Tipologia: Contratto integrativo di secondo livello
Data firma: 20 dicembre 2011
Validità: 31.12.2013
Parti: Federazione Trentina della Cooperazione e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC/CRA, Trento
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Politiche attive per l’occupazione e la formazione
Art. 1 Contratti a termine
Art. 2 Lavoratori assunti con contratto di somministrazione
Art. 3 Rilancio del contratto di apprendistato professionalizzante
Dichiarazione a verbale delle Parti in merito agli articoli 1, 2 e 3
Art. 4 Part-time
Art. 5 Formazione
Art. 6 Distacchi a scopo formativo
Art. 7 Rotazioni del personale

Profili professionali e inquadramenti
Art. 9 Profili professionali
Parte prima - Profili professionali esemplificativi da ricomprendere nel secondo e nel terzo livello retributivo della Terza Area Professionale.
Parte seconda. Demando articolo 29 del CCNL
Profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione.
Parte terza - Inquadramento nella categoria dei quadri direttivi (contratto integrativo provinciale 22 agosto 2002).
Procedura contrattuale di verifica
Dichiarazione delle parti
Fungibilità delle mansioni
Indennità modali - criteri particolari di applicazione
Art. 10 Sviluppo professionale e ruoli chiave dei quadri direttivi
Art. 11 Prestazione lavorativa dei Quadri direttivi
Art. 12 Preposti alle succursali
Art. 13 Procedure di verifica sulla applicazione delle norme in materia di inquadramenti
Ambiente di lavoro
Art. 14 Miglioramento delle condizioni di lavoro
Art. 15 Adibizione ai video terminali
Art. 16 Prevenzione delle rapine
Art. 17 Provvidenze per i lavoratori che abbiano subito atti criminosi

Organizzazione del lavoro
Art. 18 Organizzazione aziendale

Art. 19 Prassi di partecipazione

 

Art. 20 Fusioni e ristrutturazioni aziendali
Art. 21 Regolamento del servizio di cassa - indennità di rischio
Trattamenti economici
Art. 23 Ex Premio di Rendimento
Art. 25 Rimborso spese per sinistri relativi al veicolo privato
Art. 26 Premio di fedeltà
Politiche di conciliazione, trattamenti di welfare e dell’identità cooperativa
Politiche di conciliazione

Art. 27 Permessi per portatori di handicap
Art. 28 Permessi
Art. 29 Aspettativa al lavoratore padre e alla lavoratrice madre
Trattamenti di welfare
Art. 30 Trattamento sanitario integrativo
Art. 31 Previdenza complementare
Trattamenti economici di identità cooperativa
Art. 33 Contribuzione aggiuntiva alla previdenza complementare, in favore dei lavoratori assunti dopo il 31.12.2000
Art. 34 - maturazione del TFR e versamento al Fondo Pensione nei periodi di congedo straordinario articolo 4 legge 53/2000
Art. 35 Indennità per asilo nido
Art. 36 Provvidenze per i lavoratori non in pianta stabile
Disposizioni varie
Art. 37 Pari opportunità
Art. 38 Osservatorio
Art. 39 Agevolazioni ai dipendenti sui servizi offerti dalle Casse Rurali - BCC
Art. 40 Condizioni di miglior favore
Art. 41 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato “B” Regolamento di disciplina della attività e del funzionamento della commissione paritetica
Allegato “C” Accordo sulle politiche attive per l’occupazione e sul mercato del lavoro provinciale tra Federazione Trentina Della Cooperazione, Fabi Trento, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Trento, 27 luglio 2007


Contratto integrativo di secondo livello delle Casse Rurali - BCC della provincia autonoma di Trento a valere per il personale destinatario del CCNL del 21.12.2007 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo

Il 20 dicembre 2011, nella sede della Federazione Trentina della Cooperazione tra la Federazione Trentina della Cooperazione [...] e le OO.SS. provinciali: Fabi […], Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], Uilca […], visto il Capitolo III del CCNL del 21.12.2007 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali - BCC ed Artigiane; si è convenuto di stipulare il Contratto integrativo di secondo livello delle Casse Rurali - BCC della provincia autonoma di Trento a valere per il personale destinatario del CCNL del 21.12.2007 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali - BCC ed Artigiane della Provincia Autonoma di Trento.
La redazione del testo coordinato è stata completata il 14 ottobre 2013 e sostituisce il Contratto Integrativo Provinciale della Casse Rurali - BCC della Provincia di Trento del 27.07.2007.

Politiche attive per l’occupazione e la formazione
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la normale modalità di impiego nelle aziende di credito cooperativo.

Art. 1 Contratti a termine
[…]
Ai sensi dell’art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 e con riguardo alle possibilità inerenti alla contrattazione collettiva di prossimità, la limitazione al cumulo complessivo di periodi con contratto a termine con lo stesso datore di lavoro (36 mesi), oltre i quali il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, non trova applicazione per le attività -prevalentemente di sportello- delle Casse Rurali trentine aventi carattere di intensificazione ricorrente, cioè che insistono in determinati e reiterati periodi dell’anno, in quanto legate alla particolare vocazione turistica del territorio di competenza.
[…]

Art. 2 Lavoratori assunti con contratto di somministrazione
Il limite aziendale -in percentuale sull’organico a tempo indeterminato- disposto per i contratti di somministrazione e per i contratti di inserimento dall’art. 31 del vigente CCNL, è convertito in limite soltanto per i contratti di somministrazione, pari al 15% dell’organico a tempo indeterminato con la possibilità, comunque, di stipulare fino a 6 contratti di somministrazione.

Art. 3 Rilancio del contratto di apprendistato professionalizzante
Le parti, preso atto del nuovo testo unico dell’Apprendistato, approvato dal Governo il 28 luglio 2011, ritengono utile tentare un rilancio dell’istituto dell’apprendistato nel settore, tenuto conto delle peculiarità del mercato del lavoro locale (sia sul versante della domanda che su quello dell’offerta) e delle caratteristiche del lavoro nelle Casse Rurali trentine.
A tale scopo le Parti stesse concordano di avallare progetti di apprendistato professionalizzante che singole Aziende e lavoratori (sia in possesso di diploma, che di laurea specialistica) possano stipulare con le seguenti:
• durata fino a due anni (24 mesi), con riproporzionamento della quantità di formazione prevista dagli accordi nazionali sul triennio;
• inquadramento per 12 mesi nella seconda Area, 2° livello;
• formazione pianificata in Azienda o, in alternativa, avvalendosi del supporto della società di formazione della Cooperazione trentina “Formazione Lavoro”. Le parti si faranno parte attiva per promuovere attraverso la predetta società un sistema di certificazione delle competenze acquisite attraverso il percorso formativo in apprendistato.

Dichiarazione a verbale delle Parti in merito agli articoli 1, 2 e 3
Le Parti si impegnano a ritrovarsi in caso di modificazione e/o novità derivanti dalla normativa o regolamentazione sia nazionale che provinciale in ordine alle predette tipologie di contratti di lavoro.
Per quanto compatibile con i contenuti della presente normativa, Le Parti confermano la validità della disciplina del CCNL di riferimento e la validità dell’accordo 27 luglio 2007 - allegato C del presente contratto.

Art. 4 Part-time
Le parti si danno atto che l’istituto del part-time rappresenta una positiva forma di flessibilità della prestazione lavorativa, offrendo altresì una importante occasione di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro delle persone.
A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” al CCNL (Disciplina del lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - BCC, all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time a tempo determinato nel limite di 1 unità per ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento commerciale.
Le Casse Rurali - BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto part-time, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna.
Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre che, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta.
Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generale, a tempo determinato.
I rinnovi di detti contratti avranno in via generale cadenza annuale, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore.
Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL, convengono che il personale a part-time appartenente alle Aree Professionali possa esercitare annualmente, con le medesime modalità previste dalla procedura relativa alla Banca delle Ore, un’opzione volontaria per il recupero delle ore prestate in aggiunta al normale orario di lavoro, in luogo della corrispondente retribuzione. Analoga possibilità di recupero, con opzione annua, si prevede per il personale part time della categoria dei Quadri direttivi.

Art. 5 Formazione
La Formazione assume importanza e valore primari nelle strategie aziendali nel movimento di Credito Cooperativo e nelle relative normazioni contrattuali.
Presso ciascuna Azienda il progetto formativo, redatto annualmente, sarà oggetto, non appena possibile, e in linea di massima entro gennaio di ciascun anno, di informativa alle Rappresentanze Sindacali aziendali o in assenza di queste al personale. In tale occasione le RR.SS.AA. o, rispettivamente, il personale potranno formulare proposte ed osservazioni ritenute utili alla realizzazione del medesimo progetto formativo.
Nel corso della stessa procedura saranno inoltre resi noti e presi in considerazione i risultati della attività formativa complessivamente svolta dall’Azienda nell’anno precedente.
Le parti riconoscono l’utilità della previsione degli ultimi tre commi dell’art. 63 del vigente CCNL, in ordine alla possibilità di attuare progetti aziendali pluriennali di formazione.
Tali progetti potranno essere avanzati dalle CRA/BCC in via generale, in base ad un’analisi dei differenti fabbisogni formativi correlati alle varie professionalità, e potranno prevedere modalità specifiche e quantitativi temporali individuali diversi per i vari anni sui quali si estendono.
I medesimi progetti, in particolare, potranno eventualmente derogare ai quantitativi individuali annui di cui al secondo comma, lett. b) dell’art. 63 del CCNL, nel quadro di una programmazione pluriennale della formazione e di una razionalizzazione della sua erogazione in relazione ai fabbisogni individuati.
I progetti in materia saranno preventivamente illustrati e discussi a livello aziendale per la ricerca di soluzioni condivise con le RSA, fatta salva la procedura in sede locale di cui al citato articolo del CCNL.
L’applicazione della presente norma sarà oggetto di attenta valutazione nell’ambito dell’incontro annuale di cui al comma 8 dell’art. 63 del vigente CCNL.

Art. 7 Rotazioni del personale
I programmi di rotazione del personale previsti dagli artt. 116 e 117 del CCNL, sentiti i lavoratori, saranno formulati in modo da prevedere, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative dell’azienda, la possibilità di favorire un opportuno avvicendamento anche nelle mansioni di cassiere e/o cassiere terminalista e del personale addetto ai servizi E.D.P.
In caso di impossibilità di accoglimento delle richieste di avvicendamento, la Cassa Rurale - BCC fornirà al richiedente le relative motivazioni entro 30 giorni.
Insorgendo controversia in ordine alla prospettata difficoltà di accogliere domande di rotazione, si farà riferimento alla procedura di cui all’ultimo comma dell’art. 117 del CCNLL.


Profili professionali e inquadramenti
Le parti condividono la valutazione che un’adeguata possibilità di valorizzazione contrattuale dei profili professionali dei lavoratori rappresenta un elemento essenziale, sul quale possono poggiare e trovare conferma l’intento e le attività tese a rafforzare il senso di appartenenza, l’attiva e propositiva partecipazione dei lavoratori ai destini aziendali e la reciproca collaborazione.
Nel perseguire tale valorizzazione delle professionalità espresse dai lavoratori destinatari del presente CIP, le parti si danno atto altresì che le previsioni contrattuali complessivamente in essere, specie di fonte nazionale, relative alla riconducibilità di profili professionali presenti nel settore a specifici inquadramenti, presentano disomogeneità ed esigenze di aggiornamento, dovute per lo più ad una inadeguata rappresentazione dell’organizzazione aziendale delle Casse Rurali BCC trentine.
Pertanto, è auspicata una positiva e complessiva soluzione, nell’ambito del rinnovo del CCNL di settore, delle necessità di aggiornamento e adeguatezza della disciplina in materia di profili professionali ed inquadramenti, avendo specifico riguardo alla realtà delle Casse Rurali trentine. Esse condividono l’opportunità di ritrovarsi in tempi successivi alla definizione del rinnovo del CCNL -e in ogni caso entro il 31.12.2012- per un’analisi congiunta degli esiti in materia e, eventualmente, per ricercare soluzioni contrattuali complessivamente idonee, nell’ottica della salvaguardia delle finalità sopra specificate, nello spirito di realismo e obiettività che contraddistingue le loro relazioni sindacali locali.
In detta sede le Parti firmatarie dichiarano la propria disponibilità ad esaminare una rimodulazione economica pro futuro dell’indennità di rischio. Sempre in tale sede potranno formare oggetto di discussione orientamenti in materia di prestazione lavorativa dei Quadri direttivi.

Fungibilità delle mansioni
Relativamente alla fungibilità delle mansioni collegabili a ciascun profilo professionale individuato, fatte salve le previsioni di Legge in materia, resta fermo quanto fissato all’art. 97 ed al settimo comma dell’art. 106 del vigente CCNL.

Ambiente di lavoro
Art. 14 Miglioramento delle condizioni di lavoro

Le parti si danno atto delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 626/1994, successivamente sostituito dal D.Lgs 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di cui le stesse condividono lo spirito partecipativo e l’opportunità di diffusione e di sviluppo dei relativi contenuti e convengono altresì sulla opportunità ed utilità del più ampio ricorso alla medicina preventiva per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro.
Inoltre con riferimento all’art. 17 del CCNL le parti convengono che le comunicazioni al personale delle aziende, o alle strutture sindacali aziendali ove esistenti, delle innovazioni tecnologiche o delle ristrutturazioni ambientali che l’azienda intende porre in essere e che sono suscettibili di modificare le condizioni di lavoro, avvengano in via preventiva al fine di consentire eventuali suggerimenti utili per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento.
Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con la RSA ove esistente e con le OO.SS. in sede di Federazione.

Art. 15 Adibizione ai video terminali
Per la prestazione del personale addetto a video terminali si fa riferimento alle norme specifiche di legge ed in particolare alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di non idoneità a determinate mansioni o di possibile aggravamento di una qualsiasi patologia legata alle mansioni espletate al VDT, attestata da apposita dichiarazione medica del lavoratore, oltreché da eventuale accertamento da parte dell’azienda a norma dell’art. 5 della legge 300/70 oppure a norma dell’art. 10 della legge 68/99, l’azienda provvederà all’assegnazione ad altre mansioni equivalenti, ove disponibili, compatibilmente alle esigenze tecniche ed organizzative aziendali.
L’azienda si impegna ad esaminare favorevolmente, compatibilmente alle esigenze tecniche ed organizzative aziendali, eventuali richieste di esonero dall’adibizione a videoterminale da parte di lavoratrici in stato di gravidanza.
Qualora, a seguito di visita sanitaria del lavoratore, le strutture sanitarie abilitate prescrivano appositi strumenti per il lavoro ai VDT e la prescrizione risulti confermata da eventuale accertamento dell’azienda, l’onere per la strumentazione in argomento sarà a carico dell’azienda.
Prevenzione e provvidenze per atti criminosi

Art. 16 Prevenzione delle rapine
Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza sul lavoro ed allo scopo di ricercare le soluzioni più idonee, diversificate in rapporto alle peculiarità ambientali di ogni Cassa Rurale - BCC, per la protezione dei lavoratori da atti criminosi, le Casse Rurali - BCC sono tenute a dotarsi di adeguati sistemi di prevenzione contro atti criminosi.
La Federazione si impegna ad esaminare con le OO.SS. e con i rappresentanti delle Casse interessate eventuali problematiche di prevenzione per atti criminosi che venissero rappresentati dalle OO.SS. stesse per l’adozione di provvedimenti idonei che saranno congiuntamente definiti.
L’esame di tali situazioni dovrà avvenire entro un mese dalla segnalazione.
Nel relativo verbale saranno indicati anche i termini entro i quali l’azienda è tenuta ad adottare i provvedimenti di prevenzione contro atti criminosi congiuntamente definiti ai sensi del precedente terzo comma.
Qualora la realizzazione dei provvedimenti di prevenzione di cui al precedente comma comporti tempi di realizzazione di non breve durata, il personale, oltre a quanto previsto dall’art. 71 del vigente CCNL, sarà assicurato, nel frattempo, per rischi derivanti da eventi criminosi, accaduti in servizio o per causa dello stesso con i seguenti massimali:
Euro 20.660,00 in caso di morte;
Euro 30.990,00 in caso di invalidità permanente.
Dopo che sarà concordato a livello nazionale il programma relativo alle misure di sicurezza di cui all’art. 70 del CCNL di categoria, le Casse Rurali - BCC saranno impegnate a consultare le RR.SS.AA. ove costituite o il personale dipendente per adattare tale programma alle singole necessità aziendali.
Nelle realtà dove sono previsti Bancomat in edifici diversi dalla succursale, l’approvvigionamento di contante sarà effettuato preferibilmente tramite furgoni blindati.
Nella ipotesi residuale in cui si utilizzi personale interno, le parti raccomandano che la normativa aziendale in materia preveda che l’operazione sia eseguita in presenza di almeno due dipendenti.
Le parti convengono inoltre
- che a favore di ciascuno dei dipendenti interessati sia riconosciuta l’indennità di trasporto valori nelle misure contrattualmente previste;
- che il tempo per le operazioni di carico e il tempo di viaggio siano considerati lavorati a ogni effetto.

Art. 17 Provvidenze per i lavoratori che abbiano subito atti criminosi
In occasione di eventi criminosi, la Cassa Rurale - BCC assumerà l’onere della visita medica specialistica urgente, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito.
Su richiesta del lavoratore direttamente colpito dall’evento criminoso, la Cassa Rurale - BCC esaminerà con particolare considerazione, compatibilmente con le esigenze aziendali, l’assegnazione temporanea o definitiva ad altre mansioni.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall’evento criminoso vanno compresi nella previsione dell’art. 54 del CCNL di categoria.
La Cassa conserverà ai suddetti lavoratori il posto di lavoro e l’intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall’art. 55 del CCNL di categoria (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell’art. 75 dello stesso CCNL).
La previsione dell’art. 55 del CCNL di categoria, concernente l’aspettativa per malattia o infortunio, decorrerà dal termine del periodo di conservazione del posto come definito dal comma precedente.


Organizzazione del lavoro
Art. 18 Organizzazione aziendale
Nell’ambito di quanto stabilito dall’art. 37 del CCNL, le Casse Rurali si attiveranno per quanto possibile per favorire la miglior partecipazione del proprio personale alla vita della propria cooperativa. In tale ottica, le Casse Rurali provvedono a fare conoscere al personale il funzionigramma aziendale e le connesse procedure di lavoro.
Le Casse provvederanno, prima di rendere operante il nuovo funzionigramma e di fissare le relative procedure di lavoro, a discuterli preventivamente con le RR.SS.AA. o, in assenza, con le Segreterie Provinciali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Analoga procedura sarà attivata in caso di nuovi servizi adottati dalla Cassa Rurale - BCC.
In tali ambiti il ruolo del personale, l’inquadramento, le deleghe e i poteri di firma dovranno comunque essere esplicitati in modo chiaro e completo.
Le decisioni adottate relative ai predetti aspetti verranno comunque portate a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo tramite la Federazione, nel corso delle riunioni periodiche di cui all’art. 17 del vigente CCNL.
Flessibilità organizzative - orario di lavoro
L’evoluzione delle dinamiche economiche dei servizi bancari sul mercato trentino, caratterizzato da forte densità di sportelli in rapporto alla popolazione nonché da fattori di distintività della cooperazione di credito rispetto alle altre banche, quali il rapporto fiduciario con la base sociale e la clientela, la mission di equilibrato sostegno alle esigenze di risparmio e di concessione di credito alle famiglie ed alle aziende locali, fanno sì che le Casse Rurali trentine avvertano sempre più l’esigenza di rispondere alle istanze delle proprie comunità con una flessibilità organizzativa adeguata.
In particolare, le parti concordano che sono strategici in tal senso, al fine di rendere effettivamente agibili le flessibilità di cui alle norme contrattuali in materia:
1. previo confronto in sede aziendale, la possibilità di estendere l’orario di lavoro standard per tutto l’organico aziendale sulla fascia extrastandard di cui all’art. 119, secondo alinea, del CCNL, fino a tre ore a settimana; la predetta parte di orario di lavoro potrà essere redistribuita ed articolata su uno o più giorni lavorativi della settimana (eccetto il sabato). Le Parti firmatarie saranno informate, da parte delle rispettive organizzazioni, delle conseguenti determinazioni operative delle Casse Rurali.
2. previo accordo sindacale tra le Parti firmatarie, la possibilità di sperimentare aperture di sportelli in singole giornate anche oltre le fasce extrastandard, superando le limitazioni di percentuale sull’organico complessivo dei lavoratori destinati a tali articolazioni d’orario, di cui all’art. 119 del CCNL.
3. Per eventuali aperture il sabato ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 118 e 122 del CCNL, le parti si danno atto della opportunità di una gestione della procedura di consultazione che coinvolga anche il livello provinciale.
L’adozione da parte della Cassa Rurale di articolazioni d’orario di cui sopra, si svolgerà privilegiando, per le ipotesi di cui al punto 2, la spontanea adesione dei lavoratori alle proposte di tale articolazione d’orario di cui sopra.

Art. 19 Prassi di partecipazione
Le Parti intendono perseguire e favorire prassi di coinvolgimento attivo dei lavoratori alla vita dell’azienda, mettendo in risalto la distintività e la specificità delle Casse Rurali come Banche di credito cooperativo vocate al servizio del territorio. In tal senso le Parti stesse convengono relativamente all’opportunità di affidare ad Euricse il compito di procedere al repertorio delle prassi in essere e delle nuove sperimentazioni ed iniziative di cui ai commi seguenti, utili alle Parti medesime per definire modelli partecipativi contrattuali, adeguati alla realtà del credito cooperativo trentino, da recepire anche contrattualmente.
A tale scopo, le Casse Rurali trentine sono invitate a sperimentare percorsi di partecipazione del proprio personale alle vicende della propria azienda e del sistema provinciale delle BCC, attraverso procedure di confronto con i dipendenti, valorizzando le prassi eventualmente già in essere.
Le parti si danno atto che tutti gli incontri, finalizzati alla messa in atto delle prassi partecipative in argomento, concorrono al pacchetto di ore di formazione annuale individuale di cui al punto a) dell’art. 63, secondo comma, del CCNL vigente.
Le Casse Rurali, orientativamente nel corso del primo trimestre dell’anno (a partire dal primo trimestre del 2013), procureranno di fornire alla Federazione un resoconto in tema di contenuti e qualità delle iniziative di partecipazione sperimentate.
Le Parti firmatarie del presente accordo, avvalendosi ancora dell’apporto di Euricse, si impegnano a ritrovarsi entro il primo semestre 2013 per un’analisi della sperimentazione avvenuta e per ogni eventuale ulteriore determinazione in materia.

Art. 20 Fusioni e ristrutturazioni aziendali
[…]
Dalla data di approvazione del progetto di fusione da parte dell’assemblea straordinaria, ogni Cassa interessata alla fusione convocherà, all’occorrenza e/o su richiesta del personale, apposite riunioni per informare lo stesso in merito all’avanzamento del progetto di fusione ed ai previsti adeguamenti nelle procedure dei servizi e nell’organizzazione del lavoro.

Politiche di conciliazione, trattamenti di welfare e dell’identità cooperativa
Le Parti condividono la valutazione che i contenuti normativi del presente capitolo contrattuale fanno riferimento alle complessive necessità di tutela della persona ed alle idealità cooperative che informano gli statuti delle Casse Rurali BCC.

Art. 27 Permessi per portatori di handicap
Compatibilmente con le esigenze di servizio e dietro presentazione di idonea documentazione, l’azienda concederà, oltre ai permessi previsti dalla L.104/92, per particolari esigenze connesse alla situazione di handicap della persona a carico, permessi non retribuiti per un massimo di 40 ore annue.

Art. 28 Permessi
[…]
Sono inoltre da considerare retribuiti, per il tempo necessario, i permessi richiesti per visite o prestazioni specialistiche, cui il lavoratore debba sottoporsi, comprovate da adeguata documentazione della struttura sanitaria.
Saranno attinti dalla Banca delle ore i permessi per effettuare:
- cicli di cura per la parte eccedente le 20 ore,
- visite mediche o prestazioni specialistiche, comprovate da adeguata documentazione della struttura sanitaria, per la parte eventualmente eccedente le 4 ore.
[…]

Disposizioni varie
Art. 37 Pari opportunità

È costituita in sede provinciale la commissione paritetica di cui all’art. 18 del vigente CCNL al fine di individuare interventi con l’obiettivo di valorizzazione le risorse del lavoro femminile.
Tale commissione è costituita da otto membri, di cui quattro designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e quattro dalla Federazione Trentina della Cooperazione.
L’attività ed il funzionamento della Commissione paritetica sono disciplinati da apposito regolamento allegato al presente CIP.
Le parti prendono atto dei contenuti della legge 53/2000 e del d.lgs. 151/2001 -e successive regolamentazioni attuative- in materia di pari opportunità ed equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione.
Inoltre, con l’obiettivo di favorire il più facile e completo recepimento dei principi fissati dalle normative di legge sopra richiamate, le parti condividono la necessità di integrare/modificare nei tempi più brevi l’attuale regolamentazione contrattuale, per quanto utile o necessario a tale scopo, con particolare riferimento all’allegato b) del presente CIP.
Verranno monitorate, mediante una procedura di verifica congiunta, da attuarsi con cadenza annuale tra le parti firmatarie e la Commissione paritetica, le diverse attività e le iniziative da quest’ultima attivate in materia, avuto riguardo anche ai contenuti del Protocollo d’Intesa del 10 gennaio 2007 tra la Provincia autonoma di Trento e le parti sociali.
Inoltre, la commissione, con deliberazione a maggioranza e con cadenza predeterminata o a fronte di specifiche necessità, avrà titolo di richiedere alla Commissione Direttori un confronto in materia di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Nel corso di detti incontri potranno essere esposte e congiuntamente analizzate opportune iniziative, anche di carattere formativo ed informativo, per diffondere nelle Casse Rurali le buone prassi individuate.

Art. 38 Osservatorio
Oltre a quanto previsto dall’art. 13 del CCNL, le parti si danno atto che l’Osservatorio locale ha compiti di analisi, valutazione e proposte sulle materie che comunque assumono rilevanza per lo sviluppo del settore del credito cooperativo trentino.
A titolo esemplificativo, analizza gli andamenti reddituali del settore, analizza, valuta e formula proposte in ordine all’attività formativa, ai contratti a termine, alle eventuali convenzioni da stipularsi con gli organismi competenti per l’assunzione di personale affetto da handicap.