Tipologia: Ipotesi rinnovo CCNL
Data firma: 5 marzo 2024
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2026
Parti: Cna Produzione, Cna Costruzioni, Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Artigianato, Area legno-lapidei
Fonte: fenealuil.it


Sommario:

 

Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 54 Contratto a tempo determinato
Nuovo articolo - Commissione aggiornamento classificazione del personale e apprendistato
Art. Nuovo - Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Nuovo articolo: Evidenza della Bilateralità e dell'Assistenza Sanitaria Integrativa - Sanarti
Art. 51 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 53 Lavoro a tempo parziale (o Part-time)
Art. 54 Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante

 

Art. 45 Aumenti periodici di anzianità per il settore legno, arredamento, mobili
Art. 45 bis Aumenti periodici di anzianità per il settore escavazione e lavorazione di materiali lapidei
Norme speciali per i lavoratori del settore legno, arredo mobili
Art. 91 Preavviso di licenziamento e di dimissioni per gli ex operai
Norme speciali per i lavoratori del settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei
Art. 99 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Nuovo art. 44 Salario Minimo Contrattuale Nazionale Aumenti retributivi e Una Tantum


Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei

Roma, 5 marzo 2024, tra le associazioni datoriali Cna Produzione, Cna Costruzioni, Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, si è convenuto sul seguente verbale dà accordo per il rinnovo dei CCNL Area Legno-Lapidei del 3 maggio 2022.

Art. 54 Contratto a tempo determinato
Omissis
G) Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato
Ai sensi degli articoli 19 e 21 del D.lgs. 81/2015, come novellati dall'art.24 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ulteriori condizioni previste dal presente CCNL stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti massimi di legge sono individuate nei seguenti casi:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
Tutte le causali di ricorso al contratto a tempo determinato previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.
L'Osservatorio si riunisce di norma ogni 6 mesi.

Nuovo articolo - Commissione aggiornamento classificazione del personale e apprendistato
Le Parti convengono che a far data dal 2 maggio 2024 verrà costituita una commissione tecnica composta da un componente per ogni Organizzazione firmataria per l'aggiornamento della classificazione del personale nonché per l'aggiornamento dell'apprendistato. I lavori svolti dalla commissione tecnica saranno finalizzati anche a far emergere le nuove figure professionali operanti nei settori afferenti al presente CCNL e verranno sottoposti alle Parti Sociali firmatarie il presente CCNL.
Nota a verbale
Le Parti ritengono che la formazione continua erogata da Fondartigianato riveste un ruolo fondamentale per l'aggiornamento e per l'acquisizione di nuove competenze e di conseguenza per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.
Al fine di colmare il divario tra le competenze richieste dalle aziende e quelle di cui sono in possesso i lavoratori le Parti convengono di avviare a far data dal 1° aprile 2024 tutte le azioni propedeutiche connesse alle attività di aggiornamento dei Piani formativi settoriali per i Settori Legno, Arredamento Mobili e per i Settori dell'escavazione e lavorazione di materiali Lapidei.

Art. Nuovo - Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto, in base all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, ad un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell'arco temporale di tre anni.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta ad informare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
Il contratto stabilisce come condizione di miglior favore ulteriori 2 mesi di aspettativa. Durante questi 2 mesi la lavoratrice ha diritto ad una indennità erogata dall'azienda, pari al 30% della retribuzione tabellare. L'indennità di cui al periodo precedente non ha effetti sugli istituti indiretti e differiti.
Le Parti firmatarie il presente CCNL invitano gli Enti Bilaterali Territoriali dell'Artigianato a valutare prestazioni aggiuntive da porre in essere con riferimento alle fattispecie di cui al presente articolo, al fine di assicurare un più congruo supporto nei confronti delle donne lavoratrici vittime di violenza.
E' riconosciuto, inoltre, alla lavoratrice il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico con diritto su richiesta della lavoratrice alla ri-trasformazione in lavoro a tempo pieno nonché dove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali il diritto ad essere trasferita presso altra sede. Tale diritto alla trasformazione in part time risulta indipendente dal diritto al congedo.

Art. 51 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Omissis
I periodi di congedo di cui al presente articolo sono utili agli effetti dell'anzianità di servizio utile ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali disciplinati dal presente CCNL.

Art. 53 Lavoro a tempo parziale (o Part-time)
Omissis
I lavoratori che fruiscono di congedi hanno la priorità nell'accesso al part-time reversibile, qualora ne facciano richiesta, con durata massima di 1 anno.

Art. 54 Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante
Omissis
21) […]