Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 febbraio 2024, n. 4349 - Classificazione aziendale



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 26193-2018 proposto da:

PUBLISHOW Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTO AURELIO SIMMACO 7, presso lo studio dell'avvocato NICOLA NERI, rappresentata e difeso dall'avvocato LUCA OLIVETTI;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

nonché contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE Spa (già Equitalia Nord Spa);

- intimata -

avverso la sentenza n. 41/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/03/2018 R.G.N. 174/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto


1. il Tribunale di Torino, pronunciando sul ricorso proposto dalla ricorrente in epigrafe avverso due cartelle esattoriali per crediti INAIL, ha accolto, in minima parte, la domanda, accertando come dovuta, nei confronti dell'Istituto, una minor somma rispetto a quella oggetto delle cartelle medesime;

2. la Corte di appello di Torino, investita del gravame della parte privata, ha confermato la decisione di primo grado;

3. a fondamento del decisum, per quanto qui solo rileva, la Corte di appello ha osservato che la società PUBLISHOW Srl aveva, nella originaria denuncia di esercizio del 1990, dichiarato di svolgere attività nel settore pubblicitario in genere, indicando, quali attrezzature di impianto, macchine calcolatrici e macchine da scrivere e, quale personale soggetto all'obbligo assicurativo, quattro impiegati; per la Corte territoriale, la denuncia evidenziava ("lasciava intendere") lo svolgimento di un'attività di tipo impiegatizio presso la sede aziendale: ciò comportava la corretta classificazione dell'azienda nella voce di tariffa "0722"; in epoca successiva, la società non presentava denuncia di variazione nonostante l'assunzione di promoters, addetti ad un'attività essenzialmente diversa da quella originaria; ciò determinava la riclassificazione dell'azienda nella voce "0740", con retroattività della variazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. a) del D.M. 12 dicembre 2000, ricorrendo una ipotesi di "denuncia incompleta", imputabile alla parte datoriale;

4. in merito alla classificazione dei promoters nella voce di tariffa "0740", la Corte di appello osservava come l'attività degli stessi integrasse un'attività complementare rispetto alla lavorazione principale e, pertanto, alla stessa dovesse attribuirsi la medesima voce di tariffa. In particolare, nella voce "0740" era compresa non solo "l'esercizio di pubblicità a mezzo quadri luminosi e cartelloni" ma più in generale "la promozione pubblicitaria ed altri servizi di pubblicità (affissioni di stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo di quadri luminosi, distribuzione di volantini, opuscoli, portatori di cartelli in luogo pubblico, ecc.)";

5. quanto, invece, alla posizione dell'amministratore della società, la Corte territoriale osservava come, ai fini dell'obbligo assicurativo, doveva considerarsi che l'amministratore era il responsabile della contabilità aziendale. Egli lavorava, con continuità, in un ufficio della sede sociale e utilizzava un personal computer, ricevendo un compenso per tale attività: ricorrevano, dunque, le condizioni per l'obbligo assicurativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. nr. 38 del 2000;

6. ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con tre motivi;

7. ha resistito, con controricorso, l'INAIL. È rimasta intimata la società di riscossione;

8. il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio.
 

Diritto


9. con il primo motivo, è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16, comma 2, lett. a) del DM 12.12.2002 (recte 12.12.2000), per avere la Corte di appello erroneamente giudicato che la denuncia di attività fosse "incompleta", non considerando che l'attività di "promoter e magazzino" non rappresentava un quid pluris vel aliud rispetto all'attività pubblicitaria originariamente comunicata;

10. il motivo va respinto;

11. il giudizio di correttezza di decorrenza della rettifica sin dal momento in cui l'attività aziendale doveva classificarsi nella voce di tariffa "0740" poggia, per come riportato nello storico di lite, su una ricostruzione fattuale non ritualmente censurata in questa sede;

12. la Corte distrettuale ha valutato la denuncia aziendale del 1990 (peraltro neppure trascritta in ricorso) e, sulla base della stessa, ha ritenuto che l'attività originariamente svolta dalla ricorrente fosse di tipo esclusivamente impiegatizio, sia pure nel settore pubblicitario; pertanto, correttamente, l'Istituto procedeva alla classificazione secondo la voce di tariffa "0722";

13. sempre in base all'accertamento di merito, la Corte territoriale ha osservato poi che, successivamente, con la presenza di promoters - e dunque con l'aggiunta di un'attività promozionale - si è avuta una variazione dell'attività aziendale che non è stata tempestivamente denunciata dalla datrice di lavoro ed ha comportato un'"inesatta classificazione";

14. alla stregua di tale ricostruzione, la sentenza impugnata che ha sussunto la fattispecie concreta in quella disciplinata dall'art. 16, comma 2, lett. a) del D.M. 12 dicembre 2000 ("Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni") è immune dai mossi rilievi;

15. la norma indicata, infatti, in deroga alla generale regola di decorrenza della rettifica dal momento di comunicazione del provvedimento dell'Inail al datore di lavoro, fissa il dies a quo della variazione "alla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati" se, come accertato nella specie, l'errata classificazione sia imputabile al comportamento datoriale che ha denunciato in modo incompleto i dati aziendali e ciò ha comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;

16. con il secondo motivo, è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,2, 4 e 5 del DM 12.12.2002 (recte 12.12.2000) per avere la sentenza impugnata classificato l'attività aziendale nella voce di tariffa "0740" così dimostrando di non considerare la descrizione dell'attività che proprio l'INAIL aveva fornito in sede di accertamento del 27 dicembre 2000;

17. le censure, come argomentate, sono inammissibili perché più che dirette a censurare l'attività di sussunzione operata dalla Corte di merito, imputano alla stessa di non aver valutato tutti gli elementi di giudizio, così, nella sostanza, investendo il giudizio di fatto e non quello di diritto;

18. con il terzo motivo, è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 D.Lgs. nr. 38 del 2000, per non avere la Corte di appello considerato che il rapporto tra amministratore e società è estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 409 nr. 3 cod. proc. civ., in considerazione del rapporto di immedesimazione organica che intercorre tra la persona fisica dell'amministratore e l'ente e dell'assenza del requisito della coordinazione. Parte ricorrente richiama in particolare, la pronuncia delle sezioni unite nr. 1545 del 2017;

19. il motivo è infondato;

20. come noto, l'art. 5 cit. stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni (id est: i percettori di somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile) qualora svolgano le attività previste dall'art. 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti";

21. la riconduzione della specifica posizione lavorativa alla indicata previsione è operata dalla Corte di appello sulla base dell'accertamento, in fatto, di un ulteriore facere esecutivo da parte dell'amministratore, diverso cioè dal rapporto gestorio; ciò rende non decisivo il richiamo dell'arresto delle sezioni unite;

22. sulla ratio dell'art. 5, questa Corte si è, peraltro, già interrogata, sia pure in relazione a fattispecie diverse dalla presente. Si è osservato come l'intento del legislatore del 2000, pur mantenendo una logica selettiva e non universale di copertura assicurativa, sia stato quello di procedere ad una ulteriore espansione dei soggetti tutelati anche per rispondere all'invito proveniente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che già aveva sollecitato il legislatore ordinario a superare il sistema rigido di indicazione di singole categorie di soggetti (Cass. nr. 29974 del 2022). A tale riguardo, si è, poi, chiarito che il rinvio alla norma tributaria, ai fini descrittivi della platea dei lavoratori a cui la tutela assicurativa è estesa dalla nuova legge, è finalizzato ad indicare "(...) l'estensione dell'obbligo all'intera categoria dei soggetti che traggono redditi autonomi da attività personale coordinata e continuativa resa in favore di altri" (Cass. nr. 29974 cit);

23. non in discussione l'accertamento fattuale operato dalla Corte di appello, l'attività, come concretamente resa dall'amministratore in favore della società, ha, pertanto, radicato l'obbligo assicurativo ai sensi della disposizione in oggetto;

24. complessivamente, il ricorso va respinto con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'INAIL, come in dispositivo. Nulla deve provvedersi in relazione alla società di riscossione che non ha svolto attività difensiva;

25. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell'INAIL, in Euro 8.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 24 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2024.