Regione Toscana
Delibera Giunta Regionale 6 novembre 2023, n. 1277
Approvazione progetto di promozione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ambito ferroviario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il “Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione” (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 28 giugno 2021), in cui si esortano gli Stati membri ad adoperarsi per realizzare l'approccio "zero vittime" (Vision Zero) per i decessi relativi al lavoro nell'UE;
Richiamato l’articolo 4, comma 1) lettera a) dello Statuto della Regione Toscana che individua, fra le finalità principali, il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori nonché il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
Vista la attuale vigenza delle disposizioni tecniche del d.P.R. 547/1955 e del d.P.R. 164/1956 richiamate dalla L. 191/1974;
Vista la L. 191/1974 e il suo regolamento di attuazione approvato con DPR 469/79;
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 3, comma 2;
Considerando la natura prettamente tecnica delle disposizioni sopra richiamate che già nel 2008 con la approvazione del Testo Unico venivano evidenziate dal legislatore quali disposizioni per le quali si rendeva necessaria una tempestiva armonizzazione con le norme contenute nel medesimo Testo Unico;
Visto il ritardo significativo del legislatore nell’adozione dei decreti di armonizzazione tra le norme speciali in ambito ferroviario e il D. Lgs 81/08 sancito dall’art 3 del medesimo decreto legislativo;
Considerato che nonostante la struttura organizzativa delle imprese ferroviarie sia in continua modifica ed evoluzione, l’architettura delle norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro in tale ambito risulta invece essere stata emanata quasi tutta negli gli anni ‘70, con evidenti notevoli attuali difficoltà interpretative e applicative;
Considerato che tale rilevante e ragguardevole ritardo normativo può creare quale conseguenza, da una parte la difficoltà per gli organi di vigilanza di dover applicare una serie di norme speciali antiquate (talvolta anche superate dal punto di vista tecnico) e dall’altra una serie di rischi per la salute e la sicurezza degli addetti;
Considerato che si rende quantomai urgente raggiungere anche per i lavoratori esposti ai rischi in ambito ferroviario lo stesso livello di tutela previsto per tutte le altre categorie di lavoratori;
Vista la necessità di realizzare un sistema di sicurezza secondo la scienza migliore e più evoluta che scaturisce dall’art. 2087 c.c. e trova poi riscontro nelle previsioni del D. Lgs 81/08 sia all’art. 18, comma 1, lettera z - obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione - sia all’art. 2 lett. n, che definisce la prevenzione come il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto sia della salute della popolazione che della integrità dell’ambiente esterno;
Vista la riforma introdotta con la L. 215/2021 che approva una significativa modifica dell’art 13 del Testo Unico, prevedendo di fatto la piena competenza delle Asl quale organo di vigilanza anche nel settore ferroviario, al pari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Preso atto dell’attenzione che la Regione Toscana ha sempre dedicato anche al settore ferroviario e ai relativi addetti, dedicando importanti risorse, con la istituzione di uno specifico Gruppo tecnico regionale fin dal 2009 e con la partecipazione qualificata di esperti alle attività del Gruppo Tematico Interregionale Ferrovie fin dalla metà degli anni ‘90;
Considerato che la Regione Toscana, tramite il settore regionale di riferimento "Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro”, coordina dal 2017 il Gruppo Tematico Interregionale Ferrovie quale Gruppo Tecnico derivante dal Gruppo tecnico interregionale per la Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, articolazione tecnica della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (GTI);
Considerato che il Gruppo Tematico Interregionale Ferrovie ha avviato dal 2022 la progettazione e realizzazione di corsi di formazione a livello nazionale per il personale di vigilanza e ispezione delle ASL, avendone rilevato l’urgenza, in conseguenza dell’entrata in vigore della L. 215/2021, anche a causa dell’architettura normativa desueta, complessa e poco chiara;
Rilevata la richiesta avanzata con lettera del 10 luglio 2023 scorso da parte di Polizia di Stato - Polfer - di collaborazione per formare, anche congiuntamente, il proprio personale, anche al fine di individuare percorsi comuni e condivisi di intervento, con il personale ASL, in caso di evento infortunistico;
Rilevata la collaborazione garantita anche al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dal Gruppo Tecnico Ferrovie in merito a questioni anche di carattere europeo circa la necessità di uniformare le regole nazionali a quelle europee;
Rilevato l’interesse dell’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) alle iniziative di carattere formativo e informativo coordinate dalla Regione Toscana per il tramite del Gruppo Tecnico Interregionale Ferrovie;
Rilevata l’impellente urgenza non solo di formare il personale delle Asl sul territorio nazionale in maniera uniforme e coordinata ma anche di voler dare risposta ai numerosi e articolati esposti ricevuti dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
Considerata la coerenza del progetto formativo con le necessità formative e informative degli operatori dei servizi di prevenzione delle Asl compatibili con la intricata situazione normativa sopra illustrata in maniera dettagliata;
Visto il Programma formativo e informativo (allegato A) predisposto dal Gruppo Tematico Interregionale Ferrovie su delega del Gruppo Tecnico Interregionale sulla sicurezza sul lavoro, con la collaborazione di importanti soggetti quali l’Università Carlo Bo di Urbino, Inail Dimeila, la Consulta intereassociativa italiana per la prevenzione (Ciip), esperti di diritto, Ansfisa, Rfi Spa, Trenitalia Spa;
Vista la qualificata e significativa collaborazione garantita dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in sintonia con i dettami del vigente Piano Nazionale di Prevenzione che individua il RLS quale figura della prevenzione da supportare e coinvolgere in attività di prevenzione;
Visto il parere positivo espresso dall’articolazione tecnica “Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro” (PISLL) del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Collettiva ex art. 67 L.R. 40/2005 e s.m;
Visto il parere positivo e il grande interesse espresso dal Gruppo tecnico interregionale per la Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolazione tecnica della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (GTI) nel maggio 2022;
Visto l’ottimo risultato finora ottenuto formando un numero di operatori, distinti tra Tecnici della Prevenzione, Medici del lavoro e Ingegneri, appartenenti a svariate Regioni d’Italia, pari a 120 con il corso teorico e pari a 30 con la prima edizione del corso pratico;
Considerata la grande richiesta di formazione e informazione proveniente anche dalle altre Regioni, cui la Regione Toscana intende rispondere anche prevedendo una riproposizione, sul territorio di altre Regioni, del primo corso pratico che si è appena concluso con ottimi risultati quale prima esperienza formativa in collaborazione con Rfi Spa e Trenitalia Spa.;
Viste le specifiche competenze tecniche che sono maturate nel Settore regionale competente anche per quanto attiene al settore ferroviario;
Dato atto che l’attuazione degli impegni previsti dal Progetto regionale con valenza sul territorio nazionale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
A VOTI UNANIMI
 

DELIBERA

1. di approvare il “Progetto di Promozione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ambito ferroviario” di cui all’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al settore regionale Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro di porre in essere gli adempimenti amministrativi e gli approfondimenti tecnici necessari all’attuazione del presente progetto formativo;
3. di dare atto che l’attuazione del progetto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 23/2007.

 

Allegato A
PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AMBITO FERROVIARIO