Tipologia: CIRL
Data firma: 10 giugno 2014
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Regione Puglia, Arif e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, RSA
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, Puglia
Fonte: flai.it


Sommario:

 

Costituzione delle parti
Articolo 1 Sfera d'applicabilità, decorrenza e durata
Articolo 2
Articolo 3 Commissione paritetica e Osservatorio Regionale
Art. 4 Garanzia occupazionale per gli operai a tempo determinato
Art. 5 Cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 6 Turn - Over
Art. 7 Riassunzione operai a tempo determinato
Art. 8 Convenzioni
Art. 9 Fasi lavorative
Art. 10 Contratti di tirocinio
Art. 11 Classificazione degli operai
Art. 12 Classificazione Impiegati agricoli
Art. 13 Orario di lavoro
Art. 14 Ferie per gli operai e Impiegati a tempo indeterminato
Art. 15 Festività
Art. 16 Indennità di funzione
Art. 17 Lavori nocivi
Art. 18 Lavori pesanti

 

Art. 19 Prevenzione infortuni
Art. 20 Estinzione di incendi e calamita naturale
Art. 21 Condizioni e modi di reperibilità
Art. 22 Lavori in acqua
Art. 23 Trattamento trasferte e percorrenza
Art. 24 Diritti sindacali
Art. 25 Contributi sindacali
Art. 26 Contributo per assistenza contrattuale
Art. 27 Vertenze - Commissione Paritetica Regionale
Art. 28 Ambiente salute e sicurezza
Art. 29 Ricovero ed indennità di mancata mensa
Art. 30 Equipaggiamento del personale
Art. 31 Anticipazioni acconti assegni familiari, CIG, malattia, infortunio
Art. 32 Integrazione malattia infortunio
Art. 33 Congedo straordinario
Art. 34 RLS
Art. 35 Previdenza complementare
Art. 36 Salario Variabile
Art. 37 Esclusività di stampa
Allegati


Accordo Rinnovo CIRL Contratto integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della regione Puglia

Costituzione delle parti
Il giorno dieci del mese di giugno dell'anno duemilaquattordici, in Bari presso la sede dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) - Via Luigi Corigliano .1 70100 (BA), Regione Puglia […] e l’Arif, Flai-Cgil Puglia […] e rispettive RSA, Fai-Cisl Puglia […] e rispettive RSA, Uila-Uil […] e rispettive RSA, si è rinnovato il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria

Articolo 1 Sfera d'applicabilità, decorrenza e durata
Il presente CTRL integra il CCNL del 07/12/2010 e si applica ai rapporti di lavoro indicati nello stesso CCNL instaurati ed eseguiti nella Regione Puglia, ed ha validità, salvo quanto diversamente previsto, a partire dal 01/01/2012 e scade il 31/12/2015.

Articolo 2
Così come da espresso demando dell’art 2 del CCNL le sotto indicate materie saranno oggetto di confronto a livello aziendale
• organizzazione del lavoro e professionalità
• gestione degli orari e del calendario di lavoro e ferie
• criteri di rotazione degli operai addetti ai lavori nocivi, pesanti e reperibilità

Articolo 3 Commissione paritetica e Osservatorio Regionale
• Nel quadro del sistema d'informazione sui programmi d’intervento stabilito dall'art. 3 del CCNL sono istituiti presso la Regione Puglia il “Comitato Paritetico Regionale” (C.P.R.) e “l’Osservatorio Regionale” (O.R.) cosi organizzati:
• un rappresentante dell'Arif
• un rappresentante della Flai-Cgil
• un rappresentante della Fai-Cisl
• un rappresentante della Uila-Uil
• un rappresentante del Dipartimento per le foreste e l'Economia Montana • un rappresentante del Dipartimento per l'Agrometereologia
• un rappresentante del Servizio Foreste
Il C.P.R. è presieduto dal rappresentante della Regione Puglia, compiti del C.P.R. sono:
• La raccolta di informazioni sui piani e programmi delle parti datoriali e degli Enti delegati;
• L’esame dello stato di attuazione degli stessi;
• La valutazione dei flussi occupazionali e della dinamica delle assunzioni;
• L’individuazione di nuove aree potenziali da destinare alla forestazione;
• l'individuazione delle specifiche di alberi (tenuto conto del clima ed in particolare della vocazione dei terreni per la forestazione, che assicurino la difesa del territorio e dell’ambiente;
• L'acquisizione di notizie circa l'attivazione dei contratti di formazione lavoro;
• L'acquisizione di esigenze formative e predisposizione di programmi di qualificazione professionale con attenzione particolare alle materie specifiche del settore ed alla questione della salute e della prevenzione infortuni;
• La raccolta di notizie sulla evoluzione di tecnologie innovative del settore,
• Esaminare e dirimere eventuali controversie insorte in materia di classificazione e inquadramenti
L'O.R. presieduto e coordinato dall'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari o da un suo rappresentante, è cosi costituito:
• un rappresentante della Flai-Cgil;
• un rappresentante della Fai-Cisl;
• un rappresentante della Uila-Uil;
• due rappresentanti dell'Ente Regione con riferimento
• un rappresentante dell’Ente datore di lavoro - Arif
Compiti dell'O.R. sono:
• esaminare i programmi regionali di intervento nel settore agricolo-forestale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, verificarne Io stato di attuazione, anche in ordine ai rispetto delle norme contrattuali e salariali nei confronti delle maestranze impiegate e in materia di sicurezza del lavoro ai sensi delle normative di legge vigenti,
• analizzare le dinamiche occupazionali e le mobilita del lavoro.
Il C.P.R. si riunisce di norma due volte l’anno e/o a richiesta di una delle parti, presso la sede dell’ARIF
L'O.R, si riunisce di norma due volte l’anno, e/o a richiesta di una delle parti, presso la sede dell’Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari.
In occasione della prima riunione saranno concordati i regolamenti per l'attività operativa dei medesimi.

Art. 9 Fasi lavorative
Ai fini delle richieste di avvio al lavoro da inoltrare ai Centri Territoriali per l’impiego vengono individuate le seguenti fasi lavorative:
* Ricostituzione boschiva (taglio, spalatura e diradamento);
* Rinfoltimento (sarchiatura, pian turnazione e infittimento) attività- vivaistica;
* Trattamenti antiparassitari;
* Sorveglianza e lotta attiva agli antincendi.
* Manutenzione e sorveglianza impianti irrigui
* Distribuzione e attività irrigua

Art. 10 Contratti di tirocinio
I datori di lavoro operanti nel settore si impegnano, in caso di stipula di contratto di formazione e lavoro ai sensi di quanto disposto dal CCNL a stipulare la meta degli stessi con donne.
Nel caso di stipula di un numero dispari di contratti di formazione e lavoro la percentuale del 50% di cui al precedente comma dovrà essere riequilibrata con i successivi contatti di formazione stipulati.
Con riferimento agii artt. 18 e 21 del CCNL, le parti riconoscendo nella formazione, aggiornamento e addestramento dei lavoratori forestali, promuoveranno percorsi condivisi e concordati, tra le parti stesse e da finanziare nel l'ambi to dei regolamenti e normative e progetti dell’UE, Nazionali, della Regione Puglia e degli enti Locali, nonché attraverso fondo inter-professionale nazionale per Sa formazione continua in agricoltura di cui all'art. 118 della legge n. 338/2000 e successive integrazioni.

Art. 13 Orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro stabilito in 39 ore settimanali, di norma è ripartito in cinque giorni lavorativi di ore 8,00 giornaliere per 4 giorni e 7 ore il 5 giorno.
D’intesa tra il datore di lavoro e te rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali potrà essere fissata anche una diversa distribuzione dell'orario giornaliero e/o settimanale in considerazione di particolari esigenze tecniche ed operative degli enti in particolare per la campagna AIB.
Nella fase di transizione e di passaggio dal regime d’orario vigente al nuovo, il tutto sarà preventivamente discusso e concordato con le RSA e direzione aziendale, facendo salvo le condizioni di miglior favore,
L’orario di lavoro avrà inizio e termine dal punto oltre il quale il mezzo meccanico di trasporto sia impossibilitato a proseguire ed il lavoratore deve procedere a piedi.
Per i responsabili del mezzo aziendale, l'orario di lavoro e termine avrà inizio in coincidenza della partenza e arrivo dello stesso mezzo.

Art. 14 Ferie per gli operai e Impiegati a tempo indeterminato
[…] Le fermate collettive non potranno essere inferiori a 15 gg. consecutive onde garantire il recupero psico-fisico dei lavoratori.

Art. 17 Lavori nocivi
Sono considerati nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l’utilizzo di sostanze tossiche e nocive per l'uomo (presidi sanitari di 1", 2", 3" e 4" classe) e per gli addetti ai videoterminali la cui esposizione è in maniera continua.
Nelle giornate in cui il lavoratore sia adibito continuativamente a tali operazioni l’orario giornaliero è ridotto da 8 ore a 5 e 30, fermo restando l'importo della retribuzione giornaliera di qualifica.
Agli operatori addetti ai lavori nocivi dovranno essere fomiti, a cura dell'ente datore di lavoro, gli eventualmente esistenti derivanti da accordi collettivi adeguati mezzi protettivi (maschere, caschi, guanti, ecc.).
Alle RLS secondo quanto previsto dalla normativa di legge dovrà essere consegnata dal datore di lavoro, all'inizio dei lavori, la tipologia dei presidi sanitari utilizzati in azienda.

Art. 18 Lavori pesanti
Sono considerati lavori pesanti quelle attività individuati dal relativo DVR e in particolare:
• i lavori con il martello perforatore o demolitore;
• sgombero di masse franate con trasporto di rifiuto eseguito a mano
• scasso ad una profondità maggiore di cm. 50 o in ogni caso in roccia e lavori di pulizia vasche e cisterne.
Nelle giornate in cui il lavoratore sia adibito continuativamente a tali operazioni l'orario giornaliero è ridotto da 8 a 5,30 ore, fermo restando l'importo delta retribuzione giornaliera di qualifica.

Art. 19 Prevenzione infortuni
Ai lavoratori addetti prevalentemente all' uso della motosega saranno forniti in dotazione personale i seguenti indumenti di lavoro:
• tuta da antimotosega;
• scarponi antinfortunistici;
• caschi, cuffie, guanti.
Gli strumenti di cui al precedente comma saranno fomiti anche ai lavoratori addetti saltuariamente all’ uso della motosega, limitatamente al periodo di uso della stessa.

Art. 20 Estinzione di incendi e calamita naturale
La lotta agli incendi boschivi e l'intervento per la prevenzione e limitazione danni richiede, nelle zone a maggior rischio, l'approntamento di squadre qualificate di pronto intervento. Agli operai impiegati nello spegnimento degli incendi spetta, per le ore prestate oltre l'orario normale giornaliero (ore 8,00), oltre alla maggiorazione per lavoro straordinario previsto dall'art. 37 del CCNL e della maggiorazione del 25% prevista dall’art. 37 del CCNL, una ulteriore maggiorazione legata agli obiettivi previsti dall’art. 36

Art. 21 Condizioni e modi di reperibilità
La reperibilità per il servizio di repressione degli incendi boschivi e per i servizi legati ad eventuali calamità naturali (art. 56 del CCNL potrà essere richiesta ai lavoratori secondo le modalità che dovranno essere definite nei programmi operativi concordati in sede locale e/o aziendale e previa intesa sui criteri di reperibilità ed eventuali turnazioni, con le OO.SS firmatarie del presente CIRL, la reperibilità può essere estesa agii addetti degli impianti irrigui, individuati quali punti di approvvigionamento idrico per le squadre AIB.
Per il servizio di reperibilità si darà luogo all'erogazione del premio per obiettivo di cui all’art.36
I lavoratori in reperibilità saranno messi in condizione di ricevere le comunicazioni necessarie per recarsi in tempo utile sui luoghi prefissati.

Art. 22 Lavori in acqua
Sono considerati lavori in acqua quelli effettuati con i piedi immersi nell'acqua, neve o melma.
Il datore di lavoro dovrà altresì tornire adeguati mezzi protettivi (stivali, mantelli, copricapo, impermeabili, ecc.), nonché assicurare il ricovero in baracche e simili nel caso di cantieri di una certa consistenza,
Nelle giornate in cui il lavoratore sia adibito continuativamente a tali operazioni l'orario giornaliero è ridotto a cinque ore, fermo restando l'importo della retribuzione giornaliera di qualifica.

Art. 28 Ambiente salute e sicurezza
Fermo restante quanto previsto dall’art.22 del CCNL in ogni luogo di lavoro o centro lavorativo oltre la fornitura di acqua potabile saranno installati e previsti adeguati servizi igienico sanitari che tengono conto delle diversità di genere.

Art. 29 Ricovero ed indennità di mancata mensa
All’interno di ogni cantiere e/o posto di lavoro ai lavoratori (operai ed impiegati) sarà predisposto un adeguato rifugio idoneo sotto il profilo igienico-sanitario ad uso spogliatoio, sala per assemblee e sala mensa.
In caso d'impossibilità nell'istituzione del servizio mensa, al lavoratore (operai e impiegati) a far data dalla stipula del presente CIRL sarà corrisposta una indennità di €. 5,50 giornaliere come indennità di mancata mensa.
Il diritto all’indennità di cui sopra matura a fronte di prestazione lavorativa giornaliera superiore ad un ora all'orario di lavoro giornaliero ordinario o nel caso di orari di lavoro giornaliero spezzato la cui interruzione sia superiore ad un’ora lavorativa.

Art. 30 Equipaggiamento del personale
È fatto obbligo al datore di lavoro di fornire ai lavoratori idoneo e sufficiente equipaggiamento, materiale ed attrezzi anche manuali necessari all’espletamento delle mansioni affidate, in particolare i mezzi idonei a proteggere i lavoratori dai rischi di infortunio e di esposizioni a fattori di nocività.
Il datore di lavoro avrà cura di sostituire gli indumenti e i mezzi protettivi, di intesa con le RSA, in relazione al loro effettivo logorio.

Art. 34 RLS
Su ogni centro lavorativo sarà eletto un rappresentante della Sicurezza del Lavoro che di norma sarà individuato all'interno delle RSA o RSU esistenti. Per il RLS saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui agli art. 4 e 5 del CCNL, ore 30 all’anno di permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività previste dal D. Lgs. 81 e successive modifiche e la partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza. Fermo restando che gli oneri per la formazione sono a totale carico dell'azienda.