Roma, data del protocollo

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
6° Reparto - 1° Ufficio - 1ª Sezione

Al: VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

...omissis...


CIRCOLARE NON DI SERIE N. 07/2015 REV. 1

A R G O M E N T O :
Decreto Dirigenziale 21 luglio 2015 n. 842 recante Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. Analisi fattispecie della mancanza dell’ispezione prima della messa in servizio dei contenitori intermedi.

1. Questo Comando Generale sta conducendo, con il consueto prezioso supporto del Gruppo di Lavoro Merci Pericolose, una attività di revisione della normativa di secondo livello afferente alla tematica delle prove ed ispezioni degli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi destinati al trasporto di merci pericolose in colli.
2. Nell’ambito della citata attività, ed a seguito di apposito quesito avanzato in seno al citato Gruppo di Lavoro, è stata analizzata la peculiare fattispecie della presenza, in sede di esecuzione delle previste verifiche a cura degli Organismi Autorizzati ex art. 31 del DPR n. 134/2005, di IBC’s sprovvisti della c.d. ispezione prima della messa in servizio.
3. Premesso quanto sopra, si condivide, in allegato, la “scheda sinottica” - già allegata alla Circolare Non di serie n. 07/2015 in data 07.10.2015 - debitamente emendata in corrispondenza dello stralcio titolato: “Codice IMDG punto 6.5.4.4 Ispezioni ai contenitori intermedi: chiarimenti”, tramite la quale lo Scrivente ha ritenuto opportuno impartire mirate disposizioni agli Organismi autorizzati in presenza della fattispecie sopra descritta.
4. La presente circolare, che abroga la vigente Circolare Non di serie n. 07/2015, sarà pubblicata nell’apposita sezione dedicata alla normativa del sito istituzionale dello Scrivente, al seguente link: http://www. guardiacostiera. gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/circolari. aspx.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO


Allegato alla Circolare Non di serie n. 07/2015 rev.1

SCHEDA SINOTTICA: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO
Capo V del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134: Istruzioni applicative


Art. 32 Relativamente all’istanza per ottenere l’approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, si precisa che il richiedente deve presentare:

Comma 1
nel caso di rilascio di una nuova certificazione, oltre alle schede tecniche del materiale utilizzato (es. caratteristiche del materiale plastico utilizzato nella costruzione di taniche o fusti di materia plastica e delle caratteristiche delle guarnizioni), due copie dei disegni costruttivi;
nel caso di richiesta di rilascio di un’approvazione del prototipo effettuata sulla base di una certificazione rilasciata per altri modi di trasporto, copia integrale della certificazione in possesso del richiedente, timbrata e firmata, comprese le pertinenti schede tecniche e due copie dei disegni costruttivi.

Comma 3
Tutti i disegni costruttivi devono riportare la sigla di identificazione dell’imballaggio (sigla del fabbricante e dell’imballaggio) che dovrà poi comparire nel “Rapporto di prova” in corrispondenza di una delle diciture “Identificazione dell’imballaggio/grande imballaggio/contenitore intermedio” e nel “Certificato di approvazione del prototipo” in corrispondenza della dicitura “Identificazione del prototipo”.
Al termine delle prove l’Organismo autorizzato deve inviare:
a) all’Amministrazione copia del certificato di approvazione;
b) al richiedente, oltre al certificato di approvazione del prototipo, copia del rapporto di prova e dei disegni timbrati e firmati.

Comma 4 lettera b)
Il richiedente deve presentare un programma di garanzia della qualità, non obbligatoriamente certificato da un’azienda di certificazione della qualità, che garantisca che l’imballaggio soddisfa le prescrizioni della Parte 6 del codice IMDG riportante almeno i seguenti punti:
a) tutti i controlli effettuati sui materiali costituenti l’imballaggio, il grande imballaggio e il contenitore intermedio in ingresso prima della produzione, per verificarne le caratteristiche determinate in fase di approvazione;
b) la descrizione dei processi di fabbricazione dell’imballaggio, il grande imballaggio e il contenitore intermedio i controlli sui processi, ed i controlli sul prodotto finito;
c) una descrizione degli accessori, ove previsti, dei materiali che li costituiscono e dei valori di funzionamento;
d) per gli imballaggi per i quali è prevista una prova di tenuta stagna su tutta la produzione, la descrizione della prova e del sistema di realizzazione della stessa;
e) per gli imballaggi e grandi imballaggi per i quali è prevista la ripetizione delle prove, la descrizione dell’effettuazione delle stesse e la sua cadenza, in accordo con le disposizioni date dall’Amministrazione, valutate dall'Organismo autorizzato;
f) l'effettuazione di prove su campioni di produzione secondo quanto previsto nel programma di garanzia della qualità contenuto nella documentazione fornita ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005, valutato dall’Organismo autorizzato.
g) la verifica del sistema di gestione della qualità del richiedente deve essere effettuata tenendo conto se trattasi di costruttore o assemblatore;
h) i documenti comprovanti le prove effettuate sulla produzione devono essere conservati per dieci anni dal titolare del certificato di approvazione ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione o dell'organismo autorizzato;
i) in occasione di ogni rinnovo, qualora intervengano delle modifiche alle condizioni di produzione o di assemblaggio, deve essere presentato, trattenendo una copia agli atti, un programma di garanzia della qualità, aggiornato.

Comma 5
Per quanto riguarda la compilazione delle singole voci del modello del “Rapporto di prova” si precisa quanto segue:
a) la voce “REVISIONE Nr...” deve essere compilata solo in occasione di riedizione del rapporto di prova per meri errori materiali di compilazione o integrazione;
b) la voce “ALLEGATI” si riferisce solo ai disegni costruttivi;
c) i caratteri alfanumerici del numero del rapporto di prova, del numero del certificato di approvazione e della marcatura sono attribuiti dagli Organismi autorizzati;
d) il numero, la data ed eventualmente il riferimento alla revisione, devono comparire nel certificato di approvazione del prototipo;
e) il numero del certificato di approvazione deve comparire nella marcatura;
f) l’indicazione nella marcatura prevista alla lettera (g) del punto 6.1.3.1 del codice IMDG “Il marchio deve mostrare . (g) Il nome del fabbricante o un'altra identificazione dell'imballaggio secondo le prescrizioni dell'autorità competente” deve contenere, nel seguente ordine: sigla e carattere alfanumerico dell’organismo autorizzato + anno di approvazione (ultime due cifre) + sigla del fabbricante e dell’imballaggio;
g) tutti i disegni devono essere timbrati e firmati sia dal richiedente l’omologazione che dall’organismo autorizzato;
h) le schede tecniche richieste in sede di approvazione per verificare la compatibilità dei materiali, la tipologia del materiale, ecc. non devono essere allegate al rapporto di prova bensì trattenute nel carteggio afferente all’approvazione;
i) è facoltà dell’organismo autorizzato di riportare nel rapporto di prova, oltre ai riferimenti al codice IMDG (con l’indicazione dell’emendamento in corso di validità all’atto delle prove) e al DPR 6 giugno 2005, n. 134, la conformità delle prove effettuate con le altre normative quali l’ADR, il RID, l’ADN e l’ICAO-TI (indicando sempre il riferimento all’edizione in corso di validità);
j) al punto 4 “FABBRICANTE” deve essere indicato il fabbricante del prototipo. Se il richiedente dell’approvazione è un assemblatore (es. imballaggi combinati) deve essere indicato il richiedente e non i fabbricanti dei singoli componenti costituenti il prototipo;
k) al punto 6 “PROVE EFFETTUATE”, nel caso di prove non applicabili deve essere mantenuta la voce delle prove non effettuate con l’indicazione “Non Applicabile ovvero N.A.”;
l) al punto 7, “RISULTATI DELLE PROVE”, le voci relative a prove non effettuate, in quanto non applicabili (es. “PROVA DI TENUTA” e “PROVA DI PRESSIONE INTERNA” nel caso di recipienti interni di imballaggi combinati), possono essere cancellate;
m) al punto 10 “CONCLUSIONI” il valore della tensione di vapore massima da indicare, se non riportato nella tabella dei liquidi standard, può essere quello relativo alla temperatura di 50°C o di 55°C. Qualora non vengano effettuate le prove di compatibilità con liquidi standard o altre materie deve essere cancellata la parte descrittiva relativa a tali prove e la tabella;
n) l’identificazione delle parti amovibili di un prototipo (es. coperchio, anello di chiusura, tappo centrale/coperchio dei contenitori intermedi),
quando applicabile, deve contenere la sigla dell’organismo che ha approvato il prototipo seguita da un codice (numero o altro) rilasciato dall’organismo autorizzato stesso che può anche non essere riconducibile al prototipo in prova;
o) la marcatura addizionale prevista per l’identificazione del recipiente interno dei contenitori intermedi compositi deve essere conforme a quanto previsto dal Codice IMDG;
p) le parti amovibili degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi, già approvate e marcate per altri prototipi, possono essere utilizzate come parti integranti di nuove approvazioni mantenendo la marcatura originaria;
q) in applicazione a quanto previsto dal codice IMDG per quanto concerne “Il prototipo comprende ugualmente imballaggi che si differenziano dal prototipo solo per la ridotta altezza nominale”, nel caso di approvazione di imballaggi destinati a contenere materie solide, il riferimento al peso lordo massimo previsto al punto 6.1.3.1 (c) (ii) del codice IMDG, può essere riportato o con più marcature (una per ogni altezza) o riportando un asterisco che richiama i vari pesi lordi ammessi in relazione alle varie capacità; in quest’ultimo caso, in sede di applicazione della marcatura dell’imballaggio deve essere riportato il valore del peso lordo relativo alla corrispondente capacità (nella marcatura dell’imballaggio non deve essere riportato l’asterisco);
r) in applicazione a quanto previsto dal codice IMDG per quanto concerne “Il prototipo comprende ugualmente imballaggi che si differenziano dal prototipo solo per la ridotta altezza nominale”, nel caso di omologazioni di imballaggi destinati a contenere materie liquide, pur rimanendo invariata la marcatura il rapporto di prova dovrà contenere i valori delle capacità degli imballaggi ai quali si applica detta marcatura;
s) nel caso di un imballaggio per il quale, a seguito di specifica richiesta, l’Organismo concede un’estensione dell’approvazione (es. nuovo tipo di tappo o di anello di chiusura, aggiunta di un nuovo liquido standard o di una nuova materia da trasportare, estensione delle prove di compatibilità mediante provini) deve essere emesso un nuovo rapporto di prova concernente le prove eseguite, i cui riferimenti dovranno essere riportati nel certificato di approvazione del prototipo con i riferimenti del/dei precedente/i rapporto/i di prova.
In alternativa può essere redatto un unico rapporto comprendente anche le precedenti prove eseguite; in questo caso alla voce “ANNOTAZIONI” devono essere riportati gli estremi del precedente rapporto di prova con la dicitura “Il presente documento sostituisce il rapporto di prova Nr del ../../...”.
L'estensione deve essere richiesta all'organismo autorizzato che ha emesso la certificazione in corso di validità;
t) nel caso di compilazione del rapporto di prova sulla base di una analoga certificazione rilasciata per altri modi di trasporto, le cui prove, effettuate dal certificatore originario, sono ritenute in tutto o in parte idonee dall’organismo autorizzato, nel nuovo rapporto di prova alla voce “ANNOTAZIONI” devono essere riportati gli estremi del rapporto di prova originario come segue:
“Il presente rapporto di prova è stato redatto sulla base del rapporto di prova Nr... del ../../. rilasciata da …………”;
Al punto 6. PROVE EFFETTUATE del Rapporto di prova, per ciascuna voce le cui prove sono state ritenute valide della certificazione sopra richiamata, indicare “Vedi ANNOTAZIONI”;
u) nel caso di compilazione del rapporto di prova, qualora siano state effettuate delle prove parziali, al punto 6. “PROVE EFFETTUATE” per ciascuna voce le cui prove sono state ritenute non necessarie, - in quanto sulla base dell’esperienza dell’organismo i limiti o i parametri richiesti sono adeguati -, indicare “Prova esentata”.

Comma 6
Per quanto riguarda la compilazione delle singole voci del modello del “Certificato di approvazione del prototipo” si precisa quanto segue:
a) in corrispondenza della voce “Approvazione rilasciata sulla base delle seguenti normative” deve essere indicato il riferimento all’emendamento del codice IMDG in corso di validità all’atto delle prove;
b) il valore della tensione di vapore massima da indicare in corrispondenza della voce “Materie trasportabili”, se non riportato nella tabella dei liquidi standard, può essere quello relativo alla temperatura di 50°C o di 55°C;
c) nel caso di un imballaggio per il quale, a seguito di specifica richiesta, l’Organismo concede un’estensione dell’approvazione (es. nuovo tipo di tappo, nuovo tipo di anello di chiusura, aggiunta di un nuovo liquido standard, nuova materia da trasportare, estensione della prova di compatibilità mediante provini) si deve annullare il precedente certificato di approvazione rilasciandone uno nuovo la cui validità, di cinque anni, decorre dalla data della sua emissione.
Tale certificato, alla voce “Prove eseguite”, deve includere i riferimenti dei rapporti di prova in corso di validità o, in alternativa, i riferimenti del nuovo rapporto di prova comprendente tutti i precedenti.
d) nel caso di un imballaggio sottoposto contemporaneamente a prove per il contenimento di materie solide e liquide, dovranno essere compilati due distinti certificati di approvazione, pur in presenza di un unico rapporto di prova;
e) il certificato di approvazione deve essere firmato dal legale rappresentante dell’organismo autorizzato o da persona espressamente delegata;
f) nel caso di rinnovo, nelle ultime due righe del modello deve essere riportata la dicitura: “Annulla e sostituisce il certificato numero ... rilasciato in data ...”.

Art. 34 Per quanto previsto dall’Art. 34 del D.P.R. 6.5.2005, n. 134 “Certificazioni”, relativamente ai certificati di approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi, si precisa che:

Comma 1
la validità di 5 anni del certificato rinnovato, decorre sempre dalla data di scadenza del precedente certificato;

Comma 2
il rinnovo del certificato può essere richiesto a un altro Organismo autorizzato presentando in originale il certificato di approvazione del prototipo, il rapporto di prova, i relativi disegni costruttivi ed il programma di garanzia della qualità concernente l’attività di produzione; il rinnovo del certificato non è subordinato alla ripetizione delle prove qualora permangano le condizioni in base alle quali è stato emesso. L’organismo si riserverà di poter sottoporre il prototipo a prove anche parziali.

Comma 3
I certificati non rinnovati nei termini previsti perdono di validità e non si può più procedere alla produzione degli esemplari marcati conformemente al prototipo; dopo la scadenza del certificato, gli imballaggi, i grandi imballaggi e i contenitori intermedi già fabbricati possono comunque continuare ad essere utilizzati.

Comma 4
Nel caso di rinnovo del certificato di approvazione del prototipo, che comporta l’emissione di un nuovo certificato riportante una numerazione differente da quella precedente, la marcatura attribuita resta invariata; il riferimento al precedente certificato, scaduto, dovrà essere riportato nell’annotazione in fondo al nuovo certificato con la dicitura “Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato N° 000-00 rilasciato il: 00/00/0000”.
Nel caso di rinnovo del certificato d’approvazione del prototipo, rilasciato da un organismo differente da quello che l’ha rilasciato in precedenza, la “Sigla dell’organismo” e il “Numero certificato di approvazione” saranno quelli attribuiti dal nuovo organismo.

Comma 5
Si ribadisce che il rinnovo dei certificati non è subordinato alla ripetizione delle prove, anche parziali, se non in presenza di modifiche alle norme tecniche di approvazione prescritte dal Codice IMDG.
Ai sensi del punto 6.5.4.4.1 del Codice IMDG l’Organismo autorizzato può demandare al fabbricante di un IBC l’effettuazione della messa in servizio sulla base della valutazione del sistema di qualità.
Nel caso di richiesta di rilascio di un “Certificato di approvazione del prototipo” effettuato sulla base di una certificazione rilasciata per altre modalità di trasporto, l’organismo autorizzato può procedere in tal senso valutando se sia necessaria la ripetizione delle prove.
Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Dirigenziale 21 luglio 2015 n. 842 gli intervalli per la ripetizione delle prove sui campioni di produzione, ai sensi del 6.1.5.1.3 e 6.6.5.1.3 del Codice IMDG, a cura del titolare del certificato di approvazione, sono stabiliti secondo quanto previsto nel programma di garanzia della qualità, tenendo conto della tipologia di imballaggio o grande imballaggio, della frequenza di produzione e delle quantità prodotte. La registrazione delle prove eseguite deve essere effettuata utilizzando un modulo previsto nel manuale della qualità e conservata per un periodo di 10 anni.
Sarà cura degli Organismi autorizzati verificare il rispetto delle procedure adottate in tal senso.
 

CODICE IMDG Capitolo 6.5.4.4 - Ispezioni ai contenitori intermedi: chiarimenti

1. Le ispezioni prima della messa in servizio devono essere eseguite dall’organismo che ha approvato il prototipo ovvero da un altro organismo tra quelli autorizzati ai sensi del DPR 134/2005.
2. Le ispezioni periodiche possono essere eseguite anche da un organismo che non ha approvato il prototipo, purché compreso fra gli organismi autorizzati ai sensi del DPR 134/2005, ovvero da un ente italiano o straniero autorizzato dalla Amministrazione del paese di appartenenza.
3. L’organismo che ha eseguito la prova dell’ispezione iniziale o periodica deve punzonare la targa vicino alla marcatura che si riferisce alla data di effettuazione della prova.
4. Nel “Rapporto di ispezione iniziale e periodica per i contenitori intermedi (IBC)”, in corrispondenza della “Data della prossima ispezione”, il mese/anno (mm.aa) che deve essere indicato è quello precedente il mese in cui è stata effettuata la prova.
5. Qualora l’ispezione periodica sia effettuata dopo la data di scadenza, la data (mm.aa) della successiva ispezione da indicare sul certificato decorre dalla data di effettuazione dell’ispezione.
6. Qualora l’Organismo autorizzato, in sede di ispezione su un IBC, abbia verificato la mancanza della “ispezione prima della messa in servizio”, prima della sua rettifica, dovrà tenere conto della tabella seguente, in considerazione del fatto che ogni IBC, destinato a contenere merci pericolose, richiede, ai fini della sua messa in servizio, che i seguenti due requisiti siano soddisfatti:
a. l’IBC abbia superato le prove previste (con conseguente emissione del rapporto di prova, indicante il risultato delle stesse e di un Certificato di approvazione del prototipo);
b. l’IBC abbia superato l’ispezione (secondo le indicazioni della sezione 2.5.4.1 del Codice IMDG con rilascio del conseguente rapporto di ispezione iniziale/periodica).
 

Scenari

Disegni

Certificato di approvazione

Ultimo rapporto di prova

Marcatura (Targa)

Note e commenti

a.

SI

SI

SI

SI

Verifica di messa in servizio eseguibile

b.

SI

SI

SI

NO

Verifica di messa in servizio eseguibile, solo se sia possibile identificare l’IBC

c.

SI

SI

NO

SI

Verifica di messa in servizio eseguibile

d.

NO

SI

SI

SI

Verifica di messa in servizio eseguibile se, a giudizio dell’OA, le informazioni disponibili permettono l’identificazione del prototipo

e.

SI

NO

NO

NO

Verifica di messa in servizio NON eseguibile

f.

NO

NO

SI

SI

Verifica di messa in servizio NON eseguibile

g.

NO

NO

NO

SI

Verifica di messa in servizio NON eseguibile

h.

NO

NO

NO

NO

Verifica di messa in servizio NON eseguibile


Si precisa ulteriormente che:
- il richiedente dovrà mettere a disposizione degli Organismi Autorizzati le informazioni previste dall’art. 32 del DPR 134/2005; questi ultimi, secondo lo schema generale sopra riportato, procederanno con l’ispezione finalizzata alla “messa in servizio”;
- il rapporto di ispezione dovrà riportare, tra le annotazioni, il riferimento alla citata “attività straordinaria”;
- nelle ipotesi in cui la verifica di messa in servizio non sia eseguibile, si procederà comunque alla emissione di un rapporto di ispezione, attestante la condizione di NON conformità dell’IBC;
- copia del rapporto sarà trasmessa a questo Comando Generale per le successive valutazioni;
- nel caso in cui il certificato di approvazione risulti essere scaduto, la messa in servizio sarà eseguibile solo se inquadrabile negli scenari a, b oppure c.;
- per casistiche differenti da quelle sopra ipotizzate dovranno essere rappresentate di volta in volta alla scrivente Amministrazione ai fini di specifica valutazione.