Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2024, n. 02/Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di sedi di imprese, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 168.
B.U.R. 24 gennaio 2024, n. 4

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) e in particolare l’articolo 4, comma 30 che autorizza l’amministrazione regionale a concedere contributi, fino al 50 percento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o sede di imprese;
VISTO il successivo comma 31 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa;
VISTO il proprio decreto 21 luglio 2017, n. 0168/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà di imprese) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), e in particolare l’articolo 4, comma 1 lettera a) che al comma 30 dell’articolo 4 della legge regionale 25/2016 elimina la possibilità di contribuire il solo smaltimento dell’amianto;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2129 del 29 dicembre 2023;
 

DECRETA

1. È emanato il Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di sedi di imprese, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 168, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di sedi di imprese, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 168.
 

art. 1 Modifica dell’articolo 2 del D.P.Reg. 168/2017
art. 2 Modifica dell’articolo 4 del D.P.Reg 168/2017
art. 3 Modifica dell’articolo 6 del D.P.Reg 168/2017
art. 4 Modifica dell’articolo 8 del D.P.Reg 168/2017
art. 5 Modifica dell’articolo 12 del D.P.Reg 168/2017
art. 6 Introduzione dell’articolo 12 bis al D.P.Reg 168/2017
art. 7 Norma transitoria
art. 8 Entrata in vigore


Art. 1 Modifica dell’articolo 2 del D.P.Reg. 168/2017
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 168/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese) sono inseriti i seguenti:
a) <<1 bis. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, le sedi di cui al comma 1 risultano attive nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio fino alla fase di rendicontazione ed erogazione del contributo. >>;
b) <<1ter. Non sono finanziabili gli interventi aventi ad oggetto il solo smaltimento dell’amianto non in opera. >>.

Art. 2 Modifica dell’articolo 4 del D.P.Reg 168/2017
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 168/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, le imprese di cui al comma 1 sono iscritte al Registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio e risultano attive fino alla fase di rendicontazione ed erogazione del contributo.>>;
b) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente:
<< d bis) gli enti pubblici economici e le altre imprese pubbliche. >>.

Art. 3 Modifica dell’articolo 6 del D.P.Reg 168/2017
1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 168/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: <<sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa richiedente o da altro soggetto autorizzato, >> sono sostituite dalle seguenti: << sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa richiedente o da altro soggetto autorizzato, a pena di inammissibilità >>;
b) alla fine della lettera e) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: << ove la domanda o le dichiarazioni sostitutive allegate non siano sottoscritte con firma digitale >>;
c) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<< e bis) dichiarazione del proprietario dell’immobile attestante l’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento oggetto della domanda, nel caso in cui l’immobile interessato non sia in proprietà dell’impresa richiedente. Alla dichiarazione è allegata copia della carta d’identità del sottoscrittore, salvo che la stessa non sia sottoscritta con firma digitale.>>;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<< 2 bis) È ammesso l’inoltro della domanda da parte di un terzo delegato dal beneficiario. La delega, redatta su modello presente nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione, è sottoscritta dal delegante ed è corredata da copia di un suo documento di identità se non firmata digitalmente, nonché dal documento di identità del delegato.>>.

Art. 4 Modifica dell’articolo 8 del D.P.Reg 168/2017
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 168/2017 sono aggiunte le seguenti parole: << La presentazione del Piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), all’ azienda sanitaria competente per territorio, in data anteriore alla presentazione della domanda di contributo, comporta esclusivamente la non ammissibilità della relativa spesa.>>.

Art. 5 Modifica dell’articolo 12 del D.P.Reg 168/2017
2. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 168/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: <<fatture intestate al beneficiario,>> sono inserite le seguenti: << contenenti l’indicazione dell’immobile oggetto dell’intervento e l’indicazione dettagliata delle spese per voci di costo nonché >>;
b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<< d) attestato di convalida del piano di lavoro, generato dall’applicativo Medicina del Lavoro Amianto (Me.L.Am.) con indicazione dell’ID - Unità ove presente»;
c) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: << La richiesta di proroga è sottoscritta dal legale rappresentante e inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. Alla richiesta è allegata copia della carta d’identità del sottoscrittore, salvo che la stessa non sia sottoscritta digitalmente. In ogni caso, il termine non può essere prorogato per un periodo complessivamente superiore a ventiquattro mesi. A tal fine si tiene conto anche della durata delle eventuali proroghe già concesse.>>.

Art. 6 Introduzione dell’articolo 12 bis al D.P.Reg 168/2017
1. Dopo l’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 168/2017 è inserito il seguente:
<< Art. 12 bis Revoca
1. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato in particolare a seguito di:
a) rinuncia del beneficiario;
b) mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione entro il termine di cui all’articolo 12;
c) inizio dell’intervento prima della presentazione della domanda;
d) falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
e) difformità sostanziale tra l’iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
f) mancata regolarizzazione od integrazione della rendicontazione entro il termine assegnato;
g) mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4 del regolamento>>.

Art. 7 Norma transitoria
1. Le modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1 lettera a), all’articolo 4, all’articolo 5, comma 1 lettera c) e all’articolo 6 si applicano anche ai contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rendicontati con la documentazione di cui all’articolo 12 comma 1 del decreto del Presidente della Regione 168/2017 nel testo vigente al tempo della concessione del contributo e secondo quanto stabilito nel relativo decreto.

Art. 8 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA