Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2023, n. 51293 - Movimentazione manuale dei carichi dei banconisti e obbligo di sorveglianza sanitaria


 

 


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente -

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

Dott. MACRI’ Ubalda - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA;

nei confronti di:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 19/01/2023 del Tribunale di Savona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DI STASI Antonella;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

lette per l'imputato A.A. le conclusioni scritte dell'avv. FONTANA Federico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

lette per l'imputato B.B. le conclusioni scritte dell'avv. COPELLO Andrea, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 

Fatto


1. Con sentenza del 19/01/2023, il Tribunale di Savona, pronunciando nei confronti di A.A. e B.B., imputati, nelle rispettive qualità di delegato del datore di lavoro dell'impresa "Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo" e di medico competente nominato il 18.12.2006, il primo, della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 168, comma 2, lett. d) e art. 170, comma 1, lett. a e della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. c) e art. 55, comma 5, in combinato con l'art. 41, comma 2, lett. e.ter stesso decreto ed il secondo dalla contravvenzione di cui all'art. 25, comma 1, lett. h) e M, art. 25, comma 1, lett. a), art. 28, comma 2, alinea, art. 29, comma 1, art. 41, commi 1 e 2 e art. 168, comma 2, lett. d) stesso decreto, li assolveva dai predetti reati con la formula perchè il fatto non sussiste.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, deducendo inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 168, comma 2, in relazione col punto primo della sezione Fattori rischi individuali di rischio dell'allegato 33^ allo stesso decreto, in combinato disposto con l'art. 21, comma 1, lett. m), art. 15, comma 1, lett. l) e m), art. 18, comma 1, lett. c), art. 25, comma 1, lett. a) e b), art. 41, comma 1, lett. a) comma 2, lett. a), b), e-ter, comma 6 dello stesso decreto.

Espone che, all'interno del supermercato dell'impresa "Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo", i dipendenti adibiti alle mansioni di addetti ai reparti salumeria/gastronomia/panetteria (cd banconisti) svolgevano attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportavano un rischio di patologie di lavoro di livello medio o basso da sovraccarico biomeccanico, valutato dallo stesso datore di lavoro di livello medio o basso; era stato accertato che A.A., delegato del datore di lavoro dell'impresa "Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo" non aveva previsto la sottoposizione di detti lavoratori alla sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'art. 41, comma 2, lett. a),b) e-ter TUSL e che B.B., medico competente della predetta impresa, non programmava e non effettuava la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori addetti alla mansione "banconisti"; il Giudice pronunciava sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati ritenendo provata la "non doverosità delle visite mediche", alla luce della classe di rischio attribuita nel DVR ai banconisti; l'assoluzione si fondava su non corretta interpretazione e lettura del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 167 e 168, che prevedevano obblighi tassativi organizzati con ordine di priorità, tra i quali l'obbligo di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato 33^ (art. 168, comma 2, lett. d), obbligo assoluto.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Diritto


1. Il ricorso è fondato.

2. Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009, dispone al comma 1 che "La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Il successivo comma 2, prevede che "La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio". L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; (e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

La ratio sottesa all'art. 41 del predetto decreto legislativo è quella di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro ed è mirata alla formulazione di un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche che tenga conto di tutte le caratteristiche psico - fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale (Sez. 4, n. 19856 del 2020, non massimata).

Tra i casi normativamente previsti in cui deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria rientra, in base al disposto del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 168, la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Il precedente art. 167 prevede che: 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 2. Ai fini del presente titolo, s'intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 168 (rubricato "obblighi del datore di lavoro") dispone: 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato 33^, ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato 33^; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato 33^; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato 33^. 3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato 33^, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

3. Secondo il combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41 e art. 168, comma 2, lett. d), dunque, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nel caso normativamente previsto della "movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori" (ove non sia possibile ovviare alla stessa con misure organizzative ed il ricorso a mezzi meccanici appropriati); la sorveglianza sanitaria comprende le viste mediche ed i correlati accertamenti secondo le cadenze e la periodicità di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, comma 2 e può essere ulteriormente modulata "sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato 33^.

4. L'interpretazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 168 effettuata dal giudice di merito nella sentenza impugnata non è corretta, in quanto la disposizione di cui all'art. 168, comma 2, lett. d), che dispone al datore di lavoro di sottoporre "i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato 33^" impone al predetto una condotta obbligatoria, correlata alla previsione normativa che le attività di "movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori" possono comportare per i lavoratori "rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico".

Il comma 1 della predetta norma, impone chiaramente al datore di lavoro di adottare, in via prioritaria, le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, attività che comporta il rischio delle patologie summenzionate.

Ove tanto non sia possibile, il comma 2 della norma fa obbligo al datore di lavoro di adottare le misure organizzative necessarie, di ricorre ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato 33^, elencando specificamente, in maniera tassativa e cumulativa, le relative condotte, tra le quali rientra espressamente anche la sorveglianza sanitaria, secondo il disposto di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41.

Il solo margine discrezionale, affidato dalla norma al medico competente (e all'organo di vigilanza), attiene alla frequenza della visita periodica, in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio, che potrà essere ulteriormente modulata, ampliando, ove ritenuto necessario, le cadenze e la periodicità previste dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, comma 2.

Va anche ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che in caso di movimentazione manuale di carichi, il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva e operare una specifica valutazione dei rischi per la sua salute, sia in relazione a patologie che potrebbero derivare dall'attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione (Sez. 4, n. 1465 del 04/10/2018, dep. 14/01/2019, Rv. 275076 - 01).

5. La sentenza impugnata è, quindi, viziata dall'erronea interpretazione delle norme summenzionate e va annullata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo giudizio.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2023