Tipologia: CIA
Data firma: 3 febbraio 2012
Validità: 31.12.2013
Parti: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est e RSA, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Politiche attive per l’occupazione e formazione
Art. 1 - Contratti a termine
Art. 2 - Contratti di somministrazione
Art. 3 - Contratti di apprendistato professionalizzante
Art. 4 - Part-time
Art. 5 - Formazione
Art. 6 - Distacchi a scopo formativo
Ambiente di lavoro
Art. 7 - Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro
Prevenzione e provvidenze relative ad atti criminosi
Art. 8 - Prevenzione da atti criminosi
Organizzazione del lavoro
Art. 9 - Organico del personale
Art. 10 - Sistema di valutazione professionale e sistema incentivante
Art. 11 - Organizzazione aziendale
Art. 12 - Prassi di partecipazione
Art. 13 - Rotazione del personale
Art. 14 - Avvicendamenti
Art. 15 - Sostituzioni temporanee
Art. 16 - Regolamento del servizio di cassa - indennità di rischio
Art. 17 - Quadri Direttivi
Art. 18 - Orario di lavoro
Permessi
Art. 19 - Aspettativa e congedi per malattia del figlio
Art. 20 - Permessi ai lavoratori

Art. 21 - Permessi ai lavoratori per ragioni di studio
Art. 22 - Assenze di un giorno per malattia

 

Art. 23 - Attività di docenza
Trattamenti economici
Art. 24 - Premio di Risultato
Art. 25 - Indennità sostitutiva di mensa e ticket pasto
Art. 26 - Buono acquisto intercooperativo
Art. 27 - Indennità per asilo nido
Art. 28 - Anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Art. 29 - Premio di fedeltà
Art. 30 - Uso di autovettura privata
Art. 31 - Assicurazioni private
Art. 32 - Trattamenti integrativi sanitari e previdenziali
Disposizioni varie
Art. 33 - Benefici per dipendenti con familiari portatori di handicap
Art. 34 - Commissione pari opportunità
Art. 35 - Decorrenza e durata
Art. 36 -Estensione a società del gruppo
Normativa a latere
Art. 1 - Agevolazioni ai dipendenti
Allegati
Allegato A - Accordo sulle politiche attive per l’occupazione e sul mercato del lavoro provinciale
Allegato B - Accordo per la determinazione del premio di risultato
Allegato C - Regolamento per la concessione di mutui agevolati per la prima casa ai dipendenti
Allegato D - Regolamento per la disciplina dell’attività e del funzionamento della Commissione Paritetica
Allegato E - Accordo per la registrazione su nastro magnetico o supporti equivalenti - operazioni servizi di investimento (delibera CONSOB 01.07.1998)


Contratto integrativo aziendale per i lavoratori appartenenti alle aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi di Cassa Centrale Banca

Addì 3 febbraio 2012 in Trento presso la sede di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est spa, tra Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est spa, […] e le RR.SS.AA. - O.S. Prov. firmatarie in calce al presente contratto, si conviene di rinnovare il Contratto Integrativo Aziendale per i lavoratori appartenenti alle Aree Professionali ed alla categoria dei Quadri Direttivi di Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est spa, come segue:

Art. 1 - Contratti a termine
Resta inteso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la normale modalità di impiego in Cassa Centrale Banca.
Valutato il contenuto del decreto legislativo n. 368/2001 si concordano ulteriori fattispecie di contratti di lavoro a tempo determinato:
- per sostituzione di personale assente per fruizione di periodi di aspettativa ulteriori a quelle previste dalla legge;
- per integrazione d’orario riferite a lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale;
- per esigenze dovute ad assenza contemporanea per malattia di più soggetti, fino al definitivo rientro dalla malattia di ciascuno di questi;
- per esigenze connesse ad erogazione straordinaria di servizi creditizi e di altri prodotti bancari, aventi carattere non continuativo per frequenza ed intensità;
- per obiettiva intensificazione dell’attività lavorativa dovuta a motivi di carattere contingente;
- per fasi operative urgenti o rilevanti, connesse con modificazioni organizzative non approntabili sulla base di normali programmi di lavoro;
- per intensificazione stagionale o comunque ricorrente dell’attività. In tali fattispecie sarà effettuata una preventiva comunicazione scritta alle RSA firmatarie del presente Contratto.
Cassa Centrale Banca può assumere con contratto a termine un numero di lavoratori nella misura massima del 20%, con arrotondamento ad uno dell’eventuale frazione, del personale con contratto a tempo indeterminato dipendente di Cassa Centrale Banca.
L’Azienda fornirà annualmente alle RR.SS.AA. in apposito incontro, informativa in ordine all’applicazione del presente articolo.
[…]

Art. 2 - Contratti di somministrazione
Fermo restando quanto concordato in materia dall’allegato A sulle politiche attive per l’occupazione, a far data dall’ 1° gennaio 2012 ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione lavoro saranno garantite, in materia di welfare integrativo, le contribuzioni previste per la generalità dei lavoratori di Cassa Centrale Banca, nei termini di cui ai commi successivi del presente articolo.
[…]
A fronte delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il limite aziendale - in percentuale sull’organico a tempo indeterminato - disposto per i contratti di somministrazione e per i contratti di inserimento dall’art. 31 del vigente CCNL, è convertito in limite soltanto per i contratti di somministrazione, pari al 15% dell’organico a tempo indeterminato con la possibilità, comunque, di stipulare fino a 6 contratti di somministrazione.

Art. 3 - Contratti di apprendistato professionalizzante
Le parti, preso atto del nuovo testo unico dell’Apprendistato, approvato dal Governo il 28 luglio 2011, ritengono utile tentare un rilancio dell’istituto dell’apprendistato nel settore, tenuto conto delle peculiarità del mercato del lavoro locale (sia sul versante della domanda che su quello dell’offerta) e delle caratteristiche del lavoro in Cassa Centrale Banca.
A tale scopo le Parti stesse concordano di avallare progetti di apprendistato professionalizzante che singole Aziende e lavoratori (sia in possesso di diploma, che di laurea specialistica) possano stipulare con le seguenti caratteristiche, fermo restando per quanto compatibile il riferimento alla disciplina del CCNL ed alle normative di legge in materia:
• durata fino a due anni (24 mesi);
• inquadramento per 12 mesi nella seconda Area, 2° livello;
• formazione pianificata in Azienda o, in alternativa, avvalendosi del supporto della società di formazione della Cooperazione trentina “Formazione Lavoro”. Le parti si faranno parte attiva per promuovere attraverso la predetta società un sistema di certificazione delle competenze acquisite attraverso il percorso formativo in apprendistato.
Dichiarazione a verbale delle Parti.
Le Parti si impegnano a ritrovarsi in caso di modificazione e/o novità derivanti dalla normativa o regolamentazione sia statale che provinciale in ordine alle predette tipologie di contratti di lavoro.

Art. 4 - Part-time
Le parti si danno atto che l’istituto del part-time rappresenta una importante e positiva forma di flessibilità della prestazione lavorativa.
Si conviene che Cassa Centrale Banca è tenuta ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a part-time a tempo determinato nel limite di 1 unità ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento matematico.
Per la determinazione dell’organico in servizio, si fa riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. A tal fine i dipendenti con contratto part-time a tempo indeterminato saranno computati al 50%, con arrotondamento matematico.
Per la quantificazione dei part-time che Cassa Centrale Banca è tenuta ad accogliere, non si computano i part-time a tempo indeterminato, nonché le assunzioni effettuate dall’esterno con contratto di lavoro a tempo parziale.
Dal computo dell’unità ogni venti sono esclusi altresì i part-time concessi per previsione di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattie oncologiche), nonché i part-time concessi a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, dei familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) e che Cassa Centrale Banca riconosce in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta.
Il principale criterio per la concessione dei contratti part-time è la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti da trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati a tempo determinato. I rinnovi di detti contratti avranno cadenza annuale e durata complessiva di norma non superiore a 3 anni.
Previa disamina, Cassa Centrale Banca si impegna ad accogliere, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti finalizzate ad accudire i figli fino a tre anni di età; il contratto part-time coprirà comunque tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna.
Cassa Centrale Banca potrà esaminare ulteriori richieste di trasformazione di contratti da tempo pieno a part-time tenendo conto prioritariamente di quanto previsto dall’art. 2, secondo comma, allegato E del CCNL vigente.
Le parti, con riferimento dalla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL vigente, convengono che il personale a part-time appartenente alle tre Aree Professionali possa esercitare annualmente, con le medesime modalità previste dalla procedura relativa alla Banca delle Ore, una opzione volontaria per il recupero delle ore prestate in aggiunta al normale orario di lavoro (supplementare), in luogo della corrispondente retribuzione.
Analoga possibilità di recuperi si prevede per il personale part-time della categoria dei Quadri Direttivi.
Al fine di ottimizzare la utilizzazione del part-time in Azienda, le parti convengono di ritrovarsi annualmente, su richiesta di una di esse, per una complessiva analisi della materia.

Ambiente di lavoro
Art. 7 - Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro

Le Parti prendono atto delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 81/2008 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Condividono nello spirito partecipativo della citata normativa, l’opportunità di diffondere e sviluppare le previsioni ed i contenuti della medesima.
Salubrità degli ambienti di lavoro
Le parti convengono che, qualora Cassa Centrale Banca intenda porre in essere innovazioni tecnologiche e/o ristrutturazioni ambientali idonee a modificare le condizioni di lavoro, gli incontri con le RR.SS.AA. di cui all’art. 17 del CCNL vigente abbiano luogo in via preventiva, anche al fine di raccogliere eventuali suggerimenti utili alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento.
Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con la RR.SS.AA.
Pausa per addetti ai video terminali o visori
Per la prestazione del personale addetto a video terminali si fa riferimento alle norme specifiche di legge ed in particolare alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora, a seguito di visita sanitaria del lavoratore, le strutture sanitarie abilitate prescrivano appositi strumenti per il lavoro ai VDT e la prescrizione risulti confermata da eventuale accertamento di Cassa Centrale Banca, l’onere per la strumentazione in argomento sarà a carico di Cassa Centrale Banca.
Cassa Centrale Banca si impegna ad esaminare favorevolmente, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative aziendali, eventuali richieste di esonero dall’adibizione a videoterminale da parte di lavoratrici in stato di gravidanza.
Avvicendamento ad altra mansione in presenza di non idoneità o di possibile aggravamento di una qualsiasi patologia legata alla mansione espletata
In caso di non idoneità a determinate mansioni o di possibile aggravamento di una qualsiasi patologia legata alle mansioni espletate, attestata da apposita dichiarazione medica del lavoratore, oltreché da eventuale accertamento da parte dell’azienda a norma dell’art. 5 della legge 300/70 oppure a norma dell’art. 10 della legge 68/99, Cassa Centrale Banca provvederà all’assegnazione ad altre mansioni equivalenti, ove disponibili, compatibilmente alle esigenze tecniche ed organizzative aziendali.
Eventuali casi particolari saranno esaminati e discussi in specifici incontri con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Indumenti protettivi
Agli addetti a servizi che rendono necessaria la protezione degli abiti, i quali ne facciano richiesta, l’Azienda assegnerà idonei indumenti protettivi.
Lavori in locali sotterranei
Le parti convengono sull’opportunità di evitare, quando possibile, il ricorso al lavoro in locali sotterranei.
Presentandosi, comunque, la eventualità di lavoro in locali sotterranei, le parti si incontreranno per esaminare il problema.

Prevenzione e provvidenze relative ad atti criminosi
Art. 8 - Prevenzione da atti criminosi

Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza sul posto di lavoro allo scopo di ricercare le soluzioni più idonee per la protezione dei lavoratori da atti criminosi, Cassa Centrale Banca provvede a dotarsi, tempo per tempo, di sistemi di prevenzione contro detti atti, sulla base anche delle indicazioni del Contratto Integrativo Provinciale delle Casse Rurali del Trentino in vigore.
Cassa Centrale Banca si impegna ad esaminare con le Rappresentanze Sindacali Aziendali qualsiasi problema in materia emergente nel tempo, anche fuori dalle riunioni periodiche.
L'esame congiunto sarà svolto nel termine di un mese dalla richiesta.
Nel relativo verbale saranno indicati anche i termini entro i quali Cassa Centrale Banca è tenuta ad adottare i provvedimenti di prevenzione contro atti criminosi congiuntamente definiti ai sensi del precedente terzo comma.
Dopo che sarà concordato a livello nazionale il programma relativo alle misure di sicurezza di cui all’art. 70 del CCNL vigente, Cassa Centrale Banca si impegnerà a consultare le RR.SS.AA. per adattare tale programma alle singole necessità aziendali.
Ai i dipendenti impegnati nell’attività di approvvigionamento di contante degli sportelli bancomat esterni sarà riconosciuta l’indennità di trasporto valori nelle misure contrattualmente previste.
Chiarimento a verbale
Cassa Centrale Banca dichiara che intende confermare la pratica di far eseguire alla presenza di almeno due dipendenti le operazioni di approvvigionamento del contante degli sportelli bancomat esterni.
Provvidenze per i lavoratori che abbiano subito atti criminosi
In occasione di eventi criminosi Cassa Centrale Banca assumerà l'onere della visita medica specialistica urgente, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito.
Su richiesta del lavoratore colpito dall'evento criminoso, Cassa Centrale Banca esaminerà con particolare considerazione, compatibilmente con le esigenze aziendali, l'assegnazione temporanea o definitiva ad altre mansioni.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal Personale direttamente o indirettamente colpito dall'evento criminoso vanno compresi nella previsione dell'art. 54 del CCNL vigente.
Cassa Centrale Banca conserverà ai suddetti lavoratori il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55 del CCNL vigente, fermo restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 dello stesso CCNL
La previsione dell'art. 55 del CCNL vigente, concernente l'aspettativa per malattia o infortunio, decorrerà dal termine del periodo di conservazione del posto come definito dal comma precedente.

Organizzazione del lavoro
Le parti prendono atto che l’assetto organizzativo di Cassa Centrale Banca ha subito negli ultimi anni un radicale cambiamento. Gli scopi dichiarati di questo mutamento sono stati lo snellimento della struttura aziendale, il perseguimento di obiettivi di efficienza, modernità e rapidità nei processi decisionali, in un contesto di mercato caratterizzato da una costante evoluzione.
In tale visione dinamica, la materia dell’organizzazione del lavoro ed i suoi riflessi sull’organigramma di Cassa Centrale Banca, tengono conto dei condivisi obiettivi di valorizzazione e crescita delle professionalità esistenti, in linea con la dichiarata volontà di allargamento nella partecipazione e nella condivisione dei processi decisionali.

Art. 9 - Organico del personale
[…]
Chiarimento a verbale:
Cassa Centrale Banca si impegna a rendere noto ai lavoratori, anche per il tramite delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, i nomi dei coadiutori, laddove individuati. Ciò nella condivisa convinzione che la individuazione del sostituto, anche per gli uffici, non soddisfa soltanto un criterio gerarchico, ma costituisce importante occasione di coinvolgimento, allargamento nella partecipazione alla definizione dei processi decisionali, responsabilizzazione e crescita professionale dei lavoratori, nonché di trasparenza nell’organizzazione del lavoro.
[…]
Dirigenti
Appartengono a questa categoria coloro i quali sono nominati come tali dal Consiglio di Amministrazione.
Fermo restando i requisiti previsti dal CCNL dei Dirigenti vigente, fanno parte di questa categoria le persone che svolgono nell’impresa la funzione di Direzione, nonché di Vice Direzione e/o eventuale figura di rilevante responsabilità apicale e con requisiti tipici della categoria dirigenziale, implicante una responsabilità corrispondente a quella dell’imprenditore o del direttore d’azienda.
In virtù di quanto sopra, i dirigenti partecipano in primis alla realizzazione degli obiettivi aziendali contenuti nel piano strategico e rispondono, di anno in anno e per quanto di competenza, degli stessi obiettivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
[…]

Art. 12 - Prassi di partecipazione
Le Parti intendono favorire il coinvolgimento attivo dei lavoratori alla vita dell’azienda; ciò è ancora più importante nel settore del Credito Cooperativo, dove devono risaltare la distintività e la specificità delle banche cooperative, vocate al servizio del territorio.
Per tali ragioni, prendono atto positivamente che la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali del Credito Cooperativo Provinciale intendono elaborare un repertorio delle prassi in essere e favorire nuove sperimentazioni ed iniziative, al fine di definire modelli partecipativi contrattuali, adeguati alla realtà delle Casse Rurali Trentine.
Pertanto, le Parti si impegnano ad incontrarsi nel corso del 2013, al fine di analizzare gli esiti di dette sperimentazioni e verificare se tali modelli possono essere eventualmente applicati anche a Cassa Centrale Banca.

Art. 13 - Rotazione del personale
Il personale, compresi i cassieri, ha facoltà di chiedere, dopo tre anni di adibizione ad un medesimo lavoro, di essere impiegato in altro equivalente lavoro.
Cassa Centrale Banca che condivide l’opportunità di rotazione del personale, dichiara la propria disponibilità ad accogliere dette richieste, compatibilmente con le esigenze aziendali e tenuto conto delle attitudini e della preparazione professionale del personale richiedente.
Qualora la rotazione del personale risultasse in tutto o in parte inattuabile, il problema sarà esaminato dall’Azienda e dall'organizzazione sindacale alla quale il lavoratore abbia conferito mandato, fermo l'obbligo per il datore di lavoro di fornire all'interessato entro trenta giorni dalla richiesta di avvicendamento nella mansione, le motivazioni del diniego.

Art. 18 - Orario di lavoro
L’orario standard per il personale dipendente di Cassa Centrale Banca inquadrato nelle tre aree professionali, fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali, si esplica giornalmente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.20 e dalle ore 14.40 alle 17.00.
Ferma restando la durata complessiva dell’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti e dell’orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti, per tutto il personale dipendente appartenente alle tre aree professionali, viene prevista la possibilità di praticare un regime di elasticità di orario con le seguenti modalità:
■ il turno di lavoro mattutino dovrà iniziare fra le ore 08.10 e le ore 08.30 e terminare alle ore 13.20;
■ il turno lavorativo pomeridiano dovrà iniziare fra le ore 14.20 e le ore 14.40 e terminare tra le ore 17.00 e le ore 17.20.
È esclusa qualsiasi altra forma di recupero.
L’orario elastico, di cui sopra, si applica anche al personale a tempo parziale, con uno slittamento massimo di 20 minuti rispetto al proprio orario di entrata ed uscita, nonché al personale con orario predeterminato, purché, in questo ultimo caso l’orario di inizio turno mattutino non vada oltre le ore 08.30.
Il regime di elasticità di orario, come sopra dettagliato, si applica anche nelle giornate di lavoro semifestive.
Le parti prendono atto della possibilità di ricorrere a nuove flessibilità organizzative, introdotta dal recente rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale delle Casse Rurali Trentine. In particolare, è prevista la possibilità, per le Casse Rurali Trentine, di estendere l’orario di lavoro e di sportello anche oltre l’orario standard.
Pertanto, qualora le Casse Rurali dovessero richiedere a Cassa Centrale Banca, a supporto della loro operatività, servizi in tali orari o per autonoma decisione della stessa Cassa Centrale Banca, le parti concordano quanto segue:
1. previo confronto in sede aziendale, la possibilità di estendere l’orario di lavoro standard per tutto l’organico aziendale sulla fascia extrastandard di cui all’art. 119, secondo alinea, del CCNL, fino a tre ore a settimana; la predetta parte di orario di lavoro potrà essere redistribuita ed articolata su uno o più giorni lavorativi della settimana (eccetto il sabato).
2. previo accordo sindacale in sede aziendale, la possibilità di sperimentare aperture in singole giornate anche oltre le fasce extrastandard, superando le limitazioni di percentuale sull’organico complessivo dei lavoratori destinati a tali articolazioni d’orario, di cui all’art. 119 del CCNL.
L’adozione da parte di Cassa Centrale Banca di articolazioni d’orario di cui sopra, si svolgerà privilegiando, per le ipotesi di cui al punto 2, la spontanea adesione dei lavoratori alle proposte di articolazione d’orario di cui sopra.

Permessi
Art. 20 - Permessi ai lavoratori

[…]
Sono inoltre da considerare retribuiti, per il tempo necessario, i permessi richiesti per visite medico e/o visite e prestazioni specialistiche ed esami di laboratorio e clinici specialistici, cui il lavoratore debba sottoporsi, comprovate da adeguata documentazione della struttura sanitaria. Analogo permesso viene concesso per l’effettuazione di prestazioni specialistiche conseguenti ad interventi chirurgici od infortuni subiti.
Saranno attinti dalla Banca delle ore i permessi per effettuare:
- cicli di cura per la parte eventualmente eccedente le 20 ore;
- visite mediche e/o visite e prestazioni specialistiche, comprovate da adeguata documentazione della struttura sanitaria, per la parte eventualmente eccedente le 4 ore.
Il limite di cui sopra è da riferirsi ad ogni singola visita medica o intervento, ovvero ad ogni singolo ciclo di cure.

Disposizioni varie
Art. 34 - Commissione pari opportunità

Le Parti condividono l’obiettivo della piena valorizzazione del personale femminile, anche attraverso l’individuazione di interventi che favoriscano le pari opportunità uomo - donna e l’adozione di misure per conciliare la vita lavorativa con quella familiare.
A tale proposito indicano la Commissione di pari opportunità del Credito Cooperativo Trentino quale Organismo principale cui fare riferimento per la definizione di interventi di tipo formativo, progettuale, nonché per effettuare studi ed analisi della situazione aziendale e di settore in materia.
Qualora le Parti lo ritenessero necessario potranno altresì in via residuale, attivare la Commissione aziendale pari opportunità di cui all’allegato D del vigente Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 36 - Estensione a società del gruppo
Il presente contratto si applica integralmente ai dipendenti di Centrale Leasing del Nord Est spa e a Centrale Corporate srl, salvo diverso accordo con le RR.SS.AA eventualmente costituite nelle singole società.