PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
LA/IL CONSIGLIERA/E DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
E
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. PROVINCIALI
PER
UNA COLLABORAZIONE VOLTA ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO E ALLA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

VISTI

Gli articoli 2,3, 137 e 141 del Trattato CE;
l’art. 1-2 del Trattato che istituisce la Costituzione per l’Europa;
La Direttiva 75/117/CEE relativa alla parità retributiva tra uomini e donne nel lavoro;
La Direttiva 76/207/CEE così come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE inerenti l’attuazione del principio della parità di trattamento per quanto concerne l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
La Direttiva 2006/54 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
Gli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana;
La Direttiva (UE) 2019/1158 in tema di pari opportunità e occupazione che sollecita e impegna tutti gli stati al conseguimento della parità di genere attraverso la piena partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, l’equa ripartizione delle responsabilità tra uomo e donna, il superamento del divario di genere di reddito e retribuzione;
L’art. 15 , comma 2 della Legge 300/70;
L’art. 3 della legge 108/90, che sancisce la nullità del licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’art. 15 della L. 300/70;
La Legge 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
Il D. Lgs 151/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” e successive modificazioni;
Il D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
Il D. Lgs. 145/05 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE;
Il D. Lgs. 198/06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
La Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” denominata “Codice Rosso”;
 

VALUTATO

Che è essenziale il contrasto alle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro;
Che è necessaria una collaborazione ed una sinergia tra tutti i soggetti che, nel mondo del lavoro, hanno il compito e/o l’interesse di favorire una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e di promuovere politiche di pari opportunità;
Che la/il Consigliera/e di Parità svolgono funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro;
Che le Organizzazioni Sindacali sono interlocutori privilegiati per i lavoratori e le lavoratrici e svolgono una funzione di prevenzione e di individuazione di situazioni discriminatorie sui luoghi di lavoro;
Che è di fondamentale importanza l’individuazione di forme di collaborazione e di percorsi comuni e condivisi tra le Organizzazioni Sindacali e la/il Consigliera/e di Parità;
Che per la realizzazione di un’effettiva azione di promozione delle pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro si ritiene opportuno realizzare un protocollo di intesa e d’azione tra l’ufficio della/del Consigliera/e di Parità della Provincia di Rovigo e le Organizzazioni Sindacali.
Tutto ciò premesso e valutato, le parti firmatarie del presente protocollo
 

SI IMPEGNANO

a porre in essere ogni azione utile e necessaria per continuare a promuovere le pari opportunità e per garantire una più ampia applicazione della normativa antidiscriminatoria nel mondo del lavoro ed in particolare:
 

LA/IL CONSIGLIERA/E DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI ROVIGO SI IMPEGNANO, NEI LIMITI DELLE LORO COMPETENZE E DELLE LORO RISORSE, A:

1. fornire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie materiale informativo, documentazione e tutto quanto ritenuto utile per la diffusione della conoscenza delle pari opportunità;
2. promuovere incontri periodici con i referenti per le pari opportunità individuate dalle OO.SS. firmatarie finalizzati all’analisi dei dati raccolti e alla individuazione di quelli da raccogliersi per una più ampia conoscenza delle discriminazioni di genere presenti nei luoghi di lavoro;
3. rendersi disponibili a collaborare con le Organizzazioni Sindacali firmatarie nella redazione di atti, patti e contratti, in relazione agli aspetti di genere;
4. condividere strategie di intervento a sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
5. Monitorare e fornire dati aggiornati sulle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri durante i primi tre anni di vita del bambino, secondo le indicazioni in relazione alla normativa vigente;
6. Promuovere la progettazione di azioni Positive nelle aziende e sul territorio, allo scopo di prevenire e rimuovere situazioni di squilibrio di genere;
7. collaborare, in tutti i casi di presunta discriminazione segnalati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie offrendo, se ritenuto necessario dalla/dal Consigliera/e di Parità in base alle normative vigenti, il proprio intervento in giudizio;
8. collaborare con gli uffici vertenze ed i legali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie sia nell’indagine che nella costruzione di un’eventuale difesa delle persone discriminate;
9. collaborare per il reperimento di dati statistici e di tutti gli elementi utili ed idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori;
 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SI IMPEGNANO A:

1. individuare al proprio interno una referente per le pari opportunità che partecipi agli incontri periodici convocati dalla/dal Consigliera/e Provinciali di Parità;
2. svolgere un’azione di informazione sul ruolo, le funzioni, le attività della/del Consigliera/e di Parità e sulla legislazione antidiscriminatoria;
3. divulgare nei luoghi di lavoro il materiale informativo e la documentazione fornita dalla/dal Consigliera/e di Parità;
4. segnalare alla/al Consigliera/e di Parità quelle realtà aziendali nelle quali sono presenti squilibri di genere e attività discriminatorie, anche al fine di progettare percorsi di azioni positive, volti ad eliminare gli squilibri e le discriminazioni evidenziati anche utilizzando gli strumenti legislativi idonei a favorire la conciliazione dei tempi e della condivisione delle responsabilità;
5. a promuovere la collaborazione tra i propri uffici legali e l’ufficio della/del Consigliera/e di Parità al fine della piena affermazione dei diritti di pari opportunità;
6. incentivare la costituzione e la reale operatività delle Pari Opportunità nelle aziende e nei Comitati unici di garanzia negli enti Pubblici anche attraverso un’adeguata sensibilizzazione delle RSU.

Rovigo 22 luglio 2020