Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2023, n. 0206/Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 177.
B.U.R. 27 dicembre 2023, n. 52


IL PRESIDENTE

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ed in particolare l’articolo 14 che disciplina l’istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili da parte delle Regioni, nonché la destinazione delle risorse che confluiscono nello stesso;
VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e, in particolare, l’articolo 39 che istituisce il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità e ne disciplina le modalità di utilizzo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 808, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 1696, la quale, in attuazione dell’articolo 36, comma 3 bis, lettera b), e dell’articolo 39, comma 3, della legge 18/2005, individua le tipologie di azioni finanziabili attraverso l’utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale;
VISTO il comma 3 bis dell’articolo 39 della legge regionale 18/2005, secondo cui, con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo che abbiano natura contributiva;
VISTO il Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto n. 0177/Pres. del 15 dicembre 2020;
PRESO ATTO che la Commissione regionale per il lavoro che nella seduta del 21 novembre 2023 ha espresso parere favorevole sul Regolamento di modifica del sopra citato Regolamento;
VISTO il testo del “Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)” e ritenuto di emanarlo;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2023, n. 1975;
 

DECRETA

1. È emanato il Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto n. 177 del 15 dicembre 2020, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 177


art. 1 modifica all’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 177 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) è soppresso.

art. 2 modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. Al comma 2 dell’articolo 3, del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) dopo la parola: <<artigiane>> sono inserite le seguenti: << e svolgere la propria attività nel territorio regionale;>>;
b) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
<<j) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l’incentivo. La previsione di cui alla presente lettera non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento;>>;
c) alla lettera l) dopo la parola: <<difficoltà>> sono inserite le seguenti:<<, qualora si tratti di contributo in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 20 del presente regolamento.>>.

art. 3 modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 la parola: << stabilizzazione>> è sostituita dalle seguenti: <<trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato >>.

art. 4 modifica all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 2 il segno di punteggiatura: <<.>> è sostituito dal seguente: <<;>>;
b) al comma 3 dopo la parola: <<cooperativa>> sono inserite le seguenti: << a condizione che non si riferisca a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci esclusi>>.

art. 5 modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:<<incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato>>;
b) al comma 1 la parola: << contratti>> è sostituita dalle seguenti: << rapporti di lavoro>>.

art. 6 modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 la parola: <<stabilizzazione> è sostituita dalle seguenti: <<trasformazione di rapporti di lavoro>>
b) Il comma 6 è soppresso.

art. 7 modifiche all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: << lettera b)>> sono inserite le seguenti: <<, ad esclusione dell’intervento di cui all’articolo 15.>>;
b) al comma 2 la parola: <<b)>> è sostituita dalle seguenti: <<c) e d)>>.

rt. 8 modifiche all’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. Al comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 dopo le parole:
<< lettera b)>> sono inserite le seguenti: << ad esclusione dell’intervento di cui all’articolo 15.>>.

art. 9 modifica all’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. Al comma 3 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 la parola: <<b)>> è sostituita dalle seguenti: <<c) e d)>>.

art. 10 modifiche all’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dopo la parola: <<intervento>> sono aggiunte le seguenti: <<e sono corredate dalla modulistica predisposta per ogni singolo intervento e pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.>>;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Le indicazioni di cui al comma 6 sono rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.>>.

art. 11 modifica all’articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. Il comma 3 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 è soppresso.

art. 12 modifica all’articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
2. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Le domande di contributo, complete della documentazione prevista, sono valutate in seguito ad istruttoria tenendo conto dei presupposti di fatto e di diritto previsti per ciascuna tipologia di intervento proposta e che, per gli interventi di cui di cui agli articoli da 6 a 12 sussistono sia al momento del verificarsi dell’evento oggetto dell’intervento che alla presentazione dell’istanza.>>;
b) al comma 7 le parole: << lettera a) e lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: << lettera c) e lettera d)>>,
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
<< 8. Ai fini della concessione dei contributi per i quali si applica il regime di aiuti “de minimis”, il datore di lavoro richiedente presenta, utilizzando la modulistica predisposta, una dichiarazione, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e, qualora l’importo dell’incentivo spettante superi il massimale disponibile al momento della concessione, l’importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione.>>.

art. 13 modifica all’articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<< a) per gli incentivi di cui agli articoli 6 e 7 dopo dodici mesi dall’assunzione, ovvero dopo dodici mesi dalla trasformazione, previa presentazione del modello di richiesta di erogazione del contributo e, relativamente agli interventi di cui l’articolo 6, della documentazione attestante i costi salariali lordi effettivi e previa verifica da parte dell’Ufficio competente della permanenza del rapporto di lavoro, fatti salvi i casi di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a);>>
b) dopo la lettera f) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<g) non sono ammissibili le spese relative a IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, salvo nel caso in cui siano non recuperabili dal beneficiario. >> ;
c) al comma 3 la parola: <<stabilizzazione> è sostituita dalla seguente: <<trasformazione>>.

art. 14 sostituzione dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. L’articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 è sostituito dal seguente: <<art. 34 (variazioni intervenute nel soggetto richiedente).
1. In caso di variazione soggettiva del soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui all’articolo 5, intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda e antecedentemente alla data di concessione, l’incentivo richiesto è concesso al soggetto risultante a seguito della variazione.
2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalle trasformazioni soggettive ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, presenta istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta giorni dalla data dell’evento di cui al comma 1.
3. L’istanza di cui al comma 2 è corredata da:
a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;
b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per cui è stato chiesto l’incentivo;
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2;
d) per gli interventi di cui agli artt. 7, 15, 17 e art. 18, comma 2, lettera c) e lettera d), una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «de minimis».
4. In caso di variazione soggettiva del soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui all’articolo 5, intervenuta successivamente alla data di concessione, l’incentivo richiesto è erogato al soggetto risultante a seguito della variazione.
5. Ai fini del comma 4, il soggetto risultante dalle trasformazioni soggettive ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, presenta istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta giorni dalla data dell’evento di cui al comma
4.
6. L’istanza di cui al comma 5 è corredata da:
a) documentazione attestante la variazione soggettiva;
b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per cui è stato chiesto l’incentivo;
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 5, dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.
7. Verificata la sussistenza dei requisiti l’incentivo è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto subentrante.>>.

art.15 modifica all’articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 la parola: <<volontarie>> è soppressa;
b) al comma 2 la parola: <<volontarie>> è soppressa;
c) alla lettera b) del comma 2 il numero: <<30> è sostituito dal seguente: <<20>>;
d) al comma 3 la parola: <<volontarie>> è soppressa e la parola: <<stabilizzazione> è sostituita dalla seguente: <<trasformazione>>.

art.16 soppressione dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
1. L’articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 è abrogato.

art. 17 disposizioni transitorie
1. Con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente l’entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

art. 18 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore l’1 gennaio 2024.