PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, nella persona del legale rappresentante, il Commissario Straordinario Prof. Fabrizio D'Ascenzo
E
OPNI - ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE IMPRESE
con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, nella persona del Coordinatore Nazionale, Rocco Antonio Grieci

Di seguito dette anche "Parti"
 

PREMESSO CHE

- l'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;
- il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
rinati persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il D.L. 78/2010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall'art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., all'Inail quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2023-2025 del Consiglio di indirizzo e Vigilanza (Delibera CIV n. 12 del 15 novembre 2022), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l'Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Triennale della Prevenzione 2022-2024, approvato con delibera del CIV n. 15 del 28 dicembre 2022;
- l'OPNI è stato costituito a seguito dell'Accordo Interconfederale 14 maggio 2015, sottoscritto da organizzazioni e associazioni del settore agricolo, terziario, manifatturiero, dei servizi e del lavoro autonomo e della libera professione, nonché dall'Unione Generale del Lavoro - UGL;
- è sede privilegiata per lo sviluppo di azioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità con quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 81/08;
- promuove ogni altra azione di analisi e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuove e partecipa, attraverso la collaborazione con Enti e Istituzioni, alla realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro;
 

CONSIDERATO CHE

- in coerenza con il quadro normativo di riferimento e per il perseguimento degli obiettivi dì prevenzione nei luoghi di lavoro è centrale la collaborazione tra gli Enti, le Istituzioni e le Parti sociali, operando per valorizzare e sostenere la pariteticità quale modello qualificante il sistema prevenzionale;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, anche attraverso specifiche attività di prevenzione e ricerca;
- il miglioramento continuo della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro;
 

CONVENGONO

Art. 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.
 

Art. 2
Finalità

In attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Protocollo d'Intesa, le sinergie tra INAIL e OPNJ costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori dei settori di interesse.
Le parti intendono sviluppare Sa più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, pedo sviluppo delle attività congiunte, con riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3, per la realizzazione di iniziative a livello nazional e a livello territoriale.
 

Art. 3
Ambiti di collaborazione

Le Parti, con il presente Protocollo d'Intesa, intendono sviluppare la più ampia collaborazione per la realizzazione di iniziative uniformi a livello nazionale, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
- sviluppare e promuovere iniziative finalizzate a migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative con particolare riguardo alle piccole e medie imprese dei settori di interesse;
- definire piani operativi e realizzare azioni e prodotti informativi specifici per settore o figura aziendale, da diffondere anche con l'organizzazione di workshop e seminari tematici;
- sviluppare e sperimentare buone pratiche con riferimento alle attività lavorative del settore;
- realizzare ed accrescere la diffusione di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio dei lavoratori dei settori d'interesse, anche ai sensi del comma 3-ter dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché la diffusione di buone prassi paritetiche settoriali o territoriali e di esperienze prevenzionali attuate all'interno dell'organismo paritetico;
- favorire lo sviluppo e il monitoraggio di iniziative di informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ambito centrale e territoriale, da realizzare tramite la sottoscrizione di accordi attuativi, secondo quanto previsto all'art. 6 del presente Protocollo d'Intesa;
- realizzare iniziative congiunte per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro in ambito scolastico.
 

Art. 4
Comitato di coordinamento

Le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due referenti di ciascuna Parte.
Al Comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio anche delle attività svolte a livello territoriale a cura delle Direzioni Regionali Inail e degli OPTI - Organismi Paritetici Territoriali Imprese.
 

Art. 5
Obblighi delle Parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'art. 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di compartecipazione
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi da sviluppare anche in ambito territoriale, secondo quanto indicato all'art. 6 del presente Protocollo d'Intesa, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, il cui costo è considerato di natura figurativa.
Nello sviluppo delle attività congiunte, INAIL e OPNI ritengono possìbile favorire, per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, il coinvolgimento e l'eventuale partecipazione di aziende, Istituzioni pubbliche ed Associazioni le cui attività possono incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali definite in base ai criteri di cui al Protocollo in esame.
L'Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione de qua e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione, e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambi le Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

Art. 6
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'art. 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'Intesa.
 

Art. 7
Durata

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

Con i successivi Accordi attuativi di cui al precedente articolo 6 le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e stabiliscono i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d'Intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo d'Intesa e degli Accordi attuativi di cui agli articoli 5 e 6.
Inail, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'Intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

Articolo 10
Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.
 

Articolo 11
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Articolo 12
Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata, mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 13
Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto D.lgs, n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Articolo 14
Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il foro di Roma.
 

Articolo 15
Registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.