Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2024, n. 05/Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con DPReg. 47/2020.
B.U.R. 24 gennaio 2024, n. 4

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) e successive modificazioni e in particolare l’articolo 4, commi 30 e 30 bis secondo cui l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate;
VISTO il successivo comma 31 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa;
VISTO il proprio decreto 19 marzo 2020, n. 047/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con D.P.Reg. 47/2020);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 29 dicembre 2023;
 

DECRETA

1. È emanato il Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con D.P.Reg. 47/2020, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

FEDRIGA
 

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con D.P.Reg. 47/2020.
 

art. 1 Modifiche all’articolo 3 del D.P.Reg. 47/2020
art. 2 Modifiche all’articolo 4 del D.P.Reg. 47/2020
art. 3 Modifica all’articolo 6 del D.P.Reg. 47/2020
art. 4 Modifiche all’articolo 10 del D.P.Reg. 47/2020
art. 5 Norma transitoria
art. 6 Entrata in vigore


art. 1 Modifiche all’articolo 3 del D.P.Reg. 47/2020
1. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2020, n. 47/Pres (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Sono oggetto dei contributi di cui al presente regolamento gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture in amianto nonché di manufatti contenenti amianto friabile mappati nell’applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.).>>;
b) al comma 2 dopo le parole: <<immobili ubicati sul territorio regionale>> sono inserite le seguenti: << e mappati nell’applicativo A.R.Am. >>;
c) al comma 3 dopo le parole: <<categorie catastali “C”>> sono inserite le seguenti: <<, non pertinenza di edificio ad uso residenziale, >>;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Gli interventi relativi alle coperture in amianto sono ammessi a contributo se le stesse presentano lo stato di conservazione “pessimo” o “scadente”, come risultante dal certificato di mappatura generato dall’applicativo A.R.Am.. >>.

art. 2 Modifiche all’articolo 4 del D.P.Reg. 47/2020
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione. 47/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: << 15 ottobre >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 agosto >>;
b) al comma 2 la lettera c) è abrogata.

art. 3 Modifica all’articolo 6 del D.P.Reg. 47/2020
1. Al comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 47/2020 le parole: <<nella misura massima del 30 per cento dell’importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto>> sono soppresse.

art. 4 Modifiche all’articolo 10 del D.P.Reg. 47/2020
2. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 47/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: <<elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa,>> sono inserite le seguenti: << intestata al beneficiario, >> e dopo le parole: <<documentazione giustificativa della spesa>> sono inserite le seguenti: <<,intestata al beneficiario,>>; b) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<ove presente>> sono soppresse;
c) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: <<Il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione non può, complessivamente, essere prorogato per un periodo superiore a ventiquattro mesi.>>.

art. 5 Norma transitoria
1. L’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 47/2020, come modificato dall’ articolo 4, si applica anche ai contributi già concessi e per i quali non è ancora scaduto il termine di rendicontazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA