Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2020, n. 047/Pres.*
Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).
B.U.R. 1° aprile 2020, n. 14
 

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016 n.25 (Legge di stabilità 2017), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
 

Art. 2
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:
a) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano;
b) le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa;
c) persone fisiche, proprietari o comproprietari, di edifici già sedi di imprese cessate.
 

Art. 3
(Interventi finanziabili)

1. Sono oggetto dei contributi di cui al presente regolamento gli interventi di rimozione e smaltimento di:
a) coperture con lastre mancanti o con buchi;
b) coperture con presenza di fessurazioni, erosioni, crepe o muschi su almeno il 10 per
cento della superficie totale;
c) materiali contenenti amianto friabile.
2 Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le seguenti tipologie di immobili ubicati sul territorio regionale:
a) edifici pubblici di culto e relative pertinenze;
b) edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa;
c) edifici di proprietà di persone fisiche in cui non si svolge attività d’impresa ma che
siano stati sedi di imprese cessate.
3. Gli edifici di cui al comma 2 lettera c) rientrano nelle categorie catastali “C” e “D” e sono stati sedi di imprese la cui cessazione risulti dal registro delle imprese o da altra idonea documentazione.
4. Nel caso in cui gli edifici di cui al comma 2 siano ubicati nelle aree interessate dall’attività regionale di mappatura dell’amianto, condotta tramite l’utilizzo di droni, in attuazione del Piano regionale amianto, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 aprile 2018, n. 108/Pres, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono ammessi a contributo se le coperture presentano lo stato di conservazione “pessimo” o “scadente” , come risultante dal certificato di mappatura generato dall’applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.), ed eventualmente comunicato dal Comune competente per territorio.
5. L’elenco dei Comuni interessati dall’attività di mappatura è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
6. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati successivamente alla presentazione della domanda.
 

Art. 4
(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena di irricevibilità, dall’1 gennaio al 15 ottobre di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.
2. La domanda di cui al comma 1, debitamente sottoscritta, completa delle dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestanti l’insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo nonché attestanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
a) preventivo dettagliato di spesa, redatto con esclusivo riferimento alle spese ammissibili di cui all’articolo 6;
b) dichiarazione del comproprietario dell’immobile attestante l’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento oggetto della domanda, nel caso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
c) due fotografie dei manufatti oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto, salvo il caso di coperture oggetto dell’attività di mappatura regionale;
d) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, se la domanda non è sottoscritta con firma digitale.
 

Art. 5
(Istruttoria delle domande)

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l’incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.
 

Art. 6
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché l’IVA.
2. Sono altresì ammissibili a contributo le spese inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza nella misura massima del 30 per cento dell’importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto.
3. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.
 

Art. 7
(Importo del contributo)

1. Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per un importo massimo di euro 15.000,00.
 

Art. 8
(Concessione del contributo)

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all’articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento.
2. L’istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente.
3. Fermo restando l’importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 6 e 7, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell’intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell’insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.
 

Art. 9
(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui all’articolo 10, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione medesima.
 

Art. 10
(Rendicontazione)

1. Entro dodici mesi decorrenti dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare la seguente documentazione:
a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, redatto ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000, se il beneficiario è un’associazione senza scopo di lucro oppure documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000, negli altri casi;
b) attestato di convalida del piano di lavoro, generato dall’applicativo “Medicina del Lavoro Amianto” (Me.L.Am.) con indicazione dell’ID - Unità ove presente.
2. Il beneficiario con la presentazione della documentazione di rendicontazione comunica altresì le modalità di pagamento del contributo.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena d’inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
4. La mancata presentazione della documentazione di rendicontazione nel termine di cui al comma 1, come eventualmente prorogato, comporta la decadenza dal contributo.
5. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.
 

Art. 11
(Controlli)

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell’intervento, sia attraverso verifiche documentali.
 

Art. 12
(Cumulo)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici per il medesimo intervento.
 

Art. 13
(Modulistica)

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all’allegato A si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.
 

Art. 14
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.
 

Art. 15
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
 

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

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* Aggiornato al DPReg. 8/4/2022, n. 044/Pres. (B.U.R. 20 aprile 2022, n. 16)