Tipologia: Accordo sulle politiche attive per l’occupazione e sul mercato del lavoro provinciale
Data firma: 27 luglio 2007
Validità: CIP
Parti: Federazione Trentina della Cooperazione e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC, Trentino
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:


Accordo sulle politiche attive per l’occupazione e sul mercato del lavoro provinciale tra Federazione Trentina della Cooperazione, Fabi Trento, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Trento, 27 luglio 2007
 

Premesso che
le parti con il presente accordo intendono disciplinare aspetti applicativi e/o interpretativi delle intese nazionali - e delle normative di legge collegate-, con particolare riferimento agli istituti per i quali sono notevoli le specificità del mercato del lavoro trentino, caratterizzato essenzialmente da un tasso di disoccupazione fisiologico intorno al 3% e da alcune ben individuate aree di criticità, specie in relazione alla possibilità di incrementare il tasso di occupazione secondo gli obiettivi fissati dal Consiglio CE 2000 di Lisbona, individuabili in particolare nell’occupazione dei giovani alla ricerca di primo impiego e nell’occupazione delle donne con problematiche familiari.
Considerato inoltre che
• varie materie disciplinate dal contratto collettivo nazionale e da leggi statali e provinciali necessitano di ulteriori precisazioni e specificazioni, di contenuto e natura prevalentemente tecnica ed interpretativa;
• forte è il radicamento territoriale e sociale del sistema delle Casse Rurali trentine, che risponde con assetti organizzativi e regolamentari diversi ed in parte autonomi, rispetto ad altre regioni italiane, alle peculiarità ed alle necessità del mercato locale del credito, caratterizzato da una particolarmente alta densità di sportelli bancari e da una quota del 60% circa di mercato detenuto dal credito cooperativo;
tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente Accordo, tra le Parti si conviene e si stipula il seguente Accordo sulle politiche attive per l’occupazione e sul mercato del lavoro provinciale Allegato al CIP 27 luglio 2007.


Apprendistato professionalizzante
• Le parti concordano sull’istituzione di una procedura contrattuale di informativa connessa alla regolamentazione dettata dalla legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6 in materia di apprendistato e dai relativi regolamenti. In particolare le parti convengono la messa in comune tra datore di lavoro e lavoratore in apprendistato professionalizzante delle attestazioni che l’azienda è tenuta a predisporre ed inviare all’Agenzia del Lavoro di Trento al 31 gennaio di ogni anno di apprendistato (per l’anno precedente), in ordine al livello di acquisizione delle abilità e degli apprendimenti richiesti dal profilo formativo individuale, con particolare riferimento agli esiti della formazione non formale (art. 8 legge provinciale citata, “Esito e certificazione della formazione in apprendistato”).

Giudizio di sintesi sul percorso formativo
Nella procedura di informativa del datore di lavoro all’apprendista saranno espresse le valutazioni sul percorso formativo, anche evidenziando, accanto agli aspetti di positività, eventuali aspetti di criticità. Tale analisi porterà, al termine di ciascun periodo lavorato di 12 mesi effettivi, ad un giudizio di sintesi sul percorso fino a quel momento compiuto, con il fine di dare massima trasparenza alla certificazione delle abilità operative acquisite e connesse alla figura professionale da ricoprire, in sintonia con il piano formativo individuale e con le comunicazioni all’Agenzia del lavoro.
Il giudizio di sintesi, riepilogato nella formula “soddisfacente” o “non soddisfacente”, sarà comunicato per iscritto al lavoratore insieme alla consegna di copia della certificazione per l’Agenzia. Qualora n. 2 giudizi di sintesi siano soddisfacenti al termine del terzo anno effettivo di apprendistato professionalizzante, l’azienda, fatto salvo comunque il completamento del piano formativo individuale, è impegnata a confermare il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato concordato con la lettera di assunzione.
Sono fatte salve le norme di legge sui licenziamenti individuali e collettivi (L. 604/1966 e L. 108/1990, L. 223/1991).
• In caso di malattia e infortunio, con riferimento alla raccomandazione in calce al punto 6 dell’Art. 30 del vigente CCNL, si estendono integralmente ai lavoratori in apprendistato le previsioni di cui all’Art. 55 del vigente CCNL
• A chiarimento delle disposizioni di cui al secondo comma del punto 1 dell’Art. 30.
Nella ipotesi in cui - in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, anche quale in un secondo tempo modificato e/o integrato- durante il periodo di apprendistato il profilo formativo del lavoratore venisse a coincidere con uno dei profili professionali che contrattualmente danno titolo ad un inquadramento superiore a A3L1, l’inquadramento minimo previsto dal punto 1 dell’Art. 30 del vigente CCNL viene riconosciuto al medesimo lavoratore in modo corrispondentemente proporzionato.
• Con riferimento alle previsioni di cui all’ultimo comma dell’Art. 17 del CCNL, si conviene che sia riservata una apposita procedura di confronto sindacale, finalizzata alla verifica dei rapporti di apprendistato instaurati nelle Casse Rurali, alla relativa durata ed ai profili e piani formativi, nonché delle modalità di espletamento dell’incarico di “tutor” aziendale. A tale ultimo proposito, la verifica riguarderà anche la formazione dei tutor, la possibilità di effettivo affiancamento, le compatibilità tra il ruolo assegnato e la generalità delle altre mansioni svolte.

Nota a verbale
Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina in materia di apprendistato professionalizzante venga modificata da provvedimenti di legge, accordi interconfederali o dal CCNL di settore, al fine di prevedere idonee armonizzazioni.

Contratti di inserimento lavorativo
Ai contratti di inserimento lavorativo vanno estese le previsioni di cui al secondo (malattia e infortunio) e terzo (inquadramento) alinea del capitolo precedente sui contratti di apprendistato. Copia del progetto di inserimento sarà consegnata alle RSA, ove esistenti.

Contratto di somministrazione di lavoro
• Le parti, con riferimento ai principi di responsabilità sociale d’impresa, assumono l’impegno per un coordinamento locale delle politiche occupazionali, che intendano rispondere ai fabbisogni di flessibilità aziendale del lavoro e che favoriscano al contempo la stabile occupazione nel settore.
A tal fine raccomandano le Aziende interessate affinché i contratti di somministrazione di lavoro siano limitati e riservati ad eventi eccezionali.

Stage
• Con riferimento alle previsioni di legge in materia, le Casse Rurali presso cui vengono espletate attività di stage superiori a 15 giorni inviano alle RSA, ove presenti, o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali copia della convenzione formativa.

Banca dei dati e della informativa per l’occupazione stabile
• Con riferimento ai principi di responsabilità sociale d’impresa, le parti si danno atto che l’obiettivo della stabile occupazione costituisce un condiviso impegno, in favore del benessere sociale ed economico delle intere comunità di riferimento.
A tale riguardo le parti si impegnano a costituire una apposita “banca” dati, con il fine della stabilità occupazionale. La funzionalità dello strumento sarà definita entro il 31 dicembre 2007 da un comitato paritetico all’uopo costituito.
Sarà compito del comitato individuare le modalità di creazione e gestione -anche ottimizzando le risorse già presenti nella Cooperazione trentina- di un “data base” a cui gli aventi titolo potranno liberamente aderire, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy; il data base, con i criteri che saranno individuati, verrà messo a disposizione delle singole BCC/CRA, che lo consulteranno in caso di esigenze di nuove assunzioni.
Sarà, inoltre, compito dello stesso comitato:
a) promuovere corsi di formazione per gli aventi titolo, finalizzati ad assicurare al Movimento delle Casse Rurali trentine professionalità adeguate;
b) predisporre modalità di offerta ai lavoratori iscritti in banca dati della consulenza specifica, anche relativa ai periodi di inattività.

Beneficio economico automatico e maturazione dello scatto per i contratti di inserimento lavorativo e di apprendistato professionalizzante
Il beneficio economico automatico di cui al punto b) del comma 2 dell’Art. 115 non può in nessun caso essere considerato in combinato disposto con la previsione di inferiore inquadramento per i periodi di inserimento e apprendistato.
Al personale assunto con tali contratti e successivamente confermato, se non già diversamente acquisito, andrà quindi riconosciuto trascorsi 7 anni dalla data di inizio del servizio il corrispettivo economico del passaggio automatico.
Agli apprendisti, altresì, è riconosciuta in caso di conferma a tempo indeterminato la maturazione del primo scatto di anzianità dopo 4 anni dalla data di instaurazione del rapporto (senza moratoria di due anni).

Validità dell’accordo
La validità del presente accordo, che costituisce parte integrante del contratto integrativo provinciale di lavoro di data 27 luglio 2007, ha le medesime decorrenze e scadenze dello stesso Contatto Integrativo Provinciale, salvo quanto diversamente fissato per singole materie trattate.
Nel caso di modifiche rilevanti alla normativa di legge o di contratto nelle materie di cui al presente accordo, le parti si incontreranno per la ricerca delle opportune soluzioni, fatte salve le condizioni migliorative qui individuate.

Letto, confermato e sottoscritto.