PROTOCOLLO D’INTESA


tra

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale per la Sicilia, nel seguito indicato Inail Sicilia, con sede e domicilio fiscale in Palermo, viale del Fante 58/D, rappresentato dal dott. Giovanni Asaro nella qualità di Direttore regionale

e

E.BI.TE.N. SICILIA - Ente bilaterale intersettoriale e Organismo Paritetico della regione Sicilia, nel seguito indicato EBITEN Sicilia con sede e domicilio fiscale in Palermo, via Tasca Lanza n. 64, rappresentato dal Dott. Vito Campo nella qualità di Presidente,
SISTEMA IMPRESA SICILIA, Federazione Siciliana delle Imprese e dei professionisti, con sede e domicilio fiscale in Palermo, via Tasca Lanza n. 64, rappresentato dal Dott. Francesco Genova nella qualità di Segretario,
di seguito denominate le “Parti”
 

PREMESSO CHE

- l’INAIL è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’Inail le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2022 - 2024 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inal CIV n.5 del 24 maggio 2021), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l’Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020¬2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
- il Piano triennale per la prevenzione 2022-2024 approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail con Delibera n.15 del 28 dicembre 2022 è strumento di riferimento per l’attuazione delle politiche di prevenzione;
- è stato stipulato in data 27/09/2021 un Protocollo d’intesa nazionale tra INAIL e SISTEMA IMPRESA;
- SISTEMA IMPRESA ha sottoscritto con la Confederazione Generale dei Sindacati autonomi dei lavoratori CONFSAL e con talune Organizzazioni sindacali ad essa aderenti accordi interconfederali in materia di salute e sicurezza si luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali nell’ambito dei quali le parti si sono impegnate a fornire - in proprio e tramite gli organismi bilaterali dalle stesse istituite e riconosciuti - tra cui EBITEN, supporto operativo alle imprese attraverso attività di formazione e consulenza.
- SISTEMA IMPRESA SICILIA si propone i seguenti scopi:
- Rappresentare e tutelare i legittimi interessi del commercio, del turismo, dei servizi, della piccola e media impresa in generale e delle relative attività ausiliare operanti nella Regione Siciliana;
- Promuovere ed attuare iniziative che tengano alla difesa ed alla assistenza morale, sociale, tecnica e professionale dei soci;
- Studiare e risolvere i problemi economici e sociali dei soci nonché favorire iniziative tendenti ad incrementare l'attività commerciale, turistica, dei servizi e della piccola e media impresa in generale della regione;
- Costituire commissioni, comitati ed organi similari con il compito di studiare e proporre soluzioni ai problemi di particolari zone o centri o settori;
- Designare o nominare i propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi e commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- Provvedere alla stipulazione dei contratti di lavoro. Stipulare accordi per il regolamento di rapporti economici che implichino interessi collettivi nell'ambito della sfera di competenza;
- Prestare ai soci servizi per l'assistenza tecnico-legale in materia fiscale, economica, giuridica, di lavoro, di disciplina dell'attività commerciale, turistica e dei servizi in genere, anche con la creazione di apposite sezioni o società incaricate di svolgere dette operazioni.
- Partecipare alla costituzione e curare il funzionamento di enti o organismi incaricati di studiare e seguire l'evoluzione dei rapporti sociali del settore (vedi Enti bilaterali);
- Distribuire ai propri soci moduli, listini, cartelli e quanto altro si renda necessario per uniformarsi agli adempimenti di disposizione di legge e regolamenti;
- Armonizzare i rapporti tra le componenti associative e tra queste e le rappresentanze regionali, nazionali ed internazionali;
- Favorire ed attuare iniziative mutualistiche, previdenziali, assicurative, assistenziali, sportive, ricreative, culturali ed artistiche e di addestramento professionale, predisponendo anche convegni, congressi, ecc. istituendo anche appositi organismi per la pratica attuazione di tali iniziative;
- Favorire iniziative economiche: quali costituzione di consorzi o enti per acquisti o servizi collettivi e di garanzia fidi bancari;
- Informare i soci, con ogni mezzo di divulgazione, compresa la stampa, la distribuzione di giornali, notiziari, pubblicazioni varie, ed anche con l'istituzione di servizi radio tv e telefonici sui problemi che interessano il settore;
- EBITEN SICILIA costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti (“FE.SI.CA. - CONF.S.A.L. - F.I.S.A.L.S.”” , CONF.S.A.L.” e “SISTEMA IMPRESA”) in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale, contrattazione colletiva di II° livello, socialità, intermediazione assicurativa e previdenziale.
A tal fine, l’E.BI.TE.N. SICILIA attua ogni utile iniziative e, in particolare:
- Promuove e relizza campagne per la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese;
- Promuove e realizza progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirata ai principi di responsabilità sociale delle imprese;
- Promuove e realizza iniziative nel territorio regionale per la diffusione di materiali illustrativi ed informativi sui tempi della sicurezza e della salute attraverso la definizione di momenti di discussione pubblica sugli aspetti legati alla sicurezza ed alla tutela della salute;
- Programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di formazione;
- Provvede al monitoraggio e alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei vari settori ed e lavora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- Provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di conoscimento delle competenze per gli addetti al settore;
- Riceve dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) agli effetti di quanto previsto dalla legge n.936/86;
- Attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
- Istituisce l’Osservatorio Regionale secondo le direttive nazionali;
- Svolge i compiti allo stesso demandati dalla legge, dalla contrattazione colletiva e dagli Accordi Interconfederali in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ivi comprese le attività di collaborazione ex art.37 D.lgs 81/08;
- Svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di welfare e sostegno al reddito;
- Volge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (“Legge Biagi”);
- Attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal C.C.N.L. che ad esso fanno riferimento;
- Riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine e ne trasmette copia all’ente bilaterale nazionale;
- Istituisce al proprio interno una commissione di conciliazione per le controversie individuali e collettive al fine di esperire il tentativo di conciliazione e nel corso del tentativo di conciliazione può costituire una camera arbitrale al fine di emanare un lodo irrituale con valore di contratto tra le parti;
- Collabora con il fondo interprofessionale per la formazione continua FORMAZIENDA
- Persegue finalità sociali a vantaggio dei lavoratori o soci lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo all’erogazione di prestazioni previdenziali, di gestione del TFR, di assistenza sanitaria integrativa al S.S.N., oltre ad eventuali prestazioni assicurative per invalidità o infortuni secondo le intese tra le Organizzazioni nazionali;
- Esercita le attività previste dagli organismi paritetici di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n.81
- Svolge le attività di intermediazione del lavoro ex art.6 comma 3, D.lgs.276/2003 promuovendo e attivando servizi finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e organizzando anche sportelli di orientamento per i giovani e non, e per le donne;
- Istituisce una commissione bilaterale tecnicamente competente ad asseverare i modelli di gestione (di cui all’art.30 D.lgs 81/08 s.m.i) come dal dettato normativo ex art.51 comma 3 D.lgs 81/08
- Svolge ogni qualsiasi altro compito successivamente definito dai C.C.N.L. e dagli collettivi.
 

PRESO ATTO CHE

sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
le sinergie tra le Parti costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese nei diversi settori produttivi;
concordano di proseguire la collaborazione, considerato le sinergie avviate con il precedente protocollo d’intesa stipulato il 23 settembre 2020 e scaduto lo scorso settembre.
 

CONVENGONO
 

Articolo 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.

Articolo 2 Finalità
Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione
Le Parti concordano di individuare gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell’esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- organizzazione e promozione di eventi e iniziative mirate alla promozione della cultura e della sicurezza del lavoro
- iniziative informative per particolari categorie di lavoratori a maggior rischio infortunistico per migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative;
- collaborazione in progetti di diffusione di conoscenze e buone pratiche relative alla sicurezza sul lavoro;
- attività di informazione e assistenza alle imprese, coinvolgendo le associazioni datoriali e sindacali, gli RLS e RLST;
- realizzazione di percorsi formativi da erogare secondo quanto stabilito dal Piano tariffario approvato con determinazione presidenziale INAIL n. 121 del 23 aprile 2014.

Articolo 4 - Comitato di coordinamento
Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da tre referenti, di cui uno individuato dall’Inail, uno da Sistema Impresa Sicilia e uno da EBITEN Sicilia.
Al Comitato di Coordinamento partecipano, inoltre, le professionalità di ciascuna Parte se all’occorrenza sono ritenuti necessarie.
Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.

Articolo 5 - Obblighi delle parti
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.

Art. 6 - Accordi attuativi
Ciascun Accordo Attuativo di cui all’art.5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell’Accordo Attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.

Art. 7 - Durata
Il presente Protocollo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Articolo 8 - Trattamento dei dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.

Art. 9 - Proprietà intellettuali
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all’art. 6 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all’art. 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli Accordi attuativi.

Art. 10 - Tutela dell’immagine
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare i loghi delle Parti saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 11 - Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’Intesa con comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A.R. .

Articolo 12 - Trattamento dei dati
I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.

Art. 14 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R . 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Palermo, (
17 gennaio 2024)

Per INAIL Sicilia
Il Direttore Regionale
Dott. Giovanni Asaro
Per E.BI.TE.N. Sicilia
Il Presidente
Dott. Vito Campo
Per SISTEMA IMPRESA SICILIA
Il Segretario
Dott. Francesco Genova