PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE E PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
tra
PREFETTURA CATANZARO
e
COMUNE CATANZARO



PREMESSO

che le parti firmatarie del presente protocollo - Prefettura di Catanzaro, di seguito denominala Prefettura e il Comune di Catanzaro di seguito denominato stazione appaltante - intendono assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione maliosa, di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri:
che il 23 giugno 2010. il Ministro dell'interno adottato la Direttiva ai Prefetti recante “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che. nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di cautele antimafia;
che, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. è stato sottoscritto, in data 15 luglio 2014, tra il Ministro dell'interno e l'ANAC. il Protocollo d'Intesa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014. con il quale sono state adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile c collaborativo tra ANAC-Prefetture- UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, che prevedono, tra le altre cose, la possibilità, in coerenza con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, che le stazioni appaltanti attivino lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicatrice:
 

RITENUTO

che pertanto la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra il Comune di Catanzaro e la Prefettura di Catanzaro del presente "Protocollo di legalità” finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto, all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 ed alle successive modifiche di cui al D. Lgs. n. 218 del 15 novembre 2012. nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14.03.2003: che il predetto protocollo debba essere anche un mezzo di prevenzione capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici - considerato che frequentemente le infiltrazioni della criminalità organizzata finiscono per saldarsi con i fenomeni corrottivi e di mala gestione della cosa pubblica - mediante la previsione di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza ed alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili all'aggressione da parte del crimine organizzato:
 

SI CONVIENE
 

Art. 1
Finalità
Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche ed attraverso la previsione di specifiche pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza ed alla legalità, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa ed alle interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Art. 2
Ambito oggettivo dei controlli antimafia
La stazione appaltante si impegna, ferme restando le ipotesi previste all'articolo 1. commi 52 e 53 della legge n. 190 del 2012. a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'art. 91 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro, per i contratti di forniture e servizi di importo superiore a 50.000.00 euro e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi dello stesso importo di 50.000.00 euro.

Art. 3
(Informative antimafia)
Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, la stazione appaltante prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti o dei subaffidamenti, comunicherà alla prefettura, ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 91 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. i dati delle imprese aggiudicatane e delle eventuali imprese sub-contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed ai loro assetti societari, così come risultano dai relativi certificati camerali o in alternativa da dichiarazioni del legale rappresentante, rese in conformità alla modulistica pubblicata sul silo web della prefettura.
Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa ed emetta una informativa interdittiva. la stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, nega l'autorizzazione al subappalto ovvero revoca l'aggiudicazione.
Qualora i contratti o subcontratti abbiano avuto un principio di esecuzione, la stazione appaltante. qualora non si configuri la fattispecie di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014. convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014, recede dal contratto o intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.
A carico della ditta, nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo. dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitone - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero quando lo stesso non sia determinato o determinabile una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni, abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Stazione appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della provincia e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 91 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. che le stesse vengano effettuate in attuazione del presente Protocollo.

Art. 4
(Segnalazioni)
La perdita del contratto intervenuta all'esito del rilascio di informazioni dal valore interdittivo sarà comunicata, a cura della stazione appaltante. all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai fini dei conseguenti adempimenti in tema di casellario informatico delle imprese dettati dalla stessa Autorità con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

Art. 5
(Clausole)
Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui 91 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte alla condizione risolutiva e che. pertanto, le stazioni appaltanti procederanno alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive. salve le ipotesi di cui all’articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014:
2. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo:
3. l’obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente: tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Art. 6
(Monitoraggio)
Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e. in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale c/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.
La stazione appallante manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatane di contratti di appallo e delle imprese sub-appaltatrici per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro, per le forniture ed i servizi di importo superiore a 50.000,00 euro e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi dello stesso importo di 50.000,00 euro, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetterà periodicamente (ogni 2 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.
Oltre alle informazioni e certificazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003. come previsto dalla legge 94/2009 e dal DPR n. 150 del 2/8/2010.

Art. 7
(Informazioni e denuncia di richieste illecite)
La Stazione appaltante si impegna sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nei bandi, negli appalti e nei subappalti a far sì che" le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contraenti presentino autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Art. 8
(Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo cd oneri a carico della stazione appaltante)
In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione degli appalti, anche per le fattispecie che non rientrano nell'articolo 2 del presente protocollo, la stazione appaltante si impegna, inoltre:
1. ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al presente Protocollo. quale documento, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore:
2. a prevedere, nella predisposizione della documentazione di gara e contrattuale, una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione:
3. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara. da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
Clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 11 predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione de! contralto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitalo funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."
Clausola n. 2: “la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e al! esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agii arti. 317c.p., 318c.p.. 319c.p.. 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.. 320 c.p.. 322 c.p.. 322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".
Nei casi di cui al punto 3. l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.. ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se. in alternativa all'ipotesi risolutoria. ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

Art. 9
(Subappalti)
La Stazione appaltante si impegna ad inserire nei bandi e nei contratti clausole volte a limitare i subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salve le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 10
(Verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)
La Stazione appaltante verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltataci e delle eventuali imprese subappaltataci.
A tale proposito le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e. segnatamente.
copia dei modelli DM10. F24 autoliquidazione INA1L e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva).
Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione, da parte della medesima, dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice. dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

Art. 11
(Sicurezza sul lavoro)
La Stazione appaltante si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.
Qualora vengano riscontrate gravi violazioni la Stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni. A tal fine si considerano gravi violazioni:
l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'autorità giudiziaria;
l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

Art. 12
(Flussi finanziari)
Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, la Stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari". Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contralti di appalto o di concessione o nei capitolati, l’obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all’esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art. 11, comma I. lett. a) e b). decreto legislativo n. 231/2007. vale a dire le banche e Poste italiane S.p.A.
La medesima stazione Appaltante provvederà altresì a verificare l’inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contralti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.
In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.
Per i contralti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previe intese con le imprese aggiudicatane.

Art. 13
(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)
Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dal presente protocollo, la Stazione appaltante firmataria ne curerà l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, concernenti l'affidamento dei lavori servizi e forniture.
In particolare la Stazione appaltante riporterà tutte le clausole, elencate in allegato al presente protocollo per costituirne parte integrante e sostanziale, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto, nei casi di cui all'art. 2 del presente protocollo.
La Stazione Appaltante, inoltre, curerà l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, concernenti l'affidamento dei lavori servizi e forniture, delle clausole n. 8. 9 e 10 in lutti gli altri casi non contemplali dall'articolo 2 del presente protocollo.

Art. 14
(Durata)
Il presente protocollo ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è aperto all'adesione di tutti gli enti e le stazioni appaltanti pubbliche che vi abbiano interesse.

Catanzaro, 22 maggio 2015

ALLEGATO
CLAUSOLE CONTRATTUALI


Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell 'anno 2015 presso la Prefettura di Catanzaro, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/catanzaro. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l' assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica de! contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. qualora dovessero essere comunicale dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive. salvi i casi di cui all'articolo 32 comma IO del Decreto Legge n. 90/2014. convertito con modifiche dalla tappe di conversione n. 114/2014.
Nel caso di risoluzione del contralto, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa intendili iva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinalo o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni a! momento eseguile; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile).
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contrailo, ovvero la revoca dell'autorizzazione a! subappalto o subcontratto. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultale aggiudicatane. salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 8
Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitalo funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art, 31 del c.p.
Clausola n. 9
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'uri. 1456 c.c.. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 3/7c.p., 318c.p., 319c.p., 319-his c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-his c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-his c.p.
Clausola n. 10
Nei casi previsti alle clausole n, 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alta previa intesa con l’ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se. in alternativa all'ipotesi risolutoria. ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e ì impresa aggiudicatario o tra quest’ultima e il sub-appaltatore o sub-contra
ente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.