Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2024, n. 9-8305
Decreto legislativo 36/2023. Legge regionale 18/1984. ''Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte Edizione 2024'' - Adozione e pubblicazione

B.U.R. 21 marzo 2024, n. 12 s. n. 2
 

A relazione di: Gabusi
Premesso che:
la legge regionale n. 18 del 21 marzo 1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" definisce le procedure di intervento per le opere e i lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale, con o senza intervento finanziario della Regione, ad esclusione dei soli interventi di competenza dello Stato;
in attuazione dell'articolo 14 comma 1 - Concorso organizzativo - della medesima legge, nonché dell'articolo 25 - Prezzario - e del relativo regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n. 3791 del 29 aprile 1985, la Giunta regionale ha disposto la realizzazione e l'aggiornamento di un apposito elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati del settore, nonché, in attuazione delle successive D.G.R. n. 214-33440 del 28 marzo 1994 e D.G.R. n. 156-34634 del 9 maggio 1994, strumento di confronto per la verifica di congruità per tutte le opere di competenza della Regione, degli enti regionali e degli enti territoriali;
con D.G.R. n. 154-25338 del 5 agosto 1998 è stata individuata la Direzione regionale Opere Pubbliche (ora Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica) quale struttura competente a svolgere le funzioni di coordinamento necessarie alla predisposizione dei provvedimenti per l’adozione del prezzario regionale di riferimento per le opere e i lavori pubblici;
nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza all’azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici, a partire dall'anno 1999 la Regione Piemonte ha sottoscritto protocolli d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta e altri Enti ed Associazioni, aventi interessi e competenza in materia; nel Tavolo Permanente di lavoro appositamente costituito nell’ambito delle suddette Intese, ad oggi coordinato e presieduto dal Settore Attività giuridica e amministrativa della suddetta Direzione regionale con apposita struttura tecnico-amministrativa, partecipato dai rappresentanti dei vari organismi ed enti di cui sopra, sono svolte le attività di studio, ricerca, indagine, approfondimento necessarie alla definizione, validazione e successiva adozione di un documento di riferimento "elenco prezzi" unitario sul territorio regionale, quale strumento operativo comune per tutti gli operatori pubblici e privati del settore; la struttura regionale cura altresì il coordinamento delle diverse attività nel rispetto delle normative vigenti in materia nonché la relativa pubblicazione annuale, garantendo la messa a disposizione e la diffusione gratuita;
in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria di tutela della concorrenza, l’utilizzo di tale prezzario garantisce alle stazioni appaltanti la messa a base di gara di "prezzi congrui", ossia rispondenti ai prezzi effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorrenza degli operatori economici da un lato, e la qualità del contratto per le pubbliche amministrazioni dall'altro; è altresì garantito lo svolgimento delle valutazioni economiche programmatiche necessarie per la redazione dei piani annuali e pluriennali e l'interscambio di tutte le informazioni e i dati inerenti al ciclo dell’appalto previsti dalla normativa vigente.
Richiamato che:
l’articolo 41 “Livelli e contenuti della progettazione” del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito Codice), prevede, al comma 13, che il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, nei contratti di lavori, venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera e secondo criteri di formazione ed aggiornamento come definiti nell’Allegato I.14 “Criteri di formazione e d aggiornamento dei prezzari regionali” del Codice;
l’articolo 4 “Ambito oggettivo di applicazione e validità” dell’Allegato I.14, parte integrante del Codice, definisce la valenza annuale dei prezzari regionali, fissando al 31 dicembre di ogni anno il termine di validità degli stessi, prevedendo altresì un impiego transitorio fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base della procedura di affidamento la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;
il comma 13 dell’articolo 41 del Codice prevede, altresì, la determinazione del costo della manodopera da impiegarsi, avvalendosi di apposite tabelle emanate con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
l’articolo 40 “Verifica della documentazione” comma 2 lettera f) dell’allegato I.7 “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo” del Codice, richiede, nel definire le modalità di verifica dei progetti, la verifica dell’adeguatezza dei prezzi utilizzati nel progetto nonché l’utilizzo dei prezzari regionali.
Premesso, inoltre, che l’articolo 1 comma 304 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio 2024), nell’apportare modifiche all’articolo 26 del d.l. n. 50 del 17 maggio 2022 e s.m.i. (cosiddetto “decreto aiuti”) ha prorogato le condizioni ivi previste in relazione agli stati di avanzamento lavori eseguiti nel corso del 2024 (afferenti a contratti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021 ovvero tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023), da quantificarsi, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, mediante l’impiego dei prezzari regionali aggiornati annualmente ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del Codice.
Dato atto che:
il Prezzario della Regione Piemonte, redatto ed aggiornato in collaborazione e di concerto con l'articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assume i caratteri previsti dal comma 13 dell'articolo 41 del Codice e, pertanto, è da considerarsi prezzario di riferimento per tutte le opere pubbliche realizzate sul territorio della Regione Piemonte, con particolare riferimento a quelle oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale, anche al fine di uniformare i comportamenti delle Amministrazioni;
l’ultima edizione del prezzario regionale per opere e lavori pubblici è stata adottata con D.G.R. n. 6-6521 del 20 febbraio 2023 e rappresenta il prezzario della Regione Piemonte - edizione 2023.
Preso atto che l’Allegato I.14 al Codice ha fornito le indicazioni operative inerenti, tra le altre, alla strutturazione ed all’articolazione dei prezzari regionali nonché alla metodologia di rilevazione dei prezzi, per la quale è prevista, in particolare, l’acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita/magazzino.
Dato atto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore “Attività giuridica e amministrativa”, in qualità di coordinatore delle attività necessarie:
• ha condotto nel secondo semestre 2023, apposita rilevazione di mercato mediante indagini tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale;
• ha preso atto altresì della tendenza, riscontrata negli ultimi mesi del 2023, al graduale e costante incremento dei tassi di interesse sui mutui, in particolare sui prestiti alle imprese, come più volte segnalato dagli operatori economici del settore, tale da generare un maggior costo imprenditoriale riconducibile, secondo la norma vigente, alla componente di spesa generale riconosciuta in sede di stima economica dell’intervento.
Richiamato:
i contenuti di cui all’articolo 41 comma 13 del Codice secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
il Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 12 del 5 aprile 2023, che ha definito i costi del lavoro per il settore edilizia e affini;
il Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 60 del 13 novembre 2023, che ha definito i costi del lavoro per il settore metalmeccanico e impiantistico.
Preso atto, come da documentazione agli atti:
• dei risultati della riunione del Tavolo Permanente del 16 novembre 2023, dove sono stati illustrati e condivisi, da parte del sopra richiamato Settore regionale “Attività Giuridica e Amministrativa”, gli esiti della consultazione, di concerto con l’articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricevendone l’approvazione da parte di tutti i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni coinvolte;
• in particolare, della condivisione, mediante consultazione on line dei componenti del Tavolo Permanente, condotta a chiusura della verbalizzazione degli esiti della riunione stessa, della necessità di incremento della componente di spesa generale riconosciuta, quale quota percentuale addizionata alla singola voce di prezzario, dall’attuale 15% al nuovo 16% per l’edizione 2024 (oltre al preesistente 10% per utile di impresa).
Ritenuto, pertanto, di adottare, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e della legge regionale 18/1984, l'elenco prezzi, nell'attuale rivista edizione, denominata "Prezzario Regione Piemonte edizione 2024” di cui all’allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che si articola in:
• “Allegato A”, contenente la nota metodologica con le modalità applicative;
• “Allegato B”, contenente le 32 sezioni tematiche;
• “Allegato C” contenente il “Prontuario tecnico per le opere di ingegneria naturalistica” con i
relativi schemi grafici esecutivi;
• “Allegato D” contenente un manuale operativo con relativo foglio di calcolo per la corretta progettazione delle “Terre rinforzate con geogriglia”.
Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta regionale in materia: n. 44-29049 del 23 dicembre 1999 (edizione dicembre 2000), n. 67-4437 del 12 novembre 2001 (edizione dicembre 2001), n. 43-8161 del 30 dicembre 2002 (edizione dicembre 2002), n. 44-11649 del 02 febbraio 2004 (edizione dicembre 2003), n. 54-14770 del 14 febbraio 2005 (edizione dicembre 2004), n. 36¬2315 del 06 marzo 2006 (edizione dicembre 2005), n. 30-5269 del 12 marzo 07 (edizione dicembre 2006), n. 41-8246 del 18 febbraio 2008 (edizione dicembre 2007), n. 34-10910 del 02 marzo 2009 (edizione dicembre 2008), n. 45-13541 del 16 marzo 2010 (edizione dicembre 2009), n. 9-1728 del 21 marzo 2011 (edizione dicembre 2010) n. 9-3610 del 28 marzo 2012 (edizione dicembre 2011), n. 9-5500 dell’11 marzo 2013 (edizione dicembre 2012), n. 30-7297 del 24 marzo 2014 (edizione dicembre 2013), n. 19-1249 del 30 marzo 2015 (edizione dicembre 2014), n. 16-3559 del 04 luglio 2016 (edizione 2016-2017), n. 6-6435 del 2 febbraio 2018 (edizione 2018), n. 20-8547 del 15 marzo 2019 (edizione 2019), n. 2-1603 del 30 giugno 2020 (edizione 2020), n. 19-3632 del 30 luglio 2021 (edizione 2021), n. 5-47222 del 04 marzo 2022 (edizione 2022), n. 3-5435 del 26 luglio 2022 (edizione straordinaria luglio 2022), D.G.R. n. 6-6521 del 20 febbraio 2023 (edizione 2023).
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,
 

delibera

• di adottare, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, del relativo Allegato I.14 e della legge regionale 18/1984, i prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, "Edizione 2024", di cui al documento "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte - Edizione 2024", allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che si articola in:
• “Allegato A”, contenente la nota metodologica con le modalità applicative;
• “Allegato B” contenente le 32 sezioni tematiche;
• “Allegato C” contenente il “Prontuario tecnico per le opere di ingegneria naturalistica”, con i relativi schemi grafici esecutivi;
• “Allegato D” contenente un manuale operativo con relativo foglio di calcolo per la corretta progettazione delle “Terre rinforzate con geogriglia”;
• di stabilire che, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, i prezzi unitari ufficiali di riferimento da applicare per opere e lavori pubblici da eseguirsi nel territorio regionale sono quelli contenuti nel citato elenco prezzi - Allegato B, secondo i principi generali e le modalità di applicazione riportate nell’Allegato A, in particolare per le opere oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale, al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni;
• di dare atto che il prezzario regionale di riferimento costituisce, ai sensi dell’articolo 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, lo strumento attraverso il quale procedere alla quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione degli appalti di lavori, nonché per i servizi, quale garanzia della congruità dei prezzi utilizzati;
• di dare atto che il prezzario regionale di riferimento “Edizione 2024” costituisce, ai sensi dell’articolo 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, lo strumento attraverso il quale devono essere determinati gli importi da porre a base delle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla sua entrata in vigore;
• che il prezzario regionale di riferimento “Edizione 2024” cessa di avere validità al 31 dicembre 2024, e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2025 per i progetti posti a base della procedura di affidamento la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;
• di dare atto che il prezzario regionale di riferimento “Edizione 2024” costituisce, ai sensi dell’articolo 26 commi 6 bis e 6 ter, primo capoverso, del d.l. n. 50/2022 e s.m.i. (cosiddetto “decreto aiuti”), lo strumento messo a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio attraverso il quale è possibile procedere alla quantificazione degli importi degli stati d’avanzamento dei lavori pubblici afferenti a lavorazioni eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2024, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021, ovvero tra il 01/01/2022 e il 31/06/2023;
• di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, settore Attività giuridica e amministrativa:
• la più ampia diffusione del prezzario regionale, nel rispetto del principio di trasparenza, in forma gratuita per gli operatori pubblici e privati del settore, secondo le modalità di cui al richiamato Allegato A;
• l'adozione di provvedimenti a carattere tecnico non sostanziale eventualmente necessari per rettifiche proposte dal Tavolo Permanente di Lavoro nell’ambito della propria attività di verifica e controllo dei prezzi e delle voci;
• di disporre che il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
• che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 della Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Allegato