spa (cui era tenuta anche la 11RIGAMONTI & 12CIVILLINI Snc in qualità di subappaltatrice di ORSOGRIL S.p.A.), che imponevano la progettazione e l'esecuzione a regola d'arte (comprendente tutte le norme tecniche di settore, anche riguardanti i profili di sicurezza) del cancello Porta Ovest del (Omissis), così che il manufatto non veniva realizzato conformemente alle norme tecniche di settore sopra richiamate al punto a);

-A.A. Project Engineer e Direttore della Progettazione con responsabilità di coordinamento e approvazione dei progetti esecutivi della NPF da mansionario aggiornato il 4.96.2004 anche con i seguenti obblighi risultanti da mansionario: coordinare l'intera struttura per la progettazione; coordinare la definizione della base progettuale dell'intero sistema che rifletta i requisiti contrattuali e la buona pratica progettuale ed ingegneristica; coordinare la progettazione del sistema in modo che sia sicuro, perfettamente funzionante e presenti un elevato livello di affidabilità; interfacciarsi con il project engineering del servizio di manutenzione e conduzione in fase di progettazione ed esecuzione, per individuare e proporre soluzioni progettuali volte al miglioramento dei livelli qualitativi della manutenzione e conduzione; coordinare il piano prove e collaudi; richiedere, coordinare e supervisionare la realizzazione della progettazione costruttiva da parte dei progettisti esterni; interfacciarsi con la Direzione Lavori in merito all'andamento della progettazione.

B.B., Direttore Tecnico di cantiere NPF, DC2, delle opere civili del settore Porta Ovest, nonchè diretto interlocutore della soc. ORSOGRIL Spa nella fase di ideazione e costruzione del cancello.

(Da mansionario N.P.F., aggiornato il 4.6.2004, il Direttore di Cantiere aveva anche i seguenti obblighi: supervisionare (in qualità di responsabile) l'andamento gestionale tecnico, programmatico ed economico dell'attività di cantiere; verificare che i subappaltatori disponessero delle certificazioni ed attestazioni in conformità al contratto; coordinare e supervisionare le attività del personale di cantiere; proporre azioni correttive nel proprio lotto, sia interne che verso Fornitori/subappaltatori; attuare e coordinare le azioni correttive emesse a seguito di verifiche ispettive interne ed esterne; collaborare alla verifica ed esame della progettazione; supportare il Responsabile controllo qualità nelle fasi di ispezione, prova, controllo e nelle attività di monitoraggio dei procedimenti costruttivi);

non contestavano ad ORSOGRIL Spa la carenza di qualifica di L.L. (responsabile ufficio tecnico ORSOGRIL S.p.A.), che progettava "di fatto" il cancello per l'appaltatore pur essendo privo delle idonee qualifiche richieste dalla L. n. 1086 del 1971 (in particolare l'art. 2) cui fanno espresso riferimento i punti 2.21. 1.e e 2.6. le Norme tecniche AC005/0 del contratto di appalto stipulato tra S.S.F e N.P.F.;

non vigilavano ò e supervisionavano il subappaltatore" ORSOGRIL Spa " che, incaricato della progettazione (oltre che della realizzazione), predisponeva un progetto del cancello non a regola d'arte, non conforme alle norme tecniche armonizzate indicate dalla Direttiva Prodotti da Costruzione, come richiesto obbligatoriamente dal committente Sistema Sviluppo Fiera;

non contestavano ad ORSOGRIL Spa la palese carenza del progetto esecutivo del cancello, soprattutto dal punto di vista della sicurezza;

consentivano la realizzazione del cancello nonostante la sua difformità dal progetto edilizio autorizzato in variante dalle competenti autorità comunali, così che il manufatto era indebitamente realizzato e messo in servizio prima di essere regolarmente denunciato, autorizzato e provvisto della dovuta agibilità;

B.B., inoltre:

(fase progettuale) firmava i disegni "pseudoesecutivi" del cancello (tavola grafica N. 002-05 Foglio 26 del 08/02/2005) predisposti da ORSOGRIL Spa per accettazione ed autorizzazione all'esecuzione, pur presentando questi i sopra indicati difetti;

B) (fase costruttiva) non contestava alla ditta 11RIGAMONTI & 12CIVILLINI Snc la creazione del cancello presentante i sopra indicati difetti di sicurezza; con un sistema di fermo corsa non previsto dai progetti, inidoneo strutturalmente e anche ai fini della sicurezza del manufatto (anche in relazione alle dimensioni e qualità delle saldature). La piastra di fermo corsa era palesemente, a semplice ispezione visiva ed uditiva, inidonea ad evitare "urti inopportuni" (norma UNI ED 12604: 2002) ed inadeguata ai fini della sicurezza del cancello;

(fase costruttiva) non sorvegliava il processo costruttivo posto in essere dalla ditta 11RIGAMONTI & 12CIVILLINI Snc , non rilevando, in particolare, la mancanza di qualifica del personale addetto alle saldature (norma UNI 4634).

-C.C., Direttore dei Lavori di realizzazione delle opere civili fuori terra e degli impianti del complesso fieristico (da mansionario N. P.F., aggiornato il 04.06.2004) anche con i seguenti obblighi: interfacciarsi con la struttura di Alta Sorveglianza; verificare e attestare la corretta esecuzione delle opere in particolare in relazione alla normativa vigente e ai modi d'esecuzione a regola d'arte.

Premesso che:

- la A.T.I. (poi N.P.F. s.c.r.l.) affidava l'incarico professionale per la direzione lavori delle opere fuori terra e degli impianti tecnologici all'ing. C.C. con apposito incarico siglato in data 01.10.2002. - l'ing. C.C., con tale affidamento d'incarico, assumeva gli obblighi (art. 3 - Oneri ed obblighi del Direttore lavori), tra gli altri, di a) "assicurare la corrispondenza delle opere civili al progetto, ai patti contrattuali ed alla regola dell'arte, anche risolvendo eventuali problemi tecnici secondari emergenti dal lavoro ed impartendo ogni necessaria o utile disposizione integrativa"; b) verificare che i lavori e le forniture rispettassero rigorosamente tutte le norme di legge e regolamentari, le circolari ed i provvedimenti che, anche in via indiretta, dovessero applicarsi ai lavdri, alle forniture o alle. prestazioni in genere; ad impartire le necessarie disposizioni affinchè le opere fossero eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto ed ai patti contrattuali, facendosi tra l'altro tempestivo carico delle eventuali osservazioni formulate dall'Alta Sorveglianza; c) coordinare la presenza continua nei cantieri del personale addetto alla sorveglianza dei lavori, messo a disposizione da N. P.F. s.c.r.I.; d) cooperare con i funzionari preposti di A. T.I e l'ufficio di Alta Sorveglianza; e) presenziare all'effettuazione dei collaudi parziali e finali dell'intera opera; - le NORME TECNICHE AC 005 - OPERE CIVILI" del capitolato contrattuale predisposto da S.S.F. (nelle premesse) esplicitamente imponevano l'applicazione obbligatoria della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE, specificando che " i materiali ed i manufatti da costruzione e le opere realizzate dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme armonizzate definite nella Direttiva sopra citata e conseguentemente certificati, requisito di conseguenza applicabile anche alla progettazione del cancello in esame e di tutti i suoi componenti;

le "NORME TECNICHE AC 005/0 - OPERE CIVILI - CAP. 2" del capitolato contrattuale predisposto dalla committenza S.S.F., nonchè le "SPECIFICHE TECNICHE - OPERE CVILI 1/2" dell'appaltatore NPF S.c.r.l., subordinavano l'accettazione del cancello alla sua realizzazione a perfetta regola d'arte (S 2.21.I.c e S 2.0.c, del capitolato contrattuale), nonchè mediante materiali metallici la cui qualità doveva essere accertata secondo le dovute procedure tecniche (S 2.21.I.a, S 2.21.0.a, S 2.0.c e S 1.5.2.b, del capitolato contrattuale);

non comunicava/contestava ai committenti N. P.F. s.c.r.l. e SISTEMA SVILUPPO FIERA Spa nè all'ufficio di Alta Sorveglianza, nè al costruttore Orsogril Spa non inducendo così questi ad esperire le opportune iniziative:

la palese difformità del cancello in costruzione rispetto al progetto edilizio autorizzato in variante dalle competenti autorità comunali (cfr. permesso di costruire C8/2004, comune di Rho e attestazione in data 06.07.2015 Comune Rho, Area 3 Pianificazione, gestione e tutela territorio e Lavori Pubblici), consentendo così che il manufatto fosse realizzato senza autorizzazione. Nè, in tal modo, segnalava la conseguente inagibilità del manufatto al fine di impedirne l'illegittima e pericolosa messa in servizio;

l'assenza di un progetto esecutivo e costruttivo completo del cancello Porta Ovest e, in particolare, di un sistema di fermo corsa in chiusura conforme alle norme tecniche di settore (UNI EN sopra indicate), atte a garantire la sicurezza del manufatto;

l'incongruenza del cancello come costruito rispetto alta documentazione di progetto disponibile e rispetto alla documentazione di "as built"("corrie costruito"), in quanto visibilmente dotato di accessori di fermo-corsa (paracolpi, piastre e contropiastre terminali) dei quali non v'era indicazione alcuna nè sugli elaborati grafici nè sulla restante documentazione di progetto, lasciando così che il cancello fosse realizzato e messo in servizio ancorchè i relativi sistemi di sicurezza fossero palesemente sprovvisti di qualsiasi comprova progettuale di sufficiente resistenza meccanica e di idoneità antinfortunistica;

la palese incapacità dei sistemi di ammortizzazione del cancello in chiusura di evitare "urti inopportuni" della piastra di fermo-corsa, come invece richiesto esplicitamente dalla norma tecnica UNI EN 126042002 (urti la cui ricorrenza era immediatamente rilevabile nell'ambito delle dovute prove di collaudo in corso/fine opera- a semplice ispezione visiva e diretto riscontro uditivo mediante semplice chiusura di un'anta alla velocità di collaudo prevista dalla UNI EN 12605:200176. Evidenziando, così: o la palese impossibilità del paracolpi in opera, in quanto sporgente in modo totalmente insufficiente, a fermare l'anta prima che la stessa urtasse contro il bordo del piatto metallico dei quadri colonna di guida;

o la palese impossibilità di posizionare il paracolpi in posizione più avanzata (in quanto ciò avrebbe reso impossibile chiudere il cancello stante l'insufficiente lunghezza delle ante, evidentemente non concepite sin dall'inizio per essere accoppiate ad un sistema di fermo corsa di sicurezza); la mancata certificazione della conformità del prodotto costruito alle norme tecniche applicabili ai cancelli previste dalla Direttiva Prodotti da Costruzione, se del caso anche mediante applicazione della marcatura CE e rilascio della corrispondente Dichiarazione di Conformità CE del cancello, così come richiesto dalle Norme Tecniche contrattuali AC005/0 della committenza SSF;

la carenza di Qualifica del progettista di ORSOGRIL Spa (L.L.) e del personale di cantiere (in particolare, dei fabbri addetti alla saldatura dei sistemi di fermo corsa);

firmava il certificato di ultimazione delle opere il 27.06.2005, in cui attestava (punto A) il completamento delle opere secondo le disposizioni del contratto e dei documenti contrattuali, quindi a regola d'arte; firmava la "Relazione di ultimazione delle Opere" del 31.03.2006, in cui attestava l'esecuzione dei lavori in conformità alla normativa tecnica, alla legge e alle norme tecniche contrattuali nonchè l'esito positivo delle prove e dei collaudi in corso d'opera, da cui risultava l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

-D.D., collaudatore (in corso d'opera e finale di strutture e opere civili) attestava il superamento del "commissioning" e dei collaudi in corso d'opera e il regolare dei lavori di realizzazione delle rimanenti strutture e delle opere civili del complesso fieristico: Premesso che: nel capitolato contrattuale predisposto da SSF, le NORME TECNICHE AC 005 - OPERE CIVILI" (nelle premesse) richiedevano esplicitamente l'applicazione obbligatoria della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE, specificando che i materiali ed i manufatti da costruzione e le opere realizzate dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme armonizzate definite nella Direttiva sopra citata e conseguentemente certificati", requisito di conseguenza applicabile anche alla progettazione del cancello in esame e di tutti i suoi componenti; nel capitolato contrattuale predisposto da SSF, le NORME TECNICHE AC 005 - OPERE CIVILI", nel CAP. 2 nonchè le "SPECIFICHE TECNICHE - OPERE CIVILI 1/2", facevano dipendere l-accettazione" del cancello alla sua realizzazione a perfetta regola d'arte (S 2.21.I.c e S 2.0.c, del capitolato contrattuale) nonchè mediante materiali Metallici la cui qualità doveva essere accertata secondo le dovute procedure tecniche (S 2.21.I.a, S 2.21.0.a, S 2.0.0 e S 1.5.2.b, del capitolato contrattuale); nel capitolato contrattuale predisposto da SSF le NORME TECNICHE AC 005 - OPERE CIVILI", nel punto 2.21. I.c) richiedevano espressamente per ringhiere, cancelli e simili: a) prove di agevole apertura dei cancelli; b) la verifica del funzionamento e la taratura dei dispositivi di sicurezza anti-schiacciamento dei cancelli motorizzati; c) prove di carico orizzontale per parapetti e cancelli. SVILUPPO SISTEMA FIERA aveva affidato il collaudo delle opere civili del nuovo complesso fieristico al Prof. Ing. D.D., con lettera d'incarico in data 19.02.2003, la quale prevedeva, oltre al collaudo "statico" (ex L. n. 1086 del 1971) delle strutture delle opere (tranne alcune) del (Omissis) di (Omissis) (ivi inclusa la Porta Ovest), anche il "collaudo tecnico di tutte le opere civili del (Omissis) di (Omissis)", da intendersi (pag. 24 del Certificato di Collaudo delle Opere Civili a firma del collaudatore stesso), come valutazione di "conformità delle opere alle prescrizioni progettuali, alle normative vigenti e alle regole del buon costruire". L'ing. D.D. aveva assunto anche l'impegno di rapportarsi con la committenza SSF (tramite il coordinatore dei collaudatori) e a garantire una sua adeguata presenza in cantiere; Non comunicava/contestava alla committenza SISTEMA SVILUPPO FIERA Spa alla Direzione Lavori e a N. P.F. s.c.r.l.: -pur essendosi impegnato contrattualmente a "...valutare la conformità delle opere alte prescrizioni progettuali, alle normative vigenti.." (tra cui il D.P.R. n. 380 del 2001; certificato collaudo), la palese difformità del cancello in costruzione rispetto al progetto edilizio autorizzato in variante dalle competenti autorità comunali (cfr. permesso di costruire C8/2004, comune di Rho e attestazione in data 06.07.2015 Comune Rho, Area 3 Pianificazione, gestione e tutela territorio e Lavori Pubblici), consentendo così che il manufatto fosse realizzato senza autorizzazione. Nè, in tal modo, segnalava la conseguente inagibilità del manufatto al fine di impedirne l'illegittima e pericolosa messa in servizio; b. l'assenza di un progetto esecutivo e costruttivo completo del cancello Porta Ovest e, in particolare, di un sistema di fermo corsa in chiusura conforme alle norme tecniche di settore (UNI EN sopra indicate), atte a garantire la sicurezza del manufatto; l'incongruenza del cancello come costruito rispetto alla documentazione di progetto disponibile e rispetto alla documentazione di "as built" ("come costruito"), in quanto visibilmente dotato di accessori di fermo-corsa (paracolpi, piastre e contropiastre terminali) dei quali non v'era indicazione alcuna nè sugli elaborati grafici nè sulla restante documentazione di progetto, lasciando così che il cancello fosse realizzato e messo in servizio ancorchè i relativi sistemi di sicurezza fossero palesemente sprovvisti di qualsiasi comprova progettuale di sufficiente resistenza meccanica e di idoneità antinfortunistica; d-la palese incapacità dei sistemi di ammortizzazione del cancello in chiusura di evitare furti inopportuni" della piastra di fermo-corsa, come invece richiesto esplicitamente dalla norma tecnica UNI EN 12604:2002 (urti la cui ricorrenza era immediatamente rilevabile nell'ambito delle dovute prove di collaudo in corso/fine opera-a semplice ispezione visiva e diretto riscontro uditivo mediante semplice chiusura di un'anta alla velocità di collaudo prevista dalla UNI EN 12605:200176. Evidenziando, così: o la palese impossibilità del paracolpi in opera, in quanto sporgente in modo totalmente insufficiente, a fermare l'anta prima che la stessa urtasse contro il bordo del piatto metallico dei quadri colonna di guida; o la palese impossibilità di posizionare il paracolpi in posizione più avanzata (in quanto ciò avrebbe reso impossibile chiudere il cancello stante l'insufficiente lunghezza delle ante, evidentemente non concepite sin dall'inizio per essere accoppiate ad un sistema di fermo corsa di sicurezza; e la mancata certificazione della conformità del prodotto costruito alle norme tecniche applicabili ai cancelli previste dalla Direttiva Prodotti da Costruzione, se del caso anche mediante applicazione della marcatura CE e rilascio della corrispondente Dichiarazione di Conformità CE del cancello, così come richiesto dalle Norme Tecniche contrattuali AC005/0 della committenza SSF; Attestava il 29/11/2006 (cfr. certificato di Collaudo delle opere civili in data 29.11.2006) la collaudabilità del cancello in esame, ovverosia l'assenza di vizi e difetti tale da precluderne l'accettazione e l'uso.

In tal modo, consentivano chè il lavoratore E.E., dipendente della soc. COOP. FEMA a.r.I. (appaltatrice dalla soc. FIERA MILANO Spa dei servizi di portierato, presidio ed ausiliari presso il Quartiere Fiera(Omissis) in Rho), dovendo effettuare manualmente la chiusura del cancello Porta Ovest del Nuovo Polo Fieristico di (Omissis) (con l'ausilio di un ‘altra persona, dato il notevole peso dell'anta scorrevole), all'atto della chiusura dello stesso venisse travolto dall'anta scorrevole lato nord, che si ribaltava e cadeva sulla vittima procurando alla stessa gravissime lesioni (al cranio, al torace e agli arti inferiori), cui seguiva il decesso per shock settico con franca polmonite (in soggetto cachettico). La caduta dell'anta scorrevole, avvenuta a seguito della fuoriuscita della stessa dalle colonne fisse di guida, si accertava causata dal distacco della piastra terminale di fermo-corsa di chiusura (posta sulla coda dell'anta, nella parte superiore), sistema di fermo-corsa non idoneo ad evitare il cedimento del manufatto.

Fatto aggravato perchè commesso in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sopra specificate.

Infortunio accaduto in Rho (MI) il 27 novembre 2012 (decesso sopraggiunto in Bergamo, il 17.06.201 3).

3. I ricorsi.

Hanno proposto ricorso gli imputati C.C., A.A., B.B. e D.D..

3.1 La difesa di C.C., Avv. Roberto Petriga Nicolosi dopo aver ripercorso l'iter processuale ha dedotto i seguenti motivi:

3.1.1.) vizio di motivazione con riferimento al nesso di causalità tra l'infortunio e il decesso di E.E.. Con l'unico motivo lamenta violazione di legge stante la mancata nomina in affiancamento del CT medico legale di un gastroenterologo incaricato anche a titolo ausiliario. Ciò in quanto la causa della morte è stata la polmonite in soggetto in stato di cachessia causata da danni neurologici e articolari derivanti dall'infortunio e dalla riacutizzazione della rettocolite ulcerosa causata da terapie antibiotiche, complicanza delle lesioni riportate nell'infortunio del (Omissis). Sostiene la difesa che la riacutizzazione della colite ulcerosa ha avuto un ruolo di primaria rilevanza e il contributo specialistico di un gastroenterologo avrebbe potuto condurre a conclusioni del tutto differenti con riferimento al nesso di causa, non potendosi escludere che la riacutizzazione della patologia poteva palesarsi autonomamente. A nulla vale la circostanza evidenziata dalla Corte d'appello che non vi sono stati apporti consulenziali di segno contrario.

3.1.2) vizio di motivazione con riferimento ai difetti delle saldature, accertati dalla CT dopo l'infortunio in laboratori specializzati, della piastra di fine corsa che avrebbe determinato il ribaltamento del cancello. La Corte territoriale ha individuato i comportamenti colposi a carico del C.C. nel non aver effettuato la dovuta attività di verifica certificando una esecuzione a regola d'arte smentita da tutti gli accertamenti svolti, mancanza del progetto esecutivo, inadeguatezza dei sistemi di sicurezza relativi alla piastra di fine corsa. Contesta la difesa che la Corte territoriale attribuisce significato causale ad un progetto esecutivo inesistente, senza considerare che l'inadeguatezza delle saldature non poteva essere verificata se non con un'indagine tecnica specialistica ex post e non era certo un vizio palese.

3.1.3) vizio di motivazione in relazione alla responsabilità contrattuale in relazione alla interpretazione estensiva dell'art. 3 dell'affidamento di incarico della direzione dei lavori con riferimento alle norme in materia di sicurezza. Lamenta che il trasferimento dell'obbligo di sicurezza doveva derivare da uno specifico atto di delega ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16.

La correttezza delle saldature doveva essere verificata dal progettista, dal fabbricante e dall'installatore e la specificità dell'obbligo di sicurezza non può dirsi contenuto all'interno della norma contrattuale di affidamento dell'incarico che fa riferimento alla rigorosa osservanza di tutte le norme di legge e di quelle regolamentari.

3.1.4) violazione di legge con riferimento alla prescrizione del reato alla luce del giudizio di equivalenza tra le generiche e l'aggravante contestata.

3.2. La difesa di A.A. e B.B., Avv. Paolo Siniscalchi ha dedotto i seguenti motivi:

3.2.1.vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione della causa del sinistro e all'esclusione di manomissioni stante il tempo trascorso tra l'installazione 2005 e la caduta e il fenomeno dell'usura nel tempo; ciò in contrasto con la sentenza 444/2020 della Corte di appello di Milano che nel procedimento a carico di L.L. aveva valutato che il lasso del tempo trascorso tra il montaggio e la cadeita oltre l'alterazione dello stato dei luoghi non poteva ritenersi ininfluente così come le problematiche inerenti la manutenzione nel corso di otto anni.

3.2.2. vizio di motivazione con riferimento alla causa del sinistro con riferimento all'assenza di un disegno progettuale del manufatto quanto alla soppressione del disegno costruttivo da parte di Orsogril - M.M. e N.N. di cui la Corte Bresciana ha sostenuto l'improbabilità. La difesa dei ricorrenti deduce invece che la Orsogril aveva l'interesse a sopprimere il disegno tecnico, effettivamente redatto, in quanto il cancello era stato costruito in maniera difforme;

3.2.3 violazione di legge con riferimento alla erronea qualificazione della posizione di garanzia di A.A. e B.B. per omesso controllo da parte del sub appaltatore Orsogril e vizio di motivazione in quanto il manufatto non è opera edilizia per il quale vi era divieto di sub appalto imposto dal concessionario SSN a NPF, ma fornitura in opera. Lamenta che la ricostruzione del Giudice di merito attribuisce erratamente alla posizione di garanzia di A.A., project engeneer e direttore della progettazione, funzione di direzione e vigilanza sulla progettazione con riferimento alla staticità e integrazione del manufatto nelle altre opere estesa anche ai cancelli di cui era stata incaricata la Orsogril.

3.2.4. travisamento della prova, illogicità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia in capo a B.B., direttore tecnico di cantiere per NPF delle opere civili del settore Porta Ovest, ritenuto unico interlocutore di fatto di Orsogril per la realizzazione del cancello. E' stata travisata la deposizione dell'ing. 13Levo in dibattimento, pag. 91 della trascrizione del verbale di udienza, dando rilievo ad un unico documento relativo ad una serratura del cancello.

3.2.5 violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento all'aggravante della violazione di norme preposte a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro in capo a B.B. e A.A. per un omesso controllo sulla progettazione in relazione agli aspetti di sicurezza del cancello. In specie la violazione della norma UNI 12604 non costituisce di per sè una normativa antinfortunistica ma uno standard costruttivo per i prodotti di consumo rivolti al pubblico. Nel caso di specie tra l'altro si tratta di un'opera civile complementare ad un complesso espositivo aperto al pubblico. B.B. infine non ha mai rivestito ruoli di progettazione.

3.2.6. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 (allega, n. 10, la missiva del legale degli eredi della vittima a di NPF del 2.8.2016).

3.2.7. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 69 e 113 c.p. in ordine alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate e con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p..

3.3 La difesa di D.D., Avv. Carla Manduchi ha dedotto i seguenti motivi:

3.3.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione operata quanto alla competenza del prof. D.D. con riferimento al collaudo tecnico della Porta ovest.

Deduce che il collaudo statico non trova applicazione con riferimento al cancello ma solo alle opere civili e quindi ai mantifatti edilizi; i cancelli rientrano nei prodotti da costruzione e non sono sottoposti al collaudo statico ai sensi della L. n. 1086 del 1971 come peraltro affermato anche dal CT a pag. 36 e ss..

3.3.2. Motivazione apparente con riferimento all'estraneità del ricorrente D.D. al collaudo tecnico della porta Ovest, che non rientrava nell'ambito della sua competenza poichè attribuita ad altro collaudatore, come risulta dalla Relazione di ultimazione delle opere redatta dalla Direzione Lavori in data 31.03.2006 da Ing C.C. che non menziona la Porta ovest;

3.3.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione del nesso causale in considerazione del fatto che il cancello ha svolto la sua funzione per sette anni e quindi è contraddittorio affermare che le saldature erano così esili da essere incapaci a resistere alla forza di impatto del cancello e il paracolpi inidoneo a intrinsecamente ad assorbire tale forza di impatto;

3.3.4. vizio di motivazione con riferimento al nesso causale avendo i giudici omesso di accertare un diverso iter causale che poteva giustificare l'improvvisa caduta del cancello dopo anni di regolare funzionamento in particolare gli interventi manutentivi che risultano essere stati fatti prima dell'incidente riguardanti nuovi paraurti in gomma come risulta da una fotografia scattata da Manutencoop il giorno dopo dell'incidente e allegata alla relazione del CT del PM. Ricostruzione alternativa peraltro non esclusa anzi argomentata dalla Corte di appello nella sentenza 444/2020 del 18.11.2020 che ha assolto L.L. dipendente della Orsogril per il quale si è proceduto con rito abbreviato dinanzi al Gup del Tribunale di Milano in cui si evidenziano dubbi in merito alla inefficacia causale sia del lungo lasso di tempo trascorso sia degli interventi alterativi dello stato dei luoghi posti in essere prima della caduta.

3.3.5 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla effettiva rimproverabilità del fatto all'imputato quanto alla prevedibilità e alla riconoscibilità in concreto del pericolo generico, considerato che al momento del collaudo il cancello era in funzione da un anno e mezzo e non vi erano segnali di criticità e non vi è stata violazione di alcuna norma cautelare mirata a prevenire la concretizzazione del rischio.

3.3.6. violazione di legge per insussistenza dell'aggravante contestata in quanto nessuna delle regole cautelari di cui si contesta la violazione è connessa alla tutela dell'ambiente di lavoro. Unica norma richiamata nel capo di imputazione è la L. 1086 del 1971; mentre la norma tecnica UNI EN 12604:2002 è destinata ai produttori e ha ad oggetto l'incolumità pubblica di utenti e pedoni non quella specifica del lavoratore la norma è stata recepita nel 2004 in Italia e nel regime transitorio fino all'aprile 2005 ha avuto un'applicazione volontaria.

3.3.7. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della prescrizione a far data del 21.02.2021 prima della sentenza della Corte di appello stante la pacifica esclusione dell'aggravante contestata.

3.3.8. La difesa di D.D. ha depositato memoria intitolata "con nuovi motivi di ricorso" in cui si ribadiscono le deduzioni già affrontate nel ricorso con riferimento al fatto che è "pacifico che nel certificato di collaudo del 29.11.2006 non conteneva alcun riferimento a recinzioni e cancelli e che il D.D. era uno dei collaudatori per il collaudo tecnico delle opere interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).

2.1. Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che i ricorrenti invocano, in realtà, con motivi sostanzialmente sovrapponibili, una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del fatto ed alla affermazione di penale responsabilità alla luce di un preteso travisamento della prova. Giova ricordare che il vizio di travisamento della prova, nel caso in cui i giudici delle due fasi di merito siano pervenuti a decisione conforme, può essere dedotto solo nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4,n. 5615 del 13/11/2013, dep.2014, Nicoli, Rv.258432) ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito (Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).

2.2.Quanto poi alla ravvisabilità della c.d. causalità della colpa in relazione all'addebito si ribadisce che è necessario accertare se la violazione delle regole cautelari riscontrate abbia o meno cagionato l'evento. L'intera struttura del reato colposo si fonda su questo specifico rapporto tra inosservanza della regola cautelare di condotta ed evento, che viene designato con l'espressione "causalità della colpa". Questo concetto, come è noto, si fonda normativamente sul dettato dell'art. 43 c.p., a tenore del quale è necessario che l'evento si verifichi "a causa" di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero "per" inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La causa dell'evento è sempre la condotta materiale, la quale però, nei reati colposi, deve essere ò caratterizzata dalla violazione del dovere di diligenza. Questo quindi il significato da attribuirsi alla norma in esame: nel richiedere che l'evento si verifichi "a causa" di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e via dicendo, essa esige, ai fini del rimprovero a titolo di colpa, la materializzazione del profilo di colpa nell'evento concretamente verificatosi. La verifica se quella specifica violazione della regola cautelare abbia o meno cagionato ll'evento (causalità della colpa), in sostanza, non è altro che un giudizio controfattuale compiuto in relazione alla violazione della regola di cautela. Come è stato chiarito dalle Sezioni unite, il giudizio controfattuale va compiuto sia nella causalità coimmissiva che in quella omissiva, ipotizzando nella prima che la condotta sia stata assente e nella seconda che sia stata invece presente e verificando il grado di probabilità che l'evento si producesse ugualmente (Sez. U., 10 luglio 2002, Franzese).

In specie le Sezioni unite, nella sentenza Franzese, hanno che lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del "condizionale controfattuale" e che il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comporta l'esito assolutorio del giudizio.

Il rimprovero colposo riguarda infatti la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhan).

Il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in poche parole, nell'esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che può essere collocato nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente. Si tratta di un profilo della responsabilità colposa cui la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato (ex plurimis Sez. 4, n. 12478 del 19-20.11.2015, P.G. in proc. Barberi ed altri, Rv.267811-267815, in motivazione; Sez. 4, 3-11-2016, Bordogna).

2.3. A tal proposito e questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, se sono più i titolari della posizione di garanzia come nel caso di specie, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n. 46849 del 3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n. 8593 del 22.01.2008 rv.238936).

E, ancora, che, quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 c.p., comma 1 (Sez. 4 n. 24455 del 22.04.2015 rv 263733-01;sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n. 1194 del 15.11.2013 rv 258232).

La identificazione dell'area di rischio e dei soggetti deputati alla sua gestione serve ad arginare la potenziale espansività della causalità condizionalistica, consentendo di imputare il fatto solo a coloro che erano chiamati a gestire il rischio concretizzatosi.

Vale anche l'ulteriore precisazione, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che, l'imprenditore, quand'anche frazioni il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali finalizzati ad alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, non perde la sua posizione di garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del suo programma lavorativo e produttivo,(così Sez. 4, n. 37588 del 05/06/2007 Ud. (dep. 12/10/2007) Rv. 237771 - 01 che in applicazione di tale principio ha ritenuto la responsabilità dell'imprenditore che aveva subappaltato i lavori in luoghi esterni all'impresa).

2.4.Parimenti, in tema di aggravante speciale della violazione di norme antinfortunistiche va altresì ricordato che in materia di reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (rilevante per la procedibilità di ufficio in caso di lesioni gravi e gravissime e per il raddoppio della prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.) non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacchè per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del citato art. 2087, che fa carico all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori(Sezione 4, del 4luglio2006,Civelli). Infatti, il datore di lavoro e gli altri soggetti investiti della posizione di garanzia devono in proposito ispirare la loro condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. In sintesi, sussiste una posizione di garanzia a condizione che: un bene giuridico necessiti di protezione, poichè il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; una fonte giuridica anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato (Sez.4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini, Rv. 2413849).

In questa prospettiva, merita di essere ricordato che l'obbligo posto a carico dei titolari delle posizione di garanzia individuate, da ultimo, nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa dei medesimi allorquando non abbiano assicurato tali condizioni, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi, in quanto l'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro si estende anche nei confronti di terzi non dipendenti dall'impresa.

Questa Corte ha più volte ribadito che la fonte dai cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440); inoltre, la posizione di garanzia può essere generata non solo da un'investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto (Sez. 4, n. 2536 de123/10/2015, Rv. 265797).

2.5.E' da rilevare inoltre che, secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi (v., tra le altre, Sezione 4, 6 novembre 2009, Morelli).

Le disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.

Con la conseguenza che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perchè possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p..

Nel caso di specie deve ravvisarsi l'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, trattandosi di soggetto non estraneo all'ambiente di lavoro Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio "lavorativoSez. 4, n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021) Rv. 281997.Così come costituisce un profilo essenziale della responsabilità colposa nei reati di evento, che l'evento realizzatosi concretizzi il rischio che la regola cautelare violata intende prevenire ed evitare (Sez. 4, n. 36857 del 23/04/2009, Rv. 244979; Sez. 4, n. 43645 del 11/10/2011, Rv. 251930).

Invero, come è noto, l'essenza della responsabilità colposa consiste proprio nella prevedibilità dell'evento dannoso e nella sua evitabilità attraverso il rispetto delle norme di cautela. Ma alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello riconducibile causalmente alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. A tal fine è necessario valutare se il rispetto della regola vietata avrebbe evitato l'evento con certezza ovvero con alto grado di probabilità. In ciò consiste la cd. "causalità della colpa", laddove la violazione della regola cautelare determina la concretizzazione del rischio che essa mirava a prevenire.

Nel caso di specie l'evento verificatosi all'esito della corposa indagine istruttoria dibattimentale e delle logiche e coerenti argomentazioni della Corte territoriale basate su dati testimoniali documentali e dalla consulenza tecnica disposta ex art. 360 c.p.p., concretizza il rischio a fronteggiare il quale era posto il dovere di sicurezza, gravante sui responsabili e anche sugli attuali ricorrenti, che avevano i poteri di gestione del rischio in concreto verificatosi nella progettazione, realizzazione e collaudo in sicurezza del cancello, Sez. 4 -, n. 51142 del 12/11/2019 Ud. (dep. 19/12/2019) Rv. 277880 - 01.

La Corte territoriale ha articolato, con dovizia di argomenti fattuali e logico-giuridici, una diffusa ricostruzione degli accadimenti, ricavata anche dalla dettagliata analisi del giudice di primo grado, individuando puntuali addebiti di carattere omissivo collegati causalmente all'evento infortunio, e ha effettuato per ciascuna posizione il giudizio controfattuale giungendo alla logica e argomentata conclusione che se gli imputati avessero, ciascuno nelle rispettive qualità, rispettato le prescrizioni di legge e contrattuali l'evento sarebbe stato evitato.

2.6.Va altresì evidenziato che il primo giudice aveva già compiuta mente affrontato e risolto le questioni sollevate dalla difesa, seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell'esame della posizione dei ricorrenti; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza, a fondamento del convincimento espresso, legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale, senza peraltro mancare di ricordare i passaggi più significativi dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice e di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell'appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione ("ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 2:3/04/1994 - Rv. 197497).

2.8. Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo.

La Corte distrettuale, infatti,.dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio, posizioni di garanzia, nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento, civili; non è stata individuata nel caso concreto la regola comportamentale che si assume violata che ha efficacia cautelare oltre alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento che la regola violata mirava ad evitare.

Diritto

 


1.I ricorsi sono infondati.

2.Giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181). Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza h. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune comportamento della parte lesa) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità degli odierni ricorrenti; ha puntualmente ragguagliato il giudizio di fondatezza dell'accusa al compendio probatorio acquisito, a fronte del quale non possono trovare spazio le deduzioni difensive, per lo più finalizzate a sollecitare una lettura del materiale probatorio diversa e volte ad accreditare un' alternativa generica ricostruzione dei fatti, mediante prospettazioni che risultano formulate in difetto di correlazione con i contenuti della decisione impugnata e si risolvono in mere critiche discorsive a quest'ultima.

3. Alcune considerazioni, utili per la ricostruzione dei fatti e la dinamica dell'infortunio, giovano ad una più spedita trattazione dei motivi di ricorso che saranno esaminati per ciascuna posizione.

I punti della ricostruzione condivisi nelle sentenze di merito all'esito dell'istruttoria dibattimentale e della Ct dell'ing O.O. a seguito di incarico conferito dal PM ex art. 360 c.p.p. sono i seguenti: il lavoratore E.E. addetto della cooperativa di custodia è stato causata da violento schiacciamento dell'apparato cranico toracico e degli arti inferiori a seguito della caduta dell'anta di un cancello a azionamento manuale con ante scorrevoli contrapposte installato presso la Porta Ovest del Nuovo Polo Fieristico gestito dalla Fiera di (Omissis) Spa su locazione del proprietario Ente autonoma fondazione fiera di (Omissis). Si era in specie verificata la "fuoriuscita della stessa dalle colonne fisse di guida (...) causata dal distacco della piastra terminale di fermo-corsa di chiusura (posta sulla coda dell'anta, nella parte superiore), sistema di fermo-corsa non idoneo ad evitare il cedimento del manufatto; il distacco fu dovuto all'incapacità delle saldature della piastra alla coda terminale dell'anta di resistere alla forza d'impatto che in quel momento ha sollecitato la piastra quando ha toccato la quadricolonna di guida, ciò a causa da un lato dell'elevata forza d'impatto e dall'altro lato della scarsa resistenza delle saldature. Tutto ciò favorito dal fatto che, pur essendo presente sul posto un paracolpi in gomma, che avrebbe dovuto avere il compito di ammortizzare l'impatto, era intrinsecamente inidoneo ad abbassare la forza d'impatto ed era stato posizionato in posizione molto arretrata, sporgendo soltanto di un centimetro con un effetto ammortizzante molto, molto limitato: rilevavano quindi essenzialmente, da un lato, la scarsa tenuta delle saldature della piastra di fermo-corsa e, dall'altro, l'intrinseca incapacità del paracolpi in gomma di attenuare significativamente le forze d'impatto in fase di chiusura del cancello. In tale contesto, emergeva l'ulteriore criticità afferente la mancanza di un sistema di fermo-corsa "di riserva", installato sull'anta (solo) dopo l'incidente, "in caso di guasto dell'unico sistema di fermo corsa esistente, che era proprio la piastra di cui stiamo parlando, senz'altro l'anta sarebbe caduta"; era emersa l'intrinseca, scarsa stabilità dell'anta che, pur assai pesante - almeno 1.250 kg -, non era motorizzata e correva su un binario unico anzichè su un più sicuro e G.G. doppio binario. Questo quadro di sintesi sulle cause dell'infortunio, non è sostanzialmente contraddetto dai ricorrenti: i ricorsi come peraltro già i motivi di appello mirano ad evidenziare e a frazionare l'uno o l'altro dei fattori causali con una pretesa funzione liberatoria diversa per ciascuna posizione processuale e allo svolgimento di rilievi in fatto finalizzati ad introdurre nel quadro elementi suscettibili di evocare cause della caduta del cancello, già escluse motivatamente nella ricostruzione dei Giudici di merito non strutturali ma verosimilmente derivanti dalla non adeguata manutenzione o dall'usura nel tempo (fol 33 e 34 sentenza impugnata) o da manomissioni del paracolpi montato sul quadricolonna dopo l'installazione del cancello e prima dell'incidente.

3.1.Sul tema, è processualmente pacifico, afferma la Corte territoriale che, all'epoca dei rilievi svolti dal c.t. - nel 2015 - il paracolpi, era perfettamente "lucido", e che le tracce di molatura sono collocabili in epoca successiva al sinistro, ove era visibile il paracolpi intero e senza tracce di operazioni di molatura.

Con riguardo, poi, alla possibile, integrale sostituzione dell'assorbitore in gomma del paracolpi, la Corte territoriale aveva evidenziato le dichiarazioni rese dai testi dipendenti di MANUTENCOOP Q.Q. e R.R , di cui il primo, non aveva fornito al riguardo indicazioni precise; mentre il secondo ricordava gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dopo il sinistro ma non interventi sui paracolpi; quanto poi alla fornitura di "assorbitori di gomma" - di cui gli si chiedeva altresì conto -, non rammentando ancora la circostanza con certezza, collocava comunque l'eventuale fornitura dopo l'incidente, non serbando memoria di interventi precedenti.

La criticità del cancello, afferma la Corte territoriale, non può essere certo ridotta al tema del paracolpi, ma si estende all'intero versante relativo all'inidoneità del sistema di fine-corsa: nell'inadeguatezza dei sistemi di ammortizzazione e di fissaggio della piastra di fermo-corsa dell'anta in fase di chiusura, nella mancanza del sistema di fermo-corsa di riserva, nell'intrinseca instabilità laterale delle ante scorrevoli e nell'azionamento esclusivamente manuale del cancello - che rendeva necessaria la presenza dell'operatore.

Lo stesso Tribunale, riportando le dichiarazioni dibattimentali dell'ing. O.O., affermava che "il distacco derivava dall'incapacità delle saldature della piastra alla coda terminale dell'anta di resistere alla forza d'impatto che in quel momento ha sollecitato la piastra quando ha toccato la quadricolonna di guida, questo era dovuto quindi da un lato a una forte, a un‘elevata forza d'impatto e dall'altro lato a una scarsa resistenza delle saldature. Tutto ciò favorito dal fatto che, pur essendo presente sul posto un paracolpi in gomma, che avrebbe dovuto avere il compito di ammortizzare l'impatto, da un lato questo paragomma era intrinsecamente inidoneo ad abbassare la forza d'impatto a un livello sufficiente a consentire la resistenza delle saldature e dall'altro comunque era stato posizionato in posizione molto arretrato, sporgeva soltanto di un centimetro circa, quindi aveva comunque un effetto ammortizzante molto, molto limitato". Si è affermato in definitiva che le saldature non solo non erano state fatte a filo continuo, automatiche e a macchina ("saldature manuali e non saldature a filo continuo a macchina, quindi saldature eseguite in cantiere"), ma erano anche dimensionalmente inadeguate e di pessima fattura ("Sono state giudicate di tipo irregolare e frettoloso e dimensionalmente constano sostanzialmente di due tratti di saldatura brevi, parliamo di 50 millimetri, 5 centimetri, con spessore variabile ‘mediamente pari a 4,8 millimetri).

4. Tanto premesso in tema di principi generali applicabili a tutti i ricorrenti si passa ora ad esaminare i singoli ricorsi.

5. Posizione C.C., direttore lavori di realizzazione opere civili fuori impianto del complesso fieristico
5.1.Quanto al motivo 1 è manifestamente infondato: attiene alla sussistenza del rapporto causale tra l'incidente e il decesso alla stregua della mancata nomina per l'accertamento medico legale di un consulente di affrancamento specialistico gastroenterologo. La Corte territoriale ha dato ampia e logica risposta a fol 31 e ss, ripercorrendo il lineare e incontestato percorso storico costruttivo delineato nella Consulenza tecnica dal medico legale e ribadito durante l'esame dibattimentale, in base al quale la preesistente rettocolite non elide il significato causale del gravissimo infortunio subito da E.E. che riportava ematoma extradurale post traumatico e frattura alla gamba destra con prognosi riservata fino al (Omissis), deceduto per shock settico in franca polmonite in soggetto cachetico. Nella fase della riabilitazione infatti il 20.02.2013 si verificava una riacutizzazione della rettocolite ulcerosa di cui già era sofferente e, a causa della grave malnutrizione e di un peggioramento della motilità a sinistra e delle sue condizioni generali precarie, trasferito in ospedale il 27.04.2013, veniva colpito da stato febbrile con un'infezione che portava ad un ulteriore aggravamento clinico che ne determinava il trasferimento in rianimazione e decedeva il (Omissis). Veniva accertato che le condizioni di stress del paziente susseguenti agli interventi chirurgici e alle lesioni aperte con l'applicazione di ventilazione meccanica permettevano l'ingresso nell'organismo di agenti patogeni che determinava un maggior rischio infettivo, tali da rendere necessaria una terapia massiccia di antibiotici, incompatibile con le cure antinfiammatorie necessarie per la rettocolite e che avevano ridotto inoltre le difese immunitarie anche per le cure cortisoniche.

In proposito occorre premettere che il codice penale vigente, all'art. 41 c.p., ha accolto il principio della equivalenza delle cause, in base al quale l'azione od omissione dell'agente è considerata causa dell'evento nel quale il reato si concreta, anche se altre circostanze, di qualsiasi genere, a lui estranee, preesistenti, concomitanti o successive, concorrono alla sua produzione perchè il comportamento dell'agente ha pur sempre 1 costituito una delle condizioni dell'evento. Non spiegano, pertanto, alcuna influenza sulla giuridica esistenza del nesso di causalità nè l'essere quelle concause dipendenti o indipendenti dal comportamento del colpevole e nemmeno l'avere le stesse una maggiore prossimità all'evento oppure una preminente efficienza causale (in questo senso già Sez. 4, n. 2764 del 08/03/1983 ud. - dep. 26/03/1983, Rv. 158139 - 01). In definitiva, quando la condotta dell'agente costituisce un antecedente senza cui l'evento non si sarebbe verificato, poichè la sua assenza non avrebbe consentito la messa in moto di quell'ulteriore elemento che, per forza propria, ha, in definitiva, determinato l'evento stesso, tale condotta rappresenta pur sempre un elemento che ha contribuito, in una certa misura, al suo verificarsi: ne consegue che in caso di omicidio colposo di persona già affetta da malattia, l'azione dell'imputato deve considerarsi in rapporto di causalità con l'evento quando ha prodotto un trauma chè ha influito nella evoluzione dello stato morboso, provocando o accelerando la morte, mentre va escluso il rapporto di causalità quando il trauma rappresenta solo il momento coincidenziale con la morte per essersi accertato che esso non era, nemmeno in via indiretta, sufficiente a cagionare l'evento letale (così Sez. 4, n. 49773 del 21/11/2019; Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019 Cc. Rv. 278194 - 02. Alla luce di tali principi risulta congrua e logica la motivazione della sentenza impugnata, in cui si legge che "sussiste il nesso di causalità tra la condotta l'infortunio e l'evento morte, in quanto una delle cause del decesso è riconducibile al politraumatismo e alla frattura riportate nello schiacciamento;le altre cause del decesso, non rivestono all'evidenza il ruolo di cause che da sole possano escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento morte".

Nè il ricorrente ha indicato specifici atti istruttori che possano contraddire tali conclusioni o individuato manifeste illogicità del ragionamento svolto limitandosi a richiamare la necessità di affiancare il medico legale da un consulente specialista gastroenterologo.

5.2. Quanto al secondo e al terzo motivo che possono essere trattati congiuntamente C.C. lamenta che, certificando una esecuzione a regola d'arte smentita da tutti gli accertamenti svolti, tra cui mancanza del progetto esecutivo, inadeguatezza dei sistemi di sicurezza relativi alla piastra di fine corsa, non si considera che l'inadeguatezza delle saldature non poteva essere verificata ictu oculi ma solo con un'indagine tecnica specialistica e non era certo un vizio palese dell'opera; e che inoltre l'affidamento di incarico della direzione dei lavori non comprendeva le norme sulla sicurezza del lavoro non essendovi una specifica delega ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16.

C.C. sostiene che la correttezza delle saldature doveva essere verificata da altri soggetti, dal progettista, dal fabbricante e dall'installatore e, stante la specificità dell'obbligo di sicurezza, lo stesso non può dirsi contenuto all'interno della norma contrattuale di affidamento dell'incarico che fa riferimento solo genericamente alla rigorosa osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari.

I motivi sono infondati. La Corte territoriale nell'esaminare la posizione del Direttore tecnico per le opere civili fuori terra e per gli impianti tecnologici alla luce dell'incarico stipulato con Astaldi Spa poi confluita in NPF, in data 1.10.2002, evidenziava i precisi obblighi di controllo delle opere civili e degli impianti tecnologici del (Omissis) espositivo di (Omissis) al progetto, ai patti contrattuali tra ATI e il committente e alle regole d'arte e in tale qualità il ricorrente risultava aver sottoscritto la dichiarazione urbanistica delle opere e di ultimazione a regola d'arte del cancello (fol 58 e 59); in concreto non solo dal punto di vista urbanistico non evidenziò la non conformità del cancello in costruzione al progetto edilizio approvato dalle autorità comunali, consentendo che il manufatto fosse realizzato e messo in servizio senza essere provvisto delle dovute autorizzazioni (nel progetto erano previsti 14 cancelletti al posto del cancello a doppia anta), ma in particolare non sorvegliò con la dovuta diligenza la costruzione del cancello e messa in opera nei suoi dettagli esecutivi immediatamente rilevanti ai fini della sicurezza del cancello stesso; in specie il sistema di fermo corsa in chiusura, l'assenza di un progetto esecutivo costruttivo conforme a norme e regolamenti, la messa in opera da parte di un sub appaltatore vietata dalla disposizioni contrattuali, la palese incapacità evidenziabile visivamente dei sistemi di ammortizzazione del cancello per evitare gli urti della piastra di fermo corsa, la mancata certificazione di conformità del cancello alle norme tecniche previste dalla Direttiva Prodotti di costruzione richieste contrattualmente dalla stazione appaltante a garanzia della perfetta regola d'arte del manufatto (fol 62).

A proposito della posizione del direttore dei lavori rispetto agli obblighi di prevenzione antinfortunistica, si è da tempo precisato che tale figura professionale è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando anche all'incarico ricevuto (cfr. sez. 4 n. 18445 del 21/02/2008, Strazzanti, Rv. 240157). Il principio è stato anche successivamente ripreso, allorchè si è affermata la configurabilità della penale responsabilità a titolo di cooperazione colposa del direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiere (sia pure in tema di crollo colposo conseguente Ed evento sismico) i quali abbiano omesso di verificare (il primo) la conformità agli elaborati progettuali e (il secondo) la fedele esecuzione del progetto e la conformità alle condizioni contrattuali dell'impiego dei materiali previsti, qualora tali condotte siano state una concausa del crollo, unitamente all'evento sismico (cfr. sez. 4 n. 2378 dell'08/07/2016 Ud. 5(dep. 18/01/2017), Benedetto e altro, Rv. 268874). Alla luce di tali principi, Si è affermato Sez. 4, n. 46428 del 14/09/2018 Ud. (dep. 12/10/2018) Rv. 273991 - O che la figura del direttore dei lavori, nominato dal committente, che pure svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi (cfr. sez. 4 n. 471 del 14/11/2013 Ud. (dep. 15/01/2014, Gebbia e altro, Rv. 257922), non è estranea alla tematica degli infortuni sul lavoro, poichè il progetto esitato e la sua conformità ai lavori eseguiti devono tener conto della esistenza di specificità proprie del contesto in cui i lavori devono essere eseguiti. Egli è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando come nel caso di specie gli era stato affidato il compito dall'appaltatore di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro (cfr. sez. 4 n. 49462 del 26/03/2003, Viscovo, Rv. 227070). Nel caso all'esame, plurimi elementi fattuali sono stati richiamati dai giudici del merito a conferma del coinvolgimento del C.C. nell'organizzazione del lavoro tanto che presentò una serie di non conformità rilevate sulle opere tra cui non evidenziò, invece, proprio quella del cancello: la sua condotta s'inserisce pertanto a pieno titolo nella serie causale esitata nell'evento infortunio sul lavoro in quanto il 15.06.2006 siglò la dichiarazione di conformità urbanistica delle opere e attestò contrariamente al vero il 27.06.2005 e il 31.03.2006 la ultimazione a regola d'arte del cancello.

5.3. E' manifestamente infondato il quarto motivo attinente alla maturata prescrizione.

Va ribadito il principio secondo cui il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza della circostanza aggravante ad effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 c.p., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare, (Conf. Sez. U. n. 17/1991, Rv.187856-01 Sez. 5 -, n. 25962 del 03/03/2022 Ud. (dep. 06/07/2022) Rv. 283815 - 01).

6. Posizione D.D., collaudatore in corso d'opera dei lavori di realizzazione delle rimanenti strutture e delle opera civili su incarico della committenza Sviluppo Sistema Fiera s.p.a..

I motivi da 1 a 7 e quelli aggiunti che possono essere esaminati congiuntamente sono generici al limite della inammissibilità e non si confrontano con le argomentazioni specifiche della corte territoriale che a proposito della posizione del D.D. valorizza l'elemento probatorio del "Certificato di collaudo opere civili" sottoscritto il 29 novembre 2006 che non conteneva alcun riferimento a recinzioni e cancelli, fra i quali quello della Porta Ovest, che al pari degli altri cancelli e recinzioni, rientrava nel "collaudo statico delle strutture di tutte le opere del (Omissis) di (Omissis)" che formava l'oggetto dell'incarico conferito da Sviluppo Sistema Fiera s.p.a (fol 65 sentenza impugnata che richiama l'allegato 54 relazione CT S.S ). I cancelli infatti rientrano nelle opera civili e come tali devono essere oggetto di collaudo, trattandosi di "forniture" che vengono incorporate nei manufatti edilizi: di talchè il cancello deve essere visto non come un corpo a sè stante, ma come un elemento del manufatto edilizio che deve perfettamente integrarsi nel complesso dell'opera per il suo corretto funzionamento e la sua necessaria staticità; -il collaudo statico e tecnico attribuito al ricorrente- dal quale erano escluse le sole opere già attribuite all'altro collaudatore ing. T.T. - comprendeva specificamente anche la recinzione di cui si discute ("Porta Orientale e Porta Occidentale").

Afferma la Corte territoriale che il fatto che nella relazione di ultimazione delle opere redatta dalla Direzione Lavori in data 31.3.2006 e trasmessa per il collaudo a D.D., già più volte menzionata, analizzando al punto 1.1.1.4 la recinzione esterna non fosse menzionata la Porta Ovest, ma solo le Porte est, sud e nord -peraltro nemmeno citando i cancelli, ma solo le recinzioni modulari, non significa affatto, che essa fosse esclusa dal collaudo o che, in difformità dagli incarichi ricevuti, costituisse oggetto dell‘incarico d i T.T.: oggetto del collaudo affidato a D.D. era tutta l'opera realizzata, a prescindere dalle indicazioni e specificazioni, più o meno corrette, fornite dal Direttore dei Lavori, le cui eventuali mancanze non avevano alcun valore di esenzione da un collaudo che anzi avrebbe dovuto evidenziare le criticità riscontrate rispetto "alle prescrizioni progettuali, alle normative vigenti e alle regole del buon costruire". La mancanza di segnali di allarme; - pur dovuti - da parte degli altri soggetti segnati da obblighi di verifica non esimeva affatto il Collaudatore, nella sua "finale" opera di controllo, anzi valorizzava il ruolo di dover evidenziare ogni criticità rilevante.

Quanto poi al tema della irregolarità urbanistica, inerente - la realizzazione abusiva del maxi-cancello in luogo della "batteria" di porte pedonali originariamente prevista ed assentita dalle autorità competenti, la Corte ne ha evidenziato una rilevanza su un piano di valutazione generale complessiva per descrivere ulteriormente il modus procedendi in certa misura "disinvolto" dei suoi principali attori (fol 66), considerate che il cancello realizzato e operative non era stato, ai inserito nè nel Progetto iniziale relative all'intero complesso nè nella variante D217/2005 nè successivamente talchè il manufatto in questione era in condizioni di illegittimità formale sino alla data dell'infortunio (fol 67 sentenza impugnata) in quanto nè autorizzato nè denunciato.

Nei motivi di ricorso e in quelli nuovi il D.D. prospetta genericamente una versione alternativa smentita dalla ricostruzione probatoria sopra descritta non solo cercando di escludere che il cancello in quanto tale rientri nel collaudo delle opere civili, dovendosi far carico al fornitore eventuali vizi e comunque la certificazione della fornitura (nel caso di specie l'esecuzione e la posa in opera era stata realizzata da M.M. e N.N. cui erano stati appaltati da Orsogril in palese violazione del contratto redatto con la medesima Drsogril); ma deducendo la mancanza della violazione di specifiche norme cautelari e quindi dell'aggravante infortunistica.

Va ribadito come sostenuto e argomentato dai giudici di merito che normativa che attiene al collaudo statico delle strutture riguarda non solo la perfetta realizzazione a regola d'arte del manufatto ma anche il rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del cancello anche quale luogo e attrezzatura di lavoro nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del cancello imposta dalla direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE. Il D.D. non verificò con la dovuta diligenza dovuta in esecuzione dell'incarico affidatogli il funzionamento del cancello in tutti i suoi aspetti soprattutto di sicurezza, stante la difformità dal Progetto edilizio, il disallineamento da quanto riportato nei disegni finali, l'assenza di indicazioni sul sistema di fermo corsa installato, l'assenza di un progetto esecutivo costruttivo del cancello conforme alle norme e alle leggi codificanti la regola d'arte, la evidente incapacità dei sistemi di ammortizzazione del cancello in chiusura di evitare "urti inopportuni" della piastre di fermo corsa, la mancata certificazione della conformiità delle norme tecniche previste dalla Direttiva prodotti di costruzione come richiesto dal contratto, a garanzia della regolare costruzione a regola d'arte del manufatto e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi.

Le omissioni anche del collaudatore D.D. hanno consentito, nella catena causale, al costruttore NPF e ai subappaltatopri di progettare non adeguatamente, di realizzare e mettere in servizio un cancello scorrevole manuale in realtà privo di un sistema di fermo corsa in chiusura delle ante mobili, in quanto non costruito a regola d'arte e ciò in disapplicazione delle norme antinfortunistichè di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, delle norme di fabbricazione del cancello, attrezzatura di lavoro secondo le vigenti normative di sicurezza e le specifiche disposizioni sulla sicurezza dei prodotti di costruzione 89/106/CEE. 6.1. Conseguentemente è manifestamente infondato l'ottavo motivo che mira genericamente ad ottenere la esclusione dell'aggravante di cui alla violazione della normative infortunistica la cui sussistenza incide sui termini di prescrizione, raddoppiandoli ai sensi di quanto previsto dall'art. 157 c.p..

7.Posizione A.A.-B.B., rispettivamente responsabile NPF progettazione settore ingegneria opera civili ed impianti e direttore di cantiere NPF lavori di esecuzione recinzioni/cancelli comprese le costruzioni del varco posrta Ovest.

7.1. I motivi di ricorso da 1 a 5 sono infondati e possono essere trattati congiuntamente sulla base delle seguenti argomentazioni.

La Corte territoriale ha valorizzato le complessive responsabilità derivanti dalla realizzazione e posa in opera dei manufatti - nella specie, cancello e recinzioni che in quanto devono essere installati e integrano il complesso di opere civili, dovevano ovviamente soddisfare i requisiti di staticità previsti in via generale per l'attività edificatoria non solo quindi il cancello in sè, ma anche nella sua integrazione con la recinzione di cui entrava a far parte e con cui si raccordava nei suoi elementi strutturali - fra cui, in particolare, le quadricolonne -: integrazione che, a fini di perfetta stabilità del manufatto, richiedeva un'opera di seria progettazione con l'elaborazione dei necessari calcoli statici, ben difficilmente trasferibile in capo all'impresa di carpenteria alla quale ORSOGRIL rimetteva sia la realizzazione che la posa di cancello e recinzioni.

7.1.1.In particolare per A.A., i ruoli di Project Engineer e Direttore di Progettazione del (Omissis) NPF implicano senz'altro, in linea generale, compiti di supervisione, verifica e coordinamento dei progetti relativi a tutte le opere ricadenti nel settore a lui devoluto, così correttamente dettagliate a pag.62 della sentenza del Giudice di primo grado dove si legge: "La prima (ossia quella di Project Engineer), in particolare, da mansionario (pag. 9/34) richiedeva che lo stesso si interfacciasse con la struttura di progettazione in merito alla progettazione esecutiva, le specifiche tecniche, l'approvazione dei disegni costruttivi del fornitore, assistesse il CM (Construction Manager) di riferimento assicurando assistenza tecnica. Viene evidenziato che "non è stato reperito alcun disegno, calcolo, relazione o altro elaborato progettuale di diversa natura recante un qualche dimensionamento e/o verifica strutturale/meccanica delle carpenterie metalliche del cancello in rapporto alle sollecitazioni d'uso prevedibili; non è stato neppure reperito alcun disegno esecutivo recante i dettagli di descrizione costruttiva (tipo commerciale, spessore lamiera, ecc....) dei vari componenti metallici del manufatto (correnti, tiranti, montanti, colonne, piatti, piastre, supporti, giunzioni, ecc....): tutti i disegni sono, di fatto, poco più che tavole artistico/architettoniche; non è stato reperito, in particolare, alcun disegno, descrizione, dettaglio, calcolo o altra diversa specifica dei sistemi di fermo-corsa delle ante in fase di chiusura.

Quanto alla seconda qualifica, quella di Direttore di Progettazione (pag. 17/34), questa gli imponeva, tra l'altro, di coordinare la progettazione del sistema in modo che fosse sicuro, perfettamente funzionante e che presentasse un elevato livello di affidabilità; di elaborare la programmazione delle attività di progettazione controllandone l'avanzamento; di coordinare la definizione del piano prove e collaudi, di supervisionare la corretta preparazione, archiviazione e distribuzione dei documenti tecnici (disegni, rapporti, piani, lettere, valutazioni); di richiedere, coordinare e supervisionare la realizzazione della progettazione costruttiva da parte dei progettisti esterni".

Si evidenzia che, mentre nell‘Organigramma di funzioni e rapporti/sicurezza ed ambiente" di NPF del 6.2.2004, A.A. veniva indicato in effetti quale Project Engineer per "facciate continue percorso centrale Centro Servizi PEFC, in quello de116.10.14 l'indicazione di Project Engineer veniva a lui attribuita senza alcuna limitazione; mentre nell'organigramma del 30-4.2003 quel ruolo veniva ancora delimitato. Al riguardo, osserva la Corte che sia che la qualifica di P.E. attribuita a A.A. venga intesa in senso formale-letterale, sia che venga intesa in senso più ampio-sostanziale non pare dubbio che la sua generale, incontestata ed "onnicomprensiva" qualifica di Direttore della Progettazione gli imponesse comunque obblighi di controllo, verifica e supervisione di tutte le attività progettuali. E, a pag. 66 della sentenza, osservava che il Capitolato Speciale era assolutamente chiaro nell'assegnare al Generai Contractor la responsabilità di progettazione e realizzazione sia delle recinzioni che dei cancelli.

Afferma la Corte territoriale che la peculiare natura dei cancelli che, integrandosi vuoi con le facciate, vuoi (come nella specie) con le recinzioni, ripete dalle stesse la loro natura di opera civile impongono problemi di staticità - a maggior ragione se "iper-pesanti" e soggetti a pesanti sollecitazioni come quello che qui ci occupa - e, con essi, la necessità di un'accurata progettazione in una alla sua, non meno accurata, verifica. è invece un manufatto la cui perfetta integrazione con le opere civili esigeva requisiti progettuali, e coerenti verifiche, non minori e non diversi da queste ultime.

A.A. in ragione delle qualità sopra ampiamente descritte doveva sottoporre il Progetto del cancello ad adeguata verifica, e ciò a maggior ragione mancando una reale progettazione Senza contare il quantum di informazioni che NPF aveva "trasferito" al subappaltatore ORSOGRIL circa i pregnanti requisiti - attinenti vuoi alla progettazione/realizzazione delle opere, vuoi ai profili soggettivi dei progettisti - pretesi dal committente SSF secondo cui dovevano essere prodotti attenendosi ad una serie di nome tecniche sopra enunciate (norme UNI, direttiva prodotti da costruzione, L. n. 1086 del 1971 nella progettazione ecc.)"; al di là delle norme UNI-EN e delle stringenti pretese del committente, era là stessa natura dell'opera a richiedere,per quanto detto, un. adeguato approccio tecnico-progettuale, volto fra l'altro a garantire, quantomeno, la tenuta delle saldature (della piastra di fermo- corsa), in relazione sia ai loro profili dimensionali che alla tecnica esecutiva, in una al corretto posizionamento del paracolpi; con applicazione se del caso di un fermo- corsa "ridondante" e, alla stregua di una valutazione progettuale complessiva, la motorizzazione o quantomeno la realizzazione di un doppio binario di scorrimento del cancello.

7.1.2. B.B., "Direttore Tecnico di Cantiere per NPF delle opere civili del settore Porta Ovest", coadiutore dell'architetto U.U. era di fatto, l'unico interlocutore di ORSOGRIL per la realizzazione del cancello. Le risultanze documentali e tecniche acquisite comprovano secondo le logiche coerenti argomentazioni la Corte territoriale sulla base del complessivo Quadro probatorio l'inadeguatezza dei cancelli forniti da ORSOGRIL sul piano della stabilità e sicurezza; di qui la condotta palesemente omissiva e non giustificabile del ricorrente anche al fine di valutare eventuali non conformità delle forniture. Il tema, afferma logicamente la Corte territoriale non è la redazione della progettazione, di fatto devoluta al "fornitore" ORSOGRIL: il tema è l'omessa attività di controllo e di verifica della progettazione sui più volte ribaditi presidi di fermo-corsa dell'opera, ed in generale sulla sua stabilità e sicurezza, che ricadeva su NPF. Del resto, se così non fosse, non si capirebbe nemmeno per quale motivo ORSOGRIL dovesse trasmettere per approvazione a NPF (e per lei proprio a B.B.) la scheda tecnica della serratura dei cancelli scorrevoli, ivi incluso quello in esame. E' qui evidente come NPF intervenga direttamente per l'approvazione tecnica di quei dettagli e sistemi che essa ritiene fondamentali per il buon esercizio del cancello. Tra essi non paiono ricompresi, tuttavia, i sistemi di sicurezza di fine corsa dei cancelli, dei quali NPF tramite B.B. non chiede mai conto ad ORSOGRIL, con cui si interfacciava direttamente e presso la cui officina risulta aver effettuato una riunione la metà di marzo 2005 di coordinamento diretto al cronoprogramma di produzione..

7.2. Il motivo sesto dei ricorsi riguardante la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 è infondato, stante le condivisibili argomentazioni della Corte territoriale a fol 67 che si richiamano. Invero è principio costante della giurisprudenza di questa Corte che ai fini della configurabilità dell'attenuante il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato anche se soggetto diverso dall'assicurato a condizione che abbia dimostrato la volontà di farlo proprio (Sez. 4 n 12121 del 14.12.2022 rv 284327). L'allegato 10 al ricorso nulla prova in merito, trattandosi di una missiva proveniente dalla NPF scrl in liquidazione, che non reca nemmeno la firma dell'assicurazione Unipol cui è diretta per presa d'atto e accettazione e menziona una partecipazione pari ad un terzo da parte della NPF al risarcimento delle persone offese, mediante bonifico il 1.08.2016 ad Unipol Sai interevenuta nel risarcimento nell'intersse di Fondazione Ente autonomo Fiera internazionale di Milano e sue controllate e di Manutencoop Facility Management spa; La NPF nella missiava chiede alla Unipol Sai di rinunciare ad ogni diritto di rivalsa nei propri confronti e nei confronti dei dipendenti di FPF tra cui A.A. e B.B.; ma sul punto non vi è alcuna accettazione di Unipol o comunque non sono noti gli esiti di tale trattativa.

7.3.Manifestamente infondato il quarto motivo seconda parte laddove si intende trarre elementi a favore della tesi difensiva dalla sentenza del Tribunale di Milano di assoluzione pronunciata in sede di abbreviato a carico di L.L., dipendente, responsabile tecnico della Orsogril Spa che peraltro non possedeva nemmeno le qualifiche necessarie per firmare e approvare alcun progetto in quanto provvisto della sola licenza media inferiore nonotsante la stazione appaltante avesse imposto l'osservanza di quanto prescritto dalla L. n. 1086 del 1971, vale a dire che i progetti siano firmati per le opera di carpenteria metallica da ingegneri architetti geometri o periti edili.

E' di tutta evidenza la diversità delle posizioni e dei ruoli tra i ricorrenti e il L.L.; in ogni caso vale il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità secondo cui non può riconoscersi alcuna efficacia vincolante alla sentenza di assoluzione eventualmente sopravvenuta nei confronti dei coimputati giudicati in separato procedimento (cfr tra altre Sez. 4 - n. 39033 del 27/09/2022 Cc. (dep. 17/10/2022) Rv. 283587 - 01.

7.4. Parimenti infondato il motivo attinente al trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in quanto la Corte territoriale ha puntualmente argomentato il superamento del minimo edittale in relazione alla gravità delle omissioni sia in sè sia in quanto attinenti ad un manufatto per peso e dimensioni intrinsecamente pericoloso (fol 68).

8. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2023