Tipologia: CIRL
Data firma: 16 aprile 2012
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale, idraulico agraria, Valle d'Aosta
Fonte: flai.it


Sommario:

 

Premessa
Titolo I - Parte comune

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 4 - Diritti sindacali
Art. 5 - Permessi e assenze
Art. 6 - Gravi malattie
Art. 8 - Congedo matrimoniale
Art. 13 - Previdenza complementare
Art. 14 - Mensa
Art. 15 - Buoni pasto
Titolo II - Contratto integrativo di lavoro per gli operai forestali
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 25 bis - Banca ore

 

Art. 26 - Attrezzi di lavoro
Art. 27 - Maggiorazioni mansioni ed incarichi
Art. 29 - Impossibilità di prestazione lavoro per causa di forza maggiore
Art. 30 - Rimborso spese di trasporto
Art. 31 - Indennità di pernottamento
Art. 32 - Indennità per lavori disagiati
Art. 34 - Infortunio e malattie professionali
Art. 35 - Integrazione malattia
Art. 36 - Carenza malattia
Art. 38 - Salario integrativo regionale
Art. 53 - Produttività di squadra e di sistema
Allegato


Contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori esternalizzati dall'assessorato all’agricoltura, foreste e risorse naturali

Premessa
Il presente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro riprende nella struttura il Contratto in vigore per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con contenuti adeguati alla nuova situazione venutasi a creare con l'esternalizzazione dei cantieri regionali.
Per motivi di opportunità e coerenza si ritiene utile e conveniente mantenere la numerazione degli articoli pre-esistente.
Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente Contratto integrativo si fa riferimento al CCNL di settore (addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria) ed alle norme di legge vigenti.

Titolo I - Parte comune
Art. 1 - Sfera di applicazione

Ai lavoratori assunti per i servizi e i lavori derivanti dagli appalti indetti dall'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazioni idraulico-forestale e idraulico-agraria e il relativo Contratto Integrativo Regionale di Lavoro ed in particolare trovano applicazione gli articoli seguenti:

Art. 5 - Permessi e assenze
Ai lavoratori forestali si applica la legge n. 53/2000 sui congedi parentali.
[…]
Agli operai sottoposti a sorveglianza medica ai sensi del D.lgs n. 626/94 viene concessa l'intera giornata retribuita salvo per coloro che lavorino in sedi fisse e per i quali detti permessi sono limitati alle ore effettive di visita o di accertamento diagnostico, oltre al tempo necessario per recarsi alla visita ed a ritornare alla sede di servizio.
I lavoratori a tempo indeterminato possono usufruire di 18 ore annuali di assenza giustificata retribuita per visite mediche, prestazioni sanitarie e/o specialistiche, esami clinici o profilassi antitetanica ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di lavoro. Dette ore sono comprensive del tempo necessario per raggiungere il luogo della prestazione ed il successivo rientro in servizio da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura che ha erogato la prestazione con l'indicazione della durata oraria della stessa.
[…]

Art. 6 - Gravi malattie
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita o controlli diagnostici ricorrenti, come ad esempio emodialisi e la chemioterapia, i giorni di assenza per malattia, relativi giorni di ricovero ospedaliero o di Day Hospital ed i giorni di assenza dovuti alle terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata, non rientrano nel calcolo del periodo di conservazione del posto.
[…]

Art. 14 - Mensa
Le imprese attribuiranno al personale un buono pasto giornaliero da consumare in locali viciniori convenionati.
Laddove non sia possibile usufruire del servizio di cui al comma precedente le imprese metteranno a disposizione dei lavoratori che operano nei cantieri forestali un ricovero idoneo ad uso mensa e un addetto alla preparazione del pasto per un massimo di 3 ore giornaliere, fermo restando le spese di approvvigionamento a carico dei dipendenti.
Ai lavoratori che operano nei cantieri forestali che non possono usufruire dei servizi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una indennità sostitutiva di € 4,00 giornalieri peri soli giorni di presenza al lavoro.
La pausa pranzo deve essere compresa tra 1 ora e 1 ora e mezza, salvo specifiche attività concordate con la direzione lavori.

Titolo II - Contratto integrativo di lavoro per gli operai forestali
Art. 25 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali e, di norma, distribuito su 5 (cinque) giorni lavorativi.
L'orario di lavoro potrà essere distribuito su 4 giornate lavorative qualora le imprese ne rilevassero la necessità sulla base della tipologia dell'intervento da eseguire e/o della distanza del cantiere. Tale misura dovrà essere concordata con gli operai.
[…]

Art. 25 bis - Banca ore
Ferma restando la distribuzione dell'erario di lavoro fissata in un massimo di 5 giorni settimanali le eventuali ore di lavoro straordinario giornaliere verranno accantonate in una banca delle ore individuale con recupero delle stesse entro la chiusura del cantiere di lavoro.
Laddove il recupero delle ore non sia possibile le stesse verranno retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL.
In alternativa le stesse ore, a richiesta del lavoratore, verranno retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL.
Le ore eccedenti quelle contrattuali settimanalmente verranno certificate al lavoratore.

Art. 26 - Attrezzi di lavoro
Tutti gli attrezzi necessari alle varie operazioni, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), sono a carico delle imprese; la responsabilità della loro buona tenuta compete al singolo addetto, che in caso di smarrimento o danneggiamento per cause imputabili a sua negligenza è tenuto a rimborsarli previa rituale contestazione.
Le imprese provvedono a dotare di idonei strumenti di comunicazione tutte le squadre forestali.

Art. 29 - Impossibilità di prestazione lavoro per causa di forza maggiore
All'atto dell'avvio di ogni cantiere verrà stabilito un punto di ritrovo convenzionale. La località e l'orario verranno concordati con le imprese.
[…]
Ai lavoratori che pernottino sul luogo di lavoro, quando vi sia impossibilità di prestazione lavorativa, verrà corrisposta la retribuzione dell'intera giornata con esclusione delle indennità di disagio di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 32, a condizione della loro permanenza sul cantiere.

Art. 31 - Indennità di pernottamento
Il pernottamento vicino al posto di lavoro, fuori dall'abituale residenza, in strutture logistiche messe a disposizione dalle imprese e disposto dalle stesse quando ciò sia opportuno in relazione alla distanza dal cantiere ovvero alla tipologia di intervento, comporta la corresponsione di un'indennità di € 9,00 per ogni pernottamento.
Il pernottamento in rifugio o in strutture ricettive individuate dalle imprese e disposto dalle stesse quando ciò sia opportuno in relazione alla distanza dal cantiere ovvero alla tipologia dell'intervento comporta la corresponsione di un'indennità di € 3,00 per ogni pernottamento.
I costi di cena ed alloggio in strutture ricettive private sono a carico delle imprese.
[…]

Art. 32 - Indennità per lavori disagiati
Agli operai adibiti a lavori in zone particolarmente disagiate e comportanti particolari attenzioni e specializzazioni, competono, in aggiunta alla normale retribuzione, ed in sostituzione dell'art. 53 dei CCNL, le seguenti indennità:
a) € 8,26 per ogni giornata di lavoro, o proporzionale alle ore effettivamente lavorate, ai lavoratori di quelle squadre che operano ad una quota superiore a 1.800 metri.
b) un'ora della retribuzione globale per l'intera giornata di presenza al lavoro per l'effettuazione delle seguenti categorie di interventi:
lavori di sistemazione di pendici franose e lavori in acqua o in zone sortumose;
interventi fitosanitari con l'impiego di prodotti antiparassitari e anticrittogamici;
lavori che richiedono l'utilizzo di dispositivi anticaduta;
lavori di potatura con cella;
lotta contro la processionaria;
uso della motosega;
attività di esbosco di tronchi con l'ausilio di argani, zappini, teleferiche e mezzi aerei e macchine trattrici.
c) due ore della retribuzione globale per l'intera giornata di presenza al lavoro per l'effettuazione delle seguenti categorie di interventi:
attività di costruzione di paravalanghe;
attività in bosco con l'utilizzo della motosega;
d) € 2,50 per ogni giornata di lavoro ai lavoratori che operano:
con demolitore e/o rizollatrice quali fonti di vibrazione;
con l'ausilio del mezzo aereo, nei casi in cui il mezzo aereo intervenga direttamente nelle fasi lavorative e nella costruzione dell’opera come per esempio nel montaggio di paravalanghe, per il getto di calcestruzzo nella realizzazione di manufatti, nella collocazione di materiali direttamente sull'opera in costruzione;
nel montaggio o smontaggio di teleferiche.
Le indennità delle categorie di cui ai punti b) c) e d) del comma 1, non sono cumulabili. È considerata "intera giornata di presenza" quella in cui le attività disagiate e comportanti particolari attenzioni e specializzazioni sono svolte in modo prevalente rispetto alle altre attività lavorative.